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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1222/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3562/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01C600119 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01C600119 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01C600119 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso l'avviso n. TYQ01C600119/2023, notificato in data 17.03.2023 dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Caltanissetta che, per l'anno d'imposta 2016, ai fini IRPEF aveva accertato , ai sensi dell'art.41 bis del DPR n.600/73, il maggior reddito di € 254.464,81 quali proventi da derivazione illecita, la
C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 767/02/2023 - pubblicata in data 15 dicembre2023, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così statuendo: “Il ricorso si giudica infondato e viene rigettato.
1. In via preliminare la Corte respinge la prima eccezione sollevata dalla parte ricorrente di intervenuta decadenza dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria;
ed invero, sebbene ai sensi dell'art.43 del DPR n.600/73 gli avvisi di accertamento debbano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, tra i diversi provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare la pandemia da Covid-19 , l'art 67 del DL n. 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Pertanto nella fattispecie, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento relativo ai redditi dell'anno d'imposta 2016 dichiarati nel 2017, che originariamente sarebbero scaduti il 31.12.2022 , sono stati prorogati di 85 giorni al 26.03.2023.
Ne consegue che la notifica dell'avviso, effettuata in data 17.03.2023, risulta tempestiva.
2. In diritto e nel merito, l'Agenzia legittimamente, a fronte del recupero in capo alla società Società_1 srl di costi non deducibili per € 254 465,00 effettuato con l'atto di accertamento n. TYQ03C600183/2022 notificato alla società in data 20.09.2022 divenuto definitivo per mancata impugnazione, dopo aver qualificato tali costi utili extracontabili, in presenza di una società a ristretta base partecipativa ha presunto tali utili attribuiti al Signor Ricorrente_1, unico socio nell'anno d'imposta in esame.
Peraltro, in caso di società a ristretta base societaria l'onere probatorio si sposta sul socio: a chiarirlo è ancora la Corte di Cassazione che nella Sentenza n. 13524/2023 .
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte ribadito che « Il “fatto noto” alla base della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati in capo alla società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. … Al fine del superamento della presunzione, è necessario che il socio contesti lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. »
In definitiva, secondo consolidato orientamento della Corte Suprema, l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).
E del resto, nel presente procedimento, gli utili extracontabili, accertati per l'anno d'imposta 2016 in capo alla società unipersonale Società_1 SRL e non contestati, non possono che essere attributi all'unico socio Ricorrente_1 che non fornisce prova contraria.
Né nella fattispecie rileva la violazione del comma 5-bis, art.7 del D.lgs n.546/92 in materia di onere della prova, atteso che la nuova normativa lascia invariata l'applicabilità delle presunzioni legali che comportano l'inversione dell'onere della prova.
3. Per ultimo in ordine all'eccepito difetto di motivazione e all'eccepita violazione del diritto di difesa del ricorrente - socio già receduto alla data di notifica dell'atto all'ente partecipato - correttamente ha dedotto l'ADE evidenziando che non solo l'avviso emesso in capo al socio riproduce il contenuto essenziale dell'avviso emesso nei confronti della società “ Società_1 SRL” , ma ancor di più che al Sig. Ricorrente_1 è stato portato in notifica congiuntamente all'atto emesso a suo carico, quello emesso in capo alla società, garantendo quindi allo stesso una piena conoscenza dell'accertamento, che anche sotto questo aspetto risulta legittimo.
In ragione di quanto sopra esposto, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta che si liquidano in € 5 627, 00, oltre oneri accessori se dovuti”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, riproponendo, in buona sostanza, i motivi formulati nel ricorso introduttivo:
- Decadenza dal potere di accertamento;
- Illegittimo utilizzo di presunzioni e carenza di motivazione: Violazione del principio della giusta imposizione;
- Onere della prova incombente in capo all'amministrazione finanziaria;
- Violazione del divieto della doppia presunzione;
violazione art. 7 comma 5 bis D.L.vo 546/92;
- Violazione del diritto di difesa.
L'appellante ha concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata, con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
3.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, con controdeduzioni, con le quali, replicando alle argomentazioni dell'appellante, ha concluso per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- Il Collegio condivide pienamente, facendola propria la sopra riportata e ben articolata motivazione della decisione impugnata, non essendo state apportate dall'appellante adeguate e specifiche argomentazioni, finalizzate a confutare, in punto di fatto e/o di diritto, le predette statuizioni. 7.- Il Collegio, con riferimento alla prima doglianza, inoltre, ritiene di dover precisare che la concreta fattispecie oggetto della presente controversia rientri nella disciplina transitoria, dettata in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19; di tal ché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è stato lo slittamento del termine sia decadenziale che prescrizionale, di 85 giorni, per effetto di quanto disposto dall'art. 67 del
D.L. n. 18/2020.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, con la recente Ordinanza n. 960 – pubblicata in data 15 gennaio 2025, statuito che “1.1.2 (…) occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
2. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
8.- Per il resto, non può che ribadirsi che la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci “si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità…” (Corte di cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428).
Sotto il profilo dell'onere probatorio la Corte di Cassazione ha quindi affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati, non risultando sufficiente “la mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si fosse concluso eventualmente con perdite contabili” (tra le tante, Corte di cassazione, sentenza 9 luglio
2010, n. 16234, sentenza 17 aprile 2009, n. 9130 e sentenza 16 marzo 2007, n. 6197).
Ne discende che, in assenza di tale prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti” (per tutte,
Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2009, n. 13223).
9.- In ordine all'eccepita violazione del divieto “praesumptum de praesumpto”, si osserva che la Corte di
Cassazione ha da tempo escluso che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili violi il divieto di presunzione di secondo grado. Ciò in quanto il fatto noto da cui discende la presunzione semplice della distribuzione degli utili sociali ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dall'accertamento – sia esso condotto con metodo analitico o induttivo – dei maggiori utili sociali che, al contrario, ne costituisce solo il presupposto logico.
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in dette fattispecie “il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”.
10.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello del contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellata, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo respinge e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI MIRABELLI VI SALVUCCI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3562/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01C600119 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01C600119 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01C600119 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso l'avviso n. TYQ01C600119/2023, notificato in data 17.03.2023 dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Caltanissetta che, per l'anno d'imposta 2016, ai fini IRPEF aveva accertato , ai sensi dell'art.41 bis del DPR n.600/73, il maggior reddito di € 254.464,81 quali proventi da derivazione illecita, la
C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 767/02/2023 - pubblicata in data 15 dicembre2023, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così statuendo: “Il ricorso si giudica infondato e viene rigettato.
1. In via preliminare la Corte respinge la prima eccezione sollevata dalla parte ricorrente di intervenuta decadenza dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria;
ed invero, sebbene ai sensi dell'art.43 del DPR n.600/73 gli avvisi di accertamento debbano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, tra i diversi provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare la pandemia da Covid-19 , l'art 67 del DL n. 18/2020 ha sospeso dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Pertanto nella fattispecie, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento relativo ai redditi dell'anno d'imposta 2016 dichiarati nel 2017, che originariamente sarebbero scaduti il 31.12.2022 , sono stati prorogati di 85 giorni al 26.03.2023.
Ne consegue che la notifica dell'avviso, effettuata in data 17.03.2023, risulta tempestiva.
2. In diritto e nel merito, l'Agenzia legittimamente, a fronte del recupero in capo alla società Società_1 srl di costi non deducibili per € 254 465,00 effettuato con l'atto di accertamento n. TYQ03C600183/2022 notificato alla società in data 20.09.2022 divenuto definitivo per mancata impugnazione, dopo aver qualificato tali costi utili extracontabili, in presenza di una società a ristretta base partecipativa ha presunto tali utili attribuiti al Signor Ricorrente_1, unico socio nell'anno d'imposta in esame.
Peraltro, in caso di società a ristretta base societaria l'onere probatorio si sposta sul socio: a chiarirlo è ancora la Corte di Cassazione che nella Sentenza n. 13524/2023 .
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte ribadito che « Il “fatto noto” alla base della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati in capo alla società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. … Al fine del superamento della presunzione, è necessario che il socio contesti lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. »
In definitiva, secondo consolidato orientamento della Corte Suprema, l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).
E del resto, nel presente procedimento, gli utili extracontabili, accertati per l'anno d'imposta 2016 in capo alla società unipersonale Società_1 SRL e non contestati, non possono che essere attributi all'unico socio Ricorrente_1 che non fornisce prova contraria.
Né nella fattispecie rileva la violazione del comma 5-bis, art.7 del D.lgs n.546/92 in materia di onere della prova, atteso che la nuova normativa lascia invariata l'applicabilità delle presunzioni legali che comportano l'inversione dell'onere della prova.
3. Per ultimo in ordine all'eccepito difetto di motivazione e all'eccepita violazione del diritto di difesa del ricorrente - socio già receduto alla data di notifica dell'atto all'ente partecipato - correttamente ha dedotto l'ADE evidenziando che non solo l'avviso emesso in capo al socio riproduce il contenuto essenziale dell'avviso emesso nei confronti della società “ Società_1 SRL” , ma ancor di più che al Sig. Ricorrente_1 è stato portato in notifica congiuntamente all'atto emesso a suo carico, quello emesso in capo alla società, garantendo quindi allo stesso una piena conoscenza dell'accertamento, che anche sotto questo aspetto risulta legittimo.
In ragione di quanto sopra esposto, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta che si liquidano in € 5 627, 00, oltre oneri accessori se dovuti”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, riproponendo, in buona sostanza, i motivi formulati nel ricorso introduttivo:
- Decadenza dal potere di accertamento;
- Illegittimo utilizzo di presunzioni e carenza di motivazione: Violazione del principio della giusta imposizione;
- Onere della prova incombente in capo all'amministrazione finanziaria;
- Violazione del divieto della doppia presunzione;
violazione art. 7 comma 5 bis D.L.vo 546/92;
- Violazione del diritto di difesa.
L'appellante ha concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata, con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
3.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, con controdeduzioni, con le quali, replicando alle argomentazioni dell'appellante, ha concluso per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- Il Collegio condivide pienamente, facendola propria la sopra riportata e ben articolata motivazione della decisione impugnata, non essendo state apportate dall'appellante adeguate e specifiche argomentazioni, finalizzate a confutare, in punto di fatto e/o di diritto, le predette statuizioni. 7.- Il Collegio, con riferimento alla prima doglianza, inoltre, ritiene di dover precisare che la concreta fattispecie oggetto della presente controversia rientri nella disciplina transitoria, dettata in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19; di tal ché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è stato lo slittamento del termine sia decadenziale che prescrizionale, di 85 giorni, per effetto di quanto disposto dall'art. 67 del
D.L. n. 18/2020.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, con la recente Ordinanza n. 960 – pubblicata in data 15 gennaio 2025, statuito che “1.1.2 (…) occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
2. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
8.- Per il resto, non può che ribadirsi che la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci “si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità…” (Corte di cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428).
Sotto il profilo dell'onere probatorio la Corte di Cassazione ha quindi affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati, non risultando sufficiente “la mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si fosse concluso eventualmente con perdite contabili” (tra le tante, Corte di cassazione, sentenza 9 luglio
2010, n. 16234, sentenza 17 aprile 2009, n. 9130 e sentenza 16 marzo 2007, n. 6197).
Ne discende che, in assenza di tale prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti” (per tutte,
Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2009, n. 13223).
9.- In ordine all'eccepita violazione del divieto “praesumptum de praesumpto”, si osserva che la Corte di
Cassazione ha da tempo escluso che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili violi il divieto di presunzione di secondo grado. Ciò in quanto il fatto noto da cui discende la presunzione semplice della distribuzione degli utili sociali ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dall'accertamento – sia esso condotto con metodo analitico o induttivo – dei maggiori utili sociali che, al contrario, ne costituisce solo il presupposto logico.
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in dette fattispecie “il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”.
10.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello del contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellata, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo respinge e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI MIRABELLI VI SALVUCCI