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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2182/2024 avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
, C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della società Controparte_1
C.F. , con sede in Ispica (RG), Via F.lli Bandiera 76, con il patrocinio Pt_2 P.IVA_1 degli avv.ti FRANCESCO GUASTELLA e CLAUDIA CASCONE presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_2
C.F. , in persona del dirigente del servizio dott.
[...] P.IVA_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in via Empedocle n. 28, giusta delega in atti.
[...] CP_2
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 11/11/2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.08.2024 in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della proponeva Controparte_4 opposizione avverso:
- l'ordinanza ingiunzione n. 22/0295 prot. n. 7353 del 24.06.2024, notificata in data 02.07.2024, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XXII
[...]
, con la quale era stata comminata la sanzione Controparte_2 pecuniaria di € 4.050,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in Legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151, per aver impiegato, , lavoratore subordinato, senza la preventiva Parte_3 comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro.
- l'ordinanza ingiunzione n. 22/0294 prot. n. 7352 del 24.06.2024, notificata in data 02.07.2024, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio
[...]
, con la quale era stata comminata la sanzione Controparte_2 pecuniaria di € 2.250,00 per la violazione delle disposizioni di cui per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 7 del Decreto-legge n.112/2008 convertito in Legge 21.08.2008 n. 133, come sostituito dall'art. 22 comma 5 del Decreto
Legislativo 14.09.2015 n. 151, per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro (LUL), fatti salvi i casi di mero errore materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art.
39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, fiscali o previdenziali. Con riferimento al “lavoratore nato il [...] per 35 mesi”. Persona_1
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata. È anzitutto infondato il primo motivo riguardante la nullità e/o l'illegittimità delle ordinanze impugnate per violazione dell'art. 18 L. 689/81 per carente ed insufficiente indicazione degli atti ed accertamenti posti a base dei provvedimenti impugnati, per la generica e superficiale motivazione degli stessi. Giova osservare che l'obbligo di motivazione di cui all'art. 18, c. 2, L. n. 689 del 1981 sulla sanzione amministrativa applicata, va relazionato in funzione dello scopo della motivazione atto a consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione e deve considerarsi soddisfatto quando risulti non solo la norma violata ma anche la natura e la portata della trasgressione. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Ebbene, le ordinanze ingiunzione n. 22/0294 e n. 22/0295 sono chiaramente motivate per relationem, cioè rinviando al rapporto del 27.09.2022, al verbale di primo accesso ispettivo n. 1 del 13.07.2021 e al relativo verbale unico di accertamento e notificazione notificato il 21.12.2021, quali atti presupposti e prodromici alla ordinanza ingiunzione. Da tali atti è possibile evincere in maniera chiara le operazioni e gli accertamenti compiuti dall' CP_2 di nonché le ragioni della contestazione e l'indicazione dettagliata delle
[...] CP_2 norme violate. È parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per l'assenza di motivazione in riferimento ai criteri di determinazione della sanzione irrogata. Secondo la giurisprudenza di legittimità “quando la legge fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria tra un limite minimo ed un limite massimo la relativa determinazione in concreto, in caso di opposizione, è attribuita alla potestà discrezionale del giudice dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione legittimamente investito della questione. L'esercizio di tale potestà è incensurabile in sede di legittimità laddove sorretto da adeguata motivazione in relazione ai criteri dettati dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 (v. Cass., 8/3/2000, n. 2642; Cass., 2/6/1998, n. 5421; Cass., 16/4/1997, n. 3242; Cass., 10/12/1996, n. 10976). È infine infondato il motivo riguardante l'insussistenza della violazione contestata. In merito alla posizione della sig.ra trova applicazione l'art. 3, comma 3, del Parte_3
D.L. 22.2.2002 n. 12 convertito in legge 23.4.2002 n. 73, a mente del quale “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”. Orbene, dal verbale unico di accertamento e notificazione risulta che al momento dell'accesso ispettivo, la sig.ra prestava attività lavorativa “in nero”, in quanto, come riferito Pt_3 dalla stessa lavoratrice, la stessa era in prova da circa un mese, senza essere stata ancora pagata. L'unico elemento dedotto dall'opponente fa riferimento alla circostanza che la sig.ra
[...] si è assentata dal lavoro per 10 gg (dal 17.06.2021 al 28.06.2021), come risultante Pt_3 anche nel verbale di accertamento. Questa circostanza, tuttavia, non esclude la sussistenza della violazione avendo la Pt_3 cominciato a lavorare presso la reception della scuola guida circa un mese prima rispetto all'accesso ispettivo del 13 luglio 2021, senza che venisse effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In merito alla posizione di trova applicazione il settimo comma dell'art. 39 Controparte_5 del D.L. n. 112 del 2008 convertito in L. n. 133 del 2008:"Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 Euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 Euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 Euro”. Il lavoratore sentito a verbale dai funzionari e , in data 05.10.2021, ha dichiarato: CP_6 CP_7
“i contratti di assunzione stipulati sono sempre stati part-time, ma di fatto ho sempre svolto attività lavorativa a tempo pieno”. Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dal lavoratore sono attendibili e non sono state smentite da altre risultanze probatorie di segno contrario. Ed invero, non possono trarsi argomenti contrari dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 13.06.2023, i cui effetti non possono opporsi all È noto, infatti, che, in tema di obblighi previdenziali, CP_6 la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine all'obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all (cfr. ex multis, Cass. n. CP_6
8662 del 28.03.2019), e tanto in applicazione del principio, richiamato in numerosi arresti (v. in particolare, Cass. 04.08.2017 n. 19587, Cass. 23.11.2017 n. 27933, Cass. 05.02.2014 n. 2642; Cass. 17.04.2012 n. 6001, Cass. 23.09.2010 n. 20146), dell'autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. Inoltre il verbale di conciliazione del 13.06.2023, con cui il datore di lavoro ha accettato di versare al lavoratore l'importo di Euro 13.000,00, a transazione di tutte le pretese avanzate con il ricorso introduttivo del Giudizio, nonché di ogni pretesa e/o rivendicazione retributiva, contrattuale, contributiva e/o risarcitoria, pur non costituendo ammissione delle inadempienze del datore di lavoro, costituisce un idoneo elemento probatorio atto a corroborare la mancata corresponsione della retribuzione dovuta per l'intera durata del rapporto di lavoro. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 22/0294 prot. n. 7352 e n. 22/0295 prot. n. 7353, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio
[...]
, deve essere rigettata. Controparte_2
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato e non ha presentato note spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2182/2024: RIGETTA il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/0295 prot. n. 7353 del 24.06.2024 e l'ordinanza ingiunzione n. 22/0294 prot. n. 7352 del 24.06.2024. Ragusa, 11 novembre 2025.
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2182/2024 avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
, C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della società Controparte_1
C.F. , con sede in Ispica (RG), Via F.lli Bandiera 76, con il patrocinio Pt_2 P.IVA_1 degli avv.ti FRANCESCO GUASTELLA e CLAUDIA CASCONE presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_2
C.F. , in persona del dirigente del servizio dott.
[...] P.IVA_2 CP_3
, elettivamente domiciliato in via Empedocle n. 28, giusta delega in atti.
[...] CP_2
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 11/11/2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.08.2024 in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della proponeva Controparte_4 opposizione avverso:
- l'ordinanza ingiunzione n. 22/0295 prot. n. 7353 del 24.06.2024, notificata in data 02.07.2024, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XXII
[...]
, con la quale era stata comminata la sanzione Controparte_2 pecuniaria di € 4.050,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in Legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151, per aver impiegato, , lavoratore subordinato, senza la preventiva Parte_3 comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro.
- l'ordinanza ingiunzione n. 22/0294 prot. n. 7352 del 24.06.2024, notificata in data 02.07.2024, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio
[...]
, con la quale era stata comminata la sanzione Controparte_2 pecuniaria di € 2.250,00 per la violazione delle disposizioni di cui per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 7 del Decreto-legge n.112/2008 convertito in Legge 21.08.2008 n. 133, come sostituito dall'art. 22 comma 5 del Decreto
Legislativo 14.09.2015 n. 151, per avere il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro (LUL), fatti salvi i casi di mero errore materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art.
39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, fiscali o previdenziali. Con riferimento al “lavoratore nato il [...] per 35 mesi”. Persona_1
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata. È anzitutto infondato il primo motivo riguardante la nullità e/o l'illegittimità delle ordinanze impugnate per violazione dell'art. 18 L. 689/81 per carente ed insufficiente indicazione degli atti ed accertamenti posti a base dei provvedimenti impugnati, per la generica e superficiale motivazione degli stessi. Giova osservare che l'obbligo di motivazione di cui all'art. 18, c. 2, L. n. 689 del 1981 sulla sanzione amministrativa applicata, va relazionato in funzione dello scopo della motivazione atto a consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione e deve considerarsi soddisfatto quando risulti non solo la norma violata ma anche la natura e la portata della trasgressione. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Ebbene, le ordinanze ingiunzione n. 22/0294 e n. 22/0295 sono chiaramente motivate per relationem, cioè rinviando al rapporto del 27.09.2022, al verbale di primo accesso ispettivo n. 1 del 13.07.2021 e al relativo verbale unico di accertamento e notificazione notificato il 21.12.2021, quali atti presupposti e prodromici alla ordinanza ingiunzione. Da tali atti è possibile evincere in maniera chiara le operazioni e gli accertamenti compiuti dall' CP_2 di nonché le ragioni della contestazione e l'indicazione dettagliata delle
[...] CP_2 norme violate. È parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per l'assenza di motivazione in riferimento ai criteri di determinazione della sanzione irrogata. Secondo la giurisprudenza di legittimità “quando la legge fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria tra un limite minimo ed un limite massimo la relativa determinazione in concreto, in caso di opposizione, è attribuita alla potestà discrezionale del giudice dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione legittimamente investito della questione. L'esercizio di tale potestà è incensurabile in sede di legittimità laddove sorretto da adeguata motivazione in relazione ai criteri dettati dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 (v. Cass., 8/3/2000, n. 2642; Cass., 2/6/1998, n. 5421; Cass., 16/4/1997, n. 3242; Cass., 10/12/1996, n. 10976). È infine infondato il motivo riguardante l'insussistenza della violazione contestata. In merito alla posizione della sig.ra trova applicazione l'art. 3, comma 3, del Parte_3
D.L. 22.2.2002 n. 12 convertito in legge 23.4.2002 n. 73, a mente del quale “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”. Orbene, dal verbale unico di accertamento e notificazione risulta che al momento dell'accesso ispettivo, la sig.ra prestava attività lavorativa “in nero”, in quanto, come riferito Pt_3 dalla stessa lavoratrice, la stessa era in prova da circa un mese, senza essere stata ancora pagata. L'unico elemento dedotto dall'opponente fa riferimento alla circostanza che la sig.ra
[...] si è assentata dal lavoro per 10 gg (dal 17.06.2021 al 28.06.2021), come risultante Pt_3 anche nel verbale di accertamento. Questa circostanza, tuttavia, non esclude la sussistenza della violazione avendo la Pt_3 cominciato a lavorare presso la reception della scuola guida circa un mese prima rispetto all'accesso ispettivo del 13 luglio 2021, senza che venisse effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In merito alla posizione di trova applicazione il settimo comma dell'art. 39 Controparte_5 del D.L. n. 112 del 2008 convertito in L. n. 133 del 2008:"Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 Euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 Euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 Euro”. Il lavoratore sentito a verbale dai funzionari e , in data 05.10.2021, ha dichiarato: CP_6 CP_7
“i contratti di assunzione stipulati sono sempre stati part-time, ma di fatto ho sempre svolto attività lavorativa a tempo pieno”. Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dal lavoratore sono attendibili e non sono state smentite da altre risultanze probatorie di segno contrario. Ed invero, non possono trarsi argomenti contrari dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 13.06.2023, i cui effetti non possono opporsi all È noto, infatti, che, in tema di obblighi previdenziali, CP_6 la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine all'obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all (cfr. ex multis, Cass. n. CP_6
8662 del 28.03.2019), e tanto in applicazione del principio, richiamato in numerosi arresti (v. in particolare, Cass. 04.08.2017 n. 19587, Cass. 23.11.2017 n. 27933, Cass. 05.02.2014 n. 2642; Cass. 17.04.2012 n. 6001, Cass. 23.09.2010 n. 20146), dell'autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. Inoltre il verbale di conciliazione del 13.06.2023, con cui il datore di lavoro ha accettato di versare al lavoratore l'importo di Euro 13.000,00, a transazione di tutte le pretese avanzate con il ricorso introduttivo del Giudizio, nonché di ogni pretesa e/o rivendicazione retributiva, contrattuale, contributiva e/o risarcitoria, pur non costituendo ammissione delle inadempienze del datore di lavoro, costituisce un idoneo elemento probatorio atto a corroborare la mancata corresponsione della retribuzione dovuta per l'intera durata del rapporto di lavoro. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 22/0294 prot. n. 7352 e n. 22/0295 prot. n. 7353, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio
[...]
, deve essere rigettata. Controparte_2
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese in quanto l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato e non ha presentato note spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2182/2024: RIGETTA il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/0295 prot. n. 7353 del 24.06.2024 e l'ordinanza ingiunzione n. 22/0294 prot. n. 7352 del 24.06.2024. Ragusa, 11 novembre 2025.
Il Giudice dott. Claudio Maggioni