Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 18/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 73986
Sent. 34/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
IC ORICCHIO Presidente Marzia DE FALCO Giudice GA PEPE Giudice- relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73986 del registro di segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di RE IO, (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...];
VISTI l'atto di citazione e i documenti di giudizio;
CHIAMATA la causa nella odierna pubblica udienza, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese è presente soltanto il Rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Gigliano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, del 4.7.2023 la Procura regionale evocava in giudizio RE IO chiedendo nei suoi confronti la condanna al pagamento, in favore dell’INPS, della complessiva somma di € 21.170,12, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in conseguenza della prospettata indebita percezione del reddito di cittadinanza.
La vicenda traeva origine dalla segnalazione, datata 20.2.2023, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (proc. pen. n. 17009/22 RGNR – artt. 640 e 640 bis c.p.) nella quale si rappresentava che il convenuto nelle istanze del 5.3.2020 nonché del 27.1.2021, finalizzate alla concessione del reddito di cittadinanza, aveva omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), prodromica alla definizione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la titolarità di un patrimonio immobiliare di valore superiore ad € 30.000.
In questo modo, attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale, aveva indebitamente fruito del ridetto beneficio pubblico in assenza dei requisiti stabiliti dall’art. 2 d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019.
Pertanto, la Procura contabile contestava all’interessato innanzi a questa Sezione un danno erariale di € 21.170,12 pari alle somme indebitamente percepite in spregio della normativa vigente.
Con sentenza n. 273, del 14.5.2024, questa Sezione dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario per mancanza di rapporto di servizio tra l’INPS ed il percettore.
Contro tale decisione interponeva appello il P.M.
Con sentenza n. 208, del 3.10.2025, la II Sezione Centrale, in accoglimento del formulato gravame, dichiarava ex art. 199, comma 1, lett. a, c.g.c. la giurisdizione della Corte dei conti con rinvio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito.
Conseguentemente, il P.M. riassumeva il giudizio con atto di citazione del 4.11.2025, ritualmente notificato in data 7.11.2025, confermando le precedenti domande.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nei termini stabiliti.
All’odierna pubblica udienza, il Presidente ha preliminarmente dichiarato la contumacia di RE IO in quanto non costituito in giudizio ancorché ritualmente evocato.
Il P.M. ha, poi, insistito come in atti per la condanna del convenuto riportandosi al contenuto del proprio atto di riassunzione.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve darsi atto della contumacia di RE IO dichiarata in sede di udienza.
Questo Collegio, in sede di rinvio, è vincolato alla sentenza n. 208/2025, resa dalla II Sezione Centrale d’Appello in data 3.10.2025, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente alla percezione del reddito di cittadinanza.
Il giudizio deve, quindi, essere definito nel merito in relazione al quale va affermata la fondatezza della domanda attorea che deve, pertanto, essere accolta.
Dalla vicenda in atti, emerge infatti come l’odierno convenuto abbia intenzionalmente causato un pregiudizio all’Erario, indebitamente percependo diverse mensilità del reddito di cittadinanza attraverso la volontaria e consapevole violazione della disciplina in materia.
Come noto, infatti, con d.l. n. 4/2019, conv. con modificazioni in legge n. 26/2019 è stato istituito il reddito di cittadinanza, a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale (art. 3 Cost.), nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro (art. 1 d.l. n. 4/2019).
Il legislatore ha stabilito che tale contributo pubblico sia riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti (art. 2, comma 1, d.l. 4/2019):
1. con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1.1. in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 1.2. residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
2. con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 2.1. un valore dell’ISEE inferiore ad € 9.360,00; 2.2. un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di € 30.000,00.
Il legislatore, inoltre, ha stabilito che ai fini del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 d.p.c.m. n. 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE”). In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal reddito di cittadinanza, ai fini della definizione del nucleo familiare, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (art. 2, comma 5, d.l. n. 4/2019).
Ebbene, l’odierno convenuto risulta aver volontariamente violato la sopraindicata disciplina normativa in quanto, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di indicare nelle istanze presentate all’INPS la titolarità di un patrimonio immobiliare, comprendente pro quota sei immobili, di valore superiore ad € 30.000, come da valutazione della G.d.F. di Napoli (prot. n. 676958 del 22.12.2022).
In particolare, le indagini svolte dagli inquirenti nell’ambito del procedimento penale hanno consentito di acclarare che RE IO con le istanze tese alla concessione del beneficio del 5.3.2020 nonché del 27.1.2021 contravvenendo all’obbligo di comunicazione dei propri dati patrimoniali ha lucrato in modo indebito varie mensilità del reddito di cittadinanza per un totale di € 21.170.12.
Per i motivi illustrati, si deve concludere nel senso che l’odierno convenuto abbia intenzionalmente omesso di dichiarare plurimi cespiti immobiliari così integrando la violazione dell’art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019, con conseguente revoca del beneficio ed obbligo di integrale restituzione di quanto percepito.
Del resto, non costituendosi in giudizio, ha dimostrato di non avere valide ragioni da opporre alle pretese di controparte.
Verificate quindi le condizioni di legge, il medesimo deve essere pertanto condannato a restituire integralmente l’importo ricevuto per l’ammontare di € 21.170,12, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna l’odierno convenuto al pagamento della somma di € 21.170,12, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza.
Compensa le spese relative al grado di appello.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GA EP) (IC IO)
Firma digitale Firma digitale
Depositata in Segreteria il giorno 18/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(MA ZI)
(Firma digitale)