Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/12/2025, n. 23653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23653 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2024, proposto da
“ Zucca ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IU Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di cui alla comunicazione n. prot. CB – n. 2085 del 09.01.2024, pervenuta a mezzo PEC del 12.01.2024, avente ad oggetto “ Comunicazione avvio di attività di demolizione e relativo costo dell'intervento FIORE DI ZUCCA – Via Donizetti n. 16 – Ampliamento marciapiede ”, con cui il Direttore Tecnico del Municipio Roma II ha comunicato che, in data 22 gennaio 2024 “…si darà avvio alla demolizione del manufatto ” ordinando al contempo “ ..di rilasciare il manufatto libero e vuoto da cose e persone ”, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro di quanto ordinato “ la demolizione sarà effettuata previa l'esecuzione delle attività stesse ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso tempestivamente proposto, parte ricorrente avversava, chiedendone la sospensione cautelare degli effetti, l’atto di cui agli estremi in epigrafe;
- con successivo atto, e prima della fissazione della camera di consiglio per la discussione dell’incidente cautelare, parte ricorrente rinunciava alla misura richiesta ex art. 55 c.p.a.;
- si costituiva in giudizio Roma Capitale contestando l’ammissibilità e la fondatezza del gravame;
- con dichiarazione notificata a controparte e depositata in atti il 17 novembre 2025, parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del gravame, con compensazione delle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- - ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a., l’impugnazione proposta dev’essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso, senza che il giudice possa entrare nel merito della controversia e dovendo egli anzi, in ossequio al principio dispositivo, prendere atto della dichiarazione resa;
- sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH VI, Presidente
IU ER, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU ER | CH VI |
IL SEGRETARIO