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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2573/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GALLI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia 162;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA Controparte_1 C.F._2
MENCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cortona, Camucia, Largo Gobetti 2;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – modifica delle condizioni
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) le parti convengono che la figlia minore Per_1 venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso rispettando il seguente schema mensile:
Settimana 1 e 3 di ogni mese
Lunedì – TI
Martedì – FA
Mercoledì – TI
Giovedì – FA
Venerdì – TI
Sabato – FA
Domenica - FA
Settimana 2 e 4 di ogni mese
Lunedì - TI
Martedì - FA
Mercoledì - TI
Giovedì - FA
Venerdì - TI
Sabato – TI
Domenica - TI
Si precisa che detta gestione mensile decorrerà per volontà congiunta dal 01.11.2025.
2) Durante le festività natalizie e pasquali, il periodo di permanenza della minore Persona_2 presso ciascun genitore comprenderà la metà del periodo di vacanza scolastica, alternandosi di anno in anno nei giorni di Natale e Capodanno, nonché di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, secondo il seguente schema:
Anno 1 (festività natalizie 2026 e pasquali 2027)
- presso il padre: dal 23 al 28 dicembre, PI
- presso la madre: dal 28 dicembre al 3 gennaio, Pasqua e Pasquetta
Anno 2 (festività natalizie 2027 e pasquali 2028):
- presso la madre: dal 23 al 28 dicembre, PI
- presso il padre: dal 28 dicembre al 3 gennaio e durante le festività di Pasqua e Pasquetta. Con la conseguente alternanza per gli anni successivi.
Le vacanze natalizie 2025/26 e pasquali 2026 saranno invece così regolate - per volontà concorde delle parti:
- dal 23.12 al 28.12 con la signora CP_1
- dal 28.12 al 03.01.2026 con il sig.
[...]
2026 con CP_2 CP_1
- Pasqua e Pasquetta 2026 con CP_1
Si specifica che nel periodo di vacanze pasquali (eccetto Pasqua e Pasquetta ut sopra regolati) i giorni saranno divisi in egual modo tra i genitori mediante loro accordo ma sempre tenendo conto delle esigenze, dei bisogni e della volontà della figlia Per_1
Per le vacanze estive entrambi i genitori hanno diritto di tenere la minore per 15 giorni consecutivi o meno.
Per le ulteriori festività (per esempio della Repubblica, Liberazione, Festa di tutti i Santi ecc) la gestione rimane nella discrezionalità dei genitori, che si dovranno accordare in modo da consentire ad entrambi la frequentazione con la figlia sempre e comunque nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-sportive e ulteriori di questa.
È sempre facoltà delle parti di concordare per scritto (ad esempio mediante messaggi whatsapp) un periodo di frequentazione diverso durante le vacanze natalizie. Pasquali whatsapp) un periodo di frequentazione diverso durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
3) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza, occupandosi, in particolare, di portare ed andare a riprendere la minore a scuola e alle attività ludiche e sportive. In ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno sempre assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
4) Tutte le altre disposizioni in materia di affidamento della minore continueranno ad essere disciplinate dalla Sentenza del Tribunale di Arezzo del 12 maggio 2022, emessa dal Presidente dott.ssa Lucia Faltoni e dal Giudice estensore Dott.ssa Alessia Caprio nell'ambito del procedimento di cui all'RGVG 1040/2022, quivi allegata ed integralmente richiamata eccetto per le disposizioni di cui al presente ricorso.
5) Per quanto concerne le condizioni economiche relative al mantenimento vista la nuova ripartizione ed assegnazione dei giorni tra i genitori nonché i crescenti fabbisogni della minore si rende necessario un aumento del mantenimento con corresponsione mensile di € 200,00 sempre mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese;
6) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza di accoglimento e dichiarano altresì che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande comunque connesse all'oggetto del presente ricorso;
7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla conciliazione e dichiarano la volontà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 3 let. a)
b)
e c);
9) Le spese di lite (compresi i compensi di entrambi i legali) per volontà concorde delle parti sono integralmente a carico del Sig. ”. Pt_1
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 27.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2573/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GALLI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia 162;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA Controparte_1 C.F._2
MENCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cortona, Camucia, Largo Gobetti 2;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – modifica delle condizioni
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) le parti convengono che la figlia minore Per_1 venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso rispettando il seguente schema mensile:
Settimana 1 e 3 di ogni mese
Lunedì – TI
Martedì – FA
Mercoledì – TI
Giovedì – FA
Venerdì – TI
Sabato – FA
Domenica - FA
Settimana 2 e 4 di ogni mese
Lunedì - TI
Martedì - FA
Mercoledì - TI
Giovedì - FA
Venerdì - TI
Sabato – TI
Domenica - TI
Si precisa che detta gestione mensile decorrerà per volontà congiunta dal 01.11.2025.
2) Durante le festività natalizie e pasquali, il periodo di permanenza della minore Persona_2 presso ciascun genitore comprenderà la metà del periodo di vacanza scolastica, alternandosi di anno in anno nei giorni di Natale e Capodanno, nonché di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, secondo il seguente schema:
Anno 1 (festività natalizie 2026 e pasquali 2027)
- presso il padre: dal 23 al 28 dicembre, PI
- presso la madre: dal 28 dicembre al 3 gennaio, Pasqua e Pasquetta
Anno 2 (festività natalizie 2027 e pasquali 2028):
- presso la madre: dal 23 al 28 dicembre, PI
- presso il padre: dal 28 dicembre al 3 gennaio e durante le festività di Pasqua e Pasquetta. Con la conseguente alternanza per gli anni successivi.
Le vacanze natalizie 2025/26 e pasquali 2026 saranno invece così regolate - per volontà concorde delle parti:
- dal 23.12 al 28.12 con la signora CP_1
- dal 28.12 al 03.01.2026 con il sig.
[...]
2026 con CP_2 CP_1
- Pasqua e Pasquetta 2026 con CP_1
Si specifica che nel periodo di vacanze pasquali (eccetto Pasqua e Pasquetta ut sopra regolati) i giorni saranno divisi in egual modo tra i genitori mediante loro accordo ma sempre tenendo conto delle esigenze, dei bisogni e della volontà della figlia Per_1
Per le vacanze estive entrambi i genitori hanno diritto di tenere la minore per 15 giorni consecutivi o meno.
Per le ulteriori festività (per esempio della Repubblica, Liberazione, Festa di tutti i Santi ecc) la gestione rimane nella discrezionalità dei genitori, che si dovranno accordare in modo da consentire ad entrambi la frequentazione con la figlia sempre e comunque nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-sportive e ulteriori di questa.
È sempre facoltà delle parti di concordare per scritto (ad esempio mediante messaggi whatsapp) un periodo di frequentazione diverso durante le vacanze natalizie. Pasquali whatsapp) un periodo di frequentazione diverso durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
3) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza, occupandosi, in particolare, di portare ed andare a riprendere la minore a scuola e alle attività ludiche e sportive. In ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno sempre assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
4) Tutte le altre disposizioni in materia di affidamento della minore continueranno ad essere disciplinate dalla Sentenza del Tribunale di Arezzo del 12 maggio 2022, emessa dal Presidente dott.ssa Lucia Faltoni e dal Giudice estensore Dott.ssa Alessia Caprio nell'ambito del procedimento di cui all'RGVG 1040/2022, quivi allegata ed integralmente richiamata eccetto per le disposizioni di cui al presente ricorso.
5) Per quanto concerne le condizioni economiche relative al mantenimento vista la nuova ripartizione ed assegnazione dei giorni tra i genitori nonché i crescenti fabbisogni della minore si rende necessario un aumento del mantenimento con corresponsione mensile di € 200,00 sempre mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese;
6) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza di accoglimento e dichiarano altresì che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande comunque connesse all'oggetto del presente ricorso;
7) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla conciliazione e dichiarano la volontà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione ex art. 473-bis.12 3 let. a)
b)
e c);
9) Le spese di lite (compresi i compensi di entrambi i legali) per volontà concorde delle parti sono integralmente a carico del Sig. ”. Pt_1
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 27.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni