Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 343
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Errore revocatorio per errata notifica atto presupposto

    La Corte ritiene che la questione della notifica dell'atto presupposto sia stata ampiamente dibattuta in sede di merito e non sussista un errore di fatto inquadrabile nell'art. 395 n. 4 c.p.c. L'errore lamentato verte sull'interpretazione e applicazione di norme giuridiche, deducibile solo in Cassazione.

  • Inammissibile
    Tempestività del ricorso per revocazione

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che il termine semestrale, anche considerando la sospensione ex art. 1, comma 199, L. 197/2022, scadesse precedentemente alla data di proposizione del ricorso. La sospensione feriale non è applicabile nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 343
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 343
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo