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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/08/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2562/22 e iniziato con ricorso depositato in data 10/08/20 da , con avv. A. VIDA Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. C. PULLANO CP_1
- resistente - PE_ e con la nomina dell'avv. A. MORANDINI, quale curatore speciale dei minori , e PE_2
PEsona_3 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia in via istruttoria e per mero scrupolo difensivo:
- insiste nell'ammissione delle richieste di prova formulate nella propria memoria diretta dd. 01/04/2021 e di replica dd.
22/4/2021; si oppone alle prove dirette avversarie per i motivi di cui alla memoria dd. 22/4/2021; chiede l'autorizzazione a produrre i documenti sub docc. 109-110-111-112-113-114-115 comprovanti fatti successivi alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie, rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento e dell'ordine del pagamento a carico del terzo datore di lavoro;
nel merito, a parziale modifica del provvedimento presidenziale dd. 11/5/2021 come modificato con provvedimento dd.
13/10/2021 e con provvedimento dd. 22/6/2023 emessi dal Tribunale di Trieste, essendo già stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza dd. 30/11/2023, chiede all'Ill.mo Tribunale di Voler:
- assegnare alla ricorrente la casa famigliare, incluse le pertinenze, sita in Trieste, via dei Papaveri n. 3/05 di cui è comproprietaria al 70%;
- disporre, tenuto conto del parere della c.t.u., dott. rilasciato all'udienza del 22/6/2023, della relazione della dott. PE_4
Camber sull'esito negativo della mediazione familiare, del pregiudizievole comportamento tenuto dal signor sin CP_1
pagina 1 di 17 dall'inizio del procedimento anche nell'omettere di rilasciare le necessarie autorizzazioni, al punto da dover costringere 11 volte la ricorrente a rivolgersi alla curatrice speciale e/o a codesto Ill.mo Tribunale e tenuto conto degli ostacoli quotidiani PE riscontrati dalla RA , l'affido esclusivo dei figli minori , e alla madre, con Pt_1 PE_2 PEsona_3 residenza e collocazione presso l'abitazione famigliare, sita in Trieste, via dei Papaveri n. 3/05;
- invitare il padre a rivolgersi al Distretto Sanitario di competenza per intraprendere un percorso di consolidamento e sensibilizzazione della propria genitorialità, essendosi dimostrato sino ad oggi del tutto inadeguato in questo ruolo;
- disporre in merito a visite e pernotti, che: PE
L 17 anni) e (che compirà 15 anni il 16/7/2025) continuino ad esser lasciati liberi di decidere se Parte_2 vedere il padre o meno;
9 anni) che continui per il periodo non scolastico a frequentare il padre a week end alternati dalle h. 10.00 del PE_3 sabato alle h. 22.00 della domenica (dopo cena); il lunedì e il giovedì dall'uscita dei centri estivi fino alle h. 22.00 e, qualora non frequentasse il centro estivo, dalle h. 10.00 prelevandolo da casa;
nel periodo scolastico, modificare gli orari di rientro a casa di già previsti all'udienza del giorno 22/6/2023 e, ad PE_3 integrazione dell'ordinanza dd. 13/10/2021, prevedere che sia la domenica del weekend di pertinenza che nelle giornate di lunedì e giovedì rientri alle ore 20.00 per i motivi sopra indicati;
durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con il figlio il periodo indicato nel provvedimento dd. 13/10/2021, mentre il padre potrà stare con il figlio per PE_3 PE_3 periodi di 5 giorni ciascuno non consecutivi, da comunicarsi entro il 31 maggio, come indicato nel provvedimento dd.22/6/2023, a parziale modifica di quanto disposto nel provvedimento dd.13/10/2021; in relazione a tutte le festività per evitare futuri contrasti e incomprensioni, che finora hanno consentito al di far più volte e inutilmente intervenire le CP_1 forze dell'ordine, si chiede che sia il Tribunale a stabilire con quale dei genitori dovrà trascorrere la singola PE_3 festività, specificando che si sostituirà al week end o giornata di competenza dell'altro genitore;
- porre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento dei figli minori un assegno mensile, non CP_1 inferiore a 270,00 euro a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra somma maggiore ritenuta di giustizia, già inclusivo del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste, ad eccezione delle spese universitarie (a titolo solo esemplificativo per iscrizioni, libri, studi all'estero, corsi di specializzazione) per le quali permarrà l'obbligo di contribuzione del 50% in capo a ciascun genitore;
- ai sensi dell'art. 156 6°co. c.c., ordinare al e/o all'Istituto Statale di Istruzione Controparte_2
Superiore “Sandro PEtini” sito in Monfalcone (GO), via Boito n. 56, cod. meccanografico n. datore di lavoro C.F._1 del resistente di versare direttamente sul conto corrente della RA , acceso presso la Banca Credit Agricole Italia Pt_1 avente iban [...] l'importo mensile degli assegni di mantenimento per i figli entro il giorno 6 del mese, oltre alle rivalutazioni secondo gli indici I.S.T.A.T. da dicembre 2023;
- disporre che la carta famiglia e ogni altro bonus sociale (ad eccezione dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla VA quale genitore collocatario) possano essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla VA che si impegna a rimborsare il 50% del beneficio al solo se avrà effettivamente contribuito al pagamento della spesa oggetto di CP_1 bonus.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Previa concessione dell'autorizzazione, si producono i seguenti documenti: OMISSIS
Conclusioni del resistente:
pagina 2 di 17 Pronunciare Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Trieste, in persona del Giudice designato, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione di controparte, assumere, anche in via provvisoria, i seguenti provvedimenti: in via principale:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
PE b) disporre l'affido congiunto di , e PE_2 PE_3
c) disporre il collocamento paritario dei figli, ovvero secondo le modalità e le tempistiche che verranno determinate all'esito della valutazione delle capacità genitoriali della madre assumendo i provvedimenti opportuni affinché cessino le azioni manipolative della madre in merito ai processi volitivi dei minori verso il padre;
d) nessun obbligo di contribuzione per il mantenimento ordinario dei figli provvedendovi direttamente le parti in via diretta salvo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Trieste;
e) nessuna previsione di mantenimento per gli adulti in quanto economicamente autosufficienti
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria:
-disporsi l'acquisizione di tutto il materiale(cartaceo e digitale) delle operazioni peritalI svolte dal CTU per oltre 2 anni essendo utili ai fini della valutazione definitiva del caso costituendo, stante l'ordinanza di ammissione di CTU, materiale probatorio processuale che è rilevante ai fini della decisione-fermo restando la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le valutazioni stante la tardività dell'operato del CTU che ha certamente provocato danno e giudizio al ed ai minori avendo permesso di mantenere il caso nella nebulosità in merito a ciò che è effettivamente il CP_1 benessere per i minori. Impregiudicata l'azione di danni verso il CTU;
-prova per interpello formale e in caso di fallanza per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dal 2017 la ricorrente si è costantemente e integralmente disinteressata del marito, negando a lui ogni affettuosità, assistenza morale e materiale?
2. Vero che la Sig.ra dal 2017 ha impedito in diverse occasioni al di portare i figli in biblioteca? Pt_1 CP_1
3. Vero che la Sig.ra dal 2017 ha impedito in diverse occasioni al di portare i figli al cinema, adducendo Pt_1 CP_1 pretesti e, in molte occasioni, chiedendo ai suoi genitori di portare i figli a vedere lo stesso film proposto dal Pt_3 quando questi era occupato al lavoro?
4. Vero che la Sig.ra dal 2017 ha impedito in diverse occasioni al di uscire con i figli a fare una passeggiata, Pt_1 CP_1 per una gita al mare o a fare un giro in bicicletta, inventandosi scuse come “ho paura che tu li perda” e per fare questo portava viale biciclette lasciandole dagli suoceri?
5. Vero che dal 2017 nei fine settimana la RA fa dormire i figli fino a tardi ed impedisce al padre di svegliarli? Pt_1
6. Vero che da sempre i fine settimana a qualsiasi proposta del padre la RA oppone stanchezza/pigrizia dei Pt_1 bambini dicendo “sei cattivo, falli dormire, sono stanchi” ed ottenendo che i figli non vogliono uscire dal letto?
7. Vero che di fronte alle legittime lamentele del Sig. la Ricorrente risponde sempre “Esci da solo, ci vediamo Pt_3 dopo”, salvo poi uscire con i figli, senza comunicare dove si reca e con chi?
8. Vero che la RA quando esce con i figli, rientra a suo piacimento portandoli a casa talmente stanchi sicchè il Pt_1 padre non ha possibilità di portarli con sé?
9. Vero che il ha sempre collaborato alla gestione domestica e dei figli occupandosi di portarli a scuola, di fare la Pt_3 spesa, di occuparsi di piccole riparazioni, di fare i compiti con i figli?
pagina 3 di 17 10. Vero che la Sig.ra senza prima discutere con il marito, prende degli impegni per sé e per i figli avvisando il Pt_1 solo a cose fatte, spesso con un sms o un whatsapp, ed avvertendolo che la sua presenza non è gradita, come CP_1 accade quanto porta i figli da amiche, dai propri genitori e come è accaduto il giorno in cui il ha dovuto chiamare CP_1 le forze dell'ordine nell'estate 2020 quando li ha portati un pomeriggio in campeggio, vietando al padre di seguirli?
11. Vero che con l'inizio dell'estate 2020 la sig.ra ha impedito al marito ogni possibilità di discussione in merito alla Pt_1 gestione dei figli? PE
12. Vero che e più volte hanno apostrofato nel corso del 2020 il padre con queste frasi: “PÀ puzza ! Che PE_2 CP_ puzza…. sei tu ? PÀ non è forte, ha le braccia grosse perché è grasso! PÀ deve lavorare 8 ore al giorno perché non ha studiato. PÀ non lava i piatti, non lava per terra, non pulisce il cesso?”
13. Vero che il 9.8.2020 la Sig.ra a fronte della richiesta del di uscire con i bambini in bici, opponeva un Pt_1 CP_1 netto quanto immotivato rifiuto dopodiché avvertita dal del suo imminente rientro a casa, usciva con i tre figli CP_1 appena svegliati, senza comunicare alcunché al padre?
14. Vero che la sig.ra ha sempre impedito al marito ogni possibilità di stare con i bambini la sera (dopo lavoro) Pt_1 mettendo i bambini davanti alla TV / videogiochi sistematicamente nell' orario in cui il rincasava dopo lavoro? CP_1
15. Vero che la sig.ra ha sempre impedito al marito ogni possibilità di stare con i bambini la sera invitando i figli ad Pt_1 andare a giocare con i vicini di casa o inventandosi falsi appuntamenti e/o telefonate sistematicamente nell'orario in cui il rincasava dopo lavoro? CP_1
16. Vero che la Signora dall'estate/autunno 2020 non risponde al quando la chiama, l'ha bloccato su Pt_1 CP_1 PE whatsapp e lo fa richiamare dalla figlia con il suo telefono facendola inevitabilmente partecipare alle loro discussioni?
Si indicano a testi con riserva di meglio identificarli: OMISSIS
Ci si oppone alle richieste di prova orale avanzate da controparte: OMISSS
In via subordinata si chiede prova contraria con i medesimi testi indicati nella seconda memoria ex art. 183 V° comma c.p.c.
Conclusioni del curatore speciale dei minori: che il Giudice del Tribunale di Trieste, nel merito, Voglia
1. Disporre l'affidamento esclusivo dei minori in capo alla RA , fermo l'obbligo di informativa del padre in Parte_1 capo alla stessa delle decisioni assunte nell'interesse dei minori;
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla RA;
Parte_1
3. Disporre che il signor possa vedere e tenere con sé per due weekend al mese alternati, dal sabato CP_1 PE_3 alle h 10 alla domenica alle h 22 (dopo cena) durante l'estate e, in seguito, fino le h 21 (dopo cena); due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, nel periodo estivo dall'uscita dal ricreatorio, ovvero in mancanza dalle h 10, alle h 22 (dopo cena), in seguito, dall'uscita dalla scuola fino alle h 21 (dopo cena)
Disporre che durante le vacanze estive la madre potrà stare con per tre settimane, anche non consecutive, mentre il PE_3 padre potrà stare con per tre settimane non consecutive;
i periodi dovranno concordarsi entro il 31 maggio di ogni PE_3 anno.
Durante le vacanze invernali entrambi i genitori potranno stare con per una settimana da concordarsi entro il 1 PE_3 dicembre di ogni anno.
Festività natalizie, pasquali ed altre infrannuali alternate.
pagina 4 di 17 PE
5. Sospendere le visite del signor a favore di e e porre a carico della RA l'onere di CP_1 PE_2 Pt_1 informare il signor circa: le condizioni personali (salute, benessere in generale), di vita e le principali attività dei CP_1 figli;
6. Invitare i signori e a riprendere quanto prima, con la dott.ssa Camber ovvero con altro Parte_1 CP_1 professionista, il percorso di sostegno alla genitorialità, sia individuale che di coppia con finalità plurima, ovvero volto a
- stemperare la persistente conflittualità della coppia genitoriale,
- preservare il rapporto del signor con il figlio CP_1 PE_3 PE
- nonché, ove possibile, trovare modalità condivise che possano accompagnare e alla ripresa di un rapporto PE_2 sano e funzionale con il padre;
4. Confermare a carico del padre l'onere di contribuire adeguatamente ed in proporzione alle proprie capacità economiche al mantenimento dei figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito il Tribunale esponendo di avere, in data 05/5/2007, in Trieste, contratto matrimonio con Parte_1
, e che ne sono nati 3 figli: , a Monfalcone (GO), il 07/04/2008, , CP_1 PEsona_5 Parte_2
a Trieste, il 16/07/2010, , a Trieste, il 02/04/2016. Essendo venuta meno da tempo la PEsona_3 comunione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni e carenze varie, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, affido condiviso dei figli e loro collocamento presso di sé, salve le visite paterne, obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 230 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo.
Nel costituirsi in giudizio (con diverso difensore), il ha aderito alla richiesta di separazione, ma ha CP_1 proposto una regolamentazione diversa degli altri aspetti, specie in punto collocamento e obblighi di mantenimento.
Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione ex artt. 706 e ss. c.p.c., il Presidente del Tribunale ha così provveduto in via provvisoria, in data 13/11/20: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
affida congiuntamente i minori ai genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere con sé insieme i figli, fino al reperimento di adeguata sistemazione abitativa, un pomeriggio a settimana ed un giorno non scolastico intero da mattina a sera, con prelievo ed accompagnamento presso la casa materna. Vacanze natalizie negli stessi termini;
il padre verserà alla madre entro il giorno 6 di ogni mese un importo di € 180,00 per ogni figlio a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo”.
Il giudice istruttore designato ha, tra l'altro, assunto decisioni e provvedimenti provvisori riguardo alla gestione dei minori, e così in ordine alla scelta della scuola primaria e secondaria per i figli e nonché PE_2 PE_3 alle varie istanze di modifica ed ex art. 709 ter c.c. presentate dalle parti.
Inoltre, concessi i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., il G.I. ha respinto all'esito le richieste di prova orale, ordinato esibizioni documentali e disposto c.t.u. psicologica. pagina 5 di 17 La nominata c.t.u. è stata poi sentita in udienza e, contestualmente, le parti hanno concordato di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per il tramite della dott.ssa del Consultorio, già contattata. PEsona_6
Il G.I. ha altresì nominato curatore speciale ai minori, nella persona dell'avv. A, Morandini, la quale si è costituita con comparsa dd. 21/07/24, rilevando di aver sentito i minori e quindi chiedendo “la conferma di quanto disposto dal Giudice in merito all'affidamento e al collocamento dei minori, all'assegnazione della casa PE familiare e alla previsione del contributo al mantenimento di , e ; condivise le proposte PE_2 PE_3 della c.t.u. in merito al regime delle visite nell'appena iniziato periodo post scolastico e per le ferie estive.
Successivamente, la ricorrente ha chiesto pronuncia anticipata della separazione, mentre il ricorrente nulla ha eccepito al riguardo. PEtanto, il G.I. ha riservato la decisione al Collegio, che ha pronunciato la sentenza n.
721/23, disponendo la prosecuzione della causa per il resto.
Quindi, il Giudice, preso atto del mancato deposito della c.t.u., nonostante le proroghe richieste e concesse, ha PE sentito i minori e , infine invitando le parti a precisare le rispettive conclusioni. PE_2
Previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è stata nuovamente riservata al Collegio per la definitiva decisione.
Ciò posto, premessa la già intervenuta pronuncia della separazione personale tra i coniugi, vanno esaminate le questioni rimaste controverse, concernenti affido e mantenimento dei tre figli minori.
In punto gestione dei tre figli minori, si osserva quanto segue.
Ove si consideri l'evoluzione dell'intera vicenda processuale, non può non rilevarsi che, sin dall'inizio, il ha mostrato scarsa collaborazione e affidabilità, nonché uno sterile atteggiamento screditante ed CP_1 oppositivo, che ne ha influenzato il concreto esercizio del suo ruolo genitoriale, sì da arrecare altresì pregiudizio per il benessere psico-fisico dei figli;
fermo restando ovviamente che – in questa sede ed ai presenti fini – non si tratta certo di esprimere giudizi sulla persona, quanto piuttosto di valutare come viene esercitata la funzione di genitore ed elaborare un progetto per il futuro riguardo alla gestione dei figli.
In verità, già in sede presidenziale, con l'ordinanza dd. 13/11/20, era stato rilevato che “non vi sono ragioni per escludere un affido condiviso, ancorché il resistente continui ad agitare senza reali riscontri una inadeguatezza delle capacità genitoriali della madre che, evidentemente, devono essere insorte affatto di recente, se la madre ha cresciuto ed educato da 12 anni i figli senza che vi fossero questioni al riguardo. Del resto la qualifica professionale della madre non può essere pretermessa, e con essa va rimarcata l'attenzione costante agli obblighi scolastici, sui quali invece non si spende neanche un rigo da parte del resistente, se non limitatamente agli accompagnamenti. Sembra quindi più appropriato, anche perché manca qualsiasi costruttiva o comprovata rivendicazione di possibilità astratte e di concrete capacità organizzative da parte del padre, il collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale”.
All'indomani dell'ordinanza (comunque non reclamata), il è rimasto nella casa coniugale, sebbene CP_1 assegnata alla moglie, allontanandosene solo alla data del 26/01/21 fissata dall'ufficiale giudiziario per l'esecuzione dell'ordine di rilascio. Ha inoltre portato con sé accessori elettronici in uso anche ai figli, la lavatrice, il ferro da stiro ed altri oggetti. Ha poi omesso il trasferimento della residenza ed è andato a dimorare pagina 6 di 17 in un camper, senza avvisare dei suoi spostamenti e rendendo difficoltoso contattarlo (circostanze dedotte dalla ricorrente e non contestate). PE Il resistente non ha prestato il consenso a che la figlia andasse dalla psicologa messa a disposizione dalla scuola o successivamente dal Consultorio, ovvero ha accampato un rifiuto ingiustificato, e altrettanto ha fatto per
. Ha inoltre chiesto ed insistito per mandare e alla scuola blingue, ma non sembra li PE_2 PE_2 PE_3 abbia mai seguiti nello studio della lingua slovena;
non senza rilevare che tale pretesa appare poco compatibile con l'accusa mossa alla di volerlo estromettere dall'istruzione dei figli, caso mai apparendo vero il Pt_1 contrario, posto che solo il a differenza dalla moglie, conosce lo sloveno (ma anche l'italiano). CP_1
Al riguardo, si richiama il provvedimento autorizzativo del G.I. del 14/01/21: “rilevato – quanto alla prima domanda di “iscrivere il figlio alla scuola secondaria di primo grado “Muzio De Tommasini Parte_2
“ (Istituto Comprensivo Altipiano)” – che il Presidente aveva già emesso pronuncia in senso affermativo, pur non facendone menzione in dispositivo e con motivazione sintetica: “Quanto alla iscrizione presso la scuola italiana, la stessa viene motivata correttamente in base alla difficoltà della madre, che non parla la lingua straniera, di seguire nei compiti il minore. La continuità nell'uso della lingua può ben esser compensata in altro modo sicché non si vede ragione per non accogliere questa richiesta”; né d'altronde si rinvengono ragioni per rivedere tale statuizione, alla luce delle - plausibili ed anche documentate - difficoltà oggettive emerse sia per la madre sia per il figlio, come pure della scarso interesse al riguardo mostrato dal padre, già addebitatogli in atti
e da lui non seriamente smentito, al di là delle astratte petizioni di principio da ultimo espresse;
ritenuto quindi che merita accoglimento anche la richiesta di poter “sottoscrivere anche per conto del padre il consenso PE affinché la figlia possa partecipare agli incontri presso lo sportello d'ascolto, attivato dall'Istituto
Comprensivo Statale Altipiano, con la dott.ssa o altra professionista messa a disposizione della Controparte_3 scuola”; infatti, non vi è motivo di dubitare dell'imparzialità di quest'ultima, addetta all'apposito sportello
d'ascolto istituito presso detta scuola quale esperta esterna rispetto ad essa, e perciò non suscettibile di apprezzabili condizionamenti per il solo fatto di eventualmente conoscere la ricorrente - in quanto insegnante nella stessa scuola - ovvero di dover poi “riferire il contenuto dei colloqui ai docenti”, un tanto caso mai riguardando i soli docenti della stessa alunna interessata, non già tutti i docenti dell'istituto (si presume che la ricorrente non sia tale per la figlia…”. Analogamente, la successiva ordinanza del 13/10/21 rilevava che “non viene addotto alcun argomento nuovo o comunque apprezzabile a sostegno della reiterata (peraltro proposta ad anno scolastico praticamente avviato) richiesta di iscrizione del figlio alla scuola “Srečko Kosovel””. PE_2
Non risulta poi che il abbia dato riscontro alle richieste di restituire i moduli firmati in relazione alle CP_1 varie modulistiche di inizio anno della scuola e del ricreatorio comunale (modulo privacy, patto di corresponsabilità, uscita autonoma del minore, autorizzazione video/foto, ecc) da consegnare il primo giorno di scuola (doc. 95 ric.).
Quanto alla specifica situazione del minore , appare particolarmente significativa la relazione dd. PE_2
08/03/2023 della psicologa dott.ssa : “Ho conosciuto il 24 gennaio 2023 su richiesta della PE_7 PE_2 famiglia che evidenzia una difficoltà del bambino nell'esprimere le proprie emozioni. …Nei nostri incontri sono
pagina 7 di 17 emerse la fatica di ad esprimere il suo pensiero, la tendenza ad accontentare gli altri a scapito dei
PE_2 propri desideri. È un ragazzino che esprime ansia e insicurezza. …Nei colloqui individuali, ha
PE_2 espresso delle grandi difficoltà nel rapporto con il papà: - non si sente ascoltato e capito, - riporta tristezza per gli atteggiamenti critici nei suoi confronti da parte del padre, - si sente impotente perché non libero di esprimere il proprio pensiero, - si sente obbligato a fare attività che non rientrano nei suoi interessi, - riporta di non poter eseguire i compiti scolastici secondo la propria volontà, ma dovendo seguire i tempi imposti dal padre, - soffre del fatto che il padre esprime rancore verso la madre davanti a lui (“lei è cattiva, gli ruba i soldi, lo ha cacciato di casa”), - è addolorato dal fatto che il padre litiga con tutte le persone a cui lui vuole bene, compresa la nonna paterna a cui lui è affezionato. mi ha chiaramente espresso il desiderio di poter passare meno tempo
PE_2 con il padre ed essere libero nella scelta delle tempistiche, delle attività e dei compiti. Fermo restando che ho potuto vedere solo 5 volte, nell'ambito del bonus psicologo studenti FVG, ritengo che sia necessario
PE_2 un percorso di supporto continuativo per sostenerlo nella gestione dell'ansia e delle emozioni”. Non può dirsi che tali osservazioni siano mero frutto del riferito della madre, né è dato rinvenire concreti riscontri circa l'assunto che quanto sopra renda “evidente la strumentalizzazione del figlio da parte della madre”, ovvero che quest'ultima avrebbe “disatteso le disposizioni della CTU che davano al resistente il compito di scegliere un supporto psicologico per i figli”.
D'altronde, un tale quadro non trova smentita nelle note del ctp conv. dott. del 20/06/23, prodotte dallo PE_8 stesso resistente, dove si legge: “Quanto riportato dalla dott.ssa risulta in linea con i sentimenti e i PE_7 narrati espressi da durante i lavori peritali condotti dalla ctu dott.ssa , svoltisi a marzo PE_2 PEsona_9 del 2022 e poi riaperti a novembre dello stesso anno .. Nel corso della ctu il ragazzino, è vero, si è espresso sulle proprie difficoltà nella relazione con il padre dimostrando però di essere fortemente interessato da un fenomeno di adultizzazione essendo coinvolto in tematiche che riguardano i genitori come adulti … Si rimarca che la dott.ssa nelle sue note non abbia mai indicato la sospensione degli incontri fra ed il PE_7 PE_2 padre quanto piuttosto la necessità del minore di essere aiutato per elaborare le proprie ansie ed emozioni, raccomandazione in linea con quanto prospettato dalla stessa ctu la quale ha sempre incoraggiato a PE_2 parlare con il padre per esprimere le proprie emozioni negative e ad essere più assertivo nei momenti in cui, ad esempio, incontra delle difficoltà a svolgere delle attività o ha delle particolari esigenze pratiche per i compiti scolastici o sportivi”. Si badi, il perito di parte - più che avallare le accuse di alienazione materna, o peggio di
P.A.S. (figura scientificamente nemmeno riconosciuta) - parla piuttosto di “preoccupante livello di condizionamento che il minore subisce a seguito della conflittualità presente nella coppia genitoriale… situazione emotiva prodotta da un eccessivo coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali dei genitori”,.
La situazione complessiva e il disagio dei figli, e specialmente di , sono stati bene, pur se PE_2 sinteticamente, descritti dalla dott.ssa all'udienza del 22/06/23, in termini di “estrema conflittualità PE_4 mancanza di fiducia madre nei confronti della madre (leggi del padre), rabbia madre (leggi padre) che ritiene madre alienante, ci sono stati incontri di aggiornamento nel novembre del 2022; c'è un papà che non soffre per non essere riconosciuti nel su ruolo, a volte debole, non riesce probabilmente a sintonizzarsi con le esigenze dei
pagina 8 di 17 PE due figli più grandi, dà molta attenzione al minore e i due grandi ne soffrono;
si sente svalutata e PE_10 PE trascurata dal padre, perché è legata ai ricordi di condivisione ante separazione tra i genitori;
pure soffre;
entrambi lamentano che il papà non li ascolta, non se ne sentono ascoltati né compresi;
la situazione è peggiorata dalla sfiducia della mamma nei confronti del papà. Confrontandosi coi consulenti, si è pensato alla conferma dell'affido condiviso e ad un percorso di sostegno alla genitorialità, pubblico o privato;
in caso di esito negativo, la capacità decisionale avrebbe dovuto essere attribuita alla madre, stante gli atteggiamenti oppositivi del padre”.
Anche la relazione della dott.ssa Camber del Consultorio depositata il 25/10/2023, all'esito del tentativo di mediazione esperito dalle parti, appare sintomatica riguardo a modus operandi del resistente. In particolare, la professionista rilevava: - di aver ritrovato il “con la convinzione (in primis la RA ) che tutti CP_1 Pt_1 operassero conto di lui”; - la “maggiore difficoltà” nel leggere e accettare il verbale di udienza contenente precisazione dei giorni ed orari delle visite ai figli, in quanto il affermava che “la Giudice si era CP_1 espressa in altro modo e che, essendo quel verbale pieno di refusi, non fosse valido”; - la mancata presentazione all'unico colloquio individuale concordato e al successivo, pretendendo di parlare al telefono circa la gestione dei figli. La psicologa quindi così concludeva: “essendoci una chat dove le parti si comunicano i vari spostamenti dei figli;
non essendoci richieste di ulteriori incontri in quanto ogni pur minuscola decisione resta sempre in forse in attesa di sentenza o risposta da parte del Tribunale;
essendo evidente che l'atteggiamento ed il linguaggio del signor nei confronti della sig. è perennemente denigratorio;
ho ritenuto che il CP_1 Pt_1 massimo traguardo raggiunto fosse proprio la chat e che quindi oltre a ciò non è possibile proseguire in modo costruttivo e di persona in un percorso alla genitorialità”.
Il curatore speciale ha poi riportato un'evoluzione dei rapporti padre-figli, rispetto all'epoca del proprio atto PE costitutivo del luglio 2023, riferendo, all'udienza dell'8/10/24, che “i ragazzi, in particolare e , i PE_2 PE quali confermano quanto già avevano detto, non vedono più il papà, da più di un anno, da aprile del 2023,
da luglio 2024; c'era stata una riduzione delle visite con , disposta dal giudice;
i ragazzi PE_2 PE_2 PE all'ultimo colloqui sono sembrati abbastanza sereni;
vanno a scuola e frequentano le attività pomeridiane, la pallavolo, l'aikido oltre ad un corso di batteria il sabato pomeriggio, riferiscono che a loro va bene PE_2 PE così; sta già facendo i colloqui con la psicologa, ogni tre settimane circa (la dott.ssa , una PE_12 privata), e ne trae giovamento. invece non frequenta psicologi e dice che, in questo momento, non ne PE_2 sente le necessità, in quanto ora non vede il padre, mentre, quanto lo vedeva, ne sentiva il bisogno appunto per parlare del suo rapporto col padre”. Ciò, al contempo dando “atto che il figlio più piccolo va volentieri PE_3 col padre”. PEaltro, alla stessa udienza, il padre ha infine dichiarato di prestare il consenso al rilascio del PE passaporto per e alla sottoscrizione dei documenti necessari alla sua partecipazione ad una gita in gennaio in
Irlanda o in Inghilterra, con la scuola. PE Appare poi utile riportare le eloquenti dichiarazioni rese da e dinanzi al Giudice all'udienza del PE_2
3/12/24, alla presenza, dagli stessi accettata, del curatore speciale avv. Morandini. - Così : “so perché PE_2 sono qui, ne sono stato informato dal curatore speciale e dai miei genitori. Frequento il la PEsona_13
pagina 9 di 17 prima, vado bene a scuola, l'ho scelta io. Non vedo papà da luglio del 2024, è una mia scelta, in quanto me ne PE_1 sento trascurato, lui guarda solo Prima ero obbligato ad andare, adesso quando mi è stata lasciata la possibilità di scegliere, ho smesso di andarci. Mi faceva lavare i piatti, mi faceva cucinare mentre lui guardava i PE_1 film oppure si divertiva con faccio e facevo ajkido;
mi accompagnava a volte ma mi diceva che prima dovevo fare i compiti e fare la cena, non mi consentiva di farli dopo l'allenamento, prima era alle 19, poi alle
18. Vorrei da lui che si comportasse da padre, che dedichi le sue attenzioni anche a me oltre che allo stesso PE_1
con cui si limita a giocare senza occuparsi delle altre sue esigenze, ad es. non lo segue per i compiti. Né segue me per i compiti;
di solito li faccio da solo, se ho bisogno di aiuto chiedo a mamma;
mi andrebbe bene anche non vedere papà, è molto difficile che cambi, non l'ha fatto in 4 anni ed è difficile che lo faccia ora;
è peggiorato nel corso del tempo, a partire dal 2018 circa;
non vado più allo psicologo;
adesso che non vedo più papà, mi sento più calmo;
non mi sentivo ben voluto e ne avevo anche paura, se non facevo i compiti, lui voleva solo che facessi i compiti e basta, né è mai andato a parlare con gli insegnanti. Mia madre tempo fa mi diceva di andare da papà, adesso non lo fa più; non parla male di papà comunque. Con lei vado d'accordo; mi segue nello studio, più nello studio che nei compiti. PÀ non mi scrive nemmeno, né mi telefona e neanche mi manda un messaggio, da quando ho smesso di andare. Se mi cercasse comunque non andrei, non sarei sicuro che sia PE cambiato il suo comportamento. Penso anche che mi abbia bloccato su whatsupp”. - : “vado al Volta, faccio il terzo anno e vado bene. Non vedo papà dal marzo/aprile 2023; l'ultima volta che l'ho visto mi ha trattato male, peggio delle volte precedenti. Intendo che lui dal 2020, da quando è uscito di casa, mi controllava e registrava tutto, anche quando stavo da mia nonna, aveva 4 telefoni, essendo patito di informatica;
già prima lo si vedeva poco, era sempre fuori, per lavoro o per divertirsi, ad es. in montagna;
non si occupava molto delle nostre vite, né della scuola né delle amicizie. Era molto fissato col discorso della lingua slovena;
si comportava come una specie di zio che ti fa divertire e poi se ne va;
negli ultimi anni è peggiorato;
ha continuato a registrare (sempre col cell) e parlava sempre male di mamma;
non è mai successo che ci abbia picchiato, preciso. Dal 2021 ha cominciato a mettere il telefono anche nella mia stanza, quando stavo con lui era alla casa della nona paterna;
mi sentivo controllata e limitata;
qualche volta non mi faceva studiare e mi toglieva il libro.
Se organizzava uscite, non si curava dei miei impegni di allenamento, trattandosi peraltro di uscite nemmeno tanto interessanti per me (ad es. andare a fare benzina o al laghetto vicino insieme a Facevo PE_3 pallavolo a Prosecco, vicino alla casa della nonna paterna e quindi andavo a piedi;
comunque lui non mi ci ha mai portato. Avrei tante cose da raccontare;
faceva pure dispetti da bambino. Non voglio vedere mio padre;
speravo che cambiasse, ho aspettato mesi, ma continua ad esser arrabbiato, non solo con mia madre, ma anche con noi. Spesso è successo che diceva pensasse io non ci fossi, non si curava di me, o ci dava da mangiare tardissimo, se cucinava, ci ha fatto anche saltare i pasti;
lui pretendeva che parlassimo non solo con lui in sloveno, ma anche tra di noi. Già nei week end del 2022 ho smesso di andare con lui, ci faceva camminare nei boschi per ore, senza darci da mangiare. Capitava anche talvolta che mi diceva, quando avevamo litigato a me, non mi spettava niente. Non voleva nemmeno che andassi dalla psicologa della scuola;
adesso vado alla psicologa, ogni mese, mi fa bene andarci. PÀ non mi ha più cercato, già prima solo se mi aspettava che
pagina 10 di 17 scendessi giù. Non rispondeva neanche alle mie chiamate, né richiamava dopo. Con mamma vado d'accordo; se però mi devo confidare lo faccio con la psicologa;
si chiama , e ho con lei un buon rapporto”. PEsona_15
Entrambi i ragazzi hanno riferito: di non voler vedere il padre, nemmeno per le feste natalizie, che neanche negli anni scorsi hanno realmente festeggiato con lui;
che questi non ha fatto nemmeno gli auguri di compleanno da quando hanno deciso di non vederlo più; che con la nonna paterna va bene, anche se la vedono raramente e non è una donna di tante parole.
Hanno fatto seguito istanze della curatrice - che già aveva rilevato in udienza il mancato invio da parte del padre del documento per il bonus psicologo, sebbene a ciò sollecitato – e correlativi provvedimenti autorizzativi, nell'interesse di ciascuno dei figli: - del 12/12/24 “autorizza la madre a firmare per conto del Parte_1 PE padre, e nell'interesse della figlia , il modulo denominato “Bonus Psicologo Studenti Fvg, CP_1 consenso dell'altro genitore diverso dal richiedente alla presentazione della domanda e all'utilizzo dell'intervento”, allegando il proprio documento di identità”; - del 19/12/24 “… per l'interesse della minore PE
, specie sotto il profilo formativo ed educativo, del prospettato semestre all'estero; rilevato peraltro che della questione è stato investito dalla curatrice, in tempi compatibili, anche il resistente, il quale però è rimasto inerte, nulla comunque eccependo al riguardo;
autorizza la sig.ra a firmare anche per conto del Parte_1 padre, il modulo “Student Application” allegato sub 3 all'istanza, nonché tutta la CP_1 documentazione necessaria al fine di consentire alla minore, di vivere l'esperienza del soggiorno PEsona_5 studio all'estero”); - del 29/01/25: “stante l'evidente convenienza ed urgenza di provvedere nell'interesse del minore rilevato peraltro che della questione è stato investito dalla curatrice, in tempi compatibili, PE_3 anche il resistente, il quale però non ha fornito alcun riscontro;
nulla ostando, autorizza la sig.ra Parte_1 ad ottenere il rilascio del passaporto valido per l'espatrio per il minore nato a [...] il PEsona_3
02/04/2016, anche senza l'assenso del padre, sig. ”. Si badi, non vi è ragione per dubitare della CP_1 neutralità della curatrice, che non ha agito certo per compiacenza o tanto meno quale longa manus della madre.
Orbene, da tutto quanto precede emerge indubbiamente il quadro di un padre che impone i propri tempi, ragionamenti e passioni, comportandosi piuttosto quale genitore “ludico” in realtà autocentrato e scarsamente responsabile, trascurando, misconoscendo e persino criticando esigenze e richieste dei figli (specie riguardo ad attività extrascolastiche), comunque mostrandosi insensibile o poco attento ai loro bisogni e desideri. Traspare anche un atteggiamento controllante, oltre che sterilmente ritorsivo (la ricorrente lo ha definito “spericolato ed irresponsabile … passando da una figura quasi assente ad una presenza assillante e prevaricatrice, ma in pratica poco produttiva e collaborativa”): si pensi al continuo registrare i figli, al negare o procrastinare il consenso per firme e documenti riguardanti attività di loro interesse, all'omettere infine di cercare o chiamare, PE anche nelle ricorrenze, e , una volta che hanno deciso di non vedere più il padre. PE_2
Non ha invece trovato riscontro l'accusa di ostruzionismo o addirittura di P.A.S. mossa dal resistente alla . Pt_1
L'asserita volontà di quest'ultima di escludere il padre dalla vita dei figli trova piuttosto smentita nel tenore delle stesse richieste da lei almeno inizialmente avanzate riguardo ad affido e tempi di frequentazione dei figli
(proponeva affido condiviso e visite paterne nei week end alternati e un giorno settimanale, compresi pernotti),
pagina 11 di 17 salvo poi ridimensionarle, ma soltanto all'esito delle vicende poi occorse e sopra richiamate. Né può parlarsi di comportamento screditante o di odiose strumentalizzazioni, fino al punto di minacciare accuse al padre di violenze dinanzi ai bambini;
ciò non risulta mai avvenuto, salvo aver più volte ribadito la ricorrente la sua mancanza di fiducia nel padre (come riferito dalla dott.ssa ); peraltro, è piuttosto emerso dai racconti dei PE_4 figli che era il padre a parlare male della madre in loro presenza.
Può anche ammettersi che la madre sia iperprotettiva, ultra possessiva ed onnipresente, ma ciò non può giustificare gli atteggiamenti omissivi e ritorsivi paterni sopra decritti.
Parimenti, va stigmatizzato il comportamento oppositivo, se non rinunciatario mostrato in corso di causa (v. citata relazione dott.ssa Camber), indice piuttosto di una sostanziale incapacità di mettersi in discussione, oltre che di un forse infantile vittimismo.
Non si ravvisa peraltro l'utilità di disporre nuovamente una c.t.u., né ha senso acquisire eventuale materiale presso la consulente già nominata, che sarebbe comunque (ove anche disponibile) anacronistico e superato, né tale in ogni caso da superare rilievi e risultanze che ben possono desumersi già dal complessivo contesto sopra evidenziato (ovviamente, nessuna rilevanza può attribuirsi al “memoriale” dd. 12/06/23, all. 2 a memoria conv.
12/06/23; trattasi invero di scritto per lo più autoreferenziale dello stesso il quale arriva persino ad CP_1 accusare il figlio , lungi dal compiere un'autoanalisi o presa di coscienza). PE_2
Non va poi omesso di rilevare che il si è mostrato anche poco solerte e puntuale nell'adempimento dei CP_1 propri obblighi di mantenimento dei figli, sia ordinario che straordinario, sino al punto di ometterlo del tutto. La ricorrente ha lamentato infatti di non aver ricevuto gli assegni da dicembre 2024, oltre a un'altra mensilità dell'anno 2024, cumulando il debito a tale titolo di € 3.765,60, incluso aggiornamento ISTAT al dicembre 2023; il resistente ha al riguardo svolto solo blande contestazioni, e comunque non ha offerto idonea prova in contrario, ovviamente essendo gravato del relativo onere. PEaltro, il non paga più da tempo (la ricorrente assume CP_1 da ottobre 2020) la quota di mutuo sullo stesso gravante per la casa coniugale, abitata dai figli, non solo dalla moglie (forse ulteriore indice di ritorsione).
Tutto quanto sopra evidenziato, da un verso, va disposto l'affido esclusivo alla madre, trovando giustificazione nel caso in esame la deroga alla regola della condivisione. Ciò, come da ordinanza della Corte di Cassazione richiamata dall'odierna ricorrente - ma le pronunce in tal senso sono numerose – secondo cui la suddetta regola può derogarsi “ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, (…...), come nel caso in cui cui quest'ultimo (genitore) ponga in essere una persistente e durevole inosservanza dei provvedimenti giudiziali medio tempore emessi nell'interesse del minore” (Cass. Civ. Sez. I, 1/08/23 n . 23333).
Si auspica ovviamente che il voglia aderire, con consapevolezza e convinzione, ad un percorso volto al CP_1 recupero della sua funzione genitoriale;
tuttavia, nelle more, la soluzione dell'esclusività dell'affido è necessaria ed inevitabile, per le ragioni già indicate, ossia per garantire in definitiva una concreta, agevole e sicura possibilità di gestione dei figli, evitando e prevenendo intoppi e impedimenti, se non situazioni di paralisi, con conseguente necessità di continui ricorsi al giudice per rimuoverli, non certo funzionale rispetto agli interessi dei minori. Ciò, pur non senza precisare che il padre conserverà comunque il potere/dovere di vigilare pagina 12 di 17 sull'educazione ed istruzione dei figli, oltre che di partecipare attivamente e responsabilmente alla loro vita, dovendo prendere parte e contribuire ad assumere le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, a tal fine restando in capo alla madre un dovere di opportuna informativa.
Dall'altro verso - fermi altresì il già disposto collocamento prevalente presso la madre e la conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa (comunque comproprietaria per il 70%) -, non è allo stato possibile PE regolare le visite paterne prescindendo dal previo accordo con gli stessi minori, almeno per quanto riguarda e (il che non significa certo assecondarli tout court). PE_2
In proposito, è noto che la giurisprudenza è andata via via affermando che, ferma restando la necessità di disporre tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, tuttavia la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore alla frequentazione, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo in tal senso
(cfr. Cass. n. 27207/2019; Cass. n. 11170/2019; v. anche Cass. 2881/23, secondo cui il mantenimento di rapporti significativi con i nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione
"manu militari" di una relazione sgradita e non voluta).
Con la successiva ordinanza del 5/08/24, sezione I n. 21969 (richiamata anche dalla recentissima m. 14456/25 del 30/05/25), la Corte di Cassazione ha ribadito e approfondito i principi già enunciati in precedenza, rafforzando l'attenzione rivolta al diritto del minore di essere ascoltato e rispettato nelle sue decisioni, specialmente quando queste derivano da una consapevole elaborazione di sentimenti profondi e difficili. Nel caso esaminato, la Corte d'Appello aveva disposto la sospensione degli incontri con i genitori, ritenuti potenzialmente dannosi per il benessere psicologico della figlia, valutata anche l'idoneità dei genitori, in particolare del padre, descritto come immaturo e incapace di fornire un adeguato supporto affettivo. La S.C. ha confermato la decisione, ritenendo corretta la sospensione degli incontri tra il genitore non affidatario e la figlia, in particolare così motivando: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n.
176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente
e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (crf.
Cass. 317/98). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità
e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317/98; Cass. 6312/99)”.
pagina 13 di 17 Non è dunque rilevante stabilire eventuali responsabilità o colpe dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore o verificare la fondatezza delle motivazioni che giustificano il rifiuto;
l'elemento decisivo è la profondità dei sentimenti di avversione manifestati dal minore, il cui superamento sia ritenuto improbabile senza causare traumi psicologici. Va quindi valutata con grande attenzione la situazione psicologica del minore, piuttosto che limitarsi a garantire meccanicamente il diritto di visita del genitore, che invero non può prevalere sull'interesse superiore e preminente ex art. 337 ter c.c. del primo, anche in ordine al proprio benessere psicologico e stabilità emotiva;
il che peraltro può affermarsi anche a prescindere dal suo grado di maturità e capacità di discernimento,
e quindi anche se non si tratti ancora di adolescente. La volontà del minore, infatti, non va considerata quale capriccio, trattandosi non già di oggetto passivo delle decisioni dei genitori o del giudice, bensì di soggetto titolare di diritti, tra cui quello di esprimere la propria volontà sulle questioni che lo riguardano, principio chiaramente fondato non solo nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ma anche nella
Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Nella specie - considerati atteggiamenti, già descritti e poco costruttivi, del padre, nonché visti gli esiti dell'ascolto dei minori interessati, verificati anche da professionisti -, non è evidentemente possibile imporre PE alcunché in ordine alle visite paterne a e . Ciò, salvo qui ribadire l'invito al padre - affinché segua PE_2 un percorso psicologico che lo aiuti ad elaborare una migliore e più matura competenza genitoriale (stemperando la rabbia connessa all'evento separativo) - e quindi ad entrambi i genitori, perché riattivino un opportuno percorso di mediazione.
Quanto a si ritiene adeguato il calendario proposto dal curatore speciale, con ammonizione però al PE_3 padre affinché, nelle giornate di competenza, accompagni il figlio alle attività sportive e ricreative da lui gradite e richieste.
Venendo quindi al piano economico, è nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati, di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02, 6197/05, 4765/02 11025/97, nonché 2/05/06 n.
10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico- sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
Passando ad esaminare le rispettive situazioni reddituali ed economiche dei coniugi, siccome desumibili dagli atti, si rileva quanto segue.
pagina 14 di 17 - La è docente statale di ruolo, con stipendio mensile di circa 1.710,00 euro, oltre alla tredicesima di pari Pt_1 importo;
abita nella casa in comproprietà ed a lei assegnata, gravata però da rata di mutuo per € 660,00 mensili, variabili;
il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi, ma il marito non paga più la sua quota da tempo, come si è visto.
- il era assunto come tecnico informatico a tempo indeterminato presso CP_1 Controparte_4
e percepiva uno stipendio di € 1.500-1600 mensili (dalla CU dallo stesso dimessa per il 2022 si evince un
[...] reddito annuo lordo di € 26.579,49, con ritenute Irpef di 4052,93, con conseguente entrata netta di € 1877 su 12 mesi). A settembre 2024, il è stato assunto a tempo indeterminato dal CP_1 Controparte_5
, per svolgere la mansione di tecnico di laboratorio di tecnologia elettrica ed elettronica presso l'istituto
[...] statale di istruzione superiore “Sandro PEtini”, in Monfalcone, come documentato dalla ricorrente e non contestato (doc. 114-115 ric.); si presume uno stipendio attuale più o meno equivalente al precedente, oltre alla percezione del trattamento di fine rapporto dall'ex datore di lavoro. L'affermazione, infine, di aver ottenuto un alloggio Ater con canone “indicativamente di € 550,00 mensili” (v memoria 7/10/24) non è supportata da alcun riscontro documentale o di sorta.
Ciò posto, tenendo conto di rispettive capacità economiche ed oneri dei genitori, visti i tempi di compresenza coi figli (scarsi e limitati a quelli paterni), nonché valutandone i relativi bisogni (aumentati in ragione PE_3 dell'età), si ritiene congruo rideterminare l'assegno già indicato in € 180 mensili per figlio nella maggior misura di € 270, oltre ISTAT annuale;
ciò, non senza riconoscere l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico alla madre, giustificata dal collocamento prevalente, se non esclusivo dei figli presso di lei;
Anche la carta famiglia e ogni altro bonus sociale potranno essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla , la quale poi ne Pt_1 rimborserà il 50% al ove questi abbia effettivamente contribuito al pagamento della spesa oggetto del CP_1 beneficio.
Il suindicato importo, si badi, si deve considerare comprensivo di una quota delle spese straordinarie dovuta dal preso atto dell'assunto della VA di non aver ricevuto alcun rimborso a tale titolo (secondo la CP_1 definizione datane dal locale Protocollo di intesa), sin dall'anno 2020 ad oggi, per un debito da lei quantificato alla data del 27/3/2025 in € 4.710,83. Sarà o meno corretta tale quantificazione, ma è un dato di fatto che il resistente non l'ha nemmeno contestata, né ha documentato di aver mai pagato alcunché al riguardo.
Merita dunque accoglimento, stante la peculiarità delle circostanze, la richiesta di aumentare l'assegno già previsto per il mantenimento ordinario per integrarvi la quota di spese straordinarie più o meno ricorrenti e certe,
e cioè quelle relative ai costi per: iscrizione a sport e alle lezioni di strumento, acquisto libri scolastici e corredo scolastico di inizio anno, ticket e compensi per eventuali visite mediche specialistiche, iscrizione a centri estivi e ricreatori, iscrizione del figlio al Servizio di dopo scuola pomeridiano. PE_3
Soccorre in effetti in tal senso il criterio adottato da Cass. Civ. Sez. I, 09/06/2015 n. 11894 per la differenziazione tra spese ordinarie e straordinarie: atteso che queste ultime sono quelle di non lieve entità destinate a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli, imprevedibili e non quantificabili e determinabili in anticipo, posto che nel locale Protocollo sono considerate come tali anche spese che sarebbero ordinarie pagina 15 di 17 secondo il suddetto criterio, visto il reiterato inadempimento da parte dell'odierno resistente, nulla osta all'invocata inclusione (eccetto che per le spese universitarie, come da richiesta).
L'inesatto, parziale od omesso adempimento di cui si è già detto, nonostante richieste e diffide in atti – non smentito da allegazioni e produzioni del resistente - giustifica, peraltro, l'ordine di versamento diretto al datore di lavoro, come previsto dall'art. 316 bis c.c. (non si applica invece l'art. 473 bis 37 c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia, trattandosi di procedimento anteriore alla sua entrata in vigore).
Infine, le spese di lite seguono la largamente prevalente ed innegabile soccombenza del resistente e vengono liquidate ex D.M. 55/14 e 247/22, valori compresi tra medi e massimi, considerando la molteplicità e complessità delle attività difensive svolte, resesi necessarie anche a causa del comportamento oppositivo del resistente, incluse spese per procedura forzosa di rilascio della casa coniugale.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dispone che la già pronunciata separazione giudiziale tra i coniugi e avvenga alle seguenti condizioni Parte_1 CP_1 PE i figli minori , e sono affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale restano collocati PE_2 PE_3 in via prevalente;
fermo l'obbligo di informativa del padre in capo alla stessa circa le decisioni assunte e da assumere nell'interesse dei minori;
la casa coniugale resta assegnata alla ricorrente;
il padre potrà/dovrà vedere e tenere con sé il figlio - per due weekend al mese alternati, dal sabato alle PE_3
h 10 alla domenica alle h 22 (dopo cena) durante l'estate e, in seguito, fino alle h 21 (dopo cena); due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, nel periodo estivo dall'uscita dal ricreatorio, ovvero in mancanza dalle h 10, sino alle h 22 (dopo cena), in seguito, dall'uscita dalla scuola fino alle h 21 (dopo cena); - durante le vacanze estive, la madre potrà stare con per tre settimane, anche non consecutive, mentre il padre potrà stare PE_3 con per tre settimane non consecutive;
i periodi dovranno concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
PE_3
- durante le vacanze invernali, entrambi i genitori potranno stare con per un settimana da concordarsi PE_3 entro il 1 dicembre di ogni anno;
- festività natalizie, pasquali ed altre infrannuali alternate;
- il padre accompagnerà e non ostacolerà nelle attività sportive e ricreative da lui richieste e gradite;
PE_3 PE le visite paterne con e sono sospese, salvo che gli stessi non chiedano di vedere il padre;
con PE_2 onere della madre di informare il padre circa condizioni personali e principali attività dei figli;
invita il sig. a seguire un percorso psicologico che lo sostenga ed aiuti ad elaborare una migliore e CP_1 più matura competenza genitoriale (superando rabbia e rancore), nonché entrambi i genitori a riattivare un opportuno percorso di mediazione, stemperando il conflitto, anche al fine di promuovere un riavvicinamento dei PE figli e al padre;
PE_2 dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli nella misura mensile onnicomprensiva di € CP_1
270 per ciascuno (così aumentato, a decorrere da oggi, l'importo già in essere), con annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie universitarie come da locale Protocollo;
assegno pagina 16 di 17 unico al 100% alla madre;
la carta famiglia e ogni altro bonus sociale potranno essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla , la quale poi ne rimborserà il 50% al ove questi abbia effettivamente Pt_1 CP_1 contribuito al pagamento della spesa oggetto del beneficio;
ordina al datore di lavoro del resistente (attualmente e/o CP_1 Controparte_2 all'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Sandro PEtini” sito in Monfalcone) il versamento diretto alla ricorrente, , degli assegni di mantenimento di cui sopra. Parte_1
Condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, anche per la procedura di rilascio della casa coniugale, liquidate in € 9.600, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Trieste, così deciso l'8/08/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2562/22 e iniziato con ricorso depositato in data 10/08/20 da , con avv. A. VIDA Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. C. PULLANO CP_1
- resistente - PE_ e con la nomina dell'avv. A. MORANDINI, quale curatore speciale dei minori , e PE_2
PEsona_3 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
Voglia in via istruttoria e per mero scrupolo difensivo:
- insiste nell'ammissione delle richieste di prova formulate nella propria memoria diretta dd. 01/04/2021 e di replica dd.
22/4/2021; si oppone alle prove dirette avversarie per i motivi di cui alla memoria dd. 22/4/2021; chiede l'autorizzazione a produrre i documenti sub docc. 109-110-111-112-113-114-115 comprovanti fatti successivi alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie, rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento e dell'ordine del pagamento a carico del terzo datore di lavoro;
nel merito, a parziale modifica del provvedimento presidenziale dd. 11/5/2021 come modificato con provvedimento dd.
13/10/2021 e con provvedimento dd. 22/6/2023 emessi dal Tribunale di Trieste, essendo già stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza dd. 30/11/2023, chiede all'Ill.mo Tribunale di Voler:
- assegnare alla ricorrente la casa famigliare, incluse le pertinenze, sita in Trieste, via dei Papaveri n. 3/05 di cui è comproprietaria al 70%;
- disporre, tenuto conto del parere della c.t.u., dott. rilasciato all'udienza del 22/6/2023, della relazione della dott. PE_4
Camber sull'esito negativo della mediazione familiare, del pregiudizievole comportamento tenuto dal signor sin CP_1
pagina 1 di 17 dall'inizio del procedimento anche nell'omettere di rilasciare le necessarie autorizzazioni, al punto da dover costringere 11 volte la ricorrente a rivolgersi alla curatrice speciale e/o a codesto Ill.mo Tribunale e tenuto conto degli ostacoli quotidiani PE riscontrati dalla RA , l'affido esclusivo dei figli minori , e alla madre, con Pt_1 PE_2 PEsona_3 residenza e collocazione presso l'abitazione famigliare, sita in Trieste, via dei Papaveri n. 3/05;
- invitare il padre a rivolgersi al Distretto Sanitario di competenza per intraprendere un percorso di consolidamento e sensibilizzazione della propria genitorialità, essendosi dimostrato sino ad oggi del tutto inadeguato in questo ruolo;
- disporre in merito a visite e pernotti, che: PE
L 17 anni) e (che compirà 15 anni il 16/7/2025) continuino ad esser lasciati liberi di decidere se Parte_2 vedere il padre o meno;
9 anni) che continui per il periodo non scolastico a frequentare il padre a week end alternati dalle h. 10.00 del PE_3 sabato alle h. 22.00 della domenica (dopo cena); il lunedì e il giovedì dall'uscita dei centri estivi fino alle h. 22.00 e, qualora non frequentasse il centro estivo, dalle h. 10.00 prelevandolo da casa;
nel periodo scolastico, modificare gli orari di rientro a casa di già previsti all'udienza del giorno 22/6/2023 e, ad PE_3 integrazione dell'ordinanza dd. 13/10/2021, prevedere che sia la domenica del weekend di pertinenza che nelle giornate di lunedì e giovedì rientri alle ore 20.00 per i motivi sopra indicati;
durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con il figlio il periodo indicato nel provvedimento dd. 13/10/2021, mentre il padre potrà stare con il figlio per PE_3 PE_3 periodi di 5 giorni ciascuno non consecutivi, da comunicarsi entro il 31 maggio, come indicato nel provvedimento dd.22/6/2023, a parziale modifica di quanto disposto nel provvedimento dd.13/10/2021; in relazione a tutte le festività per evitare futuri contrasti e incomprensioni, che finora hanno consentito al di far più volte e inutilmente intervenire le CP_1 forze dell'ordine, si chiede che sia il Tribunale a stabilire con quale dei genitori dovrà trascorrere la singola PE_3 festività, specificando che si sostituirà al week end o giornata di competenza dell'altro genitore;
- porre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento dei figli minori un assegno mensile, non CP_1 inferiore a 270,00 euro a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra somma maggiore ritenuta di giustizia, già inclusivo del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste, ad eccezione delle spese universitarie (a titolo solo esemplificativo per iscrizioni, libri, studi all'estero, corsi di specializzazione) per le quali permarrà l'obbligo di contribuzione del 50% in capo a ciascun genitore;
- ai sensi dell'art. 156 6°co. c.c., ordinare al e/o all'Istituto Statale di Istruzione Controparte_2
Superiore “Sandro PEtini” sito in Monfalcone (GO), via Boito n. 56, cod. meccanografico n. datore di lavoro C.F._1 del resistente di versare direttamente sul conto corrente della RA , acceso presso la Banca Credit Agricole Italia Pt_1 avente iban [...] l'importo mensile degli assegni di mantenimento per i figli entro il giorno 6 del mese, oltre alle rivalutazioni secondo gli indici I.S.T.A.T. da dicembre 2023;
- disporre che la carta famiglia e ogni altro bonus sociale (ad eccezione dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla VA quale genitore collocatario) possano essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla VA che si impegna a rimborsare il 50% del beneficio al solo se avrà effettivamente contribuito al pagamento della spesa oggetto di CP_1 bonus.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Previa concessione dell'autorizzazione, si producono i seguenti documenti: OMISSIS
Conclusioni del resistente:
pagina 2 di 17 Pronunciare Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Trieste, in persona del Giudice designato, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione di controparte, assumere, anche in via provvisoria, i seguenti provvedimenti: in via principale:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
PE b) disporre l'affido congiunto di , e PE_2 PE_3
c) disporre il collocamento paritario dei figli, ovvero secondo le modalità e le tempistiche che verranno determinate all'esito della valutazione delle capacità genitoriali della madre assumendo i provvedimenti opportuni affinché cessino le azioni manipolative della madre in merito ai processi volitivi dei minori verso il padre;
d) nessun obbligo di contribuzione per il mantenimento ordinario dei figli provvedendovi direttamente le parti in via diretta salvo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Trieste;
e) nessuna previsione di mantenimento per gli adulti in quanto economicamente autosufficienti
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria:
-disporsi l'acquisizione di tutto il materiale(cartaceo e digitale) delle operazioni peritalI svolte dal CTU per oltre 2 anni essendo utili ai fini della valutazione definitiva del caso costituendo, stante l'ordinanza di ammissione di CTU, materiale probatorio processuale che è rilevante ai fini della decisione-fermo restando la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le valutazioni stante la tardività dell'operato del CTU che ha certamente provocato danno e giudizio al ed ai minori avendo permesso di mantenere il caso nella nebulosità in merito a ciò che è effettivamente il CP_1 benessere per i minori. Impregiudicata l'azione di danni verso il CTU;
-prova per interpello formale e in caso di fallanza per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dal 2017 la ricorrente si è costantemente e integralmente disinteressata del marito, negando a lui ogni affettuosità, assistenza morale e materiale?
2. Vero che la Sig.ra dal 2017 ha impedito in diverse occasioni al di portare i figli in biblioteca? Pt_1 CP_1
3. Vero che la Sig.ra dal 2017 ha impedito in diverse occasioni al di portare i figli al cinema, adducendo Pt_1 CP_1 pretesti e, in molte occasioni, chiedendo ai suoi genitori di portare i figli a vedere lo stesso film proposto dal Pt_3 quando questi era occupato al lavoro?
4. Vero che la Sig.ra dal 2017 ha impedito in diverse occasioni al di uscire con i figli a fare una passeggiata, Pt_1 CP_1 per una gita al mare o a fare un giro in bicicletta, inventandosi scuse come “ho paura che tu li perda” e per fare questo portava viale biciclette lasciandole dagli suoceri?
5. Vero che dal 2017 nei fine settimana la RA fa dormire i figli fino a tardi ed impedisce al padre di svegliarli? Pt_1
6. Vero che da sempre i fine settimana a qualsiasi proposta del padre la RA oppone stanchezza/pigrizia dei Pt_1 bambini dicendo “sei cattivo, falli dormire, sono stanchi” ed ottenendo che i figli non vogliono uscire dal letto?
7. Vero che di fronte alle legittime lamentele del Sig. la Ricorrente risponde sempre “Esci da solo, ci vediamo Pt_3 dopo”, salvo poi uscire con i figli, senza comunicare dove si reca e con chi?
8. Vero che la RA quando esce con i figli, rientra a suo piacimento portandoli a casa talmente stanchi sicchè il Pt_1 padre non ha possibilità di portarli con sé?
9. Vero che il ha sempre collaborato alla gestione domestica e dei figli occupandosi di portarli a scuola, di fare la Pt_3 spesa, di occuparsi di piccole riparazioni, di fare i compiti con i figli?
pagina 3 di 17 10. Vero che la Sig.ra senza prima discutere con il marito, prende degli impegni per sé e per i figli avvisando il Pt_1 solo a cose fatte, spesso con un sms o un whatsapp, ed avvertendolo che la sua presenza non è gradita, come CP_1 accade quanto porta i figli da amiche, dai propri genitori e come è accaduto il giorno in cui il ha dovuto chiamare CP_1 le forze dell'ordine nell'estate 2020 quando li ha portati un pomeriggio in campeggio, vietando al padre di seguirli?
11. Vero che con l'inizio dell'estate 2020 la sig.ra ha impedito al marito ogni possibilità di discussione in merito alla Pt_1 gestione dei figli? PE
12. Vero che e più volte hanno apostrofato nel corso del 2020 il padre con queste frasi: “PÀ puzza ! Che PE_2 CP_ puzza…. sei tu ? PÀ non è forte, ha le braccia grosse perché è grasso! PÀ deve lavorare 8 ore al giorno perché non ha studiato. PÀ non lava i piatti, non lava per terra, non pulisce il cesso?”
13. Vero che il 9.8.2020 la Sig.ra a fronte della richiesta del di uscire con i bambini in bici, opponeva un Pt_1 CP_1 netto quanto immotivato rifiuto dopodiché avvertita dal del suo imminente rientro a casa, usciva con i tre figli CP_1 appena svegliati, senza comunicare alcunché al padre?
14. Vero che la sig.ra ha sempre impedito al marito ogni possibilità di stare con i bambini la sera (dopo lavoro) Pt_1 mettendo i bambini davanti alla TV / videogiochi sistematicamente nell' orario in cui il rincasava dopo lavoro? CP_1
15. Vero che la sig.ra ha sempre impedito al marito ogni possibilità di stare con i bambini la sera invitando i figli ad Pt_1 andare a giocare con i vicini di casa o inventandosi falsi appuntamenti e/o telefonate sistematicamente nell'orario in cui il rincasava dopo lavoro? CP_1
16. Vero che la Signora dall'estate/autunno 2020 non risponde al quando la chiama, l'ha bloccato su Pt_1 CP_1 PE whatsapp e lo fa richiamare dalla figlia con il suo telefono facendola inevitabilmente partecipare alle loro discussioni?
Si indicano a testi con riserva di meglio identificarli: OMISSIS
Ci si oppone alle richieste di prova orale avanzate da controparte: OMISSS
In via subordinata si chiede prova contraria con i medesimi testi indicati nella seconda memoria ex art. 183 V° comma c.p.c.
Conclusioni del curatore speciale dei minori: che il Giudice del Tribunale di Trieste, nel merito, Voglia
1. Disporre l'affidamento esclusivo dei minori in capo alla RA , fermo l'obbligo di informativa del padre in Parte_1 capo alla stessa delle decisioni assunte nell'interesse dei minori;
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla RA;
Parte_1
3. Disporre che il signor possa vedere e tenere con sé per due weekend al mese alternati, dal sabato CP_1 PE_3 alle h 10 alla domenica alle h 22 (dopo cena) durante l'estate e, in seguito, fino le h 21 (dopo cena); due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, nel periodo estivo dall'uscita dal ricreatorio, ovvero in mancanza dalle h 10, alle h 22 (dopo cena), in seguito, dall'uscita dalla scuola fino alle h 21 (dopo cena)
Disporre che durante le vacanze estive la madre potrà stare con per tre settimane, anche non consecutive, mentre il PE_3 padre potrà stare con per tre settimane non consecutive;
i periodi dovranno concordarsi entro il 31 maggio di ogni PE_3 anno.
Durante le vacanze invernali entrambi i genitori potranno stare con per una settimana da concordarsi entro il 1 PE_3 dicembre di ogni anno.
Festività natalizie, pasquali ed altre infrannuali alternate.
pagina 4 di 17 PE
5. Sospendere le visite del signor a favore di e e porre a carico della RA l'onere di CP_1 PE_2 Pt_1 informare il signor circa: le condizioni personali (salute, benessere in generale), di vita e le principali attività dei CP_1 figli;
6. Invitare i signori e a riprendere quanto prima, con la dott.ssa Camber ovvero con altro Parte_1 CP_1 professionista, il percorso di sostegno alla genitorialità, sia individuale che di coppia con finalità plurima, ovvero volto a
- stemperare la persistente conflittualità della coppia genitoriale,
- preservare il rapporto del signor con il figlio CP_1 PE_3 PE
- nonché, ove possibile, trovare modalità condivise che possano accompagnare e alla ripresa di un rapporto PE_2 sano e funzionale con il padre;
4. Confermare a carico del padre l'onere di contribuire adeguatamente ed in proporzione alle proprie capacità economiche al mantenimento dei figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito il Tribunale esponendo di avere, in data 05/5/2007, in Trieste, contratto matrimonio con Parte_1
, e che ne sono nati 3 figli: , a Monfalcone (GO), il 07/04/2008, , CP_1 PEsona_5 Parte_2
a Trieste, il 16/07/2010, , a Trieste, il 02/04/2016. Essendo venuta meno da tempo la PEsona_3 comunione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni e carenze varie, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, affido condiviso dei figli e loro collocamento presso di sé, salve le visite paterne, obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 230 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo.
Nel costituirsi in giudizio (con diverso difensore), il ha aderito alla richiesta di separazione, ma ha CP_1 proposto una regolamentazione diversa degli altri aspetti, specie in punto collocamento e obblighi di mantenimento.
Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione ex artt. 706 e ss. c.p.c., il Presidente del Tribunale ha così provveduto in via provvisoria, in data 13/11/20: “Autorizza i coniugi a vivere separati;
affida congiuntamente i minori ai genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere con sé insieme i figli, fino al reperimento di adeguata sistemazione abitativa, un pomeriggio a settimana ed un giorno non scolastico intero da mattina a sera, con prelievo ed accompagnamento presso la casa materna. Vacanze natalizie negli stessi termini;
il padre verserà alla madre entro il giorno 6 di ogni mese un importo di € 180,00 per ogni figlio a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo”.
Il giudice istruttore designato ha, tra l'altro, assunto decisioni e provvedimenti provvisori riguardo alla gestione dei minori, e così in ordine alla scelta della scuola primaria e secondaria per i figli e nonché PE_2 PE_3 alle varie istanze di modifica ed ex art. 709 ter c.c. presentate dalle parti.
Inoltre, concessi i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., il G.I. ha respinto all'esito le richieste di prova orale, ordinato esibizioni documentali e disposto c.t.u. psicologica. pagina 5 di 17 La nominata c.t.u. è stata poi sentita in udienza e, contestualmente, le parti hanno concordato di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per il tramite della dott.ssa del Consultorio, già contattata. PEsona_6
Il G.I. ha altresì nominato curatore speciale ai minori, nella persona dell'avv. A, Morandini, la quale si è costituita con comparsa dd. 21/07/24, rilevando di aver sentito i minori e quindi chiedendo “la conferma di quanto disposto dal Giudice in merito all'affidamento e al collocamento dei minori, all'assegnazione della casa PE familiare e alla previsione del contributo al mantenimento di , e ; condivise le proposte PE_2 PE_3 della c.t.u. in merito al regime delle visite nell'appena iniziato periodo post scolastico e per le ferie estive.
Successivamente, la ricorrente ha chiesto pronuncia anticipata della separazione, mentre il ricorrente nulla ha eccepito al riguardo. PEtanto, il G.I. ha riservato la decisione al Collegio, che ha pronunciato la sentenza n.
721/23, disponendo la prosecuzione della causa per il resto.
Quindi, il Giudice, preso atto del mancato deposito della c.t.u., nonostante le proroghe richieste e concesse, ha PE sentito i minori e , infine invitando le parti a precisare le rispettive conclusioni. PE_2
Previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è stata nuovamente riservata al Collegio per la definitiva decisione.
Ciò posto, premessa la già intervenuta pronuncia della separazione personale tra i coniugi, vanno esaminate le questioni rimaste controverse, concernenti affido e mantenimento dei tre figli minori.
In punto gestione dei tre figli minori, si osserva quanto segue.
Ove si consideri l'evoluzione dell'intera vicenda processuale, non può non rilevarsi che, sin dall'inizio, il ha mostrato scarsa collaborazione e affidabilità, nonché uno sterile atteggiamento screditante ed CP_1 oppositivo, che ne ha influenzato il concreto esercizio del suo ruolo genitoriale, sì da arrecare altresì pregiudizio per il benessere psico-fisico dei figli;
fermo restando ovviamente che – in questa sede ed ai presenti fini – non si tratta certo di esprimere giudizi sulla persona, quanto piuttosto di valutare come viene esercitata la funzione di genitore ed elaborare un progetto per il futuro riguardo alla gestione dei figli.
In verità, già in sede presidenziale, con l'ordinanza dd. 13/11/20, era stato rilevato che “non vi sono ragioni per escludere un affido condiviso, ancorché il resistente continui ad agitare senza reali riscontri una inadeguatezza delle capacità genitoriali della madre che, evidentemente, devono essere insorte affatto di recente, se la madre ha cresciuto ed educato da 12 anni i figli senza che vi fossero questioni al riguardo. Del resto la qualifica professionale della madre non può essere pretermessa, e con essa va rimarcata l'attenzione costante agli obblighi scolastici, sui quali invece non si spende neanche un rigo da parte del resistente, se non limitatamente agli accompagnamenti. Sembra quindi più appropriato, anche perché manca qualsiasi costruttiva o comprovata rivendicazione di possibilità astratte e di concrete capacità organizzative da parte del padre, il collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale”.
All'indomani dell'ordinanza (comunque non reclamata), il è rimasto nella casa coniugale, sebbene CP_1 assegnata alla moglie, allontanandosene solo alla data del 26/01/21 fissata dall'ufficiale giudiziario per l'esecuzione dell'ordine di rilascio. Ha inoltre portato con sé accessori elettronici in uso anche ai figli, la lavatrice, il ferro da stiro ed altri oggetti. Ha poi omesso il trasferimento della residenza ed è andato a dimorare pagina 6 di 17 in un camper, senza avvisare dei suoi spostamenti e rendendo difficoltoso contattarlo (circostanze dedotte dalla ricorrente e non contestate). PE Il resistente non ha prestato il consenso a che la figlia andasse dalla psicologa messa a disposizione dalla scuola o successivamente dal Consultorio, ovvero ha accampato un rifiuto ingiustificato, e altrettanto ha fatto per
. Ha inoltre chiesto ed insistito per mandare e alla scuola blingue, ma non sembra li PE_2 PE_2 PE_3 abbia mai seguiti nello studio della lingua slovena;
non senza rilevare che tale pretesa appare poco compatibile con l'accusa mossa alla di volerlo estromettere dall'istruzione dei figli, caso mai apparendo vero il Pt_1 contrario, posto che solo il a differenza dalla moglie, conosce lo sloveno (ma anche l'italiano). CP_1
Al riguardo, si richiama il provvedimento autorizzativo del G.I. del 14/01/21: “rilevato – quanto alla prima domanda di “iscrivere il figlio alla scuola secondaria di primo grado “Muzio De Tommasini Parte_2
“ (Istituto Comprensivo Altipiano)” – che il Presidente aveva già emesso pronuncia in senso affermativo, pur non facendone menzione in dispositivo e con motivazione sintetica: “Quanto alla iscrizione presso la scuola italiana, la stessa viene motivata correttamente in base alla difficoltà della madre, che non parla la lingua straniera, di seguire nei compiti il minore. La continuità nell'uso della lingua può ben esser compensata in altro modo sicché non si vede ragione per non accogliere questa richiesta”; né d'altronde si rinvengono ragioni per rivedere tale statuizione, alla luce delle - plausibili ed anche documentate - difficoltà oggettive emerse sia per la madre sia per il figlio, come pure della scarso interesse al riguardo mostrato dal padre, già addebitatogli in atti
e da lui non seriamente smentito, al di là delle astratte petizioni di principio da ultimo espresse;
ritenuto quindi che merita accoglimento anche la richiesta di poter “sottoscrivere anche per conto del padre il consenso PE affinché la figlia possa partecipare agli incontri presso lo sportello d'ascolto, attivato dall'Istituto
Comprensivo Statale Altipiano, con la dott.ssa o altra professionista messa a disposizione della Controparte_3 scuola”; infatti, non vi è motivo di dubitare dell'imparzialità di quest'ultima, addetta all'apposito sportello
d'ascolto istituito presso detta scuola quale esperta esterna rispetto ad essa, e perciò non suscettibile di apprezzabili condizionamenti per il solo fatto di eventualmente conoscere la ricorrente - in quanto insegnante nella stessa scuola - ovvero di dover poi “riferire il contenuto dei colloqui ai docenti”, un tanto caso mai riguardando i soli docenti della stessa alunna interessata, non già tutti i docenti dell'istituto (si presume che la ricorrente non sia tale per la figlia…”. Analogamente, la successiva ordinanza del 13/10/21 rilevava che “non viene addotto alcun argomento nuovo o comunque apprezzabile a sostegno della reiterata (peraltro proposta ad anno scolastico praticamente avviato) richiesta di iscrizione del figlio alla scuola “Srečko Kosovel””. PE_2
Non risulta poi che il abbia dato riscontro alle richieste di restituire i moduli firmati in relazione alle CP_1 varie modulistiche di inizio anno della scuola e del ricreatorio comunale (modulo privacy, patto di corresponsabilità, uscita autonoma del minore, autorizzazione video/foto, ecc) da consegnare il primo giorno di scuola (doc. 95 ric.).
Quanto alla specifica situazione del minore , appare particolarmente significativa la relazione dd. PE_2
08/03/2023 della psicologa dott.ssa : “Ho conosciuto il 24 gennaio 2023 su richiesta della PE_7 PE_2 famiglia che evidenzia una difficoltà del bambino nell'esprimere le proprie emozioni. …Nei nostri incontri sono
pagina 7 di 17 emerse la fatica di ad esprimere il suo pensiero, la tendenza ad accontentare gli altri a scapito dei
PE_2 propri desideri. È un ragazzino che esprime ansia e insicurezza. …Nei colloqui individuali, ha
PE_2 espresso delle grandi difficoltà nel rapporto con il papà: - non si sente ascoltato e capito, - riporta tristezza per gli atteggiamenti critici nei suoi confronti da parte del padre, - si sente impotente perché non libero di esprimere il proprio pensiero, - si sente obbligato a fare attività che non rientrano nei suoi interessi, - riporta di non poter eseguire i compiti scolastici secondo la propria volontà, ma dovendo seguire i tempi imposti dal padre, - soffre del fatto che il padre esprime rancore verso la madre davanti a lui (“lei è cattiva, gli ruba i soldi, lo ha cacciato di casa”), - è addolorato dal fatto che il padre litiga con tutte le persone a cui lui vuole bene, compresa la nonna paterna a cui lui è affezionato. mi ha chiaramente espresso il desiderio di poter passare meno tempo
PE_2 con il padre ed essere libero nella scelta delle tempistiche, delle attività e dei compiti. Fermo restando che ho potuto vedere solo 5 volte, nell'ambito del bonus psicologo studenti FVG, ritengo che sia necessario
PE_2 un percorso di supporto continuativo per sostenerlo nella gestione dell'ansia e delle emozioni”. Non può dirsi che tali osservazioni siano mero frutto del riferito della madre, né è dato rinvenire concreti riscontri circa l'assunto che quanto sopra renda “evidente la strumentalizzazione del figlio da parte della madre”, ovvero che quest'ultima avrebbe “disatteso le disposizioni della CTU che davano al resistente il compito di scegliere un supporto psicologico per i figli”.
D'altronde, un tale quadro non trova smentita nelle note del ctp conv. dott. del 20/06/23, prodotte dallo PE_8 stesso resistente, dove si legge: “Quanto riportato dalla dott.ssa risulta in linea con i sentimenti e i PE_7 narrati espressi da durante i lavori peritali condotti dalla ctu dott.ssa , svoltisi a marzo PE_2 PEsona_9 del 2022 e poi riaperti a novembre dello stesso anno .. Nel corso della ctu il ragazzino, è vero, si è espresso sulle proprie difficoltà nella relazione con il padre dimostrando però di essere fortemente interessato da un fenomeno di adultizzazione essendo coinvolto in tematiche che riguardano i genitori come adulti … Si rimarca che la dott.ssa nelle sue note non abbia mai indicato la sospensione degli incontri fra ed il PE_7 PE_2 padre quanto piuttosto la necessità del minore di essere aiutato per elaborare le proprie ansie ed emozioni, raccomandazione in linea con quanto prospettato dalla stessa ctu la quale ha sempre incoraggiato a PE_2 parlare con il padre per esprimere le proprie emozioni negative e ad essere più assertivo nei momenti in cui, ad esempio, incontra delle difficoltà a svolgere delle attività o ha delle particolari esigenze pratiche per i compiti scolastici o sportivi”. Si badi, il perito di parte - più che avallare le accuse di alienazione materna, o peggio di
P.A.S. (figura scientificamente nemmeno riconosciuta) - parla piuttosto di “preoccupante livello di condizionamento che il minore subisce a seguito della conflittualità presente nella coppia genitoriale… situazione emotiva prodotta da un eccessivo coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali dei genitori”,.
La situazione complessiva e il disagio dei figli, e specialmente di , sono stati bene, pur se PE_2 sinteticamente, descritti dalla dott.ssa all'udienza del 22/06/23, in termini di “estrema conflittualità PE_4 mancanza di fiducia madre nei confronti della madre (leggi del padre), rabbia madre (leggi padre) che ritiene madre alienante, ci sono stati incontri di aggiornamento nel novembre del 2022; c'è un papà che non soffre per non essere riconosciuti nel su ruolo, a volte debole, non riesce probabilmente a sintonizzarsi con le esigenze dei
pagina 8 di 17 PE due figli più grandi, dà molta attenzione al minore e i due grandi ne soffrono;
si sente svalutata e PE_10 PE trascurata dal padre, perché è legata ai ricordi di condivisione ante separazione tra i genitori;
pure soffre;
entrambi lamentano che il papà non li ascolta, non se ne sentono ascoltati né compresi;
la situazione è peggiorata dalla sfiducia della mamma nei confronti del papà. Confrontandosi coi consulenti, si è pensato alla conferma dell'affido condiviso e ad un percorso di sostegno alla genitorialità, pubblico o privato;
in caso di esito negativo, la capacità decisionale avrebbe dovuto essere attribuita alla madre, stante gli atteggiamenti oppositivi del padre”.
Anche la relazione della dott.ssa Camber del Consultorio depositata il 25/10/2023, all'esito del tentativo di mediazione esperito dalle parti, appare sintomatica riguardo a modus operandi del resistente. In particolare, la professionista rilevava: - di aver ritrovato il “con la convinzione (in primis la RA ) che tutti CP_1 Pt_1 operassero conto di lui”; - la “maggiore difficoltà” nel leggere e accettare il verbale di udienza contenente precisazione dei giorni ed orari delle visite ai figli, in quanto il affermava che “la Giudice si era CP_1 espressa in altro modo e che, essendo quel verbale pieno di refusi, non fosse valido”; - la mancata presentazione all'unico colloquio individuale concordato e al successivo, pretendendo di parlare al telefono circa la gestione dei figli. La psicologa quindi così concludeva: “essendoci una chat dove le parti si comunicano i vari spostamenti dei figli;
non essendoci richieste di ulteriori incontri in quanto ogni pur minuscola decisione resta sempre in forse in attesa di sentenza o risposta da parte del Tribunale;
essendo evidente che l'atteggiamento ed il linguaggio del signor nei confronti della sig. è perennemente denigratorio;
ho ritenuto che il CP_1 Pt_1 massimo traguardo raggiunto fosse proprio la chat e che quindi oltre a ciò non è possibile proseguire in modo costruttivo e di persona in un percorso alla genitorialità”.
Il curatore speciale ha poi riportato un'evoluzione dei rapporti padre-figli, rispetto all'epoca del proprio atto PE costitutivo del luglio 2023, riferendo, all'udienza dell'8/10/24, che “i ragazzi, in particolare e , i PE_2 PE quali confermano quanto già avevano detto, non vedono più il papà, da più di un anno, da aprile del 2023,
da luglio 2024; c'era stata una riduzione delle visite con , disposta dal giudice;
i ragazzi PE_2 PE_2 PE all'ultimo colloqui sono sembrati abbastanza sereni;
vanno a scuola e frequentano le attività pomeridiane, la pallavolo, l'aikido oltre ad un corso di batteria il sabato pomeriggio, riferiscono che a loro va bene PE_2 PE così; sta già facendo i colloqui con la psicologa, ogni tre settimane circa (la dott.ssa , una PE_12 privata), e ne trae giovamento. invece non frequenta psicologi e dice che, in questo momento, non ne PE_2 sente le necessità, in quanto ora non vede il padre, mentre, quanto lo vedeva, ne sentiva il bisogno appunto per parlare del suo rapporto col padre”. Ciò, al contempo dando “atto che il figlio più piccolo va volentieri PE_3 col padre”. PEaltro, alla stessa udienza, il padre ha infine dichiarato di prestare il consenso al rilascio del PE passaporto per e alla sottoscrizione dei documenti necessari alla sua partecipazione ad una gita in gennaio in
Irlanda o in Inghilterra, con la scuola. PE Appare poi utile riportare le eloquenti dichiarazioni rese da e dinanzi al Giudice all'udienza del PE_2
3/12/24, alla presenza, dagli stessi accettata, del curatore speciale avv. Morandini. - Così : “so perché PE_2 sono qui, ne sono stato informato dal curatore speciale e dai miei genitori. Frequento il la PEsona_13
pagina 9 di 17 prima, vado bene a scuola, l'ho scelta io. Non vedo papà da luglio del 2024, è una mia scelta, in quanto me ne PE_1 sento trascurato, lui guarda solo Prima ero obbligato ad andare, adesso quando mi è stata lasciata la possibilità di scegliere, ho smesso di andarci. Mi faceva lavare i piatti, mi faceva cucinare mentre lui guardava i PE_1 film oppure si divertiva con faccio e facevo ajkido;
mi accompagnava a volte ma mi diceva che prima dovevo fare i compiti e fare la cena, non mi consentiva di farli dopo l'allenamento, prima era alle 19, poi alle
18. Vorrei da lui che si comportasse da padre, che dedichi le sue attenzioni anche a me oltre che allo stesso PE_1
con cui si limita a giocare senza occuparsi delle altre sue esigenze, ad es. non lo segue per i compiti. Né segue me per i compiti;
di solito li faccio da solo, se ho bisogno di aiuto chiedo a mamma;
mi andrebbe bene anche non vedere papà, è molto difficile che cambi, non l'ha fatto in 4 anni ed è difficile che lo faccia ora;
è peggiorato nel corso del tempo, a partire dal 2018 circa;
non vado più allo psicologo;
adesso che non vedo più papà, mi sento più calmo;
non mi sentivo ben voluto e ne avevo anche paura, se non facevo i compiti, lui voleva solo che facessi i compiti e basta, né è mai andato a parlare con gli insegnanti. Mia madre tempo fa mi diceva di andare da papà, adesso non lo fa più; non parla male di papà comunque. Con lei vado d'accordo; mi segue nello studio, più nello studio che nei compiti. PÀ non mi scrive nemmeno, né mi telefona e neanche mi manda un messaggio, da quando ho smesso di andare. Se mi cercasse comunque non andrei, non sarei sicuro che sia PE cambiato il suo comportamento. Penso anche che mi abbia bloccato su whatsupp”. - : “vado al Volta, faccio il terzo anno e vado bene. Non vedo papà dal marzo/aprile 2023; l'ultima volta che l'ho visto mi ha trattato male, peggio delle volte precedenti. Intendo che lui dal 2020, da quando è uscito di casa, mi controllava e registrava tutto, anche quando stavo da mia nonna, aveva 4 telefoni, essendo patito di informatica;
già prima lo si vedeva poco, era sempre fuori, per lavoro o per divertirsi, ad es. in montagna;
non si occupava molto delle nostre vite, né della scuola né delle amicizie. Era molto fissato col discorso della lingua slovena;
si comportava come una specie di zio che ti fa divertire e poi se ne va;
negli ultimi anni è peggiorato;
ha continuato a registrare (sempre col cell) e parlava sempre male di mamma;
non è mai successo che ci abbia picchiato, preciso. Dal 2021 ha cominciato a mettere il telefono anche nella mia stanza, quando stavo con lui era alla casa della nona paterna;
mi sentivo controllata e limitata;
qualche volta non mi faceva studiare e mi toglieva il libro.
Se organizzava uscite, non si curava dei miei impegni di allenamento, trattandosi peraltro di uscite nemmeno tanto interessanti per me (ad es. andare a fare benzina o al laghetto vicino insieme a Facevo PE_3 pallavolo a Prosecco, vicino alla casa della nonna paterna e quindi andavo a piedi;
comunque lui non mi ci ha mai portato. Avrei tante cose da raccontare;
faceva pure dispetti da bambino. Non voglio vedere mio padre;
speravo che cambiasse, ho aspettato mesi, ma continua ad esser arrabbiato, non solo con mia madre, ma anche con noi. Spesso è successo che diceva pensasse io non ci fossi, non si curava di me, o ci dava da mangiare tardissimo, se cucinava, ci ha fatto anche saltare i pasti;
lui pretendeva che parlassimo non solo con lui in sloveno, ma anche tra di noi. Già nei week end del 2022 ho smesso di andare con lui, ci faceva camminare nei boschi per ore, senza darci da mangiare. Capitava anche talvolta che mi diceva, quando avevamo litigato a me, non mi spettava niente. Non voleva nemmeno che andassi dalla psicologa della scuola;
adesso vado alla psicologa, ogni mese, mi fa bene andarci. PÀ non mi ha più cercato, già prima solo se mi aspettava che
pagina 10 di 17 scendessi giù. Non rispondeva neanche alle mie chiamate, né richiamava dopo. Con mamma vado d'accordo; se però mi devo confidare lo faccio con la psicologa;
si chiama , e ho con lei un buon rapporto”. PEsona_15
Entrambi i ragazzi hanno riferito: di non voler vedere il padre, nemmeno per le feste natalizie, che neanche negli anni scorsi hanno realmente festeggiato con lui;
che questi non ha fatto nemmeno gli auguri di compleanno da quando hanno deciso di non vederlo più; che con la nonna paterna va bene, anche se la vedono raramente e non è una donna di tante parole.
Hanno fatto seguito istanze della curatrice - che già aveva rilevato in udienza il mancato invio da parte del padre del documento per il bonus psicologo, sebbene a ciò sollecitato – e correlativi provvedimenti autorizzativi, nell'interesse di ciascuno dei figli: - del 12/12/24 “autorizza la madre a firmare per conto del Parte_1 PE padre, e nell'interesse della figlia , il modulo denominato “Bonus Psicologo Studenti Fvg, CP_1 consenso dell'altro genitore diverso dal richiedente alla presentazione della domanda e all'utilizzo dell'intervento”, allegando il proprio documento di identità”; - del 19/12/24 “… per l'interesse della minore PE
, specie sotto il profilo formativo ed educativo, del prospettato semestre all'estero; rilevato peraltro che della questione è stato investito dalla curatrice, in tempi compatibili, anche il resistente, il quale però è rimasto inerte, nulla comunque eccependo al riguardo;
autorizza la sig.ra a firmare anche per conto del Parte_1 padre, il modulo “Student Application” allegato sub 3 all'istanza, nonché tutta la CP_1 documentazione necessaria al fine di consentire alla minore, di vivere l'esperienza del soggiorno PEsona_5 studio all'estero”); - del 29/01/25: “stante l'evidente convenienza ed urgenza di provvedere nell'interesse del minore rilevato peraltro che della questione è stato investito dalla curatrice, in tempi compatibili, PE_3 anche il resistente, il quale però non ha fornito alcun riscontro;
nulla ostando, autorizza la sig.ra Parte_1 ad ottenere il rilascio del passaporto valido per l'espatrio per il minore nato a [...] il PEsona_3
02/04/2016, anche senza l'assenso del padre, sig. ”. Si badi, non vi è ragione per dubitare della CP_1 neutralità della curatrice, che non ha agito certo per compiacenza o tanto meno quale longa manus della madre.
Orbene, da tutto quanto precede emerge indubbiamente il quadro di un padre che impone i propri tempi, ragionamenti e passioni, comportandosi piuttosto quale genitore “ludico” in realtà autocentrato e scarsamente responsabile, trascurando, misconoscendo e persino criticando esigenze e richieste dei figli (specie riguardo ad attività extrascolastiche), comunque mostrandosi insensibile o poco attento ai loro bisogni e desideri. Traspare anche un atteggiamento controllante, oltre che sterilmente ritorsivo (la ricorrente lo ha definito “spericolato ed irresponsabile … passando da una figura quasi assente ad una presenza assillante e prevaricatrice, ma in pratica poco produttiva e collaborativa”): si pensi al continuo registrare i figli, al negare o procrastinare il consenso per firme e documenti riguardanti attività di loro interesse, all'omettere infine di cercare o chiamare, PE anche nelle ricorrenze, e , una volta che hanno deciso di non vedere più il padre. PE_2
Non ha invece trovato riscontro l'accusa di ostruzionismo o addirittura di P.A.S. mossa dal resistente alla . Pt_1
L'asserita volontà di quest'ultima di escludere il padre dalla vita dei figli trova piuttosto smentita nel tenore delle stesse richieste da lei almeno inizialmente avanzate riguardo ad affido e tempi di frequentazione dei figli
(proponeva affido condiviso e visite paterne nei week end alternati e un giorno settimanale, compresi pernotti),
pagina 11 di 17 salvo poi ridimensionarle, ma soltanto all'esito delle vicende poi occorse e sopra richiamate. Né può parlarsi di comportamento screditante o di odiose strumentalizzazioni, fino al punto di minacciare accuse al padre di violenze dinanzi ai bambini;
ciò non risulta mai avvenuto, salvo aver più volte ribadito la ricorrente la sua mancanza di fiducia nel padre (come riferito dalla dott.ssa ); peraltro, è piuttosto emerso dai racconti dei PE_4 figli che era il padre a parlare male della madre in loro presenza.
Può anche ammettersi che la madre sia iperprotettiva, ultra possessiva ed onnipresente, ma ciò non può giustificare gli atteggiamenti omissivi e ritorsivi paterni sopra decritti.
Parimenti, va stigmatizzato il comportamento oppositivo, se non rinunciatario mostrato in corso di causa (v. citata relazione dott.ssa Camber), indice piuttosto di una sostanziale incapacità di mettersi in discussione, oltre che di un forse infantile vittimismo.
Non si ravvisa peraltro l'utilità di disporre nuovamente una c.t.u., né ha senso acquisire eventuale materiale presso la consulente già nominata, che sarebbe comunque (ove anche disponibile) anacronistico e superato, né tale in ogni caso da superare rilievi e risultanze che ben possono desumersi già dal complessivo contesto sopra evidenziato (ovviamente, nessuna rilevanza può attribuirsi al “memoriale” dd. 12/06/23, all. 2 a memoria conv.
12/06/23; trattasi invero di scritto per lo più autoreferenziale dello stesso il quale arriva persino ad CP_1 accusare il figlio , lungi dal compiere un'autoanalisi o presa di coscienza). PE_2
Non va poi omesso di rilevare che il si è mostrato anche poco solerte e puntuale nell'adempimento dei CP_1 propri obblighi di mantenimento dei figli, sia ordinario che straordinario, sino al punto di ometterlo del tutto. La ricorrente ha lamentato infatti di non aver ricevuto gli assegni da dicembre 2024, oltre a un'altra mensilità dell'anno 2024, cumulando il debito a tale titolo di € 3.765,60, incluso aggiornamento ISTAT al dicembre 2023; il resistente ha al riguardo svolto solo blande contestazioni, e comunque non ha offerto idonea prova in contrario, ovviamente essendo gravato del relativo onere. PEaltro, il non paga più da tempo (la ricorrente assume CP_1 da ottobre 2020) la quota di mutuo sullo stesso gravante per la casa coniugale, abitata dai figli, non solo dalla moglie (forse ulteriore indice di ritorsione).
Tutto quanto sopra evidenziato, da un verso, va disposto l'affido esclusivo alla madre, trovando giustificazione nel caso in esame la deroga alla regola della condivisione. Ciò, come da ordinanza della Corte di Cassazione richiamata dall'odierna ricorrente - ma le pronunce in tal senso sono numerose – secondo cui la suddetta regola può derogarsi “ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, (…...), come nel caso in cui cui quest'ultimo (genitore) ponga in essere una persistente e durevole inosservanza dei provvedimenti giudiziali medio tempore emessi nell'interesse del minore” (Cass. Civ. Sez. I, 1/08/23 n . 23333).
Si auspica ovviamente che il voglia aderire, con consapevolezza e convinzione, ad un percorso volto al CP_1 recupero della sua funzione genitoriale;
tuttavia, nelle more, la soluzione dell'esclusività dell'affido è necessaria ed inevitabile, per le ragioni già indicate, ossia per garantire in definitiva una concreta, agevole e sicura possibilità di gestione dei figli, evitando e prevenendo intoppi e impedimenti, se non situazioni di paralisi, con conseguente necessità di continui ricorsi al giudice per rimuoverli, non certo funzionale rispetto agli interessi dei minori. Ciò, pur non senza precisare che il padre conserverà comunque il potere/dovere di vigilare pagina 12 di 17 sull'educazione ed istruzione dei figli, oltre che di partecipare attivamente e responsabilmente alla loro vita, dovendo prendere parte e contribuire ad assumere le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, a tal fine restando in capo alla madre un dovere di opportuna informativa.
Dall'altro verso - fermi altresì il già disposto collocamento prevalente presso la madre e la conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa (comunque comproprietaria per il 70%) -, non è allo stato possibile PE regolare le visite paterne prescindendo dal previo accordo con gli stessi minori, almeno per quanto riguarda e (il che non significa certo assecondarli tout court). PE_2
In proposito, è noto che la giurisprudenza è andata via via affermando che, ferma restando la necessità di disporre tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, tuttavia la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore alla frequentazione, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo in tal senso
(cfr. Cass. n. 27207/2019; Cass. n. 11170/2019; v. anche Cass. 2881/23, secondo cui il mantenimento di rapporti significativi con i nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione
"manu militari" di una relazione sgradita e non voluta).
Con la successiva ordinanza del 5/08/24, sezione I n. 21969 (richiamata anche dalla recentissima m. 14456/25 del 30/05/25), la Corte di Cassazione ha ribadito e approfondito i principi già enunciati in precedenza, rafforzando l'attenzione rivolta al diritto del minore di essere ascoltato e rispettato nelle sue decisioni, specialmente quando queste derivano da una consapevole elaborazione di sentimenti profondi e difficili. Nel caso esaminato, la Corte d'Appello aveva disposto la sospensione degli incontri con i genitori, ritenuti potenzialmente dannosi per il benessere psicologico della figlia, valutata anche l'idoneità dei genitori, in particolare del padre, descritto come immaturo e incapace di fornire un adeguato supporto affettivo. La S.C. ha confermato la decisione, ritenendo corretta la sospensione degli incontri tra il genitore non affidatario e la figlia, in particolare così motivando: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n.
176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente
e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (crf.
Cass. 317/98). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità
e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317/98; Cass. 6312/99)”.
pagina 13 di 17 Non è dunque rilevante stabilire eventuali responsabilità o colpe dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore o verificare la fondatezza delle motivazioni che giustificano il rifiuto;
l'elemento decisivo è la profondità dei sentimenti di avversione manifestati dal minore, il cui superamento sia ritenuto improbabile senza causare traumi psicologici. Va quindi valutata con grande attenzione la situazione psicologica del minore, piuttosto che limitarsi a garantire meccanicamente il diritto di visita del genitore, che invero non può prevalere sull'interesse superiore e preminente ex art. 337 ter c.c. del primo, anche in ordine al proprio benessere psicologico e stabilità emotiva;
il che peraltro può affermarsi anche a prescindere dal suo grado di maturità e capacità di discernimento,
e quindi anche se non si tratti ancora di adolescente. La volontà del minore, infatti, non va considerata quale capriccio, trattandosi non già di oggetto passivo delle decisioni dei genitori o del giudice, bensì di soggetto titolare di diritti, tra cui quello di esprimere la propria volontà sulle questioni che lo riguardano, principio chiaramente fondato non solo nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ma anche nella
Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Nella specie - considerati atteggiamenti, già descritti e poco costruttivi, del padre, nonché visti gli esiti dell'ascolto dei minori interessati, verificati anche da professionisti -, non è evidentemente possibile imporre PE alcunché in ordine alle visite paterne a e . Ciò, salvo qui ribadire l'invito al padre - affinché segua PE_2 un percorso psicologico che lo aiuti ad elaborare una migliore e più matura competenza genitoriale (stemperando la rabbia connessa all'evento separativo) - e quindi ad entrambi i genitori, perché riattivino un opportuno percorso di mediazione.
Quanto a si ritiene adeguato il calendario proposto dal curatore speciale, con ammonizione però al PE_3 padre affinché, nelle giornate di competenza, accompagni il figlio alle attività sportive e ricreative da lui gradite e richieste.
Venendo quindi al piano economico, è nota ed ovvia la sopravvivenza dell'obbligo di entrambi i genitori, separati o divorziati, di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.); e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02, 6197/05, 4765/02 11025/97, nonché 2/05/06 n.
10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo “livello economico- sociale”, non solo nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall'altro genitore;
ovvero, v. ancora Cass. civ. sez. I 24/01/07 n. 1607, nel senso che – ove si discuta del mantenimento della prole, per cui valgono principi autonomi rispetto a quelli regolanti l'assegno di separazione o divorzio - non si tratta tanto di comparare le rispettive situazioni economiche dei due genitori, quanto piuttosto di stimare la capacità di ciascuno di contribuire).
Passando ad esaminare le rispettive situazioni reddituali ed economiche dei coniugi, siccome desumibili dagli atti, si rileva quanto segue.
pagina 14 di 17 - La è docente statale di ruolo, con stipendio mensile di circa 1.710,00 euro, oltre alla tredicesima di pari Pt_1 importo;
abita nella casa in comproprietà ed a lei assegnata, gravata però da rata di mutuo per € 660,00 mensili, variabili;
il mutuo è stato contratto da entrambi i coniugi, ma il marito non paga più la sua quota da tempo, come si è visto.
- il era assunto come tecnico informatico a tempo indeterminato presso CP_1 Controparte_4
e percepiva uno stipendio di € 1.500-1600 mensili (dalla CU dallo stesso dimessa per il 2022 si evince un
[...] reddito annuo lordo di € 26.579,49, con ritenute Irpef di 4052,93, con conseguente entrata netta di € 1877 su 12 mesi). A settembre 2024, il è stato assunto a tempo indeterminato dal CP_1 Controparte_5
, per svolgere la mansione di tecnico di laboratorio di tecnologia elettrica ed elettronica presso l'istituto
[...] statale di istruzione superiore “Sandro PEtini”, in Monfalcone, come documentato dalla ricorrente e non contestato (doc. 114-115 ric.); si presume uno stipendio attuale più o meno equivalente al precedente, oltre alla percezione del trattamento di fine rapporto dall'ex datore di lavoro. L'affermazione, infine, di aver ottenuto un alloggio Ater con canone “indicativamente di € 550,00 mensili” (v memoria 7/10/24) non è supportata da alcun riscontro documentale o di sorta.
Ciò posto, tenendo conto di rispettive capacità economiche ed oneri dei genitori, visti i tempi di compresenza coi figli (scarsi e limitati a quelli paterni), nonché valutandone i relativi bisogni (aumentati in ragione PE_3 dell'età), si ritiene congruo rideterminare l'assegno già indicato in € 180 mensili per figlio nella maggior misura di € 270, oltre ISTAT annuale;
ciò, non senza riconoscere l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico alla madre, giustificata dal collocamento prevalente, se non esclusivo dei figli presso di lei;
Anche la carta famiglia e ogni altro bonus sociale potranno essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla , la quale poi ne Pt_1 rimborserà il 50% al ove questi abbia effettivamente contribuito al pagamento della spesa oggetto del CP_1 beneficio.
Il suindicato importo, si badi, si deve considerare comprensivo di una quota delle spese straordinarie dovuta dal preso atto dell'assunto della VA di non aver ricevuto alcun rimborso a tale titolo (secondo la CP_1 definizione datane dal locale Protocollo di intesa), sin dall'anno 2020 ad oggi, per un debito da lei quantificato alla data del 27/3/2025 in € 4.710,83. Sarà o meno corretta tale quantificazione, ma è un dato di fatto che il resistente non l'ha nemmeno contestata, né ha documentato di aver mai pagato alcunché al riguardo.
Merita dunque accoglimento, stante la peculiarità delle circostanze, la richiesta di aumentare l'assegno già previsto per il mantenimento ordinario per integrarvi la quota di spese straordinarie più o meno ricorrenti e certe,
e cioè quelle relative ai costi per: iscrizione a sport e alle lezioni di strumento, acquisto libri scolastici e corredo scolastico di inizio anno, ticket e compensi per eventuali visite mediche specialistiche, iscrizione a centri estivi e ricreatori, iscrizione del figlio al Servizio di dopo scuola pomeridiano. PE_3
Soccorre in effetti in tal senso il criterio adottato da Cass. Civ. Sez. I, 09/06/2015 n. 11894 per la differenziazione tra spese ordinarie e straordinarie: atteso che queste ultime sono quelle di non lieve entità destinate a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli, imprevedibili e non quantificabili e determinabili in anticipo, posto che nel locale Protocollo sono considerate come tali anche spese che sarebbero ordinarie pagina 15 di 17 secondo il suddetto criterio, visto il reiterato inadempimento da parte dell'odierno resistente, nulla osta all'invocata inclusione (eccetto che per le spese universitarie, come da richiesta).
L'inesatto, parziale od omesso adempimento di cui si è già detto, nonostante richieste e diffide in atti – non smentito da allegazioni e produzioni del resistente - giustifica, peraltro, l'ordine di versamento diretto al datore di lavoro, come previsto dall'art. 316 bis c.c. (non si applica invece l'art. 473 bis 37 c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia, trattandosi di procedimento anteriore alla sua entrata in vigore).
Infine, le spese di lite seguono la largamente prevalente ed innegabile soccombenza del resistente e vengono liquidate ex D.M. 55/14 e 247/22, valori compresi tra medi e massimi, considerando la molteplicità e complessità delle attività difensive svolte, resesi necessarie anche a causa del comportamento oppositivo del resistente, incluse spese per procedura forzosa di rilascio della casa coniugale.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dispone che la già pronunciata separazione giudiziale tra i coniugi e avvenga alle seguenti condizioni Parte_1 CP_1 PE i figli minori , e sono affidati in via esclusiva alla madre, presso la quale restano collocati PE_2 PE_3 in via prevalente;
fermo l'obbligo di informativa del padre in capo alla stessa circa le decisioni assunte e da assumere nell'interesse dei minori;
la casa coniugale resta assegnata alla ricorrente;
il padre potrà/dovrà vedere e tenere con sé il figlio - per due weekend al mese alternati, dal sabato alle PE_3
h 10 alla domenica alle h 22 (dopo cena) durante l'estate e, in seguito, fino alle h 21 (dopo cena); due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, nel periodo estivo dall'uscita dal ricreatorio, ovvero in mancanza dalle h 10, sino alle h 22 (dopo cena), in seguito, dall'uscita dalla scuola fino alle h 21 (dopo cena); - durante le vacanze estive, la madre potrà stare con per tre settimane, anche non consecutive, mentre il padre potrà stare PE_3 con per tre settimane non consecutive;
i periodi dovranno concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
PE_3
- durante le vacanze invernali, entrambi i genitori potranno stare con per un settimana da concordarsi PE_3 entro il 1 dicembre di ogni anno;
- festività natalizie, pasquali ed altre infrannuali alternate;
- il padre accompagnerà e non ostacolerà nelle attività sportive e ricreative da lui richieste e gradite;
PE_3 PE le visite paterne con e sono sospese, salvo che gli stessi non chiedano di vedere il padre;
con PE_2 onere della madre di informare il padre circa condizioni personali e principali attività dei figli;
invita il sig. a seguire un percorso psicologico che lo sostenga ed aiuti ad elaborare una migliore e CP_1 più matura competenza genitoriale (superando rabbia e rancore), nonché entrambi i genitori a riattivare un opportuno percorso di mediazione, stemperando il conflitto, anche al fine di promuovere un riavvicinamento dei PE figli e al padre;
PE_2 dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli nella misura mensile onnicomprensiva di € CP_1
270 per ciascuno (così aumentato, a decorrere da oggi, l'importo già in essere), con annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie universitarie come da locale Protocollo;
assegno pagina 16 di 17 unico al 100% alla madre;
la carta famiglia e ogni altro bonus sociale potranno essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla , la quale poi ne rimborserà il 50% al ove questi abbia effettivamente Pt_1 CP_1 contribuito al pagamento della spesa oggetto del beneficio;
ordina al datore di lavoro del resistente (attualmente e/o CP_1 Controparte_2 all'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Sandro PEtini” sito in Monfalcone) il versamento diretto alla ricorrente, , degli assegni di mantenimento di cui sopra. Parte_1
Condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, anche per la procedura di rilascio della casa coniugale, liquidate in € 9.600, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Trieste, così deciso l'8/08/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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