CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 04/12/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
) in persona del Direttore pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in Parte_2
p.l.r.p.t. ( P.IVA_1 ) domiciliate in Via dei Portoghesi 12 Pt 2 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende ex lege;
APPELLANTI
E
CP_1 ( P.IVA_2 ) in p.l.r.p.t. Controparte_2
C.F. 1 )
[...]
Domiciliate in Viale delle Milizie 114 Pt 2 presso lo studio dell'Avv. Teresa Vallebona che le rappresenta e difende;
APPELLATE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15149/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 08.10.2021.
FATTO E DIRITTO La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Pt_2 (di seguito:
l'Agenzia) emise l'ordinanza-ingiunzione n. 164272 del 30.10.2020 con cui irrogò alla sig.ra e alla CP_1 (di seguito: la società) - nelle rispettive Controparte_2 qualità di trasgressore e di obbligato in solido - la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.620,00 per violazione dell'art. 53, comma 9, d. lgs. n. 165/2001 per aver conferito al dipendente pubblico Parte_3 senza la prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ( CP_3 un incarico retribuito per l'anno
2015, consistito nella sponsorizzazione, da parte della società, dell'attività di motorsport svolta dalla "Faro Racing" di Parte_3 ;- che con l'ordinanza-ingiunzione n. 17783 del 16.11.2020 1' Pt_1 irrogò alla CP_2 e alla società, per violazione della medesima norma, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 102.480,00 per aver conferito al Pt 3 il medesimo incarico retribuito per l'anno 2016; - che la CP 2 e la società, hanno impugnato, con separati ricorsi, le ordinanze-ingiunzioni per i seguenti motivi: (i) insussistenza dell'illecito contestato per assenza di qualsiasi conflitto tra l'attività oggetto di sponsorizzazione e quella istituzionale del Pt_3, agente della Polizia municipale;
(ii) insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito per errore sul fatto, non essendo le ricorrenti in condizione di conoscere l'attività di pubblico dipendente del
Pt 3 la società, infatti, svolge l'attività commerciale di "mini-mercati ed esercizi non specializzati di alimentari vari", la CP_2 ne è la legale rappresentante e il Pt_3 fu presentato da un anziano commercialista in pensione e cliente della società, tale al marito della CP_2 come proprio nipote, appassionato di gare Persona_1
automobilistiche ed ex collaboratore del suo studio professionale;
(iii) prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata per l'anno 2015; (iv) erronea quantificazione delle sanzioni, calcolate sull'intero importo dei corrispettivi contrattuali, comprensivi dell'i.v.a., in contrasto con la previsione edittale che sanziona l'illecito con il doppio degli emolumenti corrisposti al pubblico dipendente;
- che l' Parte_1
[...] ha contestato specificamente tutti i motivi dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto;
che, riuniti i ricorsi e accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti
-
impugnati, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo». All'esito del giudizio il tribunale ha accolto i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annullato le ordinanze-ingiunzioni emesse dall' Parte_2 di
Pt_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione relativa all'anno 2015, rilevando che il contratto di sponsorizzazione prodotto non aveva data certa e che, pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale stabilito all'art. 28 1. n. 689/1981 non poteva farsi decorrere dalla data ivi apposta;
ha respinto il motivo di opposizione relativo all'insussistenza dell'illecito per carenza del suo presupposto, ritenendo che l'autorizzazione deve comunque essere richiesta e che detta omissione integra l'elemento oggettivo dell'illecito, inoltre l'accertamento dell'assenza di conflitto d'interessi spetta esclusivamente all'amministrazione;
ha accolto il motivo concernente la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ravvisando la sussistenza dell'errore incolpevole sul fatto, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 esclude la punibilità, in quanto le ricorrenti non avevano modo di conoscere la qualità di dipendente pubblico del soggetto incaricato (Pt_3 ), né tale circostanza era desumibile da verifiche ragionevolmente esigibili;
ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla quantificazione della sanzione,
in quanto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni per difetto dell'elemento soggettivo rendeva superfluo l'esame del quantum.
Hanno proposto appello Parte_1 e [...]
Parte_2 al quale resistono CP_1
[...] e Controparte_2
All'udienza del giorno 04/12/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Con un unico motivo di gravame, l' Parte_1 ha chiesto la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 15149/2021, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 689/1981, 53 co. 9 del d.lgs. n. 165/2001
e 2697 c.c., censurando la decisione nella parte in cui ha escluso la responsabilità delle opponenti per difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito. Il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'esimente dell'errore incolpevole sul fatto, nonostante le opponenti non avessero fornito prova di aver agito con l'ordinaria diligenza richiesta.
L Pt_1 ha sostenuto che l'onere di verificare l'assenza di cause di incompatibilità incombeva sul soggetto conferente l'incarico, e che la buona fede può rilevare in termini di esclusione solo quando l'errore sia inevitabile.
L'Agenzia ha rilevato che le appellate non hanno svolto alcuna verifica idonea ad accertare lo status di pubblico dipendente del sig. Pt 3, sebbene avessero a disposizione strumenti agevoli e legittimi (quale, ad esempio, la richiesta di un estratto contributivo attraverso l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 L. 241/1990), e che la mancata conoscenza di tale qualità non può giustificare l'errore invocato, trattandosi di un comportamento negligente. Inoltre, l'assenza della ditta "Faro Racing" dal registro delle imprese avrebbe dovuto indurle a ulteriori accertamenti sul suo titolare.
Ha inoltre censurato l'impostazione del Tribunale, secondo cui sarebbe spettato al lavoratore rendere nota la propria qualità di dipendente pubblico, osservando che, al contrario, l'onere di verifica dell'assenza di cause di incompatibilità grava sul soggetto conferente l'incarico. Ne consegue, secondo l'appellante, che il silenzio del dipendente non è sufficiente ad escludere la colpevolezza del datore di lavoro. L'Amministrazione ha infine evidenziato che il possesso della partita IVA da parte del lavoratore non esonera il datore di lavoro privato dal compiere i necessari accertamenti al fine di verificare l'eventuale status di dipendente pubblico.
Sulla base di tali argomentazioni, l' Pt_1 ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto delle originarie opposizioni e la conferma delle ordinanze-ingiunzioni emesse, oltre alla condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le appellate, di contro, hanno sostenuto la manifesta fondatezza del secondo motivo di opposizione accolto dal Tribunale in armonia con l'art. 3 legge n. 689/1981 che esclude la responsabilità se l'errore non deriva da colpa. Nella fattispecie le appellate senza colpa erano incorse in un errore riguardante la qualità di pubblico dipendente del Pt 3 che mai aveva dichiarato di essere un dipendente pubblico e, del resto, era entrato in contatto con loro quale collaboratore dello studio del commercialista Per_1
Inoltre perché l'intensa attività sportiva e motoristica del Pt 3 appariva incompatibile con la qualità di dipendente pubblico. Concludono le appellate che neppure la visura camerale avrebbe rivelato lo status di dipendente pubblico del Pt_3, poiché essa non indica se il titolare della ditta sia un pubblico dipendente;
quanto ai CAF ed ai patronati, tali organismi non rilasciano l'estratto contributivo a persone diverse dal titolare.
L'appello appare infondato.
L'appellante ha citato una giurisprudenza di legittimità relativa alle verifiche che devono pretendersi da un privato che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore che già rivesta la qualifica di pubblico dipendente.
Si tratta, all'evidenza, di ipotesi del tutto differente da quella in esame che non mirava ad instaurare uno stabile rapporto di collaborazione nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ma si esauriva nella contribuzione (sponsorizzazione), una tantum, in favore di attività collegata allo sport motoristico.
Il livello di attenzione esigibile non è pertanto paragonabile alla fattispecie già scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante non ha argomentato, del resto, che gli accertamenti pretesi (presso un
CAF o un patronato) sarebbero stati concretamente utili, limitandosi ad affermazioni perplesse ed ipotetiche, formulate nei seguenti termini: "A ciò va aggiunto che, se fosse vera la tesi del Primo Giudice, secondo cui le istanze ostensive alla PA possono essere proposte soltanto da "un ente pubblico e sia motivata da finalità istituzionali", allora il privato non potrebbe mai accedere ad alcuna informazione, nonostante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e tali notizie siano strumentali all'esercizio di un proprio diritto." (si veda la memoria autorizzata depositata il 14.11.2025).
L'appellante doveva, invece, specificamente argomentare - sulla base delle norme l'ostensibilità dei dati relativi alla posizione contributiva delle persone fisiche su
-
richiesta di qualsiasi interessato;
l'omissione determina l'inammissibilità del motivo in questa parte.
...Resta pertanto valido quanto argomentato dal tribunale nel senso che è (era) "
invece possibile escludere, anche quale forma di diligente verifica, un obbligo delle ricorrenti di richiedere al Pt 3 chiarimenti sull'attività svolta, posto che le circostanze in cui esse furono messe in contatto con lui e il riscontro effettuato sull'attività della
"Faro Racing" e del suo titolare non solo lasciava intendere che egli operasse con continuità nel settore delle gare automobilistiche, ma neppure poteva ragionevolmente far sorgere il dubbio che fosse un pubblico dipendente;
- che, infatti, la presentazione da parte del Per_1 come suo ex collaboratore poteva far supporre che si trattasse di un commercialista, mentre la visione diretta di alcune gare alle quali partecipava il Pt_3,
l'assunzione di informazioni nell'ambiente di riferimento, l'esame della stampa specializzata (tutte circostanze dedotte dalle ricorrenti e non contestata dall'Agenzia) avevano confermato che egli operava da oltre dieci anni nel settore automobilistico, in
Italia e all'estero, e che la sua scuderia aveva rapporti di sponsorizzazioni con altre note società (circostanza, quest'ultima, provata dal doc. 3 delle ricorrenti)"
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa dato dall'importo delle sanzioni opposte, non ravvisandosi i motivi per la compensazione che invece sussistevano in primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa,
così provvede:
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore delle controparti costituite con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 04/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 04/12/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
) in persona del Direttore pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in Parte_2
p.l.r.p.t. ( P.IVA_1 ) domiciliate in Via dei Portoghesi 12 Pt 2 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende ex lege;
APPELLANTI
E
CP_1 ( P.IVA_2 ) in p.l.r.p.t. Controparte_2
C.F. 1 )
[...]
Domiciliate in Viale delle Milizie 114 Pt 2 presso lo studio dell'Avv. Teresa Vallebona che le rappresenta e difende;
APPELLATE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15149/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 08.10.2021.
FATTO E DIRITTO La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Pt_2 (di seguito:
l'Agenzia) emise l'ordinanza-ingiunzione n. 164272 del 30.10.2020 con cui irrogò alla sig.ra e alla CP_1 (di seguito: la società) - nelle rispettive Controparte_2 qualità di trasgressore e di obbligato in solido - la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.620,00 per violazione dell'art. 53, comma 9, d. lgs. n. 165/2001 per aver conferito al dipendente pubblico Parte_3 senza la prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ( CP_3 un incarico retribuito per l'anno
2015, consistito nella sponsorizzazione, da parte della società, dell'attività di motorsport svolta dalla "Faro Racing" di Parte_3 ;- che con l'ordinanza-ingiunzione n. 17783 del 16.11.2020 1' Pt_1 irrogò alla CP_2 e alla società, per violazione della medesima norma, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 102.480,00 per aver conferito al Pt 3 il medesimo incarico retribuito per l'anno 2016; - che la CP 2 e la società, hanno impugnato, con separati ricorsi, le ordinanze-ingiunzioni per i seguenti motivi: (i) insussistenza dell'illecito contestato per assenza di qualsiasi conflitto tra l'attività oggetto di sponsorizzazione e quella istituzionale del Pt_3, agente della Polizia municipale;
(ii) insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito per errore sul fatto, non essendo le ricorrenti in condizione di conoscere l'attività di pubblico dipendente del
Pt 3 la società, infatti, svolge l'attività commerciale di "mini-mercati ed esercizi non specializzati di alimentari vari", la CP_2 ne è la legale rappresentante e il Pt_3 fu presentato da un anziano commercialista in pensione e cliente della società, tale al marito della CP_2 come proprio nipote, appassionato di gare Persona_1
automobilistiche ed ex collaboratore del suo studio professionale;
(iii) prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata per l'anno 2015; (iv) erronea quantificazione delle sanzioni, calcolate sull'intero importo dei corrispettivi contrattuali, comprensivi dell'i.v.a., in contrasto con la previsione edittale che sanziona l'illecito con il doppio degli emolumenti corrisposti al pubblico dipendente;
- che l' Parte_1
[...] ha contestato specificamente tutti i motivi dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto;
che, riuniti i ricorsi e accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti
-
impugnati, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo». All'esito del giudizio il tribunale ha accolto i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annullato le ordinanze-ingiunzioni emesse dall' Parte_2 di
Pt_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione relativa all'anno 2015, rilevando che il contratto di sponsorizzazione prodotto non aveva data certa e che, pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale stabilito all'art. 28 1. n. 689/1981 non poteva farsi decorrere dalla data ivi apposta;
ha respinto il motivo di opposizione relativo all'insussistenza dell'illecito per carenza del suo presupposto, ritenendo che l'autorizzazione deve comunque essere richiesta e che detta omissione integra l'elemento oggettivo dell'illecito, inoltre l'accertamento dell'assenza di conflitto d'interessi spetta esclusivamente all'amministrazione;
ha accolto il motivo concernente la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, ravvisando la sussistenza dell'errore incolpevole sul fatto, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 esclude la punibilità, in quanto le ricorrenti non avevano modo di conoscere la qualità di dipendente pubblico del soggetto incaricato (Pt_3 ), né tale circostanza era desumibile da verifiche ragionevolmente esigibili;
ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla quantificazione della sanzione,
in quanto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni per difetto dell'elemento soggettivo rendeva superfluo l'esame del quantum.
Hanno proposto appello Parte_1 e [...]
Parte_2 al quale resistono CP_1
[...] e Controparte_2
All'udienza del giorno 04/12/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Con un unico motivo di gravame, l' Parte_1 ha chiesto la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 15149/2021, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 689/1981, 53 co. 9 del d.lgs. n. 165/2001
e 2697 c.c., censurando la decisione nella parte in cui ha escluso la responsabilità delle opponenti per difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito. Il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'esimente dell'errore incolpevole sul fatto, nonostante le opponenti non avessero fornito prova di aver agito con l'ordinaria diligenza richiesta.
L Pt_1 ha sostenuto che l'onere di verificare l'assenza di cause di incompatibilità incombeva sul soggetto conferente l'incarico, e che la buona fede può rilevare in termini di esclusione solo quando l'errore sia inevitabile.
L'Agenzia ha rilevato che le appellate non hanno svolto alcuna verifica idonea ad accertare lo status di pubblico dipendente del sig. Pt 3, sebbene avessero a disposizione strumenti agevoli e legittimi (quale, ad esempio, la richiesta di un estratto contributivo attraverso l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 L. 241/1990), e che la mancata conoscenza di tale qualità non può giustificare l'errore invocato, trattandosi di un comportamento negligente. Inoltre, l'assenza della ditta "Faro Racing" dal registro delle imprese avrebbe dovuto indurle a ulteriori accertamenti sul suo titolare.
Ha inoltre censurato l'impostazione del Tribunale, secondo cui sarebbe spettato al lavoratore rendere nota la propria qualità di dipendente pubblico, osservando che, al contrario, l'onere di verifica dell'assenza di cause di incompatibilità grava sul soggetto conferente l'incarico. Ne consegue, secondo l'appellante, che il silenzio del dipendente non è sufficiente ad escludere la colpevolezza del datore di lavoro. L'Amministrazione ha infine evidenziato che il possesso della partita IVA da parte del lavoratore non esonera il datore di lavoro privato dal compiere i necessari accertamenti al fine di verificare l'eventuale status di dipendente pubblico.
Sulla base di tali argomentazioni, l' Pt_1 ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto delle originarie opposizioni e la conferma delle ordinanze-ingiunzioni emesse, oltre alla condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le appellate, di contro, hanno sostenuto la manifesta fondatezza del secondo motivo di opposizione accolto dal Tribunale in armonia con l'art. 3 legge n. 689/1981 che esclude la responsabilità se l'errore non deriva da colpa. Nella fattispecie le appellate senza colpa erano incorse in un errore riguardante la qualità di pubblico dipendente del Pt 3 che mai aveva dichiarato di essere un dipendente pubblico e, del resto, era entrato in contatto con loro quale collaboratore dello studio del commercialista Per_1
Inoltre perché l'intensa attività sportiva e motoristica del Pt 3 appariva incompatibile con la qualità di dipendente pubblico. Concludono le appellate che neppure la visura camerale avrebbe rivelato lo status di dipendente pubblico del Pt_3, poiché essa non indica se il titolare della ditta sia un pubblico dipendente;
quanto ai CAF ed ai patronati, tali organismi non rilasciano l'estratto contributivo a persone diverse dal titolare.
L'appello appare infondato.
L'appellante ha citato una giurisprudenza di legittimità relativa alle verifiche che devono pretendersi da un privato che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore che già rivesta la qualifica di pubblico dipendente.
Si tratta, all'evidenza, di ipotesi del tutto differente da quella in esame che non mirava ad instaurare uno stabile rapporto di collaborazione nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ma si esauriva nella contribuzione (sponsorizzazione), una tantum, in favore di attività collegata allo sport motoristico.
Il livello di attenzione esigibile non è pertanto paragonabile alla fattispecie già scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante non ha argomentato, del resto, che gli accertamenti pretesi (presso un
CAF o un patronato) sarebbero stati concretamente utili, limitandosi ad affermazioni perplesse ed ipotetiche, formulate nei seguenti termini: "A ciò va aggiunto che, se fosse vera la tesi del Primo Giudice, secondo cui le istanze ostensive alla PA possono essere proposte soltanto da "un ente pubblico e sia motivata da finalità istituzionali", allora il privato non potrebbe mai accedere ad alcuna informazione, nonostante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e tali notizie siano strumentali all'esercizio di un proprio diritto." (si veda la memoria autorizzata depositata il 14.11.2025).
L'appellante doveva, invece, specificamente argomentare - sulla base delle norme l'ostensibilità dei dati relativi alla posizione contributiva delle persone fisiche su
-
richiesta di qualsiasi interessato;
l'omissione determina l'inammissibilità del motivo in questa parte.
...Resta pertanto valido quanto argomentato dal tribunale nel senso che è (era) "
invece possibile escludere, anche quale forma di diligente verifica, un obbligo delle ricorrenti di richiedere al Pt 3 chiarimenti sull'attività svolta, posto che le circostanze in cui esse furono messe in contatto con lui e il riscontro effettuato sull'attività della
"Faro Racing" e del suo titolare non solo lasciava intendere che egli operasse con continuità nel settore delle gare automobilistiche, ma neppure poteva ragionevolmente far sorgere il dubbio che fosse un pubblico dipendente;
- che, infatti, la presentazione da parte del Per_1 come suo ex collaboratore poteva far supporre che si trattasse di un commercialista, mentre la visione diretta di alcune gare alle quali partecipava il Pt_3,
l'assunzione di informazioni nell'ambiente di riferimento, l'esame della stampa specializzata (tutte circostanze dedotte dalle ricorrenti e non contestata dall'Agenzia) avevano confermato che egli operava da oltre dieci anni nel settore automobilistico, in
Italia e all'estero, e che la sua scuderia aveva rapporti di sponsorizzazioni con altre note società (circostanza, quest'ultima, provata dal doc. 3 delle ricorrenti)"
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa dato dall'importo delle sanzioni opposte, non ravvisandosi i motivi per la compensazione che invece sussistevano in primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa,
così provvede:
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore delle controparti costituite con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 04/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino