Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
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- 2. Rinuncia al mandato e ritardata nomina del difensore: rilevano solo se ledono il diritto di difesaAccesso limitatoAlberto Cisterna · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 37875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37875 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |