Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01919/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2025, proposto da
AH HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto di revoca del nulla osta, codice pratica n. PNA/L/Q/2023/116337, emesso in data 06.05.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, notificato all’odierno ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso meglio indicato in epigrafe.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare, il ricorrente evidenzia che nel provvedimento si sostiene che le parti in sede di appuntamento non avevano depositato documentazione necessaria che, invece, come dimostrato dagli atti depositati nel presente ricorso, era stata presentata alla Prefettura, come da comunicazioni del novembre 2024 acquisite dallo S.U.I.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato la relazione della Prefettura con relativa documentazione, con cui ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1953 dell’11 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito le parti non hanno depositato ulteriori memorie e documentazione.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, come anticipato in sede cautelare, dalle cui conclusioni non si rinviene motivo per discostarsi, attesa anche la mancanza di ulteriori difese da parte dell’amministrazione.
Fondate, infatti, sono le dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria, considerato che il ricorrente, come da documentazione versata in atti, aveva prodotto in corso di procedimento documentazione invece ritenuta mancante dall’amministrazione; mentre la mancata presenza personale del datore di lavoro in sede di convocazione per la pratica di primo ingresso e la non utilizzabilità della delega, evidenziata dall’amministrazione nelle sue difese come causa giustificativa del diniego, non risulta essere stata oggetto di preavviso né è richiamata espressamente nel provvedimento impugnato a giustificazione dell’impugnata revoca.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZZ | SA SC |
IL SEGRETARIO