Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.
Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.
Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinera' le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.
Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.
Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.
Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.
Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinera' le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.
Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.
Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.