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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 9187/2022 promossa da:
(Cf./P.Iva ) -società Parte_1 P.IVA_1 incorporante la elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 Controparte_1 bis, presso lo studio dell'avv. Ettore Capuzzo ( , Email_1 che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Enrico de Crescenzo (enrico.
[...]
, per delega in atti;
Email_2 attrice;
contro
(Cf. ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di CP_2 C.F._1 posta elettronica certificata dell'avv. Simone Pettiti
( , che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_3
e
ER AL (Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, C.F._2
Corso Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo studio dell'avv. Filippo Monzeglio
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_4 atti;
convenuto.
Oggetto: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Attrice: “…accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dai convenuti, ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, nei confronti della odierna attrice e, per l'effetto, condannarli a risarcire ad essa attrice tutti i danni dalla stessa subiti a seguito di ciò che si quantificano:
1) in euro 500.915,99, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti dell'arch. AL;
2) in euro 489.600, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti dell'arch. CP_2
o in quella diversa maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita o verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per Legge.
Rigettare in ogni caso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'arch. AL in quanto infondata e tutte le domande rassegnate dai convenuti in quanto anch'esse infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria: si insiste nella inammissibilità delle istanze avverse per come esposto in sede di terza memoria e, in estremo subordine, si chiede la delega dell'interpello del dott.
al Tribunale di Milano, ove la attrice ha la propria sede legale”; Per_1
Convenuto “…in via istruttoria … CP_2 nel merito
Pregiudizialmente, accertato che il diritto al risarcimento del danno preteso dall'attrice si
è prescritto, statuire di conseguenza e dichiarare che nulla è dovuto da a favore di CP_2
Parte
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'eccezione di Parte prescrizione, accertato che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare qualsiasi Parte danno, respingere la domanda di nei confronti di CP_2
Parte in via di ulteriore subordine, accertato che la condotta colposa di ha concorso a cagionare il danno, diminuire il risarcimento nella misura che risulterà accertata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto ne siano Parte conseguenza immediata e diretta, limitando il risarcimento ai soli danni che non avrebbe comunque potuto evitare.
Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e I.V.A. ex lege”;
Convenuto ER AL: “…nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate, per i motivi di cui in atti, con vittoria delle spese di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1. In fatto.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti è emerso quanto segue:
- in data 25/01/2006, la (poi Controparte_1 Parte_1
per effetto di fusione mediante incorporazione deliberata in data 25/05/2011 -
[...] cfr. doc. 33 fasc. att.) stipulava con la il “contratto di locazione Parte_2 finanziaria (leasing) immobiliare - su immobile da edificare - IM 18273” (cd. locazione finanziaria costruendo), avente ad oggetto un capannone da costruire sui terreni siti in
Dogliani (CN), Via Torino, censiti al Catasto Terreni al F. 5, map. 363, 365, 422, 492 e 494
(cfr. doc. 3 fasc. att.) [trattasi di una particolare forma di leasing immobiliare, ove l'immobile oggetto del contratto viene costruito ex novo e finanziato dalla società di leasing, la quale, all'esito della costruzione, lo concede in godimento all'utilizzatore, che versa i canoni pattuiti]; il corrispettivo globale della locazione finanziaria veniva pattuito in € 723.526,15 oltre Iva
(importo calcolato sulla base del valore presunto dell'opera ultimata pari a € 600.000,00 oltre
Iva -di cui € 140.000,00 pari al valore dei terreni, € 458.264,00 oltre Iva per i costi di edificazione e € 1.736,00 per imposte e tasse), da pagarsi in 180 canoni mensili, di cui il primo (pari a € 60.000,00) da versarsi al momento della stipula del contratto e i restanti 179
(pari € 3.706,85 ciascuno) da versarsi con cadenza mensile a far data dal mese successivo rispetto alla data di sottoscrizione del verbale di consegna e ultimazione dei lavori - cd. “data di verifica”, che inizialmente era indicata al 31/07/2007 (cfr. doc. 3 fasc. att. p. 3);
- la redazione della perizia iniziale, finalizzata a stimare il valore dell'immobile da costruire, era affidata all'arch. ER AL, incaricato dalla , per il Controparte_1 tramite del broker Eurofin Srl, in data 13/12/2005 (cfr. doc. 5 fasc. att.);
- ottemperando all'incarico, l'arch. ER AL redigeva la perizia estimativa in data 12/01/2006 (cfr. doc. 6 fasc. att.);
- la , tra il 2006 e il 2007, per il finanziamento dei lavori di costruzione Controparte_1 dell'immobile, versava -in favore dell'impresa appaltatrice (la e per il tramite della
Parte_2 società utilizzatrice (la -, un importo complessivo pari a € 489.600,00 e
Parte_2 ciò sulla base di n. 6 fatture emesse dall'impresa appaltatrice (la nei confronti
Parte_2 della e da quest'ultima rifatturate alla , in conformità
Parte_2 Controparte_1 dello schema previsto dalla lett. C) delle Condizioni Particolari del contratto di locazione
3 finanziaria (cfr. doc. 3 fasc. att.); tutte le fatture recavano il visto di autorizzazione dell'arch.
(cfr. doc.
8-13 fasc. att.); CP_2
- in data 27/07/2007, approssimandosi la “data di verifica” (31/07/2007), la CP_1 conferiva incarico all'arch. ER AL di effettuare un nuovo sopralluogo per la
[...] verifica dello stato di avanzamento dei lavori e la stima del valore dell'immobile e delle opere già realizzate (cfr. doc. 14 fasc. att.);
- in data 13/09/2007, l'arch. ER AL redigeva “relazione peritale estimativa relativa all'avanzamento lavori dell'edificio produttivo in Dogliani (Cuneo), Via Torino” (cfr. doc. 16 fasc. att.), ove, “oltre a descrivere dettagliatamente le opere asseritamente già eseguite e quelle ancora da ultimare, stimava il valore di mercato del “costruito” in euro
553.040,60”, allegando all'elaborato “una serie di immagini fotografiche, apparentemente rappresentative della porzione di manufatto già edificato” (cfr. cit. p. 5 e fotografie di cui al doc. 17 fasc. att.);
- nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale, in data 30/07/2007, la CP_1 concedeva alla la proroga del termine per la verifica e la consegna
[...] Parte_2 dei lavori, che veniva posticipato dal 31/07/2007 al 31/07/2008 (cfr. scrittura privata di proroga del 30/07/2007, doc. 15 fasc. att.);
- decorso il termine per l'ultimazione dei lavori (31/07/2008), “prendeva avvio il vero e proprio leasing, con la conseguente decorrenza dei termini mensili per il versamento dei canoni” (cfr. cit. p. 6);
- in data 29/01/2009, la comunicava alla Controparte_1 Parte_2
(utilizzatrice) l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2 della scrittura privata di proroga del 30/07/2007 (cfr. doc. 15 fasc. att.), atteso che “l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria IM 18273 non è stato ultimato né … è stato chiesto di prorogare ulteriormente tale scadenza peraltro già oggetto di una prima proroga scaduta il 31/07/2008” (cfr. doc. 18 fasc. att.); dopodiché, la agiva in sede Controparte_1 monitoria per il recupero del credito conseguente alla risoluzione contrattuale, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3514/2009, con il quale il Tribunale di Treviso ingiungeva alla
[...]
-nonché ai fideiussori e in solido- di Parte_2 Parte_3 Parte_2 pagare alla la somma di € 500.915,99, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura (cfr. doc. 19 fasc. att.);
4 - la e la venivano poi dichiarate fallite dal Tribunale di Parte_2 Parte_2
Mondovì con apertura del fallimento rispettivamente in data 9/03/2011 e in data 22/04/2011
(cfr. doc. 20 fasc. att.);
- a questo punto, la conferiva all'arch. incarico di Controparte_1 Persona_2 sopralluogo per la verifica dell'effettivo stato dei lavori di edificazione e, in data 1/04/2011, il consulente presentava la relazione peritale, da cui emergeva che “sui terreni… di proprietà della (F. 5 Mapp. 363, 365, 422, 492, 494) non vi è nulla di costruito. Si tratta di CP_1 un terreno di fatto abbandonato, su cui vi sono resti di materiali edili (tubi in cis)”; “il capannone che compare nelle foto della perizia del 2007, a firma dell'arch. AL, è invece ubicato nel lotto 496” (cfr. doc. 21 fasc. att.);
- nel maggio 2011, la presentava, nella procedura del fallimento della Controparte_1
istanza di ammissione al passivo e, nella procedura del fallimento della Parte_2 [...]
istanza di rivendica del terreno oggetto del contratto di leasing, la quale veniva Parte_2 accolta come da comunicazione di chiusura dello stato passivo ex artt. 97 e 98 LF (cfr. doc.
22, 23 fasc. att.);
- in data 25/05/2011, la veniva fusa mediante incorporazione nella Controparte_1 [...]
(cfr. doc. 33 fasc. att.); Parte_1
- la presentava formale querela nei Parte_1 confronti di , ER AL e denunciandoli per Parte_3 CP_2 truffa (cfr. doc. 26 fasc. att.); seguiva l'apertura del procedimento penale RGNR 1208/2011,
RG. Trib. Mondovì 326/2012, ove la si Parte_1 costituiva parte civile all'udienza dell'8/10/2012 (cfr. doc. 27 fasc. att.);
- il procedimento penale di primo grado a carico di ER AL e di CP_2 veniva definito con la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 656/2018, depositata in Cancelleria il 7/06/2018, che li dichiarava colpevoli del reato di truffa aggravata (ex artt. 110, 61 n. 7 e
640 Cp), condannandoli alla pena di 9 mesi di reclusione e € 900,00 di multa ciascuno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile , da liquidarsi Parte_1 in separato giudizio civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di € 489.600,00
(cfr. doc. 28 fasc. att.);
- la sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo veniva riformata dalla Corte
d'appello di Torino con sentenza n. 142/2022, depositata in Cancelleria l'8/02/2022, che
5 dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER AL e di CP_2 essendo il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili (cfr. doc. 29 fasc. att.).
2. Le domande delle parti.
La ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e ER AL, chiedendo di accertarne le rispettive CP_2 responsabilità, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno patito dall'attrice; in particolare:
- con riguardo alla posizione di l'attrice ne ha invocato la responsabilità ex CP_2 art. 2043 Cc, avendo costui, in qualità di direttore dei lavori nominato dalla Parte_2 validato le 6 fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (relative al capannone
[...] rilevatosi inesistente), attestando “la sussistenza delle condizioni a fronte delle quali scatta il dovere della Concedente di versare il quantum dovuto al Costruttore”(cfr. cit. p. 8), e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patito che ha quantificato in € 489.600,00, pari agli importi versati dalla alla (per il tramite della Controparte_1 Parte_2 [...]
sulla base delle citate fatture;
Parte_2
- con riguardo alla posizione di ER AL, l'attrice ne ha invocato la responsabilità ex art. 1218 e 2229 ss. Cc, avendo costui svolto l'incarico peritale conferitogli il
27/07/2007 omettendo di impiegare la diligenza tecnica richiesta ex art. 1176 c. 2 Cc, riportando “fatti e circostanze contrarie alla realtà dei fatti ovvero allo stato dei luoghi oggetto
d'indagine” (cfr. cit. p. 11), stante l'erronea identificazione della particella catastale oggetto del sopralluogo;
in particolare, ER AL, certificando l'esistenza sul terreno oggetto di locazione finanziaria di opere di fatto non esistenti, ha indotto la “a Controparte_1 proseguire nel rapporto ed a prorogare la data di completamento di opere che in realtà non erano mai iniziate” (cfr. cit. p. 18); conseguentemente, l'attrice ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patito, quantificandolo in € 500.915,99, pari alla somma che la
[...]
avrebbe recuperato se avesse avuto contezza Parte_1 dell'inesistenza dell'immobile fin dal 13/09/2007 (data della perizia estimativa relativa all'avanzamento lavori - cfr. doc. 16 fasc. att.), momento in cui avrebbe potuto avviare, nei confronti della “tutte le necessarie azioni – anche cautelari – a tutela Parte_2 delle proprie ragioni creditorie confidando su consistenze immobiliari successivamente
6 liquidate” (cfr. cit. p. 19; doc. 30-32 fasc. att.).
Si è costituito eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione CP_2 risarcitoria ex art. 2947 Cc e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In particolare, il convenuto ha eccepito il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c. 2 Cc, riconoscendo di avere “per mero errore materiale sottoscritto e timbrato le Parte fatture che ha posto a fondamento della sua pretesa” (cfr. comp. risp. p. 4), ma CP_2 sostenendo che la avrebbe certamente Parte_1 evitato il danno se avesse usato, nell'erogazione dei finanziamenti, ordinaria diligenza, conformemente alle previsioni del contratto di leasing di cui alla lett. C) delle condizioni particolari (cfr. doc. 3 fasc. att.). In particolare, secondo il convenuto, tale diligenza sarebbe mancata avendo la concedente erogato “quasi mezzo milione di euro a sol perché Pt_2 questi le aveva trasmesso le richieste di pagamento, pur corredate da fatture che recavano il timbro e la sottoscrizione dell'arch. il quale era del tutto estraneo al cantiere di CP_2 cui al contratto di leasing” (cfr. comp. risp. p. 8): CP_2
- senza che le fosse stata comunicata la nomina del Direttore dei lavori (nonostante il contratto prevedesse che “L'Utilizzatore dovrà comunicare alla Concedente in forma scritta entro 2 giorni dalla nomina il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori”) e senza verificare chi fosse stato effettivamente nominato come Direttore dei lavori (qualifica, come detto, non rivestita da cui era stato invece affidato il coordinamento della CP_2 costruzione di due capannoni insistenti su aree limitrofe, ma diverse - cfr. doc.
1-4 fasc. conv.
; CP_2
- senza che fosse stato nominato il Responsabile dei lavori da parte dell'utilizzatrice, nomina di cui la concedente non ha chiesto conto (nonostante il contratto prevedesse che
“all'Utilizzatore è fatto … obbligo assoluto e tassativo di nominare uno o più responsabili dei lavori”);
- e senza avvalersi della facoltà di verificare periodicamente lo stato dei lavori
(nonostante il contratto prevedesse la possibilità della concedente di far controllare le opere da un tecnico di propria fiducia “in qualsiasi momento”).
In subordine, ha chiesto la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c. 1 CP_2
Cc
Si è costituito ER AL, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in particolare, il convenuto ha negato la propria responsabilità rappresentando di essere
7 incorso, nella redazione della perizia estimativa relativa all'avanzamento lavori, in un errore incolpevole in quanto egli stesso “vittima del raggiro del Sobrero” che lo “condusse… a visitare un capannone identico per avanzamento di opere e progetto a quello oggetto di leasing, ma insistente su di un lotto di terreno diverso, seppur attiguo e distante, da quello effettivo, poco più di quattro metri” ed essendo l'area interessata priva “di ogni indicazione toponomastica o numero civico” (cfr. comp. risp. AL, p. 6) tale da non consentire di identificare correttamente i luoghi oggetto di perizia, difficoltà riscontrata anche dal perito successivamente incaricato del sopralluogo del terreno (arch. ) che, in sede di Persona_3 interrogatorio penale, “raccontò di essere riuscito a distinguere il lotto solo grazie all'applicazione (per l'epoca innovativa) presente sul suo telefono che risponde al nome di google maps”, applicazione che, “all'epoca della perizia di AL, nel 2007, era inesistente” (cfr. comp. risp. AL, p. 6-7).
ER AL ha poi eccepito il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227
Cc (sulla base delle medesime argomentazioni avanzate da e sostenuto che, CP_2 in ogni caso, il comportamento di avrebbe carattere assorbente, escludendo la CP_2 rilevanza causale del suo errore rispetto al danno invocato dall'attrice, la quale, peraltro, aveva concesso la proroga alla già prima del deposito della perizia Parte_2 sullo stato di avanzamento dei lavori.
Da ultimo, ER AL ha contestato la rilevanza causale della propria condotta rispetto ai danni allegati dall'attrice.
All'esito della prima udienza del 9/11/2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 3/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
3. Sull'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dal convenuto CP_2
[...]
3.1. In punto di diritto, va premesso che, in ambito extracontrattuale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ai sensi dell'art. 2947 c. 1 Cc.
L'ultimo comma dell'art. 2947 Cc disciplina poi l'ipotesi in cui l'illecito civile sia
8 considerato dalla legge come reato;
in tal caso, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione, questo si applica anche all'azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato - cfr. Cass.
19566/2004), a meno che il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale;
in questi casi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini ordinari (di regola, cinque anni), ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Qualora il fatto illecito generatore del danno è considerato dalla legge come reato e quest'ultimo si estingue per prescrizione “si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data
l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo;
in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo” (cfr. Cass. 872/2008 e, in senso conforme, Cass. 14450/2001).
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, la prescrizione del diritto dell'odierna attrice al risarcimento del danno si è interrotta ex art. 2943 Cc per effetto della costituzione di parte civile della nel Parte_1 procedimento penale RGNR 1208/2011, RG. Trib. Mondovì 326/2012, avvenuta all'udienza dell'8/10/2012 (cfr. doc. 27 fasc. att.), i cui effetti si sono protratti per l'intera durata del processo, concluso con sentenza della Corte di Appello di Torino n. 142/2022, depositata in data 8/02/2022, che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (reato prescritto in data 2/11/2015 - cfr. doc. 29 fasc. att.).
Se ne deriva che, dovendo farsi coincidere l'inizio del nuovo decorso del termine prescrizionale con il momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, risulta evidente che, alla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio a (12/05/2022), l'azione risarcitoria CP_2 non era ancora prescritta, non essendo decorso il relativo termine (che, nel caso del delitto di truffa, è di 7 anni e 6 mesi ex art. 640 e 161 Cp, termine applicabile all'azione civile ex art. 9 2947 c. 3 Cc).
4. Nel merito, tenuto conto che l'attrice ha agito a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti di e a titolo di responsabilità contrattuale nei CP_2 confronti di ER AL, occorre trattare separatamente le posizioni dei convenuti, in quanto caratterizzate da presupposti e oneri probatori differenti.
4.1. Sulla responsabilità extracontrattuale di CP_2
In punto di diritto, va premesso che, perché possa aversi responsabilità aquiliana, l'art. 2043 Cc richiede la presenza necessaria dei seguenti presupposti: un fatto;
che sia doloso o colposo;
un danno, qualificabile come ingiusto;
il nesso di causalità fra il fatto e il danno. Chi agisce contro il danneggiante ex art. 2043 Cc deve “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. art. 2697 Cc), cioè tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale.
Nel caso in analisi, il Tribunale ritiene che la Parte_1
abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, dimostrando la sussistenza dei
[...] presupposti fondanti la responsabilità aquiliana di CP_2
Invero è pacifico in causa, oltre che provato in atti (cfr. doc.
8-13 fasc. att.), che le fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (Sal), sulla base delle quali la
[...]
ha effettuato i pagamenti all'impresa appaltatrice (la Parte_1 Pt_2
per il tramite della società utilizzatrice (la , sono state timbrate e
[...] Parte_2 sottoscritte da che ha in tal modo accertato falsamente l'esecuzione di lavori in CP_2 realtà mai realizzati, contribuendo alla realizzazione della condotta fraudolenta in danno alla sulla cui base è stata indotta a versare una Parte_1 somma pari a € 489.600,00.
Si osserva, al riguardo, che è lo stesso convenuto a riconoscere la propria condotta colposa, affermando di aver “sottoscritto e timbrato le fatture” per “errore materiale” (cfr. comp. risp. p. 4), palesando di fatto un comportamento contrastante con le regole di CP_2 diligenza e perizia che era tenuto a osservare quale professionista.
Non elide il giudizio circa sussistenza della colpa la circostanza che non CP_2 rivestisse la qualifica di direttore dei lavori per la costruzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing di cui è causa -essendo, invece, stato “incaricato dal sig.
[...]
, legale rappresentante di e di di Parte_3 Parte_2 Parte_2 coordinare la costruzione di due capannoni in Dogliani” (cfr. comp. risp. p. 2) insistenti CP_2 su terreni limitrofi ma diversi-, in quanto costui avrebbe dovuto indubbiamente avvedersi, in
10 ragione della propria competenza tecnica, che le fatture che stava vidimando attenevano all'esecuzione di lavori di cui non aveva assunto la direzione e a cui era estraneo.
Quanto al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 Cc (norma applicabile anche in ambito extracontrattuale stante il richiamo di cui all'art. 2056 Cc), eccepito da CP_2
al fine di escludere o, quantomeno, ridurre il risarcimento dovuto, il Tribunale ritiene
[...] che non possa essere riconosciuto, tenuto conto che non si ravvisa nelle previsioni del contratto di leasing alcun obbligo gravante sulla società concedente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al pagamento delle fatture, pagamento che anzi la concedente avrebbe potuto e dovuto effettuare in base alla semplice presentazione, da parte dell'utilizzatrice ( , delle fatture vistate dal direttore dei lavori, previo Parte_2 eventuale parere favorevole del proprio tecnico di fiducia (“il Concedente effettuerà i pagamenti direttamente a favore di ogni singola impresa soltanto dopo avere ricevuto copia delle fatture da questa emessa nei confronti dell'Utilizzatore, recante il visto di autorizzazione del Direttore dei Lavori, nonché l'originale della fattura riepilogativa emessa dall' . Parte_4
Resta peraltro inteso che il pagamento sarà effettuato previo parere favorevole – redatto in forma scritta – del tecnico di fiducia del Concedente in corso d'opera e finale, qualora nominato” – cfr. doc. 3 fasc. att.).
Inoltre, appare ragionevole che, avendo vidimato ben 6 fatture emesse tra CP_2 gennaio 2006 e febbraio 2007 (cfr. doc.
8-13 fasc. att.), la Parte_1
abbia legittimamente fatto affidamento sul fatto che egli rivestisse la qualifica di
[...] direttore dei lavori, tenuto altresì conto che il contratto di leasing non onerava la società concedente di accertarne previamente l'identità, gravando diversamente sull'utilizzatore, ai sensi della lett. C) della Condizioni Particolari del contratto, l'obbligo di “comunicare alla
Concedente in forma scritta entro 2 giorni dalla nomina il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori”, oltre all'obbligo “assoluto e tassativo di nominare uno o più responsabili dei lavori incaricandoli della progettazione, dell'esecuzione e del controllo dell'esecuzione delle opere” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Né può attribuirsi rilievo dirimente al fatto che il contratto di leasing contemplasse la possibilità per la concedente di nominare un tecnico di propria fiducia per far controllare l'esecuzione delle opere (“il Concedente potrà, in qualsiasi momento, far controllare e collaudare le opere da un tecnico di propria fiducia ma con spese a carico dell'Utilizzatore” - cfr. doc. 3 fasc. att.) e al fatto che questa facoltà spesso venga esercitata dalle società di
11 leasing, come riferito dalla teste (agente della Eurofin Srl, broker della Testimone_1 [...]
) in sede penale (“la prassi sarebbe stata quella di procedere con degli stati di CP_1 avanzamento lavoro, cioè si procedeva alla costruzione di una parte, il perito doveva essere incaricato di andare a verificare lo stato dell'arte, al momento della richiesta di Stato di avanzamento lavori, e poi la società di leasing provvedeva al pagamento delle fatture fatte dai fornitori”; le fatture “per poter essere pagate dovevano assolutamente essere viste dall'ufficio tecnico, della società di leasing, ma nella norma avrebbero dovuto essere visionate anche dal perito, perché il perito, per dare l'okay per i pagamenti, doveva essere incaricato di andare a fare la perizia di controllo dello Stato avanzamento lavori” essendo questo un meccanismo di tutela di “tutte le società di leasing, perché loro non sono sul posto, quindi si affidano a dei professionisti che vadano a controllare, diano il nullaosta, dopodiché le fatture vengono visionate dall'ufficio tecnico, timbrate e pagate, e mandate alla contabilità” - cfr. doc. 10 fasc. conv. . Invero, l'affidamento della verifica dello stato di esecuzione dei lavori ad un CP_2 tecnico di fiducia, cui subordinare il pagamento delle fatture, rappresentava una mera facoltà
(non un obbligo) riconosciuta contrattualmente alla Parte_1
, sicché non possono farsi gravare sulla stessa società le conseguenze
[...] dannose derivanti dal suo mancato esercizio.
Conseguentemente, deve essere condannato a risarcire integralmente il CP_2 danno invocato dall'attrice (ammontante a complessivi € 489.600,00), tenuto conto che, se non avesse colposamente vidimato le 6 fatture relative allo stato di CP_2 avanzamento dei lavori (Sal), la non Parte_1 avrebbe effettuato l'esborso € 489.600,00.
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attrice la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc.
8-13 fasc. att.) e fino alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. Su 1712/1995). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4.2. Sulla responsabilità contrattuale di ER AL.
4.2.1. In punto di diritto, i presupposti fondanti la responsabilità del professionista intellettuale (artt. 2229 e ss Cc) sono: la condotta colposa del professionista, l'evento pregiudizievole e il nesso di causa tra la condotta del professionista e l'evento danno.
12 Occorre, dunque, verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
Sul piano dell'onere probatorio, il cliente che domanda il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del professionista è tenuto, secondo i noti principi espressi in materia contrattuale dalla sentenza Cass. Su 13533/2001, a provare l'esistenza del contratto, quale fonte del diritto fatto valere, e ad allegare l'inadempimento qualificato del professionista, su cui grava l'onere di dimostrare il diligente adempimento dell'obbligazione a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento.
In punto danno, grava sul cliente l'onere di dimostrarne l'esistenza nonché il nesso causale tra la condotta negligente del professionista, da valutarsi alla stregua della regola del
“più probabile che non”.
Ricapitolando, dunque, spetta al cliente che invoca la responsabilità del professionista:
- allegare l'inadempimento qualificato (condotta colposa del professionista);
- dimostrare l'esistenza concreta di un danno;
- provare che, ipotizzando come posta in essere la condotta diligente omessa, la parte avrebbe scongiurato l'evento pregiudizievole e i conseguenti danni, quantomeno in termini probabilistici.
4.2.2. Nel caso che ci occupa, parte attrice ha dato prova del titolo contrattuale, producendo sia la lettera del 13/12/2005 di conferimento a ER AL dell'incarico di svolgimento della perizia iniziale dei terreni (cfr. doc. 5 fasc. att.), sia la lettera del 27/07/2007 di conferimento dell'incarico peritale per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e per la stima del valore delle opere realizzate (cfr. doc. 14 fasc. att.).
Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul convenuto, si osserva che è pacifico in causa che, nella perizia del 13/09/2007 (cfr. doc. 16-17 fasc. att.), ER
AL abbia attestato l'esistenza di un immobile in realtà mai edificato, sicché occorre interrogarsi se un siffatto errore sia ascrivibile a suo un comportamento negligente, oppure se si tratti, così come sostenuto dal medesimo convenuto, di un errore incolpevole.
Ritiene questo Tribunale che i rilievi del convenuto circa il carattere incolpevole dell'errore -per essere stato egli stesso “vittima del raggiro del ” che lo “condusse… a Pt_2 visitare un capannone identico per avanzamento di opere e progetto a quello oggetto di
13 leasing, ma insistente su di un lotto di terreno diverso, seppur attiguo e distante, da quello effettivo, poco più di quattro metri” ed essendo, inoltre, l'area interessata priva “di ogni indicazione toponomastica o numero civico” (cfr. comp. risp. AL, p. 6)- non possano trovare accoglimento, tenuto conto della diligenza tecnica qualificata ex art. 1176 c. 2 Cc che, quale architetto, era tenuto ad osservare nello svolgimento del proprio incarico.
Si condividono, al riguardo, le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale di
Cuneo n. 656/2018, ove si legge che “AL non era il quivis de populo, sprovveduto e casualmente capitato su quel sito, bensì il professionista incaricato si eseguire una perizia sull'immobile oggetto del finanziamento, il sostenere di non essersi accorto che un manufatto
(come un capannone), descritto nelle sue componenti strutturali, non era stato edificato affatto, è una motivazione priva di senso. Né può essere emendata sostenendo che in quello stesso terreno c'erano altri analoghi manufatti, sì da potersi confondere tra l'uno e l'altro: egli invero aveva il compito di periziare l'immobile, un compito specifico e determinato, che richiedeva non solo la consultazione delle “carte”, ma anche la verifica sul posto” (cfr. doc. 28 fasc. att.).
4.2.3. Accertato l'inadempimento colpevole di ER AL, occorre vagliare la conseguente domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, tenuto conto che -come anticipato- la prova del danno conseguente all'inadempimento grava sul creditore che si assume danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte. Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento-, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 Cc). La liquidazione equitativa, dunque, costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver subito un danno patrimoniale pari a complessivi € 500.915, 99 – importo pari al credito maturato dalla Parte_1
(in conseguenza della risoluzione del leasing) nei confronti della
[...]
14 e dei fideiussori (cfr. decreto Parte_2 Parte_5 ingiuntivo Trib. Treviso n. 3514/2009 - doc. 19 fasc. att.), che l'attrice ha sostenuto che avrebbe recuperato se avesse avuto contezza dell'inesistenza dell'immobile fin dal
13/09/2007 (data della perizia finale di ER AL), momento in cui avrebbe potuto avviare nei confronti della in bonis “tutte le necessarie azioni – anche Parte_2 cautelari – a tutela delle proprie ragioni creditorie confidando su consistenze immobiliari successivamente liquidate” (cfr. cit. p. 19).
A dimostrazione delle consistenze patrimoniali di cui la si sarebbe Parte_2 spogliata nel periodo compreso tra la perizia finale di ER AL (13/09/2007) e la successiva perizia dell'arch. dell'1/04/2011 (che ha accertato l'inesistenza Persona_2 dell'immobile), l'attrice ha prodotto:
- l'atto del 21/12/2007 con cui la ha trasferito alla Parte_2 Controparte_3 il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione della “Casa di Riposo per Anziani
[...]
Don Comino” per un prezzo pari ad € 1.000,00 (cfr. doc. 30 fasc. att.);
- l'atto del 18/02/2008 con cui la ha venduto alla dei Paschi Parte_2 CP_4 di Siena Leasing e Factoring la proprietà dei Controparte_5 terreni siti in Lequio Tanaro (CN), iscritti al Catasto Terreni F. 10 map. 460, 462, 463 con entrostante struttura assistenziale per anziani, censita al Catasto Fabbricati al F. 10, map.
460, per un prezzo pari a € 3.500,00, al fine di concederla in leasing alla Controparte_3
(cfr. doc. 31 fasc. att.);
- l'atto del 30/12/2008 con cui la ha venduto a la Parte_2 Parte_6 proprietà degli immobili siti in Lequio Tanaro (CN), censiti al Catasto Fabbricati al F. 10, part. 41, sub. 1, 2, nonché il terreno agricolo censito al Catasto Terreni al F. 10, map. 285 e l'appezzamento di terreno non agricolo e non edificabile censito al Catasto Terreni al F. 10, map. 429, per un prezzo complessivo di € 130.346,31 (cfr. doc. 32 fasc. att.).
ER AL ha contestato la voce di danno richiesta dall'attrice, osservando che il patrimonio delle società del era notevolmente compromesso già tra il 2007 e il 2008; Pt_2 peraltro, l'attrice non ha fornito “un elenco di proprietà o beni capienti, privi di privilegi o ipoteche, su cui si sarebbe potuta soddisfare tra il 2007 e il 2008” (cfr. comp. risp. CP_1
AL p. 14).
Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'attrice (cfr. doc. 30, 31, 32 fasc. att.) non sia sufficiente a ritenere provato il danno-conseguenza allegato dall'attrice, non
15 potendosi affermare, alla stregua della regola del “più probabile che non”, che se la
[...]
avesse risolto il leasing già il 13/09/2007 (una Parte_1 volta avuto contezza che l'immobile oggetto del contratto di leasing non era in realtà mai stato edificato), agendo poi per il recupero del conseguente credito (€ 500.915,99), avrebbe effettivamente recuperato tale ingente somma, tenuto conto:
- che dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 656/2018 (cfr. doc. 28 fasc. att.) si evince che la crisi economica della era già in atto nel periodo interessato dalla Parte_2 truffa (2006/2007);
- che rispetto alle consistenze patrimoniali di cui la si è spogliata Parte_2 tra il dicembre 2007 e il dicembre 2008 (cfr. doc. 30, 31, 32 fasc. att.), l'attrice non ha allegato e provato quale avrebbe potuto essere il valore di realizzo all'esito della procedura esecutiva, nell'ambito della quale, peraltro, avrebbero potuto intervenire anche altri creditori;
né può ritenersi che la procedura esecutiva si sarebbe ragionevolmente conclusa prima del fallimento della intervenuto in data 9/03/2011 (cfr. doc. 20 fasc. att.). Parte_2
Ne consegue che il danno allegato da parte attrice non può essere risarcito non essendo causalmente riconducibile all'inadempimento di ER Casalengo.
5. Spese di lite.
Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto le spese di lite seguono la CP_2 soccombenza ex art. 91 Cpc di quest'ultimo e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022
(scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00), ridotti del 50% rispetto alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (come proposto nella nota spese di parte attrice)- in complessivi € 17.251,50 per compensi e € 1.241,00 per spese vive
(Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm
55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto ER AL, l'esito della lite (accertamento dell'inadempimento del convenuto e rigetto della domanda risarcitoria correlata) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
16 CONDANNA a pagare alla CP_2 Parte_1
per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 489.600,00, oltre rivalutazione monetaria
[...] con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc.
8-13 fasc. att.) e fino alla data della presente della sentenza e interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
ACCERTA l'inadempimento contrattuale di ER AL nei confronti della
[...]
; Parte_1
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
nei confronti di ER AL;
[...]
CONDANNA a rimborsare alla CP_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 17.251,50 per compensi e € 1.241,00 per spese
[...] vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la Parte_1
e ER AL.
[...]
Torino, 3/07/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 9187/2022 promossa da:
(Cf./P.Iva ) -società Parte_1 P.IVA_1 incorporante la elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 Controparte_1 bis, presso lo studio dell'avv. Ettore Capuzzo ( , Email_1 che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Enrico de Crescenzo (enrico.
[...]
, per delega in atti;
Email_2 attrice;
contro
(Cf. ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di CP_2 C.F._1 posta elettronica certificata dell'avv. Simone Pettiti
( , che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_3
e
ER AL (Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, C.F._2
Corso Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo studio dell'avv. Filippo Monzeglio
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_4 atti;
convenuto.
Oggetto: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Attrice: “…accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dai convenuti, ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, nei confronti della odierna attrice e, per l'effetto, condannarli a risarcire ad essa attrice tutti i danni dalla stessa subiti a seguito di ciò che si quantificano:
1) in euro 500.915,99, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti dell'arch. AL;
2) in euro 489.600, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti dell'arch. CP_2
o in quella diversa maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita o verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per Legge.
Rigettare in ogni caso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'arch. AL in quanto infondata e tutte le domande rassegnate dai convenuti in quanto anch'esse infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria: si insiste nella inammissibilità delle istanze avverse per come esposto in sede di terza memoria e, in estremo subordine, si chiede la delega dell'interpello del dott.
al Tribunale di Milano, ove la attrice ha la propria sede legale”; Per_1
Convenuto “…in via istruttoria … CP_2 nel merito
Pregiudizialmente, accertato che il diritto al risarcimento del danno preteso dall'attrice si
è prescritto, statuire di conseguenza e dichiarare che nulla è dovuto da a favore di CP_2
Parte
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'eccezione di Parte prescrizione, accertato che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare qualsiasi Parte danno, respingere la domanda di nei confronti di CP_2
Parte in via di ulteriore subordine, accertato che la condotta colposa di ha concorso a cagionare il danno, diminuire il risarcimento nella misura che risulterà accertata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto ne siano Parte conseguenza immediata e diretta, limitando il risarcimento ai soli danni che non avrebbe comunque potuto evitare.
Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e I.V.A. ex lege”;
Convenuto ER AL: “…nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate, per i motivi di cui in atti, con vittoria delle spese di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1. In fatto.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti è emerso quanto segue:
- in data 25/01/2006, la (poi Controparte_1 Parte_1
per effetto di fusione mediante incorporazione deliberata in data 25/05/2011 -
[...] cfr. doc. 33 fasc. att.) stipulava con la il “contratto di locazione Parte_2 finanziaria (leasing) immobiliare - su immobile da edificare - IM 18273” (cd. locazione finanziaria costruendo), avente ad oggetto un capannone da costruire sui terreni siti in
Dogliani (CN), Via Torino, censiti al Catasto Terreni al F. 5, map. 363, 365, 422, 492 e 494
(cfr. doc. 3 fasc. att.) [trattasi di una particolare forma di leasing immobiliare, ove l'immobile oggetto del contratto viene costruito ex novo e finanziato dalla società di leasing, la quale, all'esito della costruzione, lo concede in godimento all'utilizzatore, che versa i canoni pattuiti]; il corrispettivo globale della locazione finanziaria veniva pattuito in € 723.526,15 oltre Iva
(importo calcolato sulla base del valore presunto dell'opera ultimata pari a € 600.000,00 oltre
Iva -di cui € 140.000,00 pari al valore dei terreni, € 458.264,00 oltre Iva per i costi di edificazione e € 1.736,00 per imposte e tasse), da pagarsi in 180 canoni mensili, di cui il primo (pari a € 60.000,00) da versarsi al momento della stipula del contratto e i restanti 179
(pari € 3.706,85 ciascuno) da versarsi con cadenza mensile a far data dal mese successivo rispetto alla data di sottoscrizione del verbale di consegna e ultimazione dei lavori - cd. “data di verifica”, che inizialmente era indicata al 31/07/2007 (cfr. doc. 3 fasc. att. p. 3);
- la redazione della perizia iniziale, finalizzata a stimare il valore dell'immobile da costruire, era affidata all'arch. ER AL, incaricato dalla , per il Controparte_1 tramite del broker Eurofin Srl, in data 13/12/2005 (cfr. doc. 5 fasc. att.);
- ottemperando all'incarico, l'arch. ER AL redigeva la perizia estimativa in data 12/01/2006 (cfr. doc. 6 fasc. att.);
- la , tra il 2006 e il 2007, per il finanziamento dei lavori di costruzione Controparte_1 dell'immobile, versava -in favore dell'impresa appaltatrice (la e per il tramite della
Parte_2 società utilizzatrice (la -, un importo complessivo pari a € 489.600,00 e
Parte_2 ciò sulla base di n. 6 fatture emesse dall'impresa appaltatrice (la nei confronti
Parte_2 della e da quest'ultima rifatturate alla , in conformità
Parte_2 Controparte_1 dello schema previsto dalla lett. C) delle Condizioni Particolari del contratto di locazione
3 finanziaria (cfr. doc. 3 fasc. att.); tutte le fatture recavano il visto di autorizzazione dell'arch.
(cfr. doc.
8-13 fasc. att.); CP_2
- in data 27/07/2007, approssimandosi la “data di verifica” (31/07/2007), la CP_1 conferiva incarico all'arch. ER AL di effettuare un nuovo sopralluogo per la
[...] verifica dello stato di avanzamento dei lavori e la stima del valore dell'immobile e delle opere già realizzate (cfr. doc. 14 fasc. att.);
- in data 13/09/2007, l'arch. ER AL redigeva “relazione peritale estimativa relativa all'avanzamento lavori dell'edificio produttivo in Dogliani (Cuneo), Via Torino” (cfr. doc. 16 fasc. att.), ove, “oltre a descrivere dettagliatamente le opere asseritamente già eseguite e quelle ancora da ultimare, stimava il valore di mercato del “costruito” in euro
553.040,60”, allegando all'elaborato “una serie di immagini fotografiche, apparentemente rappresentative della porzione di manufatto già edificato” (cfr. cit. p. 5 e fotografie di cui al doc. 17 fasc. att.);
- nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale, in data 30/07/2007, la CP_1 concedeva alla la proroga del termine per la verifica e la consegna
[...] Parte_2 dei lavori, che veniva posticipato dal 31/07/2007 al 31/07/2008 (cfr. scrittura privata di proroga del 30/07/2007, doc. 15 fasc. att.);
- decorso il termine per l'ultimazione dei lavori (31/07/2008), “prendeva avvio il vero e proprio leasing, con la conseguente decorrenza dei termini mensili per il versamento dei canoni” (cfr. cit. p. 6);
- in data 29/01/2009, la comunicava alla Controparte_1 Parte_2
(utilizzatrice) l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2 della scrittura privata di proroga del 30/07/2007 (cfr. doc. 15 fasc. att.), atteso che “l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria IM 18273 non è stato ultimato né … è stato chiesto di prorogare ulteriormente tale scadenza peraltro già oggetto di una prima proroga scaduta il 31/07/2008” (cfr. doc. 18 fasc. att.); dopodiché, la agiva in sede Controparte_1 monitoria per il recupero del credito conseguente alla risoluzione contrattuale, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3514/2009, con il quale il Tribunale di Treviso ingiungeva alla
[...]
-nonché ai fideiussori e in solido- di Parte_2 Parte_3 Parte_2 pagare alla la somma di € 500.915,99, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura (cfr. doc. 19 fasc. att.);
4 - la e la venivano poi dichiarate fallite dal Tribunale di Parte_2 Parte_2
Mondovì con apertura del fallimento rispettivamente in data 9/03/2011 e in data 22/04/2011
(cfr. doc. 20 fasc. att.);
- a questo punto, la conferiva all'arch. incarico di Controparte_1 Persona_2 sopralluogo per la verifica dell'effettivo stato dei lavori di edificazione e, in data 1/04/2011, il consulente presentava la relazione peritale, da cui emergeva che “sui terreni… di proprietà della (F. 5 Mapp. 363, 365, 422, 492, 494) non vi è nulla di costruito. Si tratta di CP_1 un terreno di fatto abbandonato, su cui vi sono resti di materiali edili (tubi in cis)”; “il capannone che compare nelle foto della perizia del 2007, a firma dell'arch. AL, è invece ubicato nel lotto 496” (cfr. doc. 21 fasc. att.);
- nel maggio 2011, la presentava, nella procedura del fallimento della Controparte_1
istanza di ammissione al passivo e, nella procedura del fallimento della Parte_2 [...]
istanza di rivendica del terreno oggetto del contratto di leasing, la quale veniva Parte_2 accolta come da comunicazione di chiusura dello stato passivo ex artt. 97 e 98 LF (cfr. doc.
22, 23 fasc. att.);
- in data 25/05/2011, la veniva fusa mediante incorporazione nella Controparte_1 [...]
(cfr. doc. 33 fasc. att.); Parte_1
- la presentava formale querela nei Parte_1 confronti di , ER AL e denunciandoli per Parte_3 CP_2 truffa (cfr. doc. 26 fasc. att.); seguiva l'apertura del procedimento penale RGNR 1208/2011,
RG. Trib. Mondovì 326/2012, ove la si Parte_1 costituiva parte civile all'udienza dell'8/10/2012 (cfr. doc. 27 fasc. att.);
- il procedimento penale di primo grado a carico di ER AL e di CP_2 veniva definito con la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 656/2018, depositata in Cancelleria il 7/06/2018, che li dichiarava colpevoli del reato di truffa aggravata (ex artt. 110, 61 n. 7 e
640 Cp), condannandoli alla pena di 9 mesi di reclusione e € 900,00 di multa ciascuno, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile , da liquidarsi Parte_1 in separato giudizio civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di € 489.600,00
(cfr. doc. 28 fasc. att.);
- la sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo veniva riformata dalla Corte
d'appello di Torino con sentenza n. 142/2022, depositata in Cancelleria l'8/02/2022, che
5 dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER AL e di CP_2 essendo il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili (cfr. doc. 29 fasc. att.).
2. Le domande delle parti.
La ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e ER AL, chiedendo di accertarne le rispettive CP_2 responsabilità, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno patito dall'attrice; in particolare:
- con riguardo alla posizione di l'attrice ne ha invocato la responsabilità ex CP_2 art. 2043 Cc, avendo costui, in qualità di direttore dei lavori nominato dalla Parte_2 validato le 6 fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (relative al capannone
[...] rilevatosi inesistente), attestando “la sussistenza delle condizioni a fronte delle quali scatta il dovere della Concedente di versare il quantum dovuto al Costruttore”(cfr. cit. p. 8), e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patito che ha quantificato in € 489.600,00, pari agli importi versati dalla alla (per il tramite della Controparte_1 Parte_2 [...]
sulla base delle citate fatture;
Parte_2
- con riguardo alla posizione di ER AL, l'attrice ne ha invocato la responsabilità ex art. 1218 e 2229 ss. Cc, avendo costui svolto l'incarico peritale conferitogli il
27/07/2007 omettendo di impiegare la diligenza tecnica richiesta ex art. 1176 c. 2 Cc, riportando “fatti e circostanze contrarie alla realtà dei fatti ovvero allo stato dei luoghi oggetto
d'indagine” (cfr. cit. p. 11), stante l'erronea identificazione della particella catastale oggetto del sopralluogo;
in particolare, ER AL, certificando l'esistenza sul terreno oggetto di locazione finanziaria di opere di fatto non esistenti, ha indotto la “a Controparte_1 proseguire nel rapporto ed a prorogare la data di completamento di opere che in realtà non erano mai iniziate” (cfr. cit. p. 18); conseguentemente, l'attrice ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patito, quantificandolo in € 500.915,99, pari alla somma che la
[...]
avrebbe recuperato se avesse avuto contezza Parte_1 dell'inesistenza dell'immobile fin dal 13/09/2007 (data della perizia estimativa relativa all'avanzamento lavori - cfr. doc. 16 fasc. att.), momento in cui avrebbe potuto avviare, nei confronti della “tutte le necessarie azioni – anche cautelari – a tutela Parte_2 delle proprie ragioni creditorie confidando su consistenze immobiliari successivamente
6 liquidate” (cfr. cit. p. 19; doc. 30-32 fasc. att.).
Si è costituito eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione CP_2 risarcitoria ex art. 2947 Cc e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In particolare, il convenuto ha eccepito il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c. 2 Cc, riconoscendo di avere “per mero errore materiale sottoscritto e timbrato le Parte fatture che ha posto a fondamento della sua pretesa” (cfr. comp. risp. p. 4), ma CP_2 sostenendo che la avrebbe certamente Parte_1 evitato il danno se avesse usato, nell'erogazione dei finanziamenti, ordinaria diligenza, conformemente alle previsioni del contratto di leasing di cui alla lett. C) delle condizioni particolari (cfr. doc. 3 fasc. att.). In particolare, secondo il convenuto, tale diligenza sarebbe mancata avendo la concedente erogato “quasi mezzo milione di euro a sol perché Pt_2 questi le aveva trasmesso le richieste di pagamento, pur corredate da fatture che recavano il timbro e la sottoscrizione dell'arch. il quale era del tutto estraneo al cantiere di CP_2 cui al contratto di leasing” (cfr. comp. risp. p. 8): CP_2
- senza che le fosse stata comunicata la nomina del Direttore dei lavori (nonostante il contratto prevedesse che “L'Utilizzatore dovrà comunicare alla Concedente in forma scritta entro 2 giorni dalla nomina il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori”) e senza verificare chi fosse stato effettivamente nominato come Direttore dei lavori (qualifica, come detto, non rivestita da cui era stato invece affidato il coordinamento della CP_2 costruzione di due capannoni insistenti su aree limitrofe, ma diverse - cfr. doc.
1-4 fasc. conv.
; CP_2
- senza che fosse stato nominato il Responsabile dei lavori da parte dell'utilizzatrice, nomina di cui la concedente non ha chiesto conto (nonostante il contratto prevedesse che
“all'Utilizzatore è fatto … obbligo assoluto e tassativo di nominare uno o più responsabili dei lavori”);
- e senza avvalersi della facoltà di verificare periodicamente lo stato dei lavori
(nonostante il contratto prevedesse la possibilità della concedente di far controllare le opere da un tecnico di propria fiducia “in qualsiasi momento”).
In subordine, ha chiesto la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c. 1 CP_2
Cc
Si è costituito ER AL, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in particolare, il convenuto ha negato la propria responsabilità rappresentando di essere
7 incorso, nella redazione della perizia estimativa relativa all'avanzamento lavori, in un errore incolpevole in quanto egli stesso “vittima del raggiro del Sobrero” che lo “condusse… a visitare un capannone identico per avanzamento di opere e progetto a quello oggetto di leasing, ma insistente su di un lotto di terreno diverso, seppur attiguo e distante, da quello effettivo, poco più di quattro metri” ed essendo l'area interessata priva “di ogni indicazione toponomastica o numero civico” (cfr. comp. risp. AL, p. 6) tale da non consentire di identificare correttamente i luoghi oggetto di perizia, difficoltà riscontrata anche dal perito successivamente incaricato del sopralluogo del terreno (arch. ) che, in sede di Persona_3 interrogatorio penale, “raccontò di essere riuscito a distinguere il lotto solo grazie all'applicazione (per l'epoca innovativa) presente sul suo telefono che risponde al nome di google maps”, applicazione che, “all'epoca della perizia di AL, nel 2007, era inesistente” (cfr. comp. risp. AL, p. 6-7).
ER AL ha poi eccepito il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227
Cc (sulla base delle medesime argomentazioni avanzate da e sostenuto che, CP_2 in ogni caso, il comportamento di avrebbe carattere assorbente, escludendo la CP_2 rilevanza causale del suo errore rispetto al danno invocato dall'attrice, la quale, peraltro, aveva concesso la proroga alla già prima del deposito della perizia Parte_2 sullo stato di avanzamento dei lavori.
Da ultimo, ER AL ha contestato la rilevanza causale della propria condotta rispetto ai danni allegati dall'attrice.
All'esito della prima udienza del 9/11/2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 3/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
3. Sull'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dal convenuto CP_2
[...]
3.1. In punto di diritto, va premesso che, in ambito extracontrattuale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ai sensi dell'art. 2947 c. 1 Cc.
L'ultimo comma dell'art. 2947 Cc disciplina poi l'ipotesi in cui l'illecito civile sia
8 considerato dalla legge come reato;
in tal caso, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione, questo si applica anche all'azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato - cfr. Cass.
19566/2004), a meno che il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale;
in questi casi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini ordinari (di regola, cinque anni), ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Qualora il fatto illecito generatore del danno è considerato dalla legge come reato e quest'ultimo si estingue per prescrizione “si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data
l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo;
in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo” (cfr. Cass. 872/2008 e, in senso conforme, Cass. 14450/2001).
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, la prescrizione del diritto dell'odierna attrice al risarcimento del danno si è interrotta ex art. 2943 Cc per effetto della costituzione di parte civile della nel Parte_1 procedimento penale RGNR 1208/2011, RG. Trib. Mondovì 326/2012, avvenuta all'udienza dell'8/10/2012 (cfr. doc. 27 fasc. att.), i cui effetti si sono protratti per l'intera durata del processo, concluso con sentenza della Corte di Appello di Torino n. 142/2022, depositata in data 8/02/2022, che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (reato prescritto in data 2/11/2015 - cfr. doc. 29 fasc. att.).
Se ne deriva che, dovendo farsi coincidere l'inizio del nuovo decorso del termine prescrizionale con il momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, risulta evidente che, alla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio a (12/05/2022), l'azione risarcitoria CP_2 non era ancora prescritta, non essendo decorso il relativo termine (che, nel caso del delitto di truffa, è di 7 anni e 6 mesi ex art. 640 e 161 Cp, termine applicabile all'azione civile ex art. 9 2947 c. 3 Cc).
4. Nel merito, tenuto conto che l'attrice ha agito a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti di e a titolo di responsabilità contrattuale nei CP_2 confronti di ER AL, occorre trattare separatamente le posizioni dei convenuti, in quanto caratterizzate da presupposti e oneri probatori differenti.
4.1. Sulla responsabilità extracontrattuale di CP_2
In punto di diritto, va premesso che, perché possa aversi responsabilità aquiliana, l'art. 2043 Cc richiede la presenza necessaria dei seguenti presupposti: un fatto;
che sia doloso o colposo;
un danno, qualificabile come ingiusto;
il nesso di causalità fra il fatto e il danno. Chi agisce contro il danneggiante ex art. 2043 Cc deve “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. art. 2697 Cc), cioè tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale.
Nel caso in analisi, il Tribunale ritiene che la Parte_1
abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, dimostrando la sussistenza dei
[...] presupposti fondanti la responsabilità aquiliana di CP_2
Invero è pacifico in causa, oltre che provato in atti (cfr. doc.
8-13 fasc. att.), che le fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (Sal), sulla base delle quali la
[...]
ha effettuato i pagamenti all'impresa appaltatrice (la Parte_1 Pt_2
per il tramite della società utilizzatrice (la , sono state timbrate e
[...] Parte_2 sottoscritte da che ha in tal modo accertato falsamente l'esecuzione di lavori in CP_2 realtà mai realizzati, contribuendo alla realizzazione della condotta fraudolenta in danno alla sulla cui base è stata indotta a versare una Parte_1 somma pari a € 489.600,00.
Si osserva, al riguardo, che è lo stesso convenuto a riconoscere la propria condotta colposa, affermando di aver “sottoscritto e timbrato le fatture” per “errore materiale” (cfr. comp. risp. p. 4), palesando di fatto un comportamento contrastante con le regole di CP_2 diligenza e perizia che era tenuto a osservare quale professionista.
Non elide il giudizio circa sussistenza della colpa la circostanza che non CP_2 rivestisse la qualifica di direttore dei lavori per la costruzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing di cui è causa -essendo, invece, stato “incaricato dal sig.
[...]
, legale rappresentante di e di di Parte_3 Parte_2 Parte_2 coordinare la costruzione di due capannoni in Dogliani” (cfr. comp. risp. p. 2) insistenti CP_2 su terreni limitrofi ma diversi-, in quanto costui avrebbe dovuto indubbiamente avvedersi, in
10 ragione della propria competenza tecnica, che le fatture che stava vidimando attenevano all'esecuzione di lavori di cui non aveva assunto la direzione e a cui era estraneo.
Quanto al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 Cc (norma applicabile anche in ambito extracontrattuale stante il richiamo di cui all'art. 2056 Cc), eccepito da CP_2
al fine di escludere o, quantomeno, ridurre il risarcimento dovuto, il Tribunale ritiene
[...] che non possa essere riconosciuto, tenuto conto che non si ravvisa nelle previsioni del contratto di leasing alcun obbligo gravante sulla società concedente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al pagamento delle fatture, pagamento che anzi la concedente avrebbe potuto e dovuto effettuare in base alla semplice presentazione, da parte dell'utilizzatrice ( , delle fatture vistate dal direttore dei lavori, previo Parte_2 eventuale parere favorevole del proprio tecnico di fiducia (“il Concedente effettuerà i pagamenti direttamente a favore di ogni singola impresa soltanto dopo avere ricevuto copia delle fatture da questa emessa nei confronti dell'Utilizzatore, recante il visto di autorizzazione del Direttore dei Lavori, nonché l'originale della fattura riepilogativa emessa dall' . Parte_4
Resta peraltro inteso che il pagamento sarà effettuato previo parere favorevole – redatto in forma scritta – del tecnico di fiducia del Concedente in corso d'opera e finale, qualora nominato” – cfr. doc. 3 fasc. att.).
Inoltre, appare ragionevole che, avendo vidimato ben 6 fatture emesse tra CP_2 gennaio 2006 e febbraio 2007 (cfr. doc.
8-13 fasc. att.), la Parte_1
abbia legittimamente fatto affidamento sul fatto che egli rivestisse la qualifica di
[...] direttore dei lavori, tenuto altresì conto che il contratto di leasing non onerava la società concedente di accertarne previamente l'identità, gravando diversamente sull'utilizzatore, ai sensi della lett. C) della Condizioni Particolari del contratto, l'obbligo di “comunicare alla
Concedente in forma scritta entro 2 giorni dalla nomina il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori”, oltre all'obbligo “assoluto e tassativo di nominare uno o più responsabili dei lavori incaricandoli della progettazione, dell'esecuzione e del controllo dell'esecuzione delle opere” (cfr. doc. 3 fasc. att.).
Né può attribuirsi rilievo dirimente al fatto che il contratto di leasing contemplasse la possibilità per la concedente di nominare un tecnico di propria fiducia per far controllare l'esecuzione delle opere (“il Concedente potrà, in qualsiasi momento, far controllare e collaudare le opere da un tecnico di propria fiducia ma con spese a carico dell'Utilizzatore” - cfr. doc. 3 fasc. att.) e al fatto che questa facoltà spesso venga esercitata dalle società di
11 leasing, come riferito dalla teste (agente della Eurofin Srl, broker della Testimone_1 [...]
) in sede penale (“la prassi sarebbe stata quella di procedere con degli stati di CP_1 avanzamento lavoro, cioè si procedeva alla costruzione di una parte, il perito doveva essere incaricato di andare a verificare lo stato dell'arte, al momento della richiesta di Stato di avanzamento lavori, e poi la società di leasing provvedeva al pagamento delle fatture fatte dai fornitori”; le fatture “per poter essere pagate dovevano assolutamente essere viste dall'ufficio tecnico, della società di leasing, ma nella norma avrebbero dovuto essere visionate anche dal perito, perché il perito, per dare l'okay per i pagamenti, doveva essere incaricato di andare a fare la perizia di controllo dello Stato avanzamento lavori” essendo questo un meccanismo di tutela di “tutte le società di leasing, perché loro non sono sul posto, quindi si affidano a dei professionisti che vadano a controllare, diano il nullaosta, dopodiché le fatture vengono visionate dall'ufficio tecnico, timbrate e pagate, e mandate alla contabilità” - cfr. doc. 10 fasc. conv. . Invero, l'affidamento della verifica dello stato di esecuzione dei lavori ad un CP_2 tecnico di fiducia, cui subordinare il pagamento delle fatture, rappresentava una mera facoltà
(non un obbligo) riconosciuta contrattualmente alla Parte_1
, sicché non possono farsi gravare sulla stessa società le conseguenze
[...] dannose derivanti dal suo mancato esercizio.
Conseguentemente, deve essere condannato a risarcire integralmente il CP_2 danno invocato dall'attrice (ammontante a complessivi € 489.600,00), tenuto conto che, se non avesse colposamente vidimato le 6 fatture relative allo stato di CP_2 avanzamento dei lavori (Sal), la non Parte_1 avrebbe effettuato l'esborso € 489.600,00.
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attrice la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc.
8-13 fasc. att.) e fino alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. Su 1712/1995). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4.2. Sulla responsabilità contrattuale di ER AL.
4.2.1. In punto di diritto, i presupposti fondanti la responsabilità del professionista intellettuale (artt. 2229 e ss Cc) sono: la condotta colposa del professionista, l'evento pregiudizievole e il nesso di causa tra la condotta del professionista e l'evento danno.
12 Occorre, dunque, verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
Sul piano dell'onere probatorio, il cliente che domanda il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del professionista è tenuto, secondo i noti principi espressi in materia contrattuale dalla sentenza Cass. Su 13533/2001, a provare l'esistenza del contratto, quale fonte del diritto fatto valere, e ad allegare l'inadempimento qualificato del professionista, su cui grava l'onere di dimostrare il diligente adempimento dell'obbligazione a suo carico o la non imputabilità dell'inadempimento.
In punto danno, grava sul cliente l'onere di dimostrarne l'esistenza nonché il nesso causale tra la condotta negligente del professionista, da valutarsi alla stregua della regola del
“più probabile che non”.
Ricapitolando, dunque, spetta al cliente che invoca la responsabilità del professionista:
- allegare l'inadempimento qualificato (condotta colposa del professionista);
- dimostrare l'esistenza concreta di un danno;
- provare che, ipotizzando come posta in essere la condotta diligente omessa, la parte avrebbe scongiurato l'evento pregiudizievole e i conseguenti danni, quantomeno in termini probabilistici.
4.2.2. Nel caso che ci occupa, parte attrice ha dato prova del titolo contrattuale, producendo sia la lettera del 13/12/2005 di conferimento a ER AL dell'incarico di svolgimento della perizia iniziale dei terreni (cfr. doc. 5 fasc. att.), sia la lettera del 27/07/2007 di conferimento dell'incarico peritale per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e per la stima del valore delle opere realizzate (cfr. doc. 14 fasc. att.).
Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul convenuto, si osserva che è pacifico in causa che, nella perizia del 13/09/2007 (cfr. doc. 16-17 fasc. att.), ER
AL abbia attestato l'esistenza di un immobile in realtà mai edificato, sicché occorre interrogarsi se un siffatto errore sia ascrivibile a suo un comportamento negligente, oppure se si tratti, così come sostenuto dal medesimo convenuto, di un errore incolpevole.
Ritiene questo Tribunale che i rilievi del convenuto circa il carattere incolpevole dell'errore -per essere stato egli stesso “vittima del raggiro del ” che lo “condusse… a Pt_2 visitare un capannone identico per avanzamento di opere e progetto a quello oggetto di
13 leasing, ma insistente su di un lotto di terreno diverso, seppur attiguo e distante, da quello effettivo, poco più di quattro metri” ed essendo, inoltre, l'area interessata priva “di ogni indicazione toponomastica o numero civico” (cfr. comp. risp. AL, p. 6)- non possano trovare accoglimento, tenuto conto della diligenza tecnica qualificata ex art. 1176 c. 2 Cc che, quale architetto, era tenuto ad osservare nello svolgimento del proprio incarico.
Si condividono, al riguardo, le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale di
Cuneo n. 656/2018, ove si legge che “AL non era il quivis de populo, sprovveduto e casualmente capitato su quel sito, bensì il professionista incaricato si eseguire una perizia sull'immobile oggetto del finanziamento, il sostenere di non essersi accorto che un manufatto
(come un capannone), descritto nelle sue componenti strutturali, non era stato edificato affatto, è una motivazione priva di senso. Né può essere emendata sostenendo che in quello stesso terreno c'erano altri analoghi manufatti, sì da potersi confondere tra l'uno e l'altro: egli invero aveva il compito di periziare l'immobile, un compito specifico e determinato, che richiedeva non solo la consultazione delle “carte”, ma anche la verifica sul posto” (cfr. doc. 28 fasc. att.).
4.2.3. Accertato l'inadempimento colpevole di ER AL, occorre vagliare la conseguente domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, tenuto conto che -come anticipato- la prova del danno conseguente all'inadempimento grava sul creditore che si assume danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte. Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento-, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 Cc). La liquidazione equitativa, dunque, costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver subito un danno patrimoniale pari a complessivi € 500.915, 99 – importo pari al credito maturato dalla Parte_1
(in conseguenza della risoluzione del leasing) nei confronti della
[...]
14 e dei fideiussori (cfr. decreto Parte_2 Parte_5 ingiuntivo Trib. Treviso n. 3514/2009 - doc. 19 fasc. att.), che l'attrice ha sostenuto che avrebbe recuperato se avesse avuto contezza dell'inesistenza dell'immobile fin dal
13/09/2007 (data della perizia finale di ER AL), momento in cui avrebbe potuto avviare nei confronti della in bonis “tutte le necessarie azioni – anche Parte_2 cautelari – a tutela delle proprie ragioni creditorie confidando su consistenze immobiliari successivamente liquidate” (cfr. cit. p. 19).
A dimostrazione delle consistenze patrimoniali di cui la si sarebbe Parte_2 spogliata nel periodo compreso tra la perizia finale di ER AL (13/09/2007) e la successiva perizia dell'arch. dell'1/04/2011 (che ha accertato l'inesistenza Persona_2 dell'immobile), l'attrice ha prodotto:
- l'atto del 21/12/2007 con cui la ha trasferito alla Parte_2 Controparte_3 il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione della “Casa di Riposo per Anziani
[...]
Don Comino” per un prezzo pari ad € 1.000,00 (cfr. doc. 30 fasc. att.);
- l'atto del 18/02/2008 con cui la ha venduto alla dei Paschi Parte_2 CP_4 di Siena Leasing e Factoring la proprietà dei Controparte_5 terreni siti in Lequio Tanaro (CN), iscritti al Catasto Terreni F. 10 map. 460, 462, 463 con entrostante struttura assistenziale per anziani, censita al Catasto Fabbricati al F. 10, map.
460, per un prezzo pari a € 3.500,00, al fine di concederla in leasing alla Controparte_3
(cfr. doc. 31 fasc. att.);
- l'atto del 30/12/2008 con cui la ha venduto a la Parte_2 Parte_6 proprietà degli immobili siti in Lequio Tanaro (CN), censiti al Catasto Fabbricati al F. 10, part. 41, sub. 1, 2, nonché il terreno agricolo censito al Catasto Terreni al F. 10, map. 285 e l'appezzamento di terreno non agricolo e non edificabile censito al Catasto Terreni al F. 10, map. 429, per un prezzo complessivo di € 130.346,31 (cfr. doc. 32 fasc. att.).
ER AL ha contestato la voce di danno richiesta dall'attrice, osservando che il patrimonio delle società del era notevolmente compromesso già tra il 2007 e il 2008; Pt_2 peraltro, l'attrice non ha fornito “un elenco di proprietà o beni capienti, privi di privilegi o ipoteche, su cui si sarebbe potuta soddisfare tra il 2007 e il 2008” (cfr. comp. risp. CP_1
AL p. 14).
Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'attrice (cfr. doc. 30, 31, 32 fasc. att.) non sia sufficiente a ritenere provato il danno-conseguenza allegato dall'attrice, non
15 potendosi affermare, alla stregua della regola del “più probabile che non”, che se la
[...]
avesse risolto il leasing già il 13/09/2007 (una Parte_1 volta avuto contezza che l'immobile oggetto del contratto di leasing non era in realtà mai stato edificato), agendo poi per il recupero del conseguente credito (€ 500.915,99), avrebbe effettivamente recuperato tale ingente somma, tenuto conto:
- che dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 656/2018 (cfr. doc. 28 fasc. att.) si evince che la crisi economica della era già in atto nel periodo interessato dalla Parte_2 truffa (2006/2007);
- che rispetto alle consistenze patrimoniali di cui la si è spogliata Parte_2 tra il dicembre 2007 e il dicembre 2008 (cfr. doc. 30, 31, 32 fasc. att.), l'attrice non ha allegato e provato quale avrebbe potuto essere il valore di realizzo all'esito della procedura esecutiva, nell'ambito della quale, peraltro, avrebbero potuto intervenire anche altri creditori;
né può ritenersi che la procedura esecutiva si sarebbe ragionevolmente conclusa prima del fallimento della intervenuto in data 9/03/2011 (cfr. doc. 20 fasc. att.). Parte_2
Ne consegue che il danno allegato da parte attrice non può essere risarcito non essendo causalmente riconducibile all'inadempimento di ER Casalengo.
5. Spese di lite.
Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto le spese di lite seguono la CP_2 soccombenza ex art. 91 Cpc di quest'ultimo e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022
(scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00), ridotti del 50% rispetto alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (come proposto nella nota spese di parte attrice)- in complessivi € 17.251,50 per compensi e € 1.241,00 per spese vive
(Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm
55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto ER AL, l'esito della lite (accertamento dell'inadempimento del convenuto e rigetto della domanda risarcitoria correlata) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
16 CONDANNA a pagare alla CP_2 Parte_1
per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 489.600,00, oltre rivalutazione monetaria
[...] con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc.
8-13 fasc. att.) e fino alla data della presente della sentenza e interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
ACCERTA l'inadempimento contrattuale di ER AL nei confronti della
[...]
; Parte_1
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
nei confronti di ER AL;
[...]
CONDANNA a rimborsare alla CP_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 17.251,50 per compensi e € 1.241,00 per spese
[...] vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la Parte_1
e ER AL.
[...]
Torino, 3/07/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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