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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 5055/2025 promossa da
(C.F. ), assistito dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
AP
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: assistito, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., CP_2 P.IVA_2 dalle dott.sse Concetta Parafioriti e Federica Bastone
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione 1. Con ricorso, depositato in data 6 giugno 2025, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.285,98, a titolo di CP_1 differenze retributive maturate da ottobre 2021 a ottobre 2023, periodo in cui è stato cautelarmente sospeso dal servizio, con corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, in forza di decreto n. 2471 del Cont 8.3.2021, adottato dal direttore regionale del , a seguito di condanna del GUP di Torino alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter e 5 bis c.p., commessi durante lo svolgimento di una supplenza presso la scuola “S. Aleramo” di Torino nei mesi di settembre e ottobre 2017. 2. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 4494 del 29.6.2023, riformava integralmente la decisione di primo grado, assolvendo il ricorrente con la formula “il fatto non sussiste”.
1 3. L'amministrazione, pertanto, revocava la sospensione cautelare con decreto del 28.9.2023, reintegrando il ricorrente in servizio e ripristinando la retribuzione ordinaria dal mese di novembre 2023.
4. A seguito della reintegra, il ricorrente chiedeva il pagamento degli arretrati, pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto spettante a titolo di ordinaria retribuzione.
5. A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che la sospensione cautelare disposta nei suoi confronti fosse facoltativa e che, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del CCNL 2016/2019, gli spettasse la restitutio in integrum, esclusa solo in ipotesi di sospensione obbligatoria. Al riguardo, infatti, esponeva che la sospensione obbligatoria è prevista solo quando il dipendente è colpito da misura restrittiva della libertà personale e, in tal caso, la restitutio in integrum è esclusa in ragione dell'impossibilità oggettiva e assoluta del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa nel periodo di sospensione.
6. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
7. Parte convenuta ha dedotto che la sospensione cautelare applicata al ricorrente fosse obbligatoria, in quanto derivante da una sentenza penale di condanna alla reclusione ad anni 2 e mesi 4, quale pena principale, e all'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate dai minori, quale pena accessoria, che comportava l'impossibilità oggettiva del docente di rendere la prestazione lavorativa.
8. Ha pertanto escluso la configurabilità di una restitutio in integrum, affermando che tale istituto è applicabile solo nei casi di sospensione facoltativa, che presuppone una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
***
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10. Ai fini della soluzione della presente controversia, si pone esclusivamente il problema di comprendere se la sospensione cautelare cui è stato sottoposto il ricorrente sia da intendere quale sospensione facoltativa, come sostenuto dallo stesso ricorrente, ovvero obbligatoria, come sostenuto da parte resistente e affermato nel provvedimento.
11. Al riguardo, non si pone un problema di individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, posto che sia l'art. 91 del TU sul pubblico impiego (D.P.R. n. 3/1957), che le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, applicabile ratione temporis, contengono la medesima prescrizione, che ricollega la sospensione cautelare obbligatoria alla sola ipotesi in cui il pubblico dipendente sia sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale. Solo in tale caso, è escluso il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, posto che la perdita della retribuzione si riconnette all'impossibilità – oggettiva e assoluta, sebbene temporanea – per il lavoratore di adempiere la propria prestazione lavorativa nel periodo oggetto di sospensione. Detto in altri termini, l'esclusione della restitutio in integrum discende dal rapporto di corrispettività tra le
2 prestazioni, quella lavorativa, in capo al prestatore, quella retributiva, in capo al datore.
12. La restrizione della libertà personale che rende obbligatoria la sospensione può essere cautelare o definitiva.
13. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che il ricorrente sia stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della propria libertà personale in via cautelare nel periodo in questione.
14. Come è noto, d'altronde, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., la pena diventa esecutiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
15. Nel caso di specie, tuttavia, la condanna a pena detentiva e a pena accessoria dell'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate dai minori (astrattamente idonea a realizzare l'impossibilità – oggettiva e assoluta, sebbene temporanea – per il lavoratore di adempiere la propria prestazione lavorativa) emessa dal GUP in primo grado all'esito di giudizio abbreviato è stata oggetto di appello all'esito del quale il ricorrente è stato assolto con formula piena – poiché il fatto non sussiste – dai reati a lui ascritti.
16. Per tali ragioni non si sono mai create le condizioni per configurare l'obbligo, in capo all'amministrazione, di adottare un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria e dunque il provvedimento assunto dalla stessa aveva carattere facoltativo e presupponeva una valutazione discrezionale circa l'opportunità di allontanare temporaneamente il lavoratore dal servizio che non impedisce la richiesta restitutio in integrum.
17. Non vi sono contestazione in merito alla quantificazione in € 26.285,98 lordi delle differenze retributive rivendicate virgola che risultano peraltro correttamente calcolate sulla scorta dei dati contenuti nei cedolini paga prodotti. A tale importo devono aggiungersi oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.
18. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione.
19. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (link ai documenti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante a pagare a la somma lorda di € Parte_1
26.285,98 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 5.000, oltre 15% ai sensi dell'art.4
3 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione. Torino, 6 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
minuta redatta dalla MOT dott.ssa Roberta Cosio
4
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 5055/2025 promossa da
(C.F. ), assistito dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
AP
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: assistito, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., CP_2 P.IVA_2 dalle dott.sse Concetta Parafioriti e Federica Bastone
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione 1. Con ricorso, depositato in data 6 giugno 2025, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 26.285,98, a titolo di CP_1 differenze retributive maturate da ottobre 2021 a ottobre 2023, periodo in cui è stato cautelarmente sospeso dal servizio, con corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, in forza di decreto n. 2471 del Cont 8.3.2021, adottato dal direttore regionale del , a seguito di condanna del GUP di Torino alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter e 5 bis c.p., commessi durante lo svolgimento di una supplenza presso la scuola “S. Aleramo” di Torino nei mesi di settembre e ottobre 2017. 2. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 4494 del 29.6.2023, riformava integralmente la decisione di primo grado, assolvendo il ricorrente con la formula “il fatto non sussiste”.
1 3. L'amministrazione, pertanto, revocava la sospensione cautelare con decreto del 28.9.2023, reintegrando il ricorrente in servizio e ripristinando la retribuzione ordinaria dal mese di novembre 2023.
4. A seguito della reintegra, il ricorrente chiedeva il pagamento degli arretrati, pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto spettante a titolo di ordinaria retribuzione.
5. A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che la sospensione cautelare disposta nei suoi confronti fosse facoltativa e che, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del CCNL 2016/2019, gli spettasse la restitutio in integrum, esclusa solo in ipotesi di sospensione obbligatoria. Al riguardo, infatti, esponeva che la sospensione obbligatoria è prevista solo quando il dipendente è colpito da misura restrittiva della libertà personale e, in tal caso, la restitutio in integrum è esclusa in ragione dell'impossibilità oggettiva e assoluta del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa nel periodo di sospensione.
6. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
7. Parte convenuta ha dedotto che la sospensione cautelare applicata al ricorrente fosse obbligatoria, in quanto derivante da una sentenza penale di condanna alla reclusione ad anni 2 e mesi 4, quale pena principale, e all'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate dai minori, quale pena accessoria, che comportava l'impossibilità oggettiva del docente di rendere la prestazione lavorativa.
8. Ha pertanto escluso la configurabilità di una restitutio in integrum, affermando che tale istituto è applicabile solo nei casi di sospensione facoltativa, che presuppone una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
***
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10. Ai fini della soluzione della presente controversia, si pone esclusivamente il problema di comprendere se la sospensione cautelare cui è stato sottoposto il ricorrente sia da intendere quale sospensione facoltativa, come sostenuto dallo stesso ricorrente, ovvero obbligatoria, come sostenuto da parte resistente e affermato nel provvedimento.
11. Al riguardo, non si pone un problema di individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, posto che sia l'art. 91 del TU sul pubblico impiego (D.P.R. n. 3/1957), che le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, applicabile ratione temporis, contengono la medesima prescrizione, che ricollega la sospensione cautelare obbligatoria alla sola ipotesi in cui il pubblico dipendente sia sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale. Solo in tale caso, è escluso il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, posto che la perdita della retribuzione si riconnette all'impossibilità – oggettiva e assoluta, sebbene temporanea – per il lavoratore di adempiere la propria prestazione lavorativa nel periodo oggetto di sospensione. Detto in altri termini, l'esclusione della restitutio in integrum discende dal rapporto di corrispettività tra le
2 prestazioni, quella lavorativa, in capo al prestatore, quella retributiva, in capo al datore.
12. La restrizione della libertà personale che rende obbligatoria la sospensione può essere cautelare o definitiva.
13. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che il ricorrente sia stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della propria libertà personale in via cautelare nel periodo in questione.
14. Come è noto, d'altronde, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., la pena diventa esecutiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
15. Nel caso di specie, tuttavia, la condanna a pena detentiva e a pena accessoria dell'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate dai minori (astrattamente idonea a realizzare l'impossibilità – oggettiva e assoluta, sebbene temporanea – per il lavoratore di adempiere la propria prestazione lavorativa) emessa dal GUP in primo grado all'esito di giudizio abbreviato è stata oggetto di appello all'esito del quale il ricorrente è stato assolto con formula piena – poiché il fatto non sussiste – dai reati a lui ascritti.
16. Per tali ragioni non si sono mai create le condizioni per configurare l'obbligo, in capo all'amministrazione, di adottare un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria e dunque il provvedimento assunto dalla stessa aveva carattere facoltativo e presupponeva una valutazione discrezionale circa l'opportunità di allontanare temporaneamente il lavoratore dal servizio che non impedisce la richiesta restitutio in integrum.
17. Non vi sono contestazione in merito alla quantificazione in € 26.285,98 lordi delle differenze retributive rivendicate virgola che risultano peraltro correttamente calcolate sulla scorta dei dati contenuti nei cedolini paga prodotti. A tale importo devono aggiungersi oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla maturazione delle singole mensilità al saldo.
18. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione.
19. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (link ai documenti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante a pagare a la somma lorda di € Parte_1
26.285,98 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 5.000, oltre 15% ai sensi dell'art.4
3 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione. Torino, 6 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
minuta redatta dalla MOT dott.ssa Roberta Cosio
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