Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4462 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRO SILVIO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2023 esponeva : “ La IG.ra Parte_1 Parte_1 conosce all'età di 15 anni il IG. e dopo un lungo fidanzamento la coppia Controparte_1 contrae matrimonio in NA il 12.04.2012. Per l'intera durata del matrimonio la IG.ra Pt_1 ha svolto lavori saltuari, il IG. invece, era un tappezziere nautico. Nel 2020 il IG. CP_1 CP_1 con i risparmi accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e con alcuni risparmi
2000 ai 5000 euro . Dall'inizio del matrimonio e per tutta la durata dello stesso, i coniugi hanno sempre intrattenuto un ottimo rapporto coniugale fondato sulla fiducia, stima, affetto, amore fino all'agosto 2020. A riprova del saldo e stabile rapporto esistente tra i coniugi, nel mese di luglio
2020 il IG. proponeva alla moglie l'acquisto di un immobile per trasferirsi e lasciare la casa CP_1 coniugale in affitto, inviando tramite messaggistica whatsapp foto di immobili di un certo valore economico. Tuttavia, nell'agosto 2020, i coniugi partono per la vacanza estiva, trascorsa in modo sereno fino a quando , uno degli ultimi giorni di vacanza la IG.ra scopre il marito in
Pt_1 videochiamata con un'altra donna di loro stretta conoscenza. Dapprima, il IG. nega di CP_1 intrattenere qualsivoglia relazione con la stessa, ma al loro rientro a NA , il primo settembre il IG. con la scusa di dover acquistare una cassetta d'acqua, esce di casa e non vi fa più CP_1 rientro. La IG.ra preoccupata, prova a contattarlo più volte, senza ricevere alcuna
Pt_1 risposta. Quindi, a quel punto, i dubbi della IG.ra diventano certezza, ricontatta il marito,
Pt_1 il quale confessa di intrattenere una relazione extraconiugale con un'altra donna. La IG.ra subisce un vero e proprio trauma , cadendo in depressione e si rivolge a degli specialisti
Pt_1 per farsi supportare. Per di più, il IG. lascia la moglie senza alcun sostentamento , con CP_1 bollette e affitto da pagare. Dopo un po' la IG.ra è costretta a lasciare la casa coniugale e
Pt_1
a far ritorno dai genitori . Genitori che a tutt'oggi, la sostengono economicamente, in quanto la IG.ra sia per i problemi di salute, (come sopra specificato), che causa pandemia non ha Pt_1 trovato ancora alcuna occupazione. In considerazione del tenore di vita dei coniugi, in costanza di matrimonio , la IG.ra chiede che il IG. versi 300 euro mensili a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento.”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ 1)
Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità al marito 2) Il IG.
[...] si impegnerà a versare euro 300,00 mensili alla IG.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento,3) Rimettere quindi la causa al G.I. per la trattazione nel merito affinchè si dichiari la separazione dei coniugi con addebito per il marito”
In data 23.06.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il resistente esponeva : “ -Il ricorrente, IG. , ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in data 12/04/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NAPOLI, con atto n.3,p.II, s. A sez.BA; -il regime patrimoniale, ai sensi dell'art. 162, II co., c.c. è quello della separazione dei beni;
-a seguito di continue incomprensioni e insostenibili divergenze dovute ad incompatibilità caratteriali tra gli stessi coniugi che si trascinavano oramai da tempo e che, di conseguenza, ha interrotto l'unione affettiva e sentimentale tra gli stessi coniugi rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza che oramai era solamente formale;
-di fatto entrambi i coniugi vivono già separati e la loro separazione è tutt'ora in essere;
-non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo;
-lo stesso ricorrente ha più volte tentato di addivenire ad un accordo per una separazione consensuale con la IG.ra ; -la IG.ra Parte_1
è economicamente autonoma in quanto, così come avveniva in costanza di Parte_1 matrimonio, lavora come tata. Altresì, si precisa che la stessa ha un diploma di maturità linguistica che gli consente unitamente alla giovane età della stessa di inserirsi in modo proficuo nel mondo del lavoro (Cass. Civ., sez.I, sent. n.11504/2017); -la IG.ra ha una Parte_1 relazione stabile con altro uomo;
-il ricorrente ha un contratto di lavoro part-time dal mese di dicembre 2021 per un reddito netto mensile di €.400,00 come da busta paga in atti;
-il ricorrente in data 04/08/2021 è divenuto padre di una bambina –e desidera creare CP_1 Persona_1 una situazione familiare stabile per la piccola , che al momento è ostacolato dal Persona_1 comportamento immaturo ed ostativo della IG.ra ; Parte_1 Controparte_1 possiede la qualifica di III media, professione svolta operaio, nucleo familiare composto dalla compagna –convivente –IG.ra e dalla figlia minore , Controparte_2 Persona_2 reddito IG.ra Proprietà immobiliari: nessuna Proprietà mobiliari: n. 1 motoveicolo CP_2
Honda X;
n. 1 auto tipo Fiat Panda;
n. 14 furgone tipo Renault uso lavorativo. conto su post pay intestata a n. 5333171141426391 non gravano passività. -la IG.ra Controparte_1 depositava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, innanzi a codesto Ill.mo Pt_1
Tribunale, venendo ascolta all'udienza del 10/05/2023, alla quale, per mero errore, il IG. CP_1 non presenziava, chiedendo pertanto in questa sede di essere autorizzato a rendere le proprie dichiarazioni in merito ai fatti di causa. In ogni caso, ferme e rate le contestazioni tutte in merito ai fatti così come esposti dalla ricorrente nel suo ricorso introduttivo, la scrivente difesa intende sin da ora replicare come segue. Invero, non corrisponde al vero che il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio fosse elevato, anzi dal 2017 al 2019 il resistente era disoccupato pertanto insistentemente chiedeva, senza però sortire esito positivo, alla IG.ra di non sperperare Pt_1 inutilmente il denaro;
inoltre la ditta aperta dal IG. nel 2020 è stata purtroppo chiusa per CP_1 mancanza di incassi nel 2022, come si proverà da carteggio documentale che ci si riserva di produrre;
ad oggi il resistente è un semplice operaio, lavora come dipendente, corrisponde metà della somma stabilita per l'affitto dell'abitazione ove vive con l'attuale compagna e deve farsi carico ovviamente di tutte quelle spese necessarie ed occorrenti perla crescita della figlia, che da settembre dovrà peraltro frequentare un asilo con conseguenti ulteriori esborsi di denaro.”
Tanto premesso il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ -i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano;
-dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto alla IG.ra a Pt_1 titolo di mantenimento. -addebitare la separazione de qua alla IG.ra sulla scorta dei fatti Pt_1 che ci si riserva di provare anche a mezzo di idonea istruttoria.”
All'udienza presidenziale del 10.05.2023 compariva la sola ricorrente e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva la causa dinanzi al Giudice Istruttore.
In assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 11.03.2025 mutato il Giudice istruttore le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia.
In particolare, chiedevano recepirsi le seguenti condizioni : “ -Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge -dichiarare che i coniugi non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo e nulla hanno da pretendere reciprocamente in quanto economicamente indipendenti;
-dare atto della rinuncia da parte della IG.ra a tutti gli effetti, alla domanda Pt_1 di addebito nei confronti del IG. ” CP_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Prende atto delle pattuizioni di cui in parte motiva;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.3 , parte II , S.A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in NA nella camera di conIGlio del 21/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino