Articolo 71 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 60Articolo 72
Versione
14 marzo 1948
Art. 71.
La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948