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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4351/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 389/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
6 e pubblicata il 13/01/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2015 00123606 34 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2319/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: SE
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si rimette a quanto argomentato in atti e chiede la condanna alle spese del contribuente.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione insiste nelle eccezioni di inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e alla Riscossione Sicilia S.p.a., Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 293 2015 00123606 34, notificata in data 25.5.2015, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.749,73, ivi compresi interessi, sanzioni e spese di notifica, per omesso pagamento della imposta di registro dovuta in relazione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 000001659 del 2008.
All'esito del procedimento di reclamo/mediazione l'Ufficio provvedeva allo sgravio delle sole sanzioni per intrasmissibilità agli eredi, confermando per il resto il carico di ruolo.
Veniva, indi, incardinato il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, ove si costituivano entrambe le parti resistenti, contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 7307/2019, pubblicata il 18.07.2019, la C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che “… l'Agenzia delle entrate ha adeguatamente adempiuto all'onere di provare la rituale notifica dell'atto presupposto della cartella esattoriale impugnata, atto divenuto definitivo per mancata impugnazione…”, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquidate in € 200,00, “oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovute”.
Avverso la sentenza suddetta Ricorrente_1 proponeva appello per i seguenti motivi: 1) La C.T.P. aveva ritenuto erroneamente che "… la documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate è idonea a provare che il prodromico avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.
2008/001/D1/000001659/0/002 è stato notificato al ricorrente in data 08.05.2014…"; 2) Derivatamente, la
C.T.P. aveva errato nel ritenere “… irrilevante il mancato deposito da parte dell'A.d.E. della ricevuta della raccomandata informativa (CAD)...”.
L'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto dell'appello.
Con la sentenza n. 389/2023, depositata il 13.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l'appello e condannava Ricorrente_1 alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia dele Entrate per il giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori come per legge.
La Corte di secondo grado osservava che il plico era stato ritirato l'8.5.2014 con firma del destinatario, il quale non aveva presentato specifica denuncia per contestare la falsità della firma. Pertanto, la notifica doveva ritenersi rituale e la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Avverso la sentenza n. 389/2023 Ricorrente_1 ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con il quale chiede che sia accertato l'errore revocatorio e nel merito l'annullamento della cartella n. 293 2015 00123606 34 e dell'avviso di accertamento presupposto;
con la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali dei vari gradi.
Il ricorrente afferma che nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sottostante la cartella impugnata
è stato restituito al mittente siccome “NON RICHIESTO NEL PERIODO DI GIACENZA” e timbro
“NICOLOSI 08/05/2014”, giusta quanto risulta per tabulas dal predetto “documento della causa”. Parimenti è incontroverso che nella terza colonna a destra l'avviso di ricevimento in parola recava una sola firma, malgrado i due campi: “Firma del destinatario o di un suo delegato” e “Controfirma dell'impiegato postale”; tale firma, inoltre, è allocata principalmente nel secondo dei detti settori, anche se il tratto grafico sconfina nella parte superiore.
Ora, è di tutta evidenza come siano inconciliabili le circostanze che l'avviso di ricevimento sia stato restituito al mittente l'8/05/2014 perché “non richiesto nel periodo di giacenza” e che esso avviso sia stato tuttavia ritirato nella stessa data presso l'Ufficio postale dal destinatario, il quale non si comprende peraltro come e perché abbia firmato per il ritiro nel riquadro destinato alla (contro)firma dell'addetto postale e senza ulteriore sottoscrizione di questi per autentica ed asseverazione delle operazioni di consegna.
Ne consegue che l'avviso di accertamento non poteva ritenersi ritualmente notificato e non vi era alcun onere per il destinatario di presentare “denuncia specifica”. Infatti, il ricorrente non ha mai dedotto che l'avviso di ricevimento in parola rappresenti falsamente accadimenti diversi da quelli realmente occorsi, ma solo che la firma ivi apposta è stata erroneamente intesa dai Giudicanti come riferibile a lui, anziché all'agente postale.
Pertanto, la C.G.T. di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di liquidazione, effettuata a mezzo del servizio postale in violazione delle inderogabili prescrizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 890/1982 nel testo vigente ratione temporis, per mancato invio della C.
A.D. indispensabile ai fini del perfezionamento della notifica.
Il ricorrente ha precisato di avere proposto il presente gravame avvalendosi, stante la mancata notificazione della sentenza, del termine lungo semestrale di impugnazione, per come sospeso ex art. 1, comma 199, L. 29/12/2022, n. 197, ai sensi del quale: “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale”. Complessivamente, tenuto ulteriormente conto della sospensione feriale dall'1 al 31 agosto 2023, il termine per impugnare la sentenza (diciotto mesi dalla sua pronuncia) scadeva il 13/07/2024 ed è stato rispettato.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto nel caso di specie non ricorre nessuno dei motivi per i quali è ammessa la revocazione della sentenza, a norma del citato articolo 64 del D.Lgs n. 546/92. Invero, la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 389/2023, adducendo quale motivo di revoca un errore di percezione accaduto su un elemento essenziale della cognizione, cioè la relata di notifica e la firma apposta dalla parte. Al riguardo l'Ufficio rileva che la questione relativa alla correttezza del procedimento di notifica dell'avviso è stata ampiamente oggetto di approfondimento in sede di merito e non vi è stata alcuna erronea assunzione di fatti né vi è alcun vizio logico della motivazione che sarebbe comunque deducibile unicamente in Cassazione. Invero, il Collegio giudicante ha preso in considerazione tutti i documenti depositati e non sussiste nessun errore di fatto in quanto il punto decisivo della controversia è stato ampiamente discusso in sede processuale.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza. Invero, il termine scadeva il 13 luglio 2023 mentre il ricorso è stato notificato il 12 luglio 2024. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i termini per la proposizione del presente ricorso non sono stati sospesi ai sensi della L. 29.12.2022 n. 197, la quale si riferisce alle “controversie definibili”, dalle quali sono escluse le liti in cui è parte l'Agente della riscossione. In ogni caso, anche laddove si ritenesse che la controversia in esame rientri tra quelle c.d. “definibili”, il comma 199 della L. n. 197/2022 prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione che ordinariamente sarebbero scaduti tra l'1 gennaio e il 31 luglio
2023. Quindi, anche a far decorrere il termine lungo semestrale dal 31 luglio 2023 (cioè dopo nove mesi), il termine per impugnare è decorso alla data del 28.02.2024 mentre il ricorso è stato notificato il
12.07.2024.
Inoltre, il ricorso per revocazione è inammissibile perché l'ipotesi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. non è configurabile. Invero, il ricorso in esame si fonda su un unico motivo, ovvero l'asserito errore commesso dalla C.G.T. di II° grado in relazione alla consegna dell'atto presupposto alla cartella esattoriale (la firma apposta sulla ricevuta di ritorno sarebbe del responsabile dello sportello delle poste che avrebbe siglato la cartolina per attestarne la giacenza). Il rimedio della revocazione non è praticabile allorchè incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale (fra le tante, Cass., II sez. civ., 22.06.2007 n. 14608) e men che meno allorchè l'errore segnalato verta sull'interpretazione ed applicazione di norme giuridiche (Cons. di Stato, 21.04.2017).
Con memoria depositata il 2.11.2025 Ricorrente_1 ribadisce che il ricorso è tempestivo in quanto il termine per la sua proposizione scadeva il 13.07.2024, così calcolato: 13.01.2023 + 11 mesi di sospensione ex art. 1 co. 199 L. 197/2022 + 6 mesi per impugnazione di sentenze non notificate + 1 mese di sospensione feriale = 13.01.2023 + 18 mesi = 13.07.2024; e precisa che la sospensione prevista dalla L. n. 197/2022 si applica ogniqualvolta è parte della lite l'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal litisconsorzio con altri soggetti.
All'udienza del 19.11.2025 le parti resistenti insistono nelle eccezioni di inammissibilità e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile sotto un duplice profilo: tardività del gravame e assenza di un errore di fatto inquadrabile nell'art. 395 n. 4 c.p.c..
Invero, anche a ritenere applicabile la sospensione di undici mesi prevista dall'art. 1, comma 199, L.
197/2022, il termine per la proposizione del gravame scadeva il 13 giugno e non il 13 luglio 2024, come sostenuto da Ricorrente_1. Infatti, la sospensione di 30 giorni per il periodo feriale nel caso in esame non è applicabile perché il termine semestrale iniziava a decorrere dal 13 dicembre 2023 e scadeva il 13 giugno 2024.
Parimenti, non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c..
Invero, il ricorso per revocazione si basa su un unico motivo, e cioè l'asserito errore commesso dalla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in relazione alla consegna dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella esattoriale (la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, infatti, sarebbe del responsabile dello sportello delle poste che avrebbe siglato la cartolina per attestarne la giacenza, e non del destinatario, come ritenuto dal Collegio giudicante). Però, la questione relativa alla correttezza del procedimento di notifica dell'avviso è stata ampiamente dibattuta in sede di merito e non vi è stata alcuna erronea assunzione di fatti.
Ne consegue che il rimedio della revocazione non è esperibile in quanto incide su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale (fra le tante, Cass., II sez. civ., 22.06.2007
n. 14608); a maggior ragione la revocazione deve essere esclusa allorchè l'errore segnalato verte sull'interpretazione e sull'applicazione di norme giuridiche (cfr. Cons. di Stato, 21.04.2017).
In sostanza, il ricorrente lamenta un'erronea valutazione della documentazione prodotta in atti e, quindi, il presunto vizio può essere fatto valere solo con il ricorso in cassazione.
Le spese del giudizio di revocazione, in base al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 389/2023. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 566,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 707,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4351/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 389/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
6 e pubblicata il 13/01/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2015 00123606 34 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2319/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: SE
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si rimette a quanto argomentato in atti e chiede la condanna alle spese del contribuente.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione insiste nelle eccezioni di inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e alla Riscossione Sicilia S.p.a., Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 293 2015 00123606 34, notificata in data 25.5.2015, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.749,73, ivi compresi interessi, sanzioni e spese di notifica, per omesso pagamento della imposta di registro dovuta in relazione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 000001659 del 2008.
All'esito del procedimento di reclamo/mediazione l'Ufficio provvedeva allo sgravio delle sole sanzioni per intrasmissibilità agli eredi, confermando per il resto il carico di ruolo.
Veniva, indi, incardinato il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, ove si costituivano entrambe le parti resistenti, contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 7307/2019, pubblicata il 18.07.2019, la C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che “… l'Agenzia delle entrate ha adeguatamente adempiuto all'onere di provare la rituale notifica dell'atto presupposto della cartella esattoriale impugnata, atto divenuto definitivo per mancata impugnazione…”, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquidate in € 200,00, “oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovute”.
Avverso la sentenza suddetta Ricorrente_1 proponeva appello per i seguenti motivi: 1) La C.T.P. aveva ritenuto erroneamente che "… la documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate è idonea a provare che il prodromico avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.
2008/001/D1/000001659/0/002 è stato notificato al ricorrente in data 08.05.2014…"; 2) Derivatamente, la
C.T.P. aveva errato nel ritenere “… irrilevante il mancato deposito da parte dell'A.d.E. della ricevuta della raccomandata informativa (CAD)...”.
L'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto dell'appello.
Con la sentenza n. 389/2023, depositata il 13.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l'appello e condannava Ricorrente_1 alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia dele Entrate per il giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori come per legge.
La Corte di secondo grado osservava che il plico era stato ritirato l'8.5.2014 con firma del destinatario, il quale non aveva presentato specifica denuncia per contestare la falsità della firma. Pertanto, la notifica doveva ritenersi rituale e la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Avverso la sentenza n. 389/2023 Ricorrente_1 ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con il quale chiede che sia accertato l'errore revocatorio e nel merito l'annullamento della cartella n. 293 2015 00123606 34 e dell'avviso di accertamento presupposto;
con la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali dei vari gradi.
Il ricorrente afferma che nel caso in esame è pacifica la circostanza che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sottostante la cartella impugnata
è stato restituito al mittente siccome “NON RICHIESTO NEL PERIODO DI GIACENZA” e timbro
“NICOLOSI 08/05/2014”, giusta quanto risulta per tabulas dal predetto “documento della causa”. Parimenti è incontroverso che nella terza colonna a destra l'avviso di ricevimento in parola recava una sola firma, malgrado i due campi: “Firma del destinatario o di un suo delegato” e “Controfirma dell'impiegato postale”; tale firma, inoltre, è allocata principalmente nel secondo dei detti settori, anche se il tratto grafico sconfina nella parte superiore.
Ora, è di tutta evidenza come siano inconciliabili le circostanze che l'avviso di ricevimento sia stato restituito al mittente l'8/05/2014 perché “non richiesto nel periodo di giacenza” e che esso avviso sia stato tuttavia ritirato nella stessa data presso l'Ufficio postale dal destinatario, il quale non si comprende peraltro come e perché abbia firmato per il ritiro nel riquadro destinato alla (contro)firma dell'addetto postale e senza ulteriore sottoscrizione di questi per autentica ed asseverazione delle operazioni di consegna.
Ne consegue che l'avviso di accertamento non poteva ritenersi ritualmente notificato e non vi era alcun onere per il destinatario di presentare “denuncia specifica”. Infatti, il ricorrente non ha mai dedotto che l'avviso di ricevimento in parola rappresenti falsamente accadimenti diversi da quelli realmente occorsi, ma solo che la firma ivi apposta è stata erroneamente intesa dai Giudicanti come riferibile a lui, anziché all'agente postale.
Pertanto, la C.G.T. di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di liquidazione, effettuata a mezzo del servizio postale in violazione delle inderogabili prescrizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 890/1982 nel testo vigente ratione temporis, per mancato invio della C.
A.D. indispensabile ai fini del perfezionamento della notifica.
Il ricorrente ha precisato di avere proposto il presente gravame avvalendosi, stante la mancata notificazione della sentenza, del termine lungo semestrale di impugnazione, per come sospeso ex art. 1, comma 199, L. 29/12/2022, n. 197, ai sensi del quale: “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale”. Complessivamente, tenuto ulteriormente conto della sospensione feriale dall'1 al 31 agosto 2023, il termine per impugnare la sentenza (diciotto mesi dalla sua pronuncia) scadeva il 13/07/2024 ed è stato rispettato.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto nel caso di specie non ricorre nessuno dei motivi per i quali è ammessa la revocazione della sentenza, a norma del citato articolo 64 del D.Lgs n. 546/92. Invero, la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 389/2023, adducendo quale motivo di revoca un errore di percezione accaduto su un elemento essenziale della cognizione, cioè la relata di notifica e la firma apposta dalla parte. Al riguardo l'Ufficio rileva che la questione relativa alla correttezza del procedimento di notifica dell'avviso è stata ampiamente oggetto di approfondimento in sede di merito e non vi è stata alcuna erronea assunzione di fatti né vi è alcun vizio logico della motivazione che sarebbe comunque deducibile unicamente in Cassazione. Invero, il Collegio giudicante ha preso in considerazione tutti i documenti depositati e non sussiste nessun errore di fatto in quanto il punto decisivo della controversia è stato ampiamente discusso in sede processuale.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza. Invero, il termine scadeva il 13 luglio 2023 mentre il ricorso è stato notificato il 12 luglio 2024. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i termini per la proposizione del presente ricorso non sono stati sospesi ai sensi della L. 29.12.2022 n. 197, la quale si riferisce alle “controversie definibili”, dalle quali sono escluse le liti in cui è parte l'Agente della riscossione. In ogni caso, anche laddove si ritenesse che la controversia in esame rientri tra quelle c.d. “definibili”, il comma 199 della L. n. 197/2022 prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione che ordinariamente sarebbero scaduti tra l'1 gennaio e il 31 luglio
2023. Quindi, anche a far decorrere il termine lungo semestrale dal 31 luglio 2023 (cioè dopo nove mesi), il termine per impugnare è decorso alla data del 28.02.2024 mentre il ricorso è stato notificato il
12.07.2024.
Inoltre, il ricorso per revocazione è inammissibile perché l'ipotesi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. non è configurabile. Invero, il ricorso in esame si fonda su un unico motivo, ovvero l'asserito errore commesso dalla C.G.T. di II° grado in relazione alla consegna dell'atto presupposto alla cartella esattoriale (la firma apposta sulla ricevuta di ritorno sarebbe del responsabile dello sportello delle poste che avrebbe siglato la cartolina per attestarne la giacenza). Il rimedio della revocazione non è praticabile allorchè incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale (fra le tante, Cass., II sez. civ., 22.06.2007 n. 14608) e men che meno allorchè l'errore segnalato verta sull'interpretazione ed applicazione di norme giuridiche (Cons. di Stato, 21.04.2017).
Con memoria depositata il 2.11.2025 Ricorrente_1 ribadisce che il ricorso è tempestivo in quanto il termine per la sua proposizione scadeva il 13.07.2024, così calcolato: 13.01.2023 + 11 mesi di sospensione ex art. 1 co. 199 L. 197/2022 + 6 mesi per impugnazione di sentenze non notificate + 1 mese di sospensione feriale = 13.01.2023 + 18 mesi = 13.07.2024; e precisa che la sospensione prevista dalla L. n. 197/2022 si applica ogniqualvolta è parte della lite l'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal litisconsorzio con altri soggetti.
All'udienza del 19.11.2025 le parti resistenti insistono nelle eccezioni di inammissibilità e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile sotto un duplice profilo: tardività del gravame e assenza di un errore di fatto inquadrabile nell'art. 395 n. 4 c.p.c..
Invero, anche a ritenere applicabile la sospensione di undici mesi prevista dall'art. 1, comma 199, L.
197/2022, il termine per la proposizione del gravame scadeva il 13 giugno e non il 13 luglio 2024, come sostenuto da Ricorrente_1. Infatti, la sospensione di 30 giorni per il periodo feriale nel caso in esame non è applicabile perché il termine semestrale iniziava a decorrere dal 13 dicembre 2023 e scadeva il 13 giugno 2024.
Parimenti, non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c..
Invero, il ricorso per revocazione si basa su un unico motivo, e cioè l'asserito errore commesso dalla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in relazione alla consegna dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella esattoriale (la firma apposta sulla ricevuta di ritorno, infatti, sarebbe del responsabile dello sportello delle poste che avrebbe siglato la cartolina per attestarne la giacenza, e non del destinatario, come ritenuto dal Collegio giudicante). Però, la questione relativa alla correttezza del procedimento di notifica dell'avviso è stata ampiamente dibattuta in sede di merito e non vi è stata alcuna erronea assunzione di fatti.
Ne consegue che il rimedio della revocazione non è esperibile in quanto incide su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale (fra le tante, Cass., II sez. civ., 22.06.2007
n. 14608); a maggior ragione la revocazione deve essere esclusa allorchè l'errore segnalato verte sull'interpretazione e sull'applicazione di norme giuridiche (cfr. Cons. di Stato, 21.04.2017).
In sostanza, il ricorrente lamenta un'erronea valutazione della documentazione prodotta in atti e, quindi, il presunto vizio può essere fatto valere solo con il ricorso in cassazione.
Le spese del giudizio di revocazione, in base al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 389/2023. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 566,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 707,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato