Articolo 9 della Legge 21 agosto 1949, n. 730
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 ottobre 1949
Art. 9.
Per le spese gia' autorizzate con appositi provvedimenti di legge a carico del fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre i relativi prelevamenti ed il versamento ad apposito conto corrente presso la Tesoreria, centrale e successivamente al bilancio dello Stato delle somme occorrenti per le spese stesse.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1949