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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7945/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035298927000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035298927000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035298927000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6537/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig .Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 7945/2024) per l'annullamento della cartella n. 2952024003529892700 contenente la richiesta di pagamento di euro 310,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012.
La cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione ed è stata notificata al contribuente il giorno 15/9/2024.
Il ricorrente ha eccepito le seguenti invalidità delle cartelle suddette :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti violazione della sequenza procedimentale carenza di motivazione violazione art.72 del decreto legislativo 597/1973 che ha ridotto ad un anno il termine per l'esercizio dell'azione di recupero dei tributi.
Il ricorso è stato notificato dal Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER, ma solo l'ATO si è costituita in giudizio eccependo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010).
Il ricorrente ha, precisato , a proposito degli atti prodromici , la loro inesistenza .
Per quanto riguarda l'intimazione n.273784 del 29/7/2019, il ricorrente ha precisato che la stessa non è stata mai notificata in quanto la notifica, citata dall'ATO
ME1 ,non si è mai perfezionata per mancanza della CA.
La giurisprudenza ha reputato e reputa necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento ,già adottata in relazione alla notifica eseguita per l'art.140 del c.p.c., anche nelle ipotesi di notifica eseguite tramite il servizio postale;
solo la raccomandata informativa CA fornisce la prova del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui ,per dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, a mezzo del servizio postale e la contemporanea irreperibilità del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CA -Cassaz.15/ 9 /2023 n.26660).
La Giurisprudenza ritiene che sia nel caso di notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella attuata solo dall'agente postale , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CA , non essendo sufficiente , in ogni caso, la prova della suddetta spedizione della raccomandata informativa.
I termini di prescrizione,comunque, sono stati i seguenti:
anno 2010: 31/12/2015;
anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
La condanna alle spese viene inflitta anche all'ADER secondo l'indirizzo giurisprudenziale , qui di seguito citato(Cassaz.8587/2024;809/2019; 1157/2019; giudice di Pace di Roma sent.684 2024 del
17/1/2024 ).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti, ritenendole assorbenti delle altre, accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento , a favore del ricorrente ,delle spese di giudizio che quantifica in euro 250,00, oltre accessori per legge, se dovuti .
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio , come da parte motiva.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7945/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035298927000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035298927000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0035298927000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6537/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig .Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 7945/2024) per l'annullamento della cartella n. 2952024003529892700 contenente la richiesta di pagamento di euro 310,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012.
La cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione ed è stata notificata al contribuente il giorno 15/9/2024.
Il ricorrente ha eccepito le seguenti invalidità delle cartelle suddette :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti violazione della sequenza procedimentale carenza di motivazione violazione art.72 del decreto legislativo 597/1973 che ha ridotto ad un anno il termine per l'esercizio dell'azione di recupero dei tributi.
Il ricorso è stato notificato dal Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER, ma solo l'ATO si è costituita in giudizio eccependo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010).
Il ricorrente ha, precisato , a proposito degli atti prodromici , la loro inesistenza .
Per quanto riguarda l'intimazione n.273784 del 29/7/2019, il ricorrente ha precisato che la stessa non è stata mai notificata in quanto la notifica, citata dall'ATO
ME1 ,non si è mai perfezionata per mancanza della CA.
La giurisprudenza ha reputato e reputa necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento ,già adottata in relazione alla notifica eseguita per l'art.140 del c.p.c., anche nelle ipotesi di notifica eseguite tramite il servizio postale;
solo la raccomandata informativa CA fornisce la prova del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui ,per dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, a mezzo del servizio postale e la contemporanea irreperibilità del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CA -Cassaz.15/ 9 /2023 n.26660).
La Giurisprudenza ritiene che sia nel caso di notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella attuata solo dall'agente postale , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CA , non essendo sufficiente , in ogni caso, la prova della suddetta spedizione della raccomandata informativa.
I termini di prescrizione,comunque, sono stati i seguenti:
anno 2010: 31/12/2015;
anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
La condanna alle spese viene inflitta anche all'ADER secondo l'indirizzo giurisprudenziale , qui di seguito citato(Cassaz.8587/2024;809/2019; 1157/2019; giudice di Pace di Roma sent.684 2024 del
17/1/2024 ).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti, ritenendole assorbenti delle altre, accoglie il ricorso del contribuente menzionato in premessa.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento , a favore del ricorrente ,delle spese di giudizio che quantifica in euro 250,00, oltre accessori per legge, se dovuti .
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento delle spese di giudizio , come da parte motiva.