TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 17987/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17987/23 R.G. promossa da:
di via Borgomanero 11 in Torino Parte_1
con l'Avv. Luigi Villare
attore in opposizione contro
di via Borgomanero 11 in Torino Controparte_1
con l'Avv. Roberto Guarino
convenuto opposto
premesso
che
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5696/23 del 19.9.23 il Tribunale di
Torino ha condannato il quale fondo dominante, al pagamento in Parte_1
favore , quale fondo servente, di euro 10.899,90 oltre ad Controparte_1
pagina 1 di 7 interessi e spese corrispondenti alla quota 60% dei costi di ripristino e risanamento del passo carrabile;
- con citazione notificata il 13.10.23 il ha instaurato il presente Parte_1
procedimento chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di quantificare il minor importo a suo carico alla luce delle eccezioni e contestazioni svolte;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione;
- con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il ha chiesto, inoltre, la Parte_1
restituzione del complessivo importo di euro 12.142,13 nel frattempo versato a controparte per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- l'istruttoria è consistita nell'espletamento di una C.T.U.;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive, che sono state depositate solo dall'opponente;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il ha agito in sede monitoria per conseguire il pagamento Controparte_1
della quota dei lavori di manutenzione straordinaria del passo carraio posta a carico del quale fondo dominante;
Parte_1
- il decreto ingiuntivo è stato chiesto in forma provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. in base al riparto approvato dall'assemblea del
[...]
il 30.1.23; Controparte_1
pagina 2 di 7 - tuttavia è pacifico e documentale che il non rientri nel novero dei Parte_1
condomini del;
Controparte_1
- pertanto il riparto approvato dall'assemblea del 30.1.23 del Controparte_1
non poteva costituire titolo per il conseguimento del decreto ingiuntivo che va, per
[...]
l'effetto, revocato;
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte, nondimeno, sulla pretesa sostanziale dedotta, per cui, ferma restando la caducazione del provvedimento monitorio, occorre comunque accertare se e in quale misura il sia tenuto a concorrere Parte_1
alle spese in oggetto;
- a questo scopo si deve fare riferimento non al regolamento del Controparte_1
, che non vincola in alcun modo il che non è condomino, bensì al
[...] Parte_1
regolamento del (doc. 2 att.) che prevede, analogamente, la Parte_1
partecipazione del al "60% delle spese di manutenzione ordinaria e Parte_1
straordinaria dell'area gravata di servitù di proprietà dello stabile di via Borgomanero 11";
- il ha eccepito che gli interventi si sarebbero resi necessari solo ed Parte_1
esclusivamente a causa dell'incuria e dello stato di abbandono in cui è stato lasciato il cortile del e ha contestato, in subordine, l'ammontare Controparte_1
degli importi richiesti da controparte;
- il C.T.U. ha accertato che la necessità di rifare la pavimentazione non è ascrivibile a colpa del , mentre la necessità di rimuovere e sostituire le Controparte_1
sottostanti guaine di impermeabilizzazione è dipesa non dalla vetustà o dal naturale deterioramento delle struttura, bensì dal degrado delle impermeabilizzazioni cagionato dalle infiltrazioni che provenivano dalla preesistente aiuola del Controparte_1
situata ai bordi dell'area soggetta a servitù e dall'inerzia del
[...] Parte_1
pagina 3 di 7 nel porre rimedio al fenomeno attraverso interventi di manutenzione Controparte_1
localizzati e in tempi adeguati;
- la conclusione appare condivisibile e recepibile in questa sede in base alle argomentazioni sviluppate al punto 4 della relazione peritale e alle repliche alle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta esposte alle pagg. 28 ss. della relazione peritale;
- per questi assorbenti motivi si esclude che il sia tenuto al rimborso del Parte_1
60% delle spese sostenute dal per la sostituzione della Controparte_1
guaina, cioè delle spese di cui al rigo 27 della tabella a pag. 23 della relazione peritale,
mentre è dovuto dal il concorso per le voci 28, 29, 30 perché, come Parte_1
osservato dal C.T.U., riguardano interventi che si rendevano comunque necessari anche prescindendo dalla sostituzione della sottostante guaina (v. pag. 26 rel. per.);
- quanto agli importi, in sede peritale il C.T.U. e i due C.T.P. hanno concordato nel quantificare il congruo costo delle opere eseguite in euro 3.040,42 per l'allestimento del cantiere e in euro 11.258 per gli interventi (v. prima e seconda parte della tabella a pag.
23 della rel. per.);
- in base alle quote di partecipazione del alle due categorie di costi, Parte_1
rispettivamente per il 10% e per il 60% come assentito dalle parti, sarebbero dovuti dal euro 304,04 per l'allestimento del cantiere ed euro 6.754,80 per gli Parte_1
interventi, per complessivi euro 7.058,84 più IVA;
- sottraendo il costo di euro 3.161,09 (rigo 27 della tabella) riferibile alla sostituzione della guaina, la cui rimborsabilità va esclusa per le motivazioni che precedono, la somma a carico del si riduce ad euro 3.897,75 più IVA (7.058,84 - 3.161,09); Parte_1
- il ha inoltre argomentato che l'importo a proprio carico andrebbe Parte_1
ulteriormente ridotto in considerazione degli sgravi fiscali fruibili da controparte;
pagina 4 di 7 - possono beneficiare di tali sgravi esclusivamente i condomini del Condominio
poiché le pratiche edilizia sono intestate solo a questo condominio, il Controparte_1
contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato solo da questo condominio e CP_2
la fattura è stata emessa solo nei confronti di questo condominio e solo questo condominio l'ha integralmente pagata con "bonifico parlante";
- poiché lo sgravio fiscale ò previsto nella misura del 50% e poiché i condomini del possono accedere a tale sgravio sull'intero corrispettivo Controparte_1
pagato all'appaltatrice ed hanno già iniziato a farlo nel primo anno, il concorso alle spese di euro 3.897,75 più IVA a carico del va ulteriormente ridotto del 50% Parte_1
e, quindi, ad euro 1.948,88 più IVA agevolata al 10% perché, in caso contrario, si determinerebbe un arricchimento del che otterrebbe Controparte_1
quale concorso del 60% l'intero importo di euro 3.897,75 più IVA pur potendone recuperare la metà attraverso lo sgravio fiscale;
- il è quindi tenuto, nella sua veste di fondo dominante, a concorrere Parte_1
alle spese per euro 2.143,77 (euro 1.948,88 più euro 194,89 per IVA agevolata al 10%);
- il 24.10.23 il ha versato 12.142,13 euro per effetto della provvisoria CP_3
esecutività del decreto, del quale non era stata chiesta la sospensione attraverso la fissazione di apposita udienza anticipata rispetto a quella di cui all'art. 183 c.p.c. (a pag. 9
della citazione tutte le istanze attoree sono state riferite a tale udienza)
- spetta, pertanto, al la restituzione di euro 9.998,36 (12.142,13 già Parte_1
versati meno euro 2.143,77 dovuti);
- sono inoltre dovuti dal gli interessi dal 24.10.23, data di Controparte_1
ricezione del maggior importo che non gli spettava, al saldo;
- le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni e deduzioni delle parti;
pagina 5 di 7 - il riconoscimento di un credito a favore del , seppur molto Controparte_1
inferiore a quello azionato in sede monitoria, impedisce di affermare la soccombenza di quest'ultimo e, quindi, di condannarlo alle spese di lite ed eventualmente ex art. 96 c.p.c.
(che postula la soccombenza) nonostante la sensibile sproporzione tra la somma richiesta e quella liquidata a suo favore (Cass. 9587/15: "La valutazione di soccombenza,
ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi
di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto
che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto
a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce
la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,
eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività,
non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese");
- l'evidente eccesso delle pretese del e l'errore di Controparte_1
impostazione consistito nell'addurre la pretesa considerando inizialmente il Parte_1
un proprio condomino costituiscono, tuttavia, eccezionali ragioni per compensare
[...]
integralmente le spese di lite;
- non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.;
- le spese di C.T.U vengono definitivamente ripartite, nei rapporti interni, per un terzo a carico del opponente e per i due terzi a carico del Parte_1 [...]
opposto in considerazione della sensibile discrepanza tra la somma Controparte_1
richiesta e quella risultata dovuta all'esito degli accertamenti peritali;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 6 di 7 - revoca il decreto ingiuntivo n. 5696/23 del 19.9.23;
- accerta il credito del di via Borgomanero 11 in Torino nei confronti Controparte_1
del di via Borgomanero 11 in Torino in euro 2.143,77; Parte_1
- dato atto del pagamento in data 24.10.23 di euro 12.142,13 da parte del Parte_1
di via Borgomanero 11 in Torino, condanna il di via
[...] Controparte_1
Borgomanero 11 alla restituzione in favore del di via Parte_1
Borgomanero 11 in Torino di euro 9.998,36 oltre ad interessi legali dal 24.10.23 al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. per un terzo a carico del di via Parte_1
Borgomanero 11 in Torino e per i due terzi a carico del di via Controparte_1
Borgomanero 11 in Torino.
Così deciso in Torino il 4 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17987/23 R.G. promossa da:
di via Borgomanero 11 in Torino Parte_1
con l'Avv. Luigi Villare
attore in opposizione contro
di via Borgomanero 11 in Torino Controparte_1
con l'Avv. Roberto Guarino
convenuto opposto
premesso
che
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5696/23 del 19.9.23 il Tribunale di
Torino ha condannato il quale fondo dominante, al pagamento in Parte_1
favore , quale fondo servente, di euro 10.899,90 oltre ad Controparte_1
pagina 1 di 7 interessi e spese corrispondenti alla quota 60% dei costi di ripristino e risanamento del passo carrabile;
- con citazione notificata il 13.10.23 il ha instaurato il presente Parte_1
procedimento chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di quantificare il minor importo a suo carico alla luce delle eccezioni e contestazioni svolte;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione;
- con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il ha chiesto, inoltre, la Parte_1
restituzione del complessivo importo di euro 12.142,13 nel frattempo versato a controparte per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- l'istruttoria è consistita nell'espletamento di una C.T.U.;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive, che sono state depositate solo dall'opponente;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il ha agito in sede monitoria per conseguire il pagamento Controparte_1
della quota dei lavori di manutenzione straordinaria del passo carraio posta a carico del quale fondo dominante;
Parte_1
- il decreto ingiuntivo è stato chiesto in forma provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. in base al riparto approvato dall'assemblea del
[...]
il 30.1.23; Controparte_1
pagina 2 di 7 - tuttavia è pacifico e documentale che il non rientri nel novero dei Parte_1
condomini del;
Controparte_1
- pertanto il riparto approvato dall'assemblea del 30.1.23 del Controparte_1
non poteva costituire titolo per il conseguimento del decreto ingiuntivo che va, per
[...]
l'effetto, revocato;
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte, nondimeno, sulla pretesa sostanziale dedotta, per cui, ferma restando la caducazione del provvedimento monitorio, occorre comunque accertare se e in quale misura il sia tenuto a concorrere Parte_1
alle spese in oggetto;
- a questo scopo si deve fare riferimento non al regolamento del Controparte_1
, che non vincola in alcun modo il che non è condomino, bensì al
[...] Parte_1
regolamento del (doc. 2 att.) che prevede, analogamente, la Parte_1
partecipazione del al "60% delle spese di manutenzione ordinaria e Parte_1
straordinaria dell'area gravata di servitù di proprietà dello stabile di via Borgomanero 11";
- il ha eccepito che gli interventi si sarebbero resi necessari solo ed Parte_1
esclusivamente a causa dell'incuria e dello stato di abbandono in cui è stato lasciato il cortile del e ha contestato, in subordine, l'ammontare Controparte_1
degli importi richiesti da controparte;
- il C.T.U. ha accertato che la necessità di rifare la pavimentazione non è ascrivibile a colpa del , mentre la necessità di rimuovere e sostituire le Controparte_1
sottostanti guaine di impermeabilizzazione è dipesa non dalla vetustà o dal naturale deterioramento delle struttura, bensì dal degrado delle impermeabilizzazioni cagionato dalle infiltrazioni che provenivano dalla preesistente aiuola del Controparte_1
situata ai bordi dell'area soggetta a servitù e dall'inerzia del
[...] Parte_1
pagina 3 di 7 nel porre rimedio al fenomeno attraverso interventi di manutenzione Controparte_1
localizzati e in tempi adeguati;
- la conclusione appare condivisibile e recepibile in questa sede in base alle argomentazioni sviluppate al punto 4 della relazione peritale e alle repliche alle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta esposte alle pagg. 28 ss. della relazione peritale;
- per questi assorbenti motivi si esclude che il sia tenuto al rimborso del Parte_1
60% delle spese sostenute dal per la sostituzione della Controparte_1
guaina, cioè delle spese di cui al rigo 27 della tabella a pag. 23 della relazione peritale,
mentre è dovuto dal il concorso per le voci 28, 29, 30 perché, come Parte_1
osservato dal C.T.U., riguardano interventi che si rendevano comunque necessari anche prescindendo dalla sostituzione della sottostante guaina (v. pag. 26 rel. per.);
- quanto agli importi, in sede peritale il C.T.U. e i due C.T.P. hanno concordato nel quantificare il congruo costo delle opere eseguite in euro 3.040,42 per l'allestimento del cantiere e in euro 11.258 per gli interventi (v. prima e seconda parte della tabella a pag.
23 della rel. per.);
- in base alle quote di partecipazione del alle due categorie di costi, Parte_1
rispettivamente per il 10% e per il 60% come assentito dalle parti, sarebbero dovuti dal euro 304,04 per l'allestimento del cantiere ed euro 6.754,80 per gli Parte_1
interventi, per complessivi euro 7.058,84 più IVA;
- sottraendo il costo di euro 3.161,09 (rigo 27 della tabella) riferibile alla sostituzione della guaina, la cui rimborsabilità va esclusa per le motivazioni che precedono, la somma a carico del si riduce ad euro 3.897,75 più IVA (7.058,84 - 3.161,09); Parte_1
- il ha inoltre argomentato che l'importo a proprio carico andrebbe Parte_1
ulteriormente ridotto in considerazione degli sgravi fiscali fruibili da controparte;
pagina 4 di 7 - possono beneficiare di tali sgravi esclusivamente i condomini del Condominio
poiché le pratiche edilizia sono intestate solo a questo condominio, il Controparte_1
contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato solo da questo condominio e CP_2
la fattura è stata emessa solo nei confronti di questo condominio e solo questo condominio l'ha integralmente pagata con "bonifico parlante";
- poiché lo sgravio fiscale ò previsto nella misura del 50% e poiché i condomini del possono accedere a tale sgravio sull'intero corrispettivo Controparte_1
pagato all'appaltatrice ed hanno già iniziato a farlo nel primo anno, il concorso alle spese di euro 3.897,75 più IVA a carico del va ulteriormente ridotto del 50% Parte_1
e, quindi, ad euro 1.948,88 più IVA agevolata al 10% perché, in caso contrario, si determinerebbe un arricchimento del che otterrebbe Controparte_1
quale concorso del 60% l'intero importo di euro 3.897,75 più IVA pur potendone recuperare la metà attraverso lo sgravio fiscale;
- il è quindi tenuto, nella sua veste di fondo dominante, a concorrere Parte_1
alle spese per euro 2.143,77 (euro 1.948,88 più euro 194,89 per IVA agevolata al 10%);
- il 24.10.23 il ha versato 12.142,13 euro per effetto della provvisoria CP_3
esecutività del decreto, del quale non era stata chiesta la sospensione attraverso la fissazione di apposita udienza anticipata rispetto a quella di cui all'art. 183 c.p.c. (a pag. 9
della citazione tutte le istanze attoree sono state riferite a tale udienza)
- spetta, pertanto, al la restituzione di euro 9.998,36 (12.142,13 già Parte_1
versati meno euro 2.143,77 dovuti);
- sono inoltre dovuti dal gli interessi dal 24.10.23, data di Controparte_1
ricezione del maggior importo che non gli spettava, al saldo;
- le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni e deduzioni delle parti;
pagina 5 di 7 - il riconoscimento di un credito a favore del , seppur molto Controparte_1
inferiore a quello azionato in sede monitoria, impedisce di affermare la soccombenza di quest'ultimo e, quindi, di condannarlo alle spese di lite ed eventualmente ex art. 96 c.p.c.
(che postula la soccombenza) nonostante la sensibile sproporzione tra la somma richiesta e quella liquidata a suo favore (Cass. 9587/15: "La valutazione di soccombenza,
ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi
di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto
che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto
a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce
la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,
eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività,
non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese");
- l'evidente eccesso delle pretese del e l'errore di Controparte_1
impostazione consistito nell'addurre la pretesa considerando inizialmente il Parte_1
un proprio condomino costituiscono, tuttavia, eccezionali ragioni per compensare
[...]
integralmente le spese di lite;
- non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.;
- le spese di C.T.U vengono definitivamente ripartite, nei rapporti interni, per un terzo a carico del opponente e per i due terzi a carico del Parte_1 [...]
opposto in considerazione della sensibile discrepanza tra la somma Controparte_1
richiesta e quella risultata dovuta all'esito degli accertamenti peritali;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 6 di 7 - revoca il decreto ingiuntivo n. 5696/23 del 19.9.23;
- accerta il credito del di via Borgomanero 11 in Torino nei confronti Controparte_1
del di via Borgomanero 11 in Torino in euro 2.143,77; Parte_1
- dato atto del pagamento in data 24.10.23 di euro 12.142,13 da parte del Parte_1
di via Borgomanero 11 in Torino, condanna il di via
[...] Controparte_1
Borgomanero 11 alla restituzione in favore del di via Parte_1
Borgomanero 11 in Torino di euro 9.998,36 oltre ad interessi legali dal 24.10.23 al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. per un terzo a carico del di via Parte_1
Borgomanero 11 in Torino e per i due terzi a carico del di via Controparte_1
Borgomanero 11 in Torino.
Così deciso in Torino il 4 giugno 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 7 di 7