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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause previdenziali n. 960/2022, 2638/2022 e 11645/2024 tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Inguscio, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso nel giudizio n. 960/2021, Salvatore Graziuso, Salvatore Fanara nel giudizio n. 2638/2022, BI LO nel giudizio n. 11645/2024, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atti depositati in date 26.1.2022, 4.3.2022 e 2.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2016-2019, rispettivamente per n. 102, 103, 102, 102 giornate, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e, in ogni caso, a trattenere la somma di euro 4.073,96, erogatale a tale titolo e chiesta in ripetizione dall' con nota CP_1 del 5.1.2022, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di nei termini specificati nel ricorso introduttivo. Parte_2
Costituitosi, l' ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto delle domande. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, previa riunione dei tre giudizi in questione e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le controversie sono state decise in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto previdenziale convenuto, avendo la proposto il ricorso giudiziale al vaglio in Pt_1 data 26.1.2022 e, quindi, nel termine di 120 giorni decorrenti dall'esaurimento del procedimento amministrativo (vds. allegati alla produzione documentale della ricorrente). Tanto premesso, le istanze della ricorrente traggono origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove erano state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate
1 dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i ricavi dichiarati, plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del lavoro svolto. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha, dunque, chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda giudiziale per il tramite delle testimonianze di e le cui generiche Parte_3 Testimone_1 dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come la valenza probatoria delle testimonianze in parola (già di per sé minata dal fatto di provenire da soggetti che hanno ugualmente subito il disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze dell'azienda agricola in parola e, quindi, proposto analoga domanda per conseguirne il riaccredito) risulti irresolubilmente inficiata dalla genericità dei riferimenti temporali forniti in ordine alle vicende lavorative rese della ricorrente, laddove la si è limitata a riferire che “la ricorrente ha lavorato con me negli anni Pt_3
2018 e 2019 … io cominciavo a lavorare a gennaio mentre la ricorrente arrivava a marzo, ma non so dire con precisione quante giornate abbia lavorato”; mentre la
[...]
(peraltro, asserendo, in contrasto con le allegazioni del ricorso, di essersi occupata Tes_1 con la ricorrente anche di coltivazioni all'aperto e non solo nelle serre) ha soltanto affermato di aver lavorato con la medesima ricorrente nel 2016 e nel 2017, senza offrire alcuna ulteriore specificazione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, residuando un quadro probatorio del tutto lacunoso, che non consente in alcun modo di asseverare gli assunti attorei in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi specificati in ricorso e con ciò di fondare il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate per cui è causa, il ricorso non può che essere disatteso. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle domande proposte, con atti depositati in date 26.1.2022, 4.3.2022 e 2.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta le domande attoree;
Parte_1 CP_1 dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 29 ottobre 2025.
il giudice
2 dott. Giovanni De Palma
3
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause previdenziali n. 960/2022, 2638/2022 e 11645/2024 tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Inguscio, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso nel giudizio n. 960/2021, Salvatore Graziuso, Salvatore Fanara nel giudizio n. 2638/2022, BI LO nel giudizio n. 11645/2024, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atti depositati in date 26.1.2022, 4.3.2022 e 2.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2016-2019, rispettivamente per n. 102, 103, 102, 102 giornate, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 e, in ogni caso, a trattenere la somma di euro 4.073,96, erogatale a tale titolo e chiesta in ripetizione dall' con nota CP_1 del 5.1.2022, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di nei termini specificati nel ricorso introduttivo. Parte_2
Costituitosi, l' ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto delle domande. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di testimoni, previa riunione dei tre giudizi in questione e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le controversie sono state decise in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto previdenziale convenuto, avendo la proposto il ricorso giudiziale al vaglio in Pt_1 data 26.1.2022 e, quindi, nel termine di 120 giorni decorrenti dall'esaurimento del procedimento amministrativo (vds. allegati alla produzione documentale della ricorrente). Tanto premesso, le istanze della ricorrente traggono origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove erano state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate
1 dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i ricavi dichiarati, plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del lavoro svolto. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha, dunque, chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda giudiziale per il tramite delle testimonianze di e le cui generiche Parte_3 Testimone_1 dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come la valenza probatoria delle testimonianze in parola (già di per sé minata dal fatto di provenire da soggetti che hanno ugualmente subito il disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze dell'azienda agricola in parola e, quindi, proposto analoga domanda per conseguirne il riaccredito) risulti irresolubilmente inficiata dalla genericità dei riferimenti temporali forniti in ordine alle vicende lavorative rese della ricorrente, laddove la si è limitata a riferire che “la ricorrente ha lavorato con me negli anni Pt_3
2018 e 2019 … io cominciavo a lavorare a gennaio mentre la ricorrente arrivava a marzo, ma non so dire con precisione quante giornate abbia lavorato”; mentre la
[...]
(peraltro, asserendo, in contrasto con le allegazioni del ricorso, di essersi occupata Tes_1 con la ricorrente anche di coltivazioni all'aperto e non solo nelle serre) ha soltanto affermato di aver lavorato con la medesima ricorrente nel 2016 e nel 2017, senza offrire alcuna ulteriore specificazione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, residuando un quadro probatorio del tutto lacunoso, che non consente in alcun modo di asseverare gli assunti attorei in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi specificati in ricorso e con ciò di fondare il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate per cui è causa, il ricorso non può che essere disatteso. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle domande proposte, con atti depositati in date 26.1.2022, 4.3.2022 e 2.10.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta le domande attoree;
Parte_1 CP_1 dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 29 ottobre 2025.
il giudice
2 dott. Giovanni De Palma
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