Art. 2.
I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attivita' di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto.
Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge.
I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attivita' di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto.
Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge.