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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 9134/2024
Ad oggetto: contratto di somministrazione
Promosso da: Parte_1 di Persona_1 & C. con sede in Milano, in persona del socio accomandatario e legale rap-presentante pro tempore Sig. Persona_1 elettivamente domiciliata in
Milano Via Dante n. 4 e rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta, dagli Avvocati Massimo
UC, RE MA e IA CA AL come da procura speciale allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Opponente
Avverso
CP_2 nella sua qualità di Controparte_1 con sede a Genova, in persona dell'Ing.
Procuratore Speciale in virtù di procura speciale a rogito del Notaio dott. Persona 2 di Saronno, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Reggio Emilia, Via della Previdenza
Sociale n. 11, presso lo studio dell'avv. Elena Guiducci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
CONCLUSIONI PER LE PARTI:
Parte opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2025 Parte convenuta opposta: come da conclusioni riportate in comparsa di costituzione e risposta e prima memoria istruttoria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 18 settembre 2024 Parte_2
(d'ora innanzi semplicemente Parte_3 ) adiva il Tribunale di Genova per
[...]
sentir dichiarare la inefficacia, inesistenza e nullità della procura alle liti rilasciata per il procedimento monitorio con conseguente inefficacia della procedura stessa, nonché, in ogni caso, sentir dichiarare che nulla deve la opponente alla convenuta opposta. A tal fine affermava: di aver trattenuto rapporto di fornitura di energia elettrica con CP_1 dal 01 luglio 2021 al 30 aprile 2022 data in cui è passata CP ad altro fornitore;
che inopinatamente emetteva fatture per euro 39.959,22; che la procura allegata al ricorso per ingiunzione presenta vizio di nullità nullità che coinvolge il decreto stesso;
non ultimo, l' ingiustificato importo delle fatture a conguaglio a fronte della presenza del contatore elettronico che fornisce in tempo reale l'entità del consumo.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando integralmente gli assunti avversari.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata alla udienza del 28 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi del 281 sexies cpc ultimo comma.
********************
La domanda attrice è priva di fondamento e, come tale, deve essere respinta.
In ordine alla nullità della procura alle liti di cui al ricorso per ingiunzione
Sostiene parte opponente la nullità e/o inefficacia del procedimento monitorio per inesistenza della procura che indica diverso Tribunale rispetto a quello in cui il decreto stesso è stato azionato.
E' indubbio che trattasi di mero errore materiale che non ne causa la nullità, soprattutto se è evidente la volontà dell'Avvocato di instaurare la procedura monitoria dinanzi il Tribunale di Genova;
nel caso di specie l'indicazione del Tribunale è indicata correttamente nell'atto introduttivo di cui la procura è atto strettamente collegato.
Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648 hanno statuito, nel caso di errore materiale nella procura, la validità della stessa allorquando non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività.
Parte opposta ha comunque depositato, con la comparsa di costituzione e risposta, procura alle liti con ratifica della attività svolta nel procedimento monitorio.
2. Nel merito.
,Parte_3 per sua stessa ammissione, ha avuto accesso al servizio di fornitura di in CP_1
virtù del regime di tutele graduali di cui alla legge 124/2017, che impone un rapporto obbligatorio ex lege senza la necessità di un previo contratto tra le Parti.
Occorre preliminarmente sottolineare la distinzione fondamentale tra Distributore e Fornitore di energia elettrica:
I FORNITORI di energia elettrica, quali tra queste AXPO, sono le società, pubbliche o private, che si occupano della vendita al dettaglio dell'energia ai consumatori finali emettendo le relative fatture. Essi
provvedono ad acquistare l'energia sul mercato all'ingrosso (italiano o estero), a curare l'importazione e l'esportazione di energia e venderla ai clienti.
II DISTRIBUTORE di energia elettrica è invece il soggetto che si occupa del trasporto locale di energia, dopo aver preso in carico quest'ultima dal gestore nei punti di consegna. E' il Distributore, quale proprietario dei contatori, che si occupa della contabilizzazione e della lettura dei consumi degli impianti di distribuzione locale, nonché della manutenzione degli stessi.
E' evidente che ogni contestazione in merito alla quantità di energia fornita e ad eventuali difetti del contatore dovessero essere sollevati esclusivamente nei confronti del Distributore.
La convenuta si è limitata a fatturare quanto indicatole dal Distributore e a tal fine ha fornito prova documentale dei dati che le sono stati forniti, con documentazione attestante i consumi ed eventuali importi a conguaglio.
L'opponente peraltro non ha mancata corrispondenza tra i daticontestato specificamente comunicati dal Distributore e quelli dei consumi fatturati.
Anche per quanto riguarda i conguagli effettuati dal Distributore, il Fornitore non può che limitarsi a fatturare quanto conteggiato dal Distributore stesso, tenuto conto che anche con il contatore elettronico possono risultare differenze tra l'energia effettivamente consumata, misurata dal contatore, e l'energia fatturata e pagata nelle bollette precedenti.
Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere confermato.
2.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della controversia e della attività processuale svolta dalle parti.
Le competenze relative alla fase istruttoria vengono ridotte del 50% in considerazione del solo deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1723/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 08/07/2024. Condanna parte opponente a corrispondere a parte giudizio che liquida in euro 6.713 oltre spese generali
Così deciso in Genova il 22 dicembre 2025
presente grado di convenuta opposta le spese del
e accessori di legge.
IL GOP
Avv. Laila Veneri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 9134/2024
Ad oggetto: contratto di somministrazione
Promosso da: Parte_1 di Persona_1 & C. con sede in Milano, in persona del socio accomandatario e legale rap-presentante pro tempore Sig. Persona_1 elettivamente domiciliata in
Milano Via Dante n. 4 e rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta, dagli Avvocati Massimo
UC, RE MA e IA CA AL come da procura speciale allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Opponente
Avverso
CP_2 nella sua qualità di Controparte_1 con sede a Genova, in persona dell'Ing.
Procuratore Speciale in virtù di procura speciale a rogito del Notaio dott. Persona 2 di Saronno, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Reggio Emilia, Via della Previdenza
Sociale n. 11, presso lo studio dell'avv. Elena Guiducci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
CONCLUSIONI PER LE PARTI:
Parte opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2025 Parte convenuta opposta: come da conclusioni riportate in comparsa di costituzione e risposta e prima memoria istruttoria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 18 settembre 2024 Parte_2
(d'ora innanzi semplicemente Parte_3 ) adiva il Tribunale di Genova per
[...]
sentir dichiarare la inefficacia, inesistenza e nullità della procura alle liti rilasciata per il procedimento monitorio con conseguente inefficacia della procedura stessa, nonché, in ogni caso, sentir dichiarare che nulla deve la opponente alla convenuta opposta. A tal fine affermava: di aver trattenuto rapporto di fornitura di energia elettrica con CP_1 dal 01 luglio 2021 al 30 aprile 2022 data in cui è passata CP ad altro fornitore;
che inopinatamente emetteva fatture per euro 39.959,22; che la procura allegata al ricorso per ingiunzione presenta vizio di nullità nullità che coinvolge il decreto stesso;
non ultimo, l' ingiustificato importo delle fatture a conguaglio a fronte della presenza del contatore elettronico che fornisce in tempo reale l'entità del consumo.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando integralmente gli assunti avversari.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata alla udienza del 28 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi del 281 sexies cpc ultimo comma.
********************
La domanda attrice è priva di fondamento e, come tale, deve essere respinta.
In ordine alla nullità della procura alle liti di cui al ricorso per ingiunzione
Sostiene parte opponente la nullità e/o inefficacia del procedimento monitorio per inesistenza della procura che indica diverso Tribunale rispetto a quello in cui il decreto stesso è stato azionato.
E' indubbio che trattasi di mero errore materiale che non ne causa la nullità, soprattutto se è evidente la volontà dell'Avvocato di instaurare la procedura monitoria dinanzi il Tribunale di Genova;
nel caso di specie l'indicazione del Tribunale è indicata correttamente nell'atto introduttivo di cui la procura è atto strettamente collegato.
Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648 hanno statuito, nel caso di errore materiale nella procura, la validità della stessa allorquando non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività.
Parte opposta ha comunque depositato, con la comparsa di costituzione e risposta, procura alle liti con ratifica della attività svolta nel procedimento monitorio.
2. Nel merito.
,Parte_3 per sua stessa ammissione, ha avuto accesso al servizio di fornitura di in CP_1
virtù del regime di tutele graduali di cui alla legge 124/2017, che impone un rapporto obbligatorio ex lege senza la necessità di un previo contratto tra le Parti.
Occorre preliminarmente sottolineare la distinzione fondamentale tra Distributore e Fornitore di energia elettrica:
I FORNITORI di energia elettrica, quali tra queste AXPO, sono le società, pubbliche o private, che si occupano della vendita al dettaglio dell'energia ai consumatori finali emettendo le relative fatture. Essi
provvedono ad acquistare l'energia sul mercato all'ingrosso (italiano o estero), a curare l'importazione e l'esportazione di energia e venderla ai clienti.
II DISTRIBUTORE di energia elettrica è invece il soggetto che si occupa del trasporto locale di energia, dopo aver preso in carico quest'ultima dal gestore nei punti di consegna. E' il Distributore, quale proprietario dei contatori, che si occupa della contabilizzazione e della lettura dei consumi degli impianti di distribuzione locale, nonché della manutenzione degli stessi.
E' evidente che ogni contestazione in merito alla quantità di energia fornita e ad eventuali difetti del contatore dovessero essere sollevati esclusivamente nei confronti del Distributore.
La convenuta si è limitata a fatturare quanto indicatole dal Distributore e a tal fine ha fornito prova documentale dei dati che le sono stati forniti, con documentazione attestante i consumi ed eventuali importi a conguaglio.
L'opponente peraltro non ha mancata corrispondenza tra i daticontestato specificamente comunicati dal Distributore e quelli dei consumi fatturati.
Anche per quanto riguarda i conguagli effettuati dal Distributore, il Fornitore non può che limitarsi a fatturare quanto conteggiato dal Distributore stesso, tenuto conto che anche con il contatore elettronico possono risultare differenze tra l'energia effettivamente consumata, misurata dal contatore, e l'energia fatturata e pagata nelle bollette precedenti.
Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere confermato.
2.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della controversia e della attività processuale svolta dalle parti.
Le competenze relative alla fase istruttoria vengono ridotte del 50% in considerazione del solo deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1723/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 08/07/2024. Condanna parte opponente a corrispondere a parte giudizio che liquida in euro 6.713 oltre spese generali
Così deciso in Genova il 22 dicembre 2025
presente grado di convenuta opposta le spese del
e accessori di legge.
IL GOP
Avv. Laila Veneri