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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
LL RI AM presidente
Dora Bonifacio consigliere
IN HE consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1212/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASCHERONI EMILIO, ; C.F._2
Appellante in sede di rinvio contro
c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GARGANI BENEDETTO, ; C.F._3
Appellato in sede di rinvio nei confronti di c.f. Controparte_2 C.F._4
Appellato in sede di rinvio - contumace
°°°
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con sentenza n. 14178/22 la Corte di Cassazione, rigettava i primi tre motivi di ricorso e, accogliendo il quarto, cassava con rinvio la sentenza n. 37/2017 emessa dalla Corte di appello di Catania, nella parte in cui era stata rigettata la domanda proposta da di restituzione degli strumenti finanziari oggetto di causa Controparte_1 detenuti da e Pt_1 Controparte_2
Con la sentenza sul punto cassata, la Corte di appello aveva rigettato la domanda di restituzione dei titoli perché il giudizio aveva ad oggetto solo una domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento negoziale della banca intermediaria senza che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto.
La corte di legittimità, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, ha affermato che
"In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza" . ha riassunto il giudizio domandando il rigetto della domanda, Parte_1 sostenendo di non essere più in possesso dei titoli per i quali è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno perché negoziati dalla banca a seguito del default dell'emittente e che tale fatto integrerebbe proprio la situazione individuata dalla pronunzia della corte di legittimità che ha disposto il rinvio quale ostativa alla restituzione dei titoli.
- 2 - Per dimostrare tale assunto viene prodotto un estratto del conto deposito titoli datato
31.03.2016, affermando l'ammissibilità della produzione perché si tratterebbe di esigenza processuale sorta solo a seguito della pronunzia della Suprema Corte, configurandosi l'ipotesi della causa sopravvenuta non imputabile alla parte.
costituitasi, domanda che la Corte di appello accolga la Controparte_1 domanda ed eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale, rilevando che il giudizio di rinvio è “giudizio chiuso”.
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
La corte di legittimità, con la sentenza che ha disposto il rinvio, ha chiarito che “La restituzione dei titoli ha così lo scopo, … di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito. Inoltre, occorre tenere presente che la compensati lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, in quanto integra non l'allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed e', come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (fra le altre, Cass. 24 novembre 2020, n. 26757; 30 ottobre
2020, n. 24177; 24 settembre 2014, n. 20111).
In particolare, questa Corte ha già precisato che, ove l'intermediario sia condannato
a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli medesimi, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione - nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse (Cass. 27 agosto 2020, n. 17948). A completamento di
- 3 - tali principi, occorre ora pure considerare, sul piano della esatta liquidazione del danno, come dovuta la restituzione dei titoli, pur al momento della decisione reputati privi di valore residuo e come tali non scomputati dal quantum liquidato: ciò, almeno tutte le volte in cui non sia stato, da parte del giudice del merito, altresì accertato non solo che quei titoli non avessero valore al momento della decisione, ma anche che essi siano insuscettibili di riacquistarlo in futuro in favore del cliente, ad esempio perché annullati, ceduti definitivamente o per altra ragione. Ciò in quanto, in sé, la nozione di illiquidità dell'emittente i titoli non coincide con la definitiva mancanza di valore dei medesimi, salvo la prova in contrario. Quanto esposto deriva dal disposto dell'art.
1223 c.c., sulla necessità di risarcire, per intero e non oltre, i danni immediati e diretti cagionati al danneggiato: la norma, invero, correttamente interpretata ed applicata, mira a produrre in capo al danneggiato la medesima situazione patrimoniale di cui egli avrebbe goduto, qualora l'inadempimento non si fosse verificato….. Ove, viceversa, il giudice del merito abbia accertato, altresì, l'insuscettibilità del titolo di produrre qualunque futura utilità per il patrimonio del cliente, da tale restituzione si potrà prescindere, non potendosi parlare di una sicura locupletazione in mancanza della restituzione”.
La corte ha poi individuato nella parte che ha proposto la domanda risarcitoria il soggetto processuale onerato non solo della puntuale prova del danno subito (an e quantum) ma anche, in tale ambito, degli eventuali fatti ostativi alla restituzione dei titoli (così a p. 10 della sentenza citata: “…Alla stregua dei predetti principi, non incombeva alla convenuta l'onere di dedurre e provare che la perdita patrimoniale lamentata dagli attori non si fosse verificata, o fosse limitata in quanto le obbligazioni da loro acquistate conservavano ancora un residuo valore di mercato: spettando invece agli attori l'individuazione e la dimostrazione dell'avvenuta perdita del capitale investito nell'acquisto dei titoli, in conseguenza dell'impossibilità definitiva di ottenerne il rimborso da parte dell'emittente o della difficoltà di ricollocarli utilmente sul mercato finanziario, sia pure ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale (in tal senso, cfr. già le osservazioni di Cass. 26 ottobre 2020, n. 23450, non
- 4 - massimata); e ciò, qualora intendessero non restituire i titoli, anche pro futuro. E ciò - si noti - proprio nell'ambito dell'onere di allegazione e di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria,…”).
Nella fattispecie, il danno subito dagli investitori è stato quantificato nell'intero valore che i titoli avevano al momento del verificarsi dell'inadempimento contestato all'intermediario ed in tale misura la domanda è stata accolta dalla Corte di appello con statuizione ormai coperta dal giudicato interno.
La concreta formulazione della domanda risarcitoria esponeva gli attori all'obbligo di restituzione dei titoli (onde evitare il rischio dell'ingiusta locupletazione) e se a tale obbligo avessero voluto sottrarsi avrebbero dovuto – al tempo della proposizione della domanda o comunque entro le scansioni processuali del primo grado di giudizio al fine utili – allegare e provare uno dei fatti esimenti individuati dalla Corte di legittimità (ad esempio, avvenuto trasferimento dei titoli oppure perdita totale e definitiva del valore dei titoli).
Tale prova ha ritenuto di fornire mediante la produzione (nel presente Parte_1 giudizio di rinvio) di un estratto del conto titoli del 2016.
L'eccezione di inammissibilità di tale produzione documentale proposta da
[...]
è fondata. CP_1
Il giudizio di rinvio è pacificamente un processo chiuso che non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, nel quale deve tenersi conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi ed è preclusa la possibilità di produrre nuove prove, salvo che tale produzione non sia giustificata da esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum ad opera della stessa sentenza della Corte di cassazione ovvero dall'impossibilità di produrre i documenti in precedenza per causa di forza maggiore.
Una volta declinati nei termini sopra riferiti la natura del giudizio di rinvio ed il concreto atteggiarsi dell'onere della prova occorre concludere che Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare non solo il danno subito (quantificato nell'intero valore dei
- 5 - titoli) ma anche l'insussistenza dei presupposti che avrebbero imposto la loro restituzione all'intermediario nel caso di accoglimento della domanda.
Resta da precisare che, trattandosi di elemento della domanda risarcitoria proposta,
l'onere probatorio andava assolto entro le scansioni processuali riservate all'attività di allegazione e prova, cioè al più tardi entro lo spirare dei termini previsti dall'art. 183
c.p.c.
La produzione dell'estratto conto avvenuta nel presente giudizio di rinvio è, pertanto, tardiva e, come tale, inammissibile non potendosene tenere conto ai fini della decisione.
Non resta, pertanto, che accertare il mancato adempimento dell'investitore all'onere di provare il fatto che avrebbe esentato dall'obbligo di restituzione dei titoli all'intermediario condannato al risarcimento del danno (in misura pari al valore dei titoli stessi).
Va ancora precisato che l'aver collocato nell'ambito della domanda risarcitoria originariamente proposta l'onere probatorio che avrebbe dovuto Parte_1 assolvere (per sottrarsi all'obbligo di restituzione di titoli) porta ad escludere che possa configurarsi l'esistenza della causa non imputabile e/o che l'esigenza della produzione sia stata determinata dalla pronunzia della suprema corte.
La riforma della sentenza di primo grado e la cassazione con rinvio di quella di secondo grado impone nuova statuizione sulle spese di tutti i gradi di merito nonché su quelle del giudizio di legittimità.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di per i 2/3 e compensate Controparte_1 per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1212/2022
R.G. così statuisce: in parziale riforma della sentenza n. 37/2017 emessa dalla Corte di appello di Catania, condanna e in solido, a restituire a Parte_1 Controparte_2 le obbligazioni “GLITNIR BK” oggetto degli ordini di Controparte_1
- 6 - acquisto del 12.02.2008 e del 28.05.2008; liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, liquida le spese del giudizio di appello in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e quelle del presente giudizio di rinvio in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 CP_2
, in solido, dei 2/3 delle spese del giudizio liquidate, eccezion fatta per quelle del
[...] presente giudizio che andranno corrisposte nei confronti di compensa Parte_1 le spese dei vari gradi del giudizio nella misura di 1/3.
Così deciso in Catania il 08.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
IN HE LL RI AM
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
LL RI AM presidente
Dora Bonifacio consigliere
IN HE consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1212/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASCHERONI EMILIO, ; C.F._2
Appellante in sede di rinvio contro
c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GARGANI BENEDETTO, ; C.F._3
Appellato in sede di rinvio nei confronti di c.f. Controparte_2 C.F._4
Appellato in sede di rinvio - contumace
°°°
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con sentenza n. 14178/22 la Corte di Cassazione, rigettava i primi tre motivi di ricorso e, accogliendo il quarto, cassava con rinvio la sentenza n. 37/2017 emessa dalla Corte di appello di Catania, nella parte in cui era stata rigettata la domanda proposta da di restituzione degli strumenti finanziari oggetto di causa Controparte_1 detenuti da e Pt_1 Controparte_2
Con la sentenza sul punto cassata, la Corte di appello aveva rigettato la domanda di restituzione dei titoli perché il giudizio aveva ad oggetto solo una domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento negoziale della banca intermediaria senza che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto.
La corte di legittimità, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, ha affermato che
"In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza" . ha riassunto il giudizio domandando il rigetto della domanda, Parte_1 sostenendo di non essere più in possesso dei titoli per i quali è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno perché negoziati dalla banca a seguito del default dell'emittente e che tale fatto integrerebbe proprio la situazione individuata dalla pronunzia della corte di legittimità che ha disposto il rinvio quale ostativa alla restituzione dei titoli.
- 2 - Per dimostrare tale assunto viene prodotto un estratto del conto deposito titoli datato
31.03.2016, affermando l'ammissibilità della produzione perché si tratterebbe di esigenza processuale sorta solo a seguito della pronunzia della Suprema Corte, configurandosi l'ipotesi della causa sopravvenuta non imputabile alla parte.
costituitasi, domanda che la Corte di appello accolga la Controparte_1 domanda ed eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale, rilevando che il giudizio di rinvio è “giudizio chiuso”.
All'udienza del 14.03.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
La corte di legittimità, con la sentenza che ha disposto il rinvio, ha chiarito che “La restituzione dei titoli ha così lo scopo, … di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito. Inoltre, occorre tenere presente che la compensati lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, in quanto integra non l'allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed e', come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (fra le altre, Cass. 24 novembre 2020, n. 26757; 30 ottobre
2020, n. 24177; 24 settembre 2014, n. 20111).
In particolare, questa Corte ha già precisato che, ove l'intermediario sia condannato
a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli medesimi, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione - nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse (Cass. 27 agosto 2020, n. 17948). A completamento di
- 3 - tali principi, occorre ora pure considerare, sul piano della esatta liquidazione del danno, come dovuta la restituzione dei titoli, pur al momento della decisione reputati privi di valore residuo e come tali non scomputati dal quantum liquidato: ciò, almeno tutte le volte in cui non sia stato, da parte del giudice del merito, altresì accertato non solo che quei titoli non avessero valore al momento della decisione, ma anche che essi siano insuscettibili di riacquistarlo in futuro in favore del cliente, ad esempio perché annullati, ceduti definitivamente o per altra ragione. Ciò in quanto, in sé, la nozione di illiquidità dell'emittente i titoli non coincide con la definitiva mancanza di valore dei medesimi, salvo la prova in contrario. Quanto esposto deriva dal disposto dell'art.
1223 c.c., sulla necessità di risarcire, per intero e non oltre, i danni immediati e diretti cagionati al danneggiato: la norma, invero, correttamente interpretata ed applicata, mira a produrre in capo al danneggiato la medesima situazione patrimoniale di cui egli avrebbe goduto, qualora l'inadempimento non si fosse verificato….. Ove, viceversa, il giudice del merito abbia accertato, altresì, l'insuscettibilità del titolo di produrre qualunque futura utilità per il patrimonio del cliente, da tale restituzione si potrà prescindere, non potendosi parlare di una sicura locupletazione in mancanza della restituzione”.
La corte ha poi individuato nella parte che ha proposto la domanda risarcitoria il soggetto processuale onerato non solo della puntuale prova del danno subito (an e quantum) ma anche, in tale ambito, degli eventuali fatti ostativi alla restituzione dei titoli (così a p. 10 della sentenza citata: “…Alla stregua dei predetti principi, non incombeva alla convenuta l'onere di dedurre e provare che la perdita patrimoniale lamentata dagli attori non si fosse verificata, o fosse limitata in quanto le obbligazioni da loro acquistate conservavano ancora un residuo valore di mercato: spettando invece agli attori l'individuazione e la dimostrazione dell'avvenuta perdita del capitale investito nell'acquisto dei titoli, in conseguenza dell'impossibilità definitiva di ottenerne il rimborso da parte dell'emittente o della difficoltà di ricollocarli utilmente sul mercato finanziario, sia pure ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale (in tal senso, cfr. già le osservazioni di Cass. 26 ottobre 2020, n. 23450, non
- 4 - massimata); e ciò, qualora intendessero non restituire i titoli, anche pro futuro. E ciò - si noti - proprio nell'ambito dell'onere di allegazione e di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria,…”).
Nella fattispecie, il danno subito dagli investitori è stato quantificato nell'intero valore che i titoli avevano al momento del verificarsi dell'inadempimento contestato all'intermediario ed in tale misura la domanda è stata accolta dalla Corte di appello con statuizione ormai coperta dal giudicato interno.
La concreta formulazione della domanda risarcitoria esponeva gli attori all'obbligo di restituzione dei titoli (onde evitare il rischio dell'ingiusta locupletazione) e se a tale obbligo avessero voluto sottrarsi avrebbero dovuto – al tempo della proposizione della domanda o comunque entro le scansioni processuali del primo grado di giudizio al fine utili – allegare e provare uno dei fatti esimenti individuati dalla Corte di legittimità (ad esempio, avvenuto trasferimento dei titoli oppure perdita totale e definitiva del valore dei titoli).
Tale prova ha ritenuto di fornire mediante la produzione (nel presente Parte_1 giudizio di rinvio) di un estratto del conto titoli del 2016.
L'eccezione di inammissibilità di tale produzione documentale proposta da
[...]
è fondata. CP_1
Il giudizio di rinvio è pacificamente un processo chiuso che non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, nel quale deve tenersi conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi ed è preclusa la possibilità di produrre nuove prove, salvo che tale produzione non sia giustificata da esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum ad opera della stessa sentenza della Corte di cassazione ovvero dall'impossibilità di produrre i documenti in precedenza per causa di forza maggiore.
Una volta declinati nei termini sopra riferiti la natura del giudizio di rinvio ed il concreto atteggiarsi dell'onere della prova occorre concludere che Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare non solo il danno subito (quantificato nell'intero valore dei
- 5 - titoli) ma anche l'insussistenza dei presupposti che avrebbero imposto la loro restituzione all'intermediario nel caso di accoglimento della domanda.
Resta da precisare che, trattandosi di elemento della domanda risarcitoria proposta,
l'onere probatorio andava assolto entro le scansioni processuali riservate all'attività di allegazione e prova, cioè al più tardi entro lo spirare dei termini previsti dall'art. 183
c.p.c.
La produzione dell'estratto conto avvenuta nel presente giudizio di rinvio è, pertanto, tardiva e, come tale, inammissibile non potendosene tenere conto ai fini della decisione.
Non resta, pertanto, che accertare il mancato adempimento dell'investitore all'onere di provare il fatto che avrebbe esentato dall'obbligo di restituzione dei titoli all'intermediario condannato al risarcimento del danno (in misura pari al valore dei titoli stessi).
Va ancora precisato che l'aver collocato nell'ambito della domanda risarcitoria originariamente proposta l'onere probatorio che avrebbe dovuto Parte_1 assolvere (per sottrarsi all'obbligo di restituzione di titoli) porta ad escludere che possa configurarsi l'esistenza della causa non imputabile e/o che l'esigenza della produzione sia stata determinata dalla pronunzia della suprema corte.
La riforma della sentenza di primo grado e la cassazione con rinvio di quella di secondo grado impone nuova statuizione sulle spese di tutti i gradi di merito nonché su quelle del giudizio di legittimità.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di per i 2/3 e compensate Controparte_1 per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1212/2022
R.G. così statuisce: in parziale riforma della sentenza n. 37/2017 emessa dalla Corte di appello di Catania, condanna e in solido, a restituire a Parte_1 Controparte_2 le obbligazioni “GLITNIR BK” oggetto degli ordini di Controparte_1
- 6 - acquisto del 12.02.2008 e del 28.05.2008; liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, liquida le spese del giudizio di appello in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e quelle del presente giudizio di rinvio in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa;
condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 CP_2
, in solido, dei 2/3 delle spese del giudizio liquidate, eccezion fatta per quelle del
[...] presente giudizio che andranno corrisposte nei confronti di compensa Parte_1 le spese dei vari gradi del giudizio nella misura di 1/3.
Così deciso in Catania il 08.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
IN HE LL RI AM
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