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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 354/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PEPE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
LL IN, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO Con ricorso congiunto del 19/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 15/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, economicamente autosufficienti, reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e pretesa di somme di denaro. 2) Le parti si danno reciproco consenso al Per_ rilascio di passaporto. 3) I figli rimarranno ad abitare con la madre e verranno Per_1 affidati congiuntamente ai genitori, ai sensi dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni la settimana ed a fine settimana alternati, nei giorni che concorderà preventivamente con e compatibilmente Parte_1
con le esigenze dei predetti minori e tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori. 4) il genitore non collocatario verserà a titolo di mantenimento dei figli € 200,00 mensili oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, 5) acconsente che l'assegno unico per i figli, o altre Parte_2 forme equipollenti di contributo, venga riconosciuto ed erogato direttamente in favore di
Parte_1 Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Nulla sulle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/08/2009 nel Comune di ROCCAGORGA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 19/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAGORGA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009); nulla sulle spese.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PEPE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
LL IN, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO Con ricorso congiunto del 19/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 15/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, economicamente autosufficienti, reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e pretesa di somme di denaro. 2) Le parti si danno reciproco consenso al Per_ rilascio di passaporto. 3) I figli rimarranno ad abitare con la madre e verranno Per_1 affidati congiuntamente ai genitori, ai sensi dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni la settimana ed a fine settimana alternati, nei giorni che concorderà preventivamente con e compatibilmente Parte_1
con le esigenze dei predetti minori e tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori. 4) il genitore non collocatario verserà a titolo di mantenimento dei figli € 200,00 mensili oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, 5) acconsente che l'assegno unico per i figli, o altre Parte_2 forme equipollenti di contributo, venga riconosciuto ed erogato direttamente in favore di
Parte_1 Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Nulla sulle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/08/2009 nel Comune di ROCCAGORGA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 19/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAGORGA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009); nulla sulle spese.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino