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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano - Via Della Resa 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4825 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, Rgr n. 766/24 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 4825 del 28.11.2023, notificato a mezzo raccomandata n. 752855 in data 21.02.2023 relativo all'omesso/parziale pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2018 dal Comune di Castelvetrano.
Il ricorrente esponeva in fatto di aver già comunicato al Comune, con raccomandata A/R del 27.01.2018, la mancata occupazione dell'immobile sin dall'anno 2012, precisando che l'utenza elettrica era stata attivata al solo fine di adeguamento tecnico per futura locazione. Evidenziava inoltre che, per le medesime ragioni, l'Ente impositore aveva già annullato in autotutela gli accertamenti per le annualità
2014, 2015 e 2016.
Il ricorrente eccepiva la violazione del principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.) e del principio di buona fede e collaborazione (Art. 10 L. 212/2000), il difetto di motivazione dell'atto (Art. 7 L. 212/2000) e l'insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Castelvetrano si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato basato sulle risultanze dei ruoli precedenti.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva come l'Ente impositore abbia fondato la pretesa tributaria sulla presunzione di occupazione dell'immobile da parte del ricorrente, ignorando totalmente le risultanze documentali già in suo possesso.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente, in data 27.01.2018, aveva formalmente reso edotto il Comune della non occupazione dell'immobile. Risulta inoltre che l'Amministrazione, in relazione alle medesime circostanze di fatto, avesse già annullato gli avvisi relativi agli anni 2014-2016. L'emissione di un nuovo accertamento per il 2018, basato sui medesimi presupposti fattuali già riconosciuti come inesistenti in sede di autotutela, configura una palese violazione del principio di leale collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra fisco e contribuente. Tale condotta amministrativa integra un'ipotesi di exceptio doli, rendendo la pretesa tributaria abusiva.
Nella specie manca poi il presupposto impositivo.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti. Tuttavia, la prova della non utilizzazione dell'immobile (assenza di arredi e di utenze attive per uso abitativo) esonera dal tributo.
Nel caso di specie, il Comune non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva occupazione dell'immobile da parte del ricorrente, limitandosi a un "modello standard" di accertamento privo di motivazione specifica.
L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto motivare per quale ragione abbia ritenuto l'immobile occupato nel 2018 nonostante la contraria comunicazione del contribuente e il precedente annullamento dei ruoli pregressi. In assenza di tale prova e a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente (comunicazione del 2018
e documentazione Società_1), l'atto impositivo risulta illegittimo per carenza di motivazione e per violazione del presupposto impositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
Condanna il Comune di
Castelvetrano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani, addì 02.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 766/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano - Via Della Resa 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4825 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, Rgr n. 766/24 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 4825 del 28.11.2023, notificato a mezzo raccomandata n. 752855 in data 21.02.2023 relativo all'omesso/parziale pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2018 dal Comune di Castelvetrano.
Il ricorrente esponeva in fatto di aver già comunicato al Comune, con raccomandata A/R del 27.01.2018, la mancata occupazione dell'immobile sin dall'anno 2012, precisando che l'utenza elettrica era stata attivata al solo fine di adeguamento tecnico per futura locazione. Evidenziava inoltre che, per le medesime ragioni, l'Ente impositore aveva già annullato in autotutela gli accertamenti per le annualità
2014, 2015 e 2016.
Il ricorrente eccepiva la violazione del principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.) e del principio di buona fede e collaborazione (Art. 10 L. 212/2000), il difetto di motivazione dell'atto (Art. 7 L. 212/2000) e l'insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Castelvetrano si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato basato sulle risultanze dei ruoli precedenti.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva come l'Ente impositore abbia fondato la pretesa tributaria sulla presunzione di occupazione dell'immobile da parte del ricorrente, ignorando totalmente le risultanze documentali già in suo possesso.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente, in data 27.01.2018, aveva formalmente reso edotto il Comune della non occupazione dell'immobile. Risulta inoltre che l'Amministrazione, in relazione alle medesime circostanze di fatto, avesse già annullato gli avvisi relativi agli anni 2014-2016. L'emissione di un nuovo accertamento per il 2018, basato sui medesimi presupposti fattuali già riconosciuti come inesistenti in sede di autotutela, configura una palese violazione del principio di leale collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra fisco e contribuente. Tale condotta amministrativa integra un'ipotesi di exceptio doli, rendendo la pretesa tributaria abusiva.
Nella specie manca poi il presupposto impositivo.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti. Tuttavia, la prova della non utilizzazione dell'immobile (assenza di arredi e di utenze attive per uso abitativo) esonera dal tributo.
Nel caso di specie, il Comune non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva occupazione dell'immobile da parte del ricorrente, limitandosi a un "modello standard" di accertamento privo di motivazione specifica.
L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe dovuto motivare per quale ragione abbia ritenuto l'immobile occupato nel 2018 nonostante la contraria comunicazione del contribuente e il precedente annullamento dei ruoli pregressi. In assenza di tale prova e a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente (comunicazione del 2018
e documentazione Società_1), l'atto impositivo risulta illegittimo per carenza di motivazione e per violazione del presupposto impositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
Condanna il Comune di
Castelvetrano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani, addì 02.02.2026
Il Giudice Monocratico