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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 6/2/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.08), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
sig.ra C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Gianni Dionigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra (PG),
Via dei Tigli, 28/D, giusta delega in atti appellante
E
(C.F. - PARTITA IVA ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Moscatelli del Foro di Terni, sito in Terni (TR), Via Barbarasa, 23, giusta procura in atti appellata
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 79/2024, emessa nell'ambito del proc. civ. n. 777/2019 RG, dal Giudice di Pace di
Terni in data 27.02.2024, pubblicata in pari data, non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2019 emesso dal Giudice di Pace di Terni il
22/02/2019 nell'ambito del giudizio RG 386/2019.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Violazione o falsa interpretazione degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 115, comma 1, c.p.c. - mancata valutazione della negligenza e imperizia della Rag. in quanto il Controparte_1
giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le condotte professionalmente negligenti nelle quali sarebbe incorsa l'odierna appellata;
- Mancata ammissione della CTU richiesta dall'opponente e necessità di effettuazione della stessa ai sensi degli artt. 350 e 356, c.p.c., poiché il Giudice di Pace di Terni ha disposto CTU al solo scopo di verificare le attività svolte dalla Rag. non Controparte_1
tenendo conto delle osservazioni evidenziate dalla in quanto nel quesito Parte_1
posto non è stata richiesta la valutazione nel merito degli adempimenti posti in essere dal commercialista, ma esclusivamente l'avvenuta esecuzione del servizio e la congruità della richiesta effettuata per ogni singola prestazione;
- Condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme pagate in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e della provvisoria esecutività della sentenza impugnata – artt. 12, comma 2, prel. e 389 e 402, c.p.c.;
- Riforma della sentenza con riguardo alla condanna delle spese di lite in primo grado e condanna degli appellati al pagamento di spese e compenso professionale ed accessori di legge del doppio grado di giudizio;
- Istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 283 e 351, c.p.c.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 19.9.2024, ha rigettata l'istanza di sospensiva non ravvisando né il “fumus boni iuris” né il “periculum in mora”.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata in data 7.11.2022 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis cpc per genericità dei motivi di impugnazione, rilevando, nel merito, l'infondatezza dello stesso stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata. All'esito dell'udienza del 12.11.2024, il Giudice ha fissato l'udienza del 6.2.2025 per la discussione orale e la decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 6.2.2025, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve essere chiarito che l'appello abbia superato la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di
Appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante (cfr. S.U.
Cassazione 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di
Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello
Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro
20.02.2019 n.355).
Tuttavia, venendo al merito della vicenda, deve rilevarsi come i motivi sollevati non siano fondati in quanto, dall'analisi degli atti del giudizio di primo grado, si evince la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice di Pace che ha correttamente valutato il compendio probatorio a sua disposizione addivenendo ad una pronuncia scevra da censure dal punto di vista della coerenza, della completezza e della ragionevolezza della motivazione.
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata viene dato ampio spazio alla valutazione della istruttoria svolta (sono stati escussi diversi testimoni e vi è stata una copiosa produzione documentale), attività istruttoria che può dirsi assolutamente completa (la causa è stata anche rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU per la valutazione della congruità e giustezza degli importi richiesti dalla la quale si è conclusa con positivo riscontro essendo Parte_3
stato accertato che l'incarico professionale è stato svolto integralmente e i compensi richiesti, inferiori ai minimi tariffari professionali, sono legittimi) e dalla quale è emersa l'assenza di responsabilità dell'odierna appellata nello svolgimento del suo incarico professionale, non essendo stata rilevata alcuna condotta colpevole, negligente o imprudente.
Quanto appena detto, quindi, conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata che ha correttamente ed esaustivamente motivato in merito alla sussistenza delle condizioni per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite del presente grado di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.101 a 5.200 € in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
79/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 6.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 6/2/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.08), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
sig.ra C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Gianni Dionigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra (PG),
Via dei Tigli, 28/D, giusta delega in atti appellante
E
(C.F. - PARTITA IVA ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Moscatelli del Foro di Terni, sito in Terni (TR), Via Barbarasa, 23, giusta procura in atti appellata
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 79/2024, emessa nell'ambito del proc. civ. n. 777/2019 RG, dal Giudice di Pace di
Terni in data 27.02.2024, pubblicata in pari data, non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2019 emesso dal Giudice di Pace di Terni il
22/02/2019 nell'ambito del giudizio RG 386/2019.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Violazione o falsa interpretazione degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 115, comma 1, c.p.c. - mancata valutazione della negligenza e imperizia della Rag. in quanto il Controparte_1
giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le condotte professionalmente negligenti nelle quali sarebbe incorsa l'odierna appellata;
- Mancata ammissione della CTU richiesta dall'opponente e necessità di effettuazione della stessa ai sensi degli artt. 350 e 356, c.p.c., poiché il Giudice di Pace di Terni ha disposto CTU al solo scopo di verificare le attività svolte dalla Rag. non Controparte_1
tenendo conto delle osservazioni evidenziate dalla in quanto nel quesito Parte_1
posto non è stata richiesta la valutazione nel merito degli adempimenti posti in essere dal commercialista, ma esclusivamente l'avvenuta esecuzione del servizio e la congruità della richiesta effettuata per ogni singola prestazione;
- Condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme pagate in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e della provvisoria esecutività della sentenza impugnata – artt. 12, comma 2, prel. e 389 e 402, c.p.c.;
- Riforma della sentenza con riguardo alla condanna delle spese di lite in primo grado e condanna degli appellati al pagamento di spese e compenso professionale ed accessori di legge del doppio grado di giudizio;
- Istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 283 e 351, c.p.c.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 19.9.2024, ha rigettata l'istanza di sospensiva non ravvisando né il “fumus boni iuris” né il “periculum in mora”.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata in data 7.11.2022 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis cpc per genericità dei motivi di impugnazione, rilevando, nel merito, l'infondatezza dello stesso stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata. All'esito dell'udienza del 12.11.2024, il Giudice ha fissato l'udienza del 6.2.2025 per la discussione orale e la decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 6.2.2025, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve essere chiarito che l'appello abbia superato la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di
Appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante (cfr. S.U.
Cassazione 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di
Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello
Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro
20.02.2019 n.355).
Tuttavia, venendo al merito della vicenda, deve rilevarsi come i motivi sollevati non siano fondati in quanto, dall'analisi degli atti del giudizio di primo grado, si evince la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice di Pace che ha correttamente valutato il compendio probatorio a sua disposizione addivenendo ad una pronuncia scevra da censure dal punto di vista della coerenza, della completezza e della ragionevolezza della motivazione.
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata viene dato ampio spazio alla valutazione della istruttoria svolta (sono stati escussi diversi testimoni e vi è stata una copiosa produzione documentale), attività istruttoria che può dirsi assolutamente completa (la causa è stata anche rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU per la valutazione della congruità e giustezza degli importi richiesti dalla la quale si è conclusa con positivo riscontro essendo Parte_3
stato accertato che l'incarico professionale è stato svolto integralmente e i compensi richiesti, inferiori ai minimi tariffari professionali, sono legittimi) e dalla quale è emersa l'assenza di responsabilità dell'odierna appellata nello svolgimento del suo incarico professionale, non essendo stata rilevata alcuna condotta colpevole, negligente o imprudente.
Quanto appena detto, quindi, conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata che ha correttamente ed esaustivamente motivato in merito alla sussistenza delle condizioni per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite del presente grado di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.101 a 5.200 € in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
79/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 6.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)