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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RAUCCIO Parte_1
CLEMENTINA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
VIGLIOTTA MARIA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
ricorso depositato in data 28/03/2025, il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente e che dalla stessa sono nati due figli, (19.02.2022) Per_1
e (11.04.2023), ha chiesto adottarsi i necessari provvedimenti nell'interessi Persona_2 degli stessi, anche a parziale modifica del precedente accordo raggiunto dalle parti depositato in data
05.05.2023.
Con comparsa di risposta, la resistente, contestato quanto riferito dal ricorrente, ha chiesto
1 anch'essa adottarsi i necessari provvedimenti nell'interesse dei minori.
All'udienza del 10.09.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso dei figli della coppia con collocamento presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì; un pomeriggio (il martedì) saranno i nonni paterni, accompagnati da un autista,
a prelevare i minori alle ore 17:30 presso la residenza materna;
i minori resteranno con il padre fino alle ore 21:00, quando saranno riaccompagnati a casa della madre;
il giovedì il padre preleverà i minori presso la residenza materna tra le 18:30 e le 19:00 con riaccompagnamento alle ore 21:00; weekend alternati, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica sera alle ore 21:00, con la precisazione che il pernotto sarà effettuato solo dal primogenito, mentre dal secondogenito sarà effettuato a partire dal terzo anno di età. Il venerdì di spettanza del padre, sarà Persona_2 riaccompagnato alle ore 21:00; il sabato e la domenica starà con il padre dalle 09:30 alle Per_2
21:00. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, purchè non pregiudizievoli per i minori. I minori staranno con i genitori nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, nella festa della mamma e nella festa del papà. Per le altre festività dell'anno, compresi i ponti, i minori staranno con i genitori ad anni alterni. I giorni di compleanno dei minori, questi staranno con i genitori ad anni alterni. Il 1 novembre di quest'anno, e per il ponte, in occasione del compleanno del papà i figli staranno con il padre. Per il periodo estivo i minori staranno con il padre e con la madre per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le parti si impegnano a comunicare via e-mail e per le questioni urgenti afferenti i figli, anche telefonicamente;
- Le parti si accordano affinchè i minori siano sottoposti a visita pediatrica presso il professionista, dott. Pianese;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia pari a complessivi €
600,00 (ovvero € 300,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Assegno unico al 100% alla madre;
- Le spese di baby-sitter sono a carico della madre, tenuto conto che la stessa percepisce il 100% dell'Assegno Unico e dell'incremento del contributo di mantenimento effettuato con il presente accordo;
- Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi i turni di lavoro settimanalmente.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
2 Il P.M. nulla ha osservato.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle precedenti condizioni, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RAUCCIO Parte_1
CLEMENTINA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
VIGLIOTTA MARIA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
ricorso depositato in data 28/03/2025, il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente e che dalla stessa sono nati due figli, (19.02.2022) Per_1
e (11.04.2023), ha chiesto adottarsi i necessari provvedimenti nell'interessi Persona_2 degli stessi, anche a parziale modifica del precedente accordo raggiunto dalle parti depositato in data
05.05.2023.
Con comparsa di risposta, la resistente, contestato quanto riferito dal ricorrente, ha chiesto
1 anch'essa adottarsi i necessari provvedimenti nell'interesse dei minori.
All'udienza del 10.09.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso dei figli della coppia con collocamento presso la madre;
- Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì; un pomeriggio (il martedì) saranno i nonni paterni, accompagnati da un autista,
a prelevare i minori alle ore 17:30 presso la residenza materna;
i minori resteranno con il padre fino alle ore 21:00, quando saranno riaccompagnati a casa della madre;
il giovedì il padre preleverà i minori presso la residenza materna tra le 18:30 e le 19:00 con riaccompagnamento alle ore 21:00; weekend alternati, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica sera alle ore 21:00, con la precisazione che il pernotto sarà effettuato solo dal primogenito, mentre dal secondogenito sarà effettuato a partire dal terzo anno di età. Il venerdì di spettanza del padre, sarà Persona_2 riaccompagnato alle ore 21:00; il sabato e la domenica starà con il padre dalle 09:30 alle Per_2
21:00. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti, purchè non pregiudizievoli per i minori. I minori staranno con i genitori nei giorni dei rispettivi compleanni dei genitori, nella festa della mamma e nella festa del papà. Per le altre festività dell'anno, compresi i ponti, i minori staranno con i genitori ad anni alterni. I giorni di compleanno dei minori, questi staranno con i genitori ad anni alterni. Il 1 novembre di quest'anno, e per il ponte, in occasione del compleanno del papà i figli staranno con il padre. Per il periodo estivo i minori staranno con il padre e con la madre per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le parti si impegnano a comunicare via e-mail e per le questioni urgenti afferenti i figli, anche telefonicamente;
- Le parti si accordano affinchè i minori siano sottoposti a visita pediatrica presso il professionista, dott. Pianese;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia pari a complessivi €
600,00 (ovvero € 300,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Assegno unico al 100% alla madre;
- Le spese di baby-sitter sono a carico della madre, tenuto conto che la stessa percepisce il 100% dell'Assegno Unico e dell'incremento del contributo di mantenimento effettuato con il presente accordo;
- Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi i turni di lavoro settimanalmente.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
2 Il P.M. nulla ha osservato.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle precedenti condizioni, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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