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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3422 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2023 vertente tra
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
Nella qualità eredi del sig. nato il [...] a [...] Persona_1
Albanesi ed ivi deceduto il 27.10.2023, elettivamente domiciliati in Palermo, Via
A. Di Rudinì n. 30, presso lo studio dell'Avv. Laura Fazio che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
pag. 1 Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' rappresentato e difeso da NC NO CP_1
funzionario designato ai sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente
Provvedimento del Direttore della Sede di Palermo con ordine di servizio n. 24
del 10/5/2018
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente eccepisce l' con lettera del 17.12.2024 ha comunicato la CP_1
liquidazione dei ratei maturati e non riscossi e che le somme sono state effettivamente accreditate, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All'udienza del 30.06.2025 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
pag. 2 Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta delle parti deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell' convenuto, che ha provveduto a liquidare i ratei maturati e non CP_1
riscossi relativi all'indennità di accompagnamento del de cuius , Persona_1
non appare dubbia la soccombenza virtuale dell' CP_1
Inoltre, va evidenziato che la liquidazione dei ratei è avvenuta il 17.12.2024
dopo l'inizio dell'azione giudiziaria del 11.10.2023 e la notifica del ricorso.
pag. 3 L' va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € CP_1
900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Laura Fazio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Laura Fazio.
Così deciso in Termini Imerese il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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