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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SA VA PI, RE
RICCOBENE GIUSEPPE VA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - NT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259005786344000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - NT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120020033629761001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120030012193951001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120050008456428001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120060001878576001 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 20060007262569001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 291 2025 9005786
344/000 e le cartelle di pagamento presupposte n.ri 291 20020033629761001, 291 20030012193951001, 291 20050008456428001, 291 20060001878576001, 291 20060007262569001, notificate al destinatario rispettivamente il 18/01/2003, il 07/07/2003, il 09/06/2005, il 19/05/2006, il 29/08/2006, tutte emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di NT, dietro incarico conferito dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di NT Ufficio Territoriale di NT, a titolo di Contributo Sanitario Nazionale
(saldo, interessi e sanzione pecuniaria), di Contributo Straordinario per l'Europa decreto 7/2/97 (oltre interessi ritardato iscrizione D.P.R. 602/73), di IRPEF oltre interessi e sanzioni, di spese di riscossione ed esecutive, anno d'imposta 1996, 1992, 1994, 1995, ancora 1996 e 1993, per l'importo complessivo di €. 566.216,62.
Deduceva la illegittimità della cartella di pagamento impugnata affidandosi a diversi motivi come indicati nel ricorso introduttivo.
Si è costituita l'agenzia delle entrate sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Con Ordinanza n. 1131/2025 del 12.8.2025, la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione sul motivo, assorbente, con il quale deduce la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato.
Dalla documentazione prodotta dall'ente impositore risulta che la procedura di notifica sarebbe stata avviata ex art. 140 c.p.c., tanto desumendosi da avvisi di deposito presso l'albo pretorio;
manca, però, una relata del messo comunale dalla quale risultino gli altri adempimenti, antecedenti e successivi, necessari, ex art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, dal momento che la relata prodotta consiste in un documento prestampato non compilato mancante persino di data e sottoscrizione.
In particolare, risulta nella specie regolarmente inviato l'avviso informativo (in distinta RR), ma non vi è prova della sua ricezione da parte del contribuente;
dalle risultanze in atti emerge da una parte come, in contesto di irreperibilità relativa, l'agente postale abbia restituito al mittente il plico non recapitato, previa apposizione di una dicitura manoscritta illeggibile e senza 'spuntatura' di alcuna delle caselle predisposte per l'indicazione della causa del mancato recapito medesimo.
Né dagli atti della procedura notificatoria emergono elementi per ritenere che vi sia stata compiuta giacenza del plico, con conseguente perfezionamento della notificazione stessa per mancato ritiro decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Né dall'altra l'avvenuta notifica a familiare convivente che come nello stesso contesto risulta acclarato che la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario (nel caso figlio se pur convivente), è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa.
In definitiva, non può dirsi che gli avvisi di raccomandata informativa siano stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità della contribuente e che, di conseguenza, la mancata ricezione di esso sia in qualche modo a questi imputabile.
Si è in proposito stabilito (tra le altre, Cass. n. 25351/20) che: "Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario."
Se ne deduce che il motivo secondo il quale eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto dell'attività di riscossione in ordine alle seguenti cartelle oggetto di contestazione.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1996 oggetto della cartella n.
29120020033629761001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (18.1.2003) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000, n.
291201690012122933000 e n. n. 29120229005808841000 notificate rispettivamente in data 17/10/2016, il 16/02/2017 e il 13/03/2024 perché irritualmente avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa (Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta. -per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1992 oggetto della cartella n.
29120030012193951001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (7.7.2003) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000, n.
291201690012122933000 e n. 29120229005808841000 notificate rispettivamente in data 17/10/2016, il
16/02/2017 e il 13/03/2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa (Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1992 oggetto della cartella n.
29120050008456428001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (9.6.2005) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000 e n.
29120229005808841000 notificate rispettivamente in data il 17.10.2016 e 13.3.2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa
(Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1993 oggetto della cartella n.
29120060001878576001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (19.5.2006) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000 e n.
29120229005808841000 notificate rispettivamente in data il 17.10.2016 e 13.3.2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa (Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1992 oggetto della cartella n.
29120060007262569001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (29.8.2006) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000 e n.
29120229005808841000 notificate rispettivamente in data il 17.10.2016 e 13.3.2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa
(Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.500,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in NT il 21 Gennaio 2026.
II PRESIDENTE II GIUDICE ESTENSORE
AL PI IL RE TT
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SA VA PI, RE
RICCOBENE GIUSEPPE VA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - NT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259005786344000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - NT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120020033629761001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120030012193951001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120050008456428001 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120060001878576001 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 20060007262569001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 291 2025 9005786
344/000 e le cartelle di pagamento presupposte n.ri 291 20020033629761001, 291 20030012193951001, 291 20050008456428001, 291 20060001878576001, 291 20060007262569001, notificate al destinatario rispettivamente il 18/01/2003, il 07/07/2003, il 09/06/2005, il 19/05/2006, il 29/08/2006, tutte emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di NT, dietro incarico conferito dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di NT Ufficio Territoriale di NT, a titolo di Contributo Sanitario Nazionale
(saldo, interessi e sanzione pecuniaria), di Contributo Straordinario per l'Europa decreto 7/2/97 (oltre interessi ritardato iscrizione D.P.R. 602/73), di IRPEF oltre interessi e sanzioni, di spese di riscossione ed esecutive, anno d'imposta 1996, 1992, 1994, 1995, ancora 1996 e 1993, per l'importo complessivo di €. 566.216,62.
Deduceva la illegittimità della cartella di pagamento impugnata affidandosi a diversi motivi come indicati nel ricorso introduttivo.
Si è costituita l'agenzia delle entrate sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Con Ordinanza n. 1131/2025 del 12.8.2025, la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione sul motivo, assorbente, con il quale deduce la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato.
Dalla documentazione prodotta dall'ente impositore risulta che la procedura di notifica sarebbe stata avviata ex art. 140 c.p.c., tanto desumendosi da avvisi di deposito presso l'albo pretorio;
manca, però, una relata del messo comunale dalla quale risultino gli altri adempimenti, antecedenti e successivi, necessari, ex art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, dal momento che la relata prodotta consiste in un documento prestampato non compilato mancante persino di data e sottoscrizione.
In particolare, risulta nella specie regolarmente inviato l'avviso informativo (in distinta RR), ma non vi è prova della sua ricezione da parte del contribuente;
dalle risultanze in atti emerge da una parte come, in contesto di irreperibilità relativa, l'agente postale abbia restituito al mittente il plico non recapitato, previa apposizione di una dicitura manoscritta illeggibile e senza 'spuntatura' di alcuna delle caselle predisposte per l'indicazione della causa del mancato recapito medesimo.
Né dagli atti della procedura notificatoria emergono elementi per ritenere che vi sia stata compiuta giacenza del plico, con conseguente perfezionamento della notificazione stessa per mancato ritiro decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Né dall'altra l'avvenuta notifica a familiare convivente che come nello stesso contesto risulta acclarato che la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario (nel caso figlio se pur convivente), è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa.
In definitiva, non può dirsi che gli avvisi di raccomandata informativa siano stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità della contribuente e che, di conseguenza, la mancata ricezione di esso sia in qualche modo a questi imputabile.
Si è in proposito stabilito (tra le altre, Cass. n. 25351/20) che: "Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario."
Se ne deduce che il motivo secondo il quale eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto dell'attività di riscossione in ordine alle seguenti cartelle oggetto di contestazione.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1996 oggetto della cartella n.
29120020033629761001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (18.1.2003) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000, n.
291201690012122933000 e n. n. 29120229005808841000 notificate rispettivamente in data 17/10/2016, il 16/02/2017 e il 13/03/2024 perché irritualmente avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa (Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta. -per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1992 oggetto della cartella n.
29120030012193951001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (7.7.2003) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000, n.
291201690012122933000 e n. 29120229005808841000 notificate rispettivamente in data 17/10/2016, il
16/02/2017 e il 13/03/2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa (Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1992 oggetto della cartella n.
29120050008456428001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (9.6.2005) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000 e n.
29120229005808841000 notificate rispettivamente in data il 17.10.2016 e 13.3.2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa
(Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1993 oggetto della cartella n.
29120060001878576001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (19.5.2006) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000 e n.
29120229005808841000 notificate rispettivamente in data il 17.10.2016 e 13.3.2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa (Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
-per il credito per Contributo sanitario nazionale per l'anno 1992 oggetto della cartella n.
29120060007262569001, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (28.4.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (29.8.2006) risulta maturato, non avendo prodotto effetto le intimazioni di pagamento successive n. 29120169007175647000 e n.
29120229005808841000 notificate rispettivamente in data il 17.10.2016 e 13.3.2024 perché avvenute in mani di persona diversa dal destinatario e per la validità, è obbligatorio l'invio di una raccomandata informativa
(Raccomandata A/R o Semplice) che informi il destinatario dell'avvenuta notifica, che agli atti non risulta prodotta.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.500,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in NT il 21 Gennaio 2026.
II PRESIDENTE II GIUDICE ESTENSORE
AL PI IL RE TT
Firmato digitalmente Firmato digitalmente