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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1330/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA, presso la stessa elettivamente Parte_1
domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO DANIELA, presso la stessa Controparte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
in punto: Modifica delle condizioni relativi ai figli minori
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Confermarsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
Part
- confermarsi l'obbligo di pagamento a carico del in favore di , entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, della somma di € 300,00 oltre Istat su base annua quale concorso al mantenimento ordinario
Pag. 1 di 3 della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019;
- a modifica del decreto del Tribunale di Venezia 29.10.2024, considerato che ha compiuto 16 Per_1
anni il 5.3.2025, disporsi che il padre e la figlia concorderanno i tempi di frequentazione compatibilmente con gli impegni di entrambi;
- revocarsi la disposizione ex art. 614 bis c.p.c.
Spese di lite interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva il 05.03.2009 ; che gli stessi trovavano un accordo nel Persona_2
2016 avanti il Tribunale per i minorenni per l'affido condiviso della figlia con residenza presso la madre,
la regolamentazione della frequentazione padre-figlia, il contributo paterno al mantenimento della figlia;
che, in seguito, questo Tribunale, dopo aver disposto CTU, con decreto n. cron. 2160/2024 del 29.10.2024,
confermava l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre, disponeva le modalità di visita paterne e la misura del contributo paterno;
che il padre, a seguito della pubblicazione del suddetto decreto, ritornava a vivere a Pianiga.
Ciò premesso, i ricorrenti, dopo aver rappresentato il mutamento delle condizioni di fatto a fondamento delle predette statuizioni, proponevano domanda al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni relative alla figlia minore, chiedendo, in particolare, che fosse disposta la possibilità per padre e figlia di concordare i tempi di frequentazione compatibilmente con i rispettivi impegni.
La domanda come formulata congiuntamente dalle parti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati. Essi, infatti corrispondono all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere manifestamente superflua, e sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Pag. 2 di 3 Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto n. cron. 2160/2024 del 29.10.2024 del Tribunale
di Venezia ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia , nata il [...], alle seguenti condizioni: Persona_2
conferma l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
Part
- conferma l'obbligo di pagamento a carico del in favore di , entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, della somma di € 300,00 oltre Istat su base annua quale concorso al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019;
- a modifica del decreto del Tribunale di Venezia 29.10.2024, considerato che ha compiuto 16 Per_1
anni il 5.3.2025, dispone che il padre e la figlia concorderanno i tempi di frequentazione compatibilmente con gli impegni di entrambi;
- revocarsi la disposizione ex art. 614 bis c.p.c.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA, presso la stessa elettivamente Parte_1
domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO DANIELA, presso la stessa Controparte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
in punto: Modifica delle condizioni relativi ai figli minori
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Confermarsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
Part
- confermarsi l'obbligo di pagamento a carico del in favore di , entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, della somma di € 300,00 oltre Istat su base annua quale concorso al mantenimento ordinario
Pag. 1 di 3 della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019;
- a modifica del decreto del Tribunale di Venezia 29.10.2024, considerato che ha compiuto 16 Per_1
anni il 5.3.2025, disporsi che il padre e la figlia concorderanno i tempi di frequentazione compatibilmente con gli impegni di entrambi;
- revocarsi la disposizione ex art. 614 bis c.p.c.
Spese di lite interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva il 05.03.2009 ; che gli stessi trovavano un accordo nel Persona_2
2016 avanti il Tribunale per i minorenni per l'affido condiviso della figlia con residenza presso la madre,
la regolamentazione della frequentazione padre-figlia, il contributo paterno al mantenimento della figlia;
che, in seguito, questo Tribunale, dopo aver disposto CTU, con decreto n. cron. 2160/2024 del 29.10.2024,
confermava l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre, disponeva le modalità di visita paterne e la misura del contributo paterno;
che il padre, a seguito della pubblicazione del suddetto decreto, ritornava a vivere a Pianiga.
Ciò premesso, i ricorrenti, dopo aver rappresentato il mutamento delle condizioni di fatto a fondamento delle predette statuizioni, proponevano domanda al fine di ottenere la parziale modifica delle condizioni relative alla figlia minore, chiedendo, in particolare, che fosse disposta la possibilità per padre e figlia di concordare i tempi di frequentazione compatibilmente con i rispettivi impegni.
La domanda come formulata congiuntamente dalle parti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati. Essi, infatti corrispondono all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione risulta essere manifestamente superflua, e sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Pag. 2 di 3 Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui al decreto n. cron. 2160/2024 del 29.10.2024 del Tribunale
di Venezia ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia , nata il [...], alle seguenti condizioni: Persona_2
conferma l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
Part
- conferma l'obbligo di pagamento a carico del in favore di , entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, della somma di € 300,00 oltre Istat su base annua quale concorso al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019;
- a modifica del decreto del Tribunale di Venezia 29.10.2024, considerato che ha compiuto 16 Per_1
anni il 5.3.2025, dispone che il padre e la figlia concorderanno i tempi di frequentazione compatibilmente con gli impegni di entrambi;
- revocarsi la disposizione ex art. 614 bis c.p.c.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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