Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 9810/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio
Parte_1
Librizzi.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Carolina Palpacelli.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 9/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU, già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
1
Con ricorso depositato il 26/06/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato, in data CP_1
23/10/2023, domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello stato invalidante utile ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato ex L. n. 68/99, lamentava che, nonostante il decorso del termine legale per la conclusione del procedimento amministrativo, non era stato sottoposto a visita medica e, pertanto, chiedeva dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione di una invalidità almeno pari al 46% ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 36% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta
2 dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.9.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 10/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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