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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2087/ 2024 introdotta
D A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANZO ETTORE;
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO Controparte_1 C.F._1
ANGELO;
-opposto-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025, la parte opponente in opposizione al decreto ingiuntivo n.
126/2024 adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “a) dichiari la propria incompetenza, essendo competente per materia il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata per le imprese con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese e compensi forensi;
b) in linea gradata dichiari la prescrizione del credito con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese e compensi forensi;
c) in linea ancor più gradata, accogliere nel merito l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 126/2024, con vittoria di spese e compensi forensi”.
A fondamento delle proprie domande, la parte opponente deduceva che il sig. nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo affermava di aver svolto l'attività di amministratore di una società di capitali e di non aver ricevuto il relativo compenso, allegando quale prova ed ai fini della sua quantificazione due
1 cedolini-paga; nessun riferimento veniva effettuato ad una attività lavorativa subordinata od autonoma svolta, né altro fondamento della pretesa pecuniaria che non fosse riconducibile allo svolgimento di un rapporto di carattere societario intercorso fra la società ingiunta e l'amministratore.
Eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda sul presupposto che gli emolumenti richiesti erano già stati versati, con nota del 27.3.2012. Inoltre, nulla era dovuto in relazione al mese di aprile 2009, avendo il cessato la propria carica nel mese di dicembre 2008. Infine, eccepiva la CP_1
prescrizione ex art. 2449 c.c. dei crediti ingiunti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale deduceva di aver intrattenuto con la società opponente un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato e che di conseguenza dovesse ritenersi competente nel caso de quo il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Egli precisava che la natura del rapporto fosse provata dalla circostanza che la società avesse emesso dei cedolini paga in suo favore. Affermava, inoltre, che il diritto di credito non poteva essere dichiarato prescritto, stante la sussistenza di plurime diffide e richieste di pagamento, sin dal gennaio 2012. Quanto alla busta paga di aprile 2008, egli sosteneva che il compenso indicato fosse a titolo di TFR. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte con conseguente conferma del d.i. opposto.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
In via preliminare occorre richiamare quanto affermato da Cass. civile, sez. VI, 10/06/2019, n.15579, secondo cui “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art.
46 della l. n. 69 del 2009”.
Di conseguenza, come chiarito dalla giurisprudenza di merito “una pronuncia di incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è mai una semplice pronuncia su tale profilo presupposto, ma al contempo è necessariamente – sia esso implicito od esplicito – un provvedimento composito che contiene in sé anche la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto appunto emesso al di fuori dei presupposti processuali che ne consentivano l'emissione, si arriva ad una prima conclusione: il provvedimento non può essere semplicemente un'ordinanza ma, differentemente da ogni altro giudizio ordinario, dovrà più correttamente consistere in una sentenza.
Del resto, seppure il legislatore ha previsto l'emissione di provvedimenti ordinatori in tema di esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione
(cfr. art. 648 come modificato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni
2 dalla L. 30 giugno 2016, n. 119; nonché art. 649 c.p.c.), non ha tuttavia introdotto provvedimenti ordinatori che incidano sulla stessa esistenza dell'ingiunzione, la cui conferma o revoca deve avvenire necessariamente con la sentenza che chiude il processo avanti al giudice (pur se erroneamente) adito (cfr. anche artt. 653 e 654 c.p.c. che fanno salvo il caso, con eccezione che conferma la regola, dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del giudizio di merito per inattività delle parti) (vd. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 26379/2022).
Ciò posto, nel caso in esame, deve accogliersi l'eccezione proposta da parte opponente circa l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese.
Deve rilevarsi, infatti, che con il sig. ha dedotto di aver ricoperto la carica di Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione presso la società Irno Service s.p.a. (ora e di non Parte_1
aver ricevuto il pagamento dei compensi spettanti.
Sul punto può richiamarsi la decisione della Suprema Corte del 07/07/2016, n. 13956, secondo cui
“va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società”; nonché la successiva pronuncia del 28/05/2019, n. 14468, ove è stato precisato che
“compete al tribunale delle imprese conoscere della domanda proposta dal socio di una società a responsabilità limitata nei confronti della società per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento”. Tale affermazione è stata compiuta, per quanto qui interessa, respingendo una presunta base esclusivamente negoziale o di debito/credito della relativa causa petendi, osservando in motivazione che il rapporto dedotti in giudizio rientra nel “concetto di "rapporti societari" di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) (come modificato dalla L. n. 27 del 2012 di conversione del D.L. n. 1 del 2012) che, per consolidato orientamento di questa Corte, integra una "nozione generale", rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula "ivi compresi", svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. n. 13956/2016; cfr.
Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015)”.
3 Ebbene la parte opposta, a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, ha dedotto ma non provato che gli emolumenti richiesti fossero a titolo di retribuzione, sussistendo tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato. Inoltre, deve rilevarsi che la documentazione depositata dal a sostegno della propria pretesa creditoria fa espresso CP_1 riferimento a “compenso Pres. Cons. Amm.” e, dunque, non si riscontra la voce “TFR” sulla documentazione di aprile 2008, come invece dallo stesso dedotto nella comparsa di costituzione.
Peralto, neppure nella documentazione allegata in atti vi è alcun indizio idoneo a presumere che il abbia svolto in favore della società opponente una prestazione di lavoro subordinato. CP_1
Per tali motivi, dunque, deve escludersi che nella fattispecie de qua sia stata provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c., idoneo quindi a radicare la competenza in capo a questo GDL.
Va richiamata infine la pronuncia del 22/09/2020, n.19753, ove la S.C. ha affermato che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione”.
Ne consegue da ciò che deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Va dichiarata la nullità e pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto n.126/2024.
Va inoltre concesso il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale competente.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la complessità delle questioni trattate e dell'implicita irripetibilità delle spese della fase monitoria a fronte della revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 2087/2024, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
- previa declaratoria di incompetenza territoriale, dichiara la nullità e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 126/2024;
4 - fissa in mesi tre dalla comunicazione della presente decisione il termine per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, in Avellino in data 30.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2087/ 2024 introdotta
D A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANZO ETTORE;
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO Controparte_1 C.F._1
ANGELO;
-opposto-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025, la parte opponente in opposizione al decreto ingiuntivo n.
126/2024 adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “a) dichiari la propria incompetenza, essendo competente per materia il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata per le imprese con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese e compensi forensi;
b) in linea gradata dichiari la prescrizione del credito con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese e compensi forensi;
c) in linea ancor più gradata, accogliere nel merito l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 126/2024, con vittoria di spese e compensi forensi”.
A fondamento delle proprie domande, la parte opponente deduceva che il sig. nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo affermava di aver svolto l'attività di amministratore di una società di capitali e di non aver ricevuto il relativo compenso, allegando quale prova ed ai fini della sua quantificazione due
1 cedolini-paga; nessun riferimento veniva effettuato ad una attività lavorativa subordinata od autonoma svolta, né altro fondamento della pretesa pecuniaria che non fosse riconducibile allo svolgimento di un rapporto di carattere societario intercorso fra la società ingiunta e l'amministratore.
Eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda sul presupposto che gli emolumenti richiesti erano già stati versati, con nota del 27.3.2012. Inoltre, nulla era dovuto in relazione al mese di aprile 2009, avendo il cessato la propria carica nel mese di dicembre 2008. Infine, eccepiva la CP_1
prescrizione ex art. 2449 c.c. dei crediti ingiunti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale deduceva di aver intrattenuto con la società opponente un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato e che di conseguenza dovesse ritenersi competente nel caso de quo il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Egli precisava che la natura del rapporto fosse provata dalla circostanza che la società avesse emesso dei cedolini paga in suo favore. Affermava, inoltre, che il diritto di credito non poteva essere dichiarato prescritto, stante la sussistenza di plurime diffide e richieste di pagamento, sin dal gennaio 2012. Quanto alla busta paga di aprile 2008, egli sosteneva che il compenso indicato fosse a titolo di TFR. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte con conseguente conferma del d.i. opposto.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
In via preliminare occorre richiamare quanto affermato da Cass. civile, sez. VI, 10/06/2019, n.15579, secondo cui “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art.
46 della l. n. 69 del 2009”.
Di conseguenza, come chiarito dalla giurisprudenza di merito “una pronuncia di incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è mai una semplice pronuncia su tale profilo presupposto, ma al contempo è necessariamente – sia esso implicito od esplicito – un provvedimento composito che contiene in sé anche la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto appunto emesso al di fuori dei presupposti processuali che ne consentivano l'emissione, si arriva ad una prima conclusione: il provvedimento non può essere semplicemente un'ordinanza ma, differentemente da ogni altro giudizio ordinario, dovrà più correttamente consistere in una sentenza.
Del resto, seppure il legislatore ha previsto l'emissione di provvedimenti ordinatori in tema di esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione
(cfr. art. 648 come modificato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni
2 dalla L. 30 giugno 2016, n. 119; nonché art. 649 c.p.c.), non ha tuttavia introdotto provvedimenti ordinatori che incidano sulla stessa esistenza dell'ingiunzione, la cui conferma o revoca deve avvenire necessariamente con la sentenza che chiude il processo avanti al giudice (pur se erroneamente) adito (cfr. anche artt. 653 e 654 c.p.c. che fanno salvo il caso, con eccezione che conferma la regola, dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del giudizio di merito per inattività delle parti) (vd. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 26379/2022).
Ciò posto, nel caso in esame, deve accogliersi l'eccezione proposta da parte opponente circa l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese.
Deve rilevarsi, infatti, che con il sig. ha dedotto di aver ricoperto la carica di Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione presso la società Irno Service s.p.a. (ora e di non Parte_1
aver ricevuto il pagamento dei compensi spettanti.
Sul punto può richiamarsi la decisione della Suprema Corte del 07/07/2016, n. 13956, secondo cui
“va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società”; nonché la successiva pronuncia del 28/05/2019, n. 14468, ove è stato precisato che
“compete al tribunale delle imprese conoscere della domanda proposta dal socio di una società a responsabilità limitata nei confronti della società per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento”. Tale affermazione è stata compiuta, per quanto qui interessa, respingendo una presunta base esclusivamente negoziale o di debito/credito della relativa causa petendi, osservando in motivazione che il rapporto dedotti in giudizio rientra nel “concetto di "rapporti societari" di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) (come modificato dalla L. n. 27 del 2012 di conversione del D.L. n. 1 del 2012) che, per consolidato orientamento di questa Corte, integra una "nozione generale", rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula "ivi compresi", svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. n. 13956/2016; cfr.
Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015)”.
3 Ebbene la parte opposta, a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, ha dedotto ma non provato che gli emolumenti richiesti fossero a titolo di retribuzione, sussistendo tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato. Inoltre, deve rilevarsi che la documentazione depositata dal a sostegno della propria pretesa creditoria fa espresso CP_1 riferimento a “compenso Pres. Cons. Amm.” e, dunque, non si riscontra la voce “TFR” sulla documentazione di aprile 2008, come invece dallo stesso dedotto nella comparsa di costituzione.
Peralto, neppure nella documentazione allegata in atti vi è alcun indizio idoneo a presumere che il abbia svolto in favore della società opponente una prestazione di lavoro subordinato. CP_1
Per tali motivi, dunque, deve escludersi che nella fattispecie de qua sia stata provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c., idoneo quindi a radicare la competenza in capo a questo GDL.
Va richiamata infine la pronuncia del 22/09/2020, n.19753, ove la S.C. ha affermato che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione”.
Ne consegue da ciò che deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Va dichiarata la nullità e pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto n.126/2024.
Va inoltre concesso il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale competente.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la complessità delle questioni trattate e dell'implicita irripetibilità delle spese della fase monitoria a fronte della revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 2087/2024, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
- previa declaratoria di incompetenza territoriale, dichiara la nullità e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 126/2024;
4 - fissa in mesi tre dalla comunicazione della presente decisione il termine per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, in Avellino in data 30.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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