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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3120/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ROBIN Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MAIORANA ANTONIO
CONVENUTO/I
TRIBUNALE DI RAGUSA, Controparte_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
ER HI
OGGETTO
Recupero spese di giustizia penali;
opposizione a cartella di pagamento cartella di pagamento n. 2972020 00074950 41000 ex art. 615 cpc;
cartella notificata all'attore in data 01.09.2022, con la quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di €. 4.520,58, di cui € 270,00 per spese processuali, € 4.000,00 per ammenda ed € 200,00 per imposta di registro, in forza della sentenza n. 88 emessa dal Tribunale di Ragusa il 29.03.17
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni dedotte nella superiore narrativa, la non debenza del credito rivendicato dall' , stante la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la Controparte_4 maturata decadenza dal diritto di procedere alla riscossione tramite ruolo e/o con qualsiasi altra motivazione dichiarare siccome non dovuta la somma pretesa
: Controparte_1 pagina 1 di 3 ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla parte attrice;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda di parte attrice;
- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, Tribunale di Ragusa - Ufficio crediti, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_3 territorialmente competente
: Controparte_2 ritenere inammissibile ed infondata l'azione avanzata da nel presente giudizio attraverso la CP_5 chiamata in causa del concludente;
CP_2 in subordine rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avverso l'esecuzione esattoriale proposta da Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Sussiste in primo luogo la giurisdizione e la competenza del giudice civile.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale (nella specie, Cass. 37138/2022 ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del proposti contro una sentenza di Controparte_2 appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna).
In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale (e non è il caso di specie), la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
La deduzione circa il difetto di motivazione della cartella è infondata, perché la cartella opposta reca gli estremi del provvedimento da cui si origina il recupero delle somme: sentenza emessa in data 29.3.2017 – ufficio recupero crediti;
ruolo reso esecutivo in data 31.3.2020, per atti giudiziari anno 2017. Lo stesso opponente in citazione dà atto delle voci di recupero indicate nella cartella, ed è stato posto nelle condizioni di difendersi e di avversare l'atto: “…è stato intimato all'odierno opponente il pagamento della somma di €. 4.520,58, di cui € 270,00 per spese processuali, € 4.000,00 per ammenda ed € 200,00 per imposta di registro, in forza della sentenza n. 88 emessa dal Tribunale di Ragusa il 29.03.17…”.
In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del Controparte_6 ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei
pagina 2 di 3 provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cass. 21178/2017; 2553/2019).
L'art. 227 ter del DPR 115 del 2002 richiama solo l'art. 25 comma 2 del DPR 602 del 1973, e quindi non i termini di decadenza previsti dal comma 1 per le entrate tributarie;
inoltre, il termine di un mese per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, previsto dal comma 1 dell'art. 227 ter citato, non è previsto a pena di decadenza;
deve aversi riguardo dunque solo alla prescrizione.
In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (Cass. 12614/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Parte_1 CP_5 del , che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese Controparte_2 forfettario al 15%.
Ragusa, 08/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3120/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE ROBIN Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MAIORANA ANTONIO
CONVENUTO/I
TRIBUNALE DI RAGUSA, Controparte_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
ER HI
OGGETTO
Recupero spese di giustizia penali;
opposizione a cartella di pagamento cartella di pagamento n. 2972020 00074950 41000 ex art. 615 cpc;
cartella notificata all'attore in data 01.09.2022, con la quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di €. 4.520,58, di cui € 270,00 per spese processuali, € 4.000,00 per ammenda ed € 200,00 per imposta di registro, in forza della sentenza n. 88 emessa dal Tribunale di Ragusa il 29.03.17
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni dedotte nella superiore narrativa, la non debenza del credito rivendicato dall' , stante la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la Controparte_4 maturata decadenza dal diritto di procedere alla riscossione tramite ruolo e/o con qualsiasi altra motivazione dichiarare siccome non dovuta la somma pretesa
: Controparte_1 pagina 1 di 3 ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dalla parte attrice;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità della domanda di parte attrice;
- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, Tribunale di Ragusa - Ufficio crediti, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_3 territorialmente competente
: Controparte_2 ritenere inammissibile ed infondata l'azione avanzata da nel presente giudizio attraverso la CP_5 chiamata in causa del concludente;
CP_2 in subordine rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avverso l'esecuzione esattoriale proposta da Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Sussiste in primo luogo la giurisdizione e la competenza del giudice civile.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale (nella specie, Cass. 37138/2022 ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del proposti contro una sentenza di Controparte_2 appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna).
In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale (e non è il caso di specie), la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
La deduzione circa il difetto di motivazione della cartella è infondata, perché la cartella opposta reca gli estremi del provvedimento da cui si origina il recupero delle somme: sentenza emessa in data 29.3.2017 – ufficio recupero crediti;
ruolo reso esecutivo in data 31.3.2020, per atti giudiziari anno 2017. Lo stesso opponente in citazione dà atto delle voci di recupero indicate nella cartella, ed è stato posto nelle condizioni di difendersi e di avversare l'atto: “…è stato intimato all'odierno opponente il pagamento della somma di €. 4.520,58, di cui € 270,00 per spese processuali, € 4.000,00 per ammenda ed € 200,00 per imposta di registro, in forza della sentenza n. 88 emessa dal Tribunale di Ragusa il 29.03.17…”.
In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del Controparte_6 ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei
pagina 2 di 3 provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cass. 21178/2017; 2553/2019).
L'art. 227 ter del DPR 115 del 2002 richiama solo l'art. 25 comma 2 del DPR 602 del 1973, e quindi non i termini di decadenza previsti dal comma 1 per le entrate tributarie;
inoltre, il termine di un mese per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, previsto dal comma 1 dell'art. 227 ter citato, non è previsto a pena di decadenza;
deve aversi riguardo dunque solo alla prescrizione.
In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (Cass. 12614/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Parte_1 CP_5 del , che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese Controparte_2 forfettario al 15%.
Ragusa, 08/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3