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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6123/22 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
UI ER come da procura in atti;
OPPONENTE
E Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.12.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
letti gli atti;
considerato che le parti hanno dedotto l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario, chiedendo congiuntamente l' estinzione del
procedimento;
rilevato dunque che va dichiarata la cessata materia del contendere, quale riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.,
24/01/2003, n. 1089);
ritenuto, ancora, che tale mutamento della situazione sostanziale, al quale consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia,
presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinate la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2000 n. 5390);
ritenuto, dunque, quanto al regime delle spese processuali, che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere abbia come naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, solo quando non siano le stesse parti a chiederne congiuntamene la compensazione delle spese, come invece avvenuto nel caso di specie (cfr note congiunte in atti);
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando sul giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6123/2022 di R. G., così provvede :
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, lì 16.12.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6123/22 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
UI ER come da procura in atti;
OPPONENTE
E Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.12.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
letti gli atti;
considerato che le parti hanno dedotto l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario, chiedendo congiuntamente l' estinzione del
procedimento;
rilevato dunque che va dichiarata la cessata materia del contendere, quale riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.,
24/01/2003, n. 1089);
ritenuto, ancora, che tale mutamento della situazione sostanziale, al quale consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia,
presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinate la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2000 n. 5390);
ritenuto, dunque, quanto al regime delle spese processuali, che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere abbia come naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, solo quando non siano le stesse parti a chiederne congiuntamene la compensazione delle spese, come invece avvenuto nel caso di specie (cfr note congiunte in atti);
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando sul giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6123/2022 di R. G., così provvede :
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, lì 16.12.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura