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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2022 del R.G.A.C. pendente tra
nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Temperanza del Foro di
Terni come da procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...]; nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e residente a [...]; , C.F._3 CP_3 nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente in [...]
Fontanaccio n.10;
Convenuti
e
residente a[...], CP_1 CP_4 residente a [...], residente a [...]CP_5
AN (VT) in Via Fontanaccio n.14, quali eredi di , nata a [...] Persona_1
AN (VT) il 09/06/1950 e deceduta il 3/04/2023.
Convenuti in riassunzione
e , C.F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7
, C.F.: , nato a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] CodiceFiscale_6
Via del Fontanaccio n. 7 ed elettivamente domiciliati in Viterbo Via Antonio Pacinotti n. 5, presso l'Avv. Guido Conticelli (C.F.: ), per procura speciale allegata alla busta C.F._7 telematica formata per l'invio della comparsa di costituzione del 25.9.23.
Terzi - intervenuti
Oggetto: usucapione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Viterbo deducendo di essere proprietaria esclusiva o in Parte_1 subordine al 50% per maturata usucapione acquisitiva ex art. 1158 e ss. c.c. del terreno sito in Civita
AN (VT), Loc. La Penna, Via Fontanaccio, meglio distinto al C.T. di detto Comune al foglio
34, particella 546, seminativo, classe 03, consistenza 230 mq, R.D. Euro 1,13, R.A. Euro 0,53 catastalmente e formalmente intestato ai , , e Persona_1 CP_1 CP_2
, ciascuno per la quota di 1/4. CP_3
Nella contumacia dei convenuti, venivano assegnati i termini per l'articolazione delle prove e la causa era rinviata al 17 maggio 2023, tuttavia il giudizio era interrotto per il decesso di Persona_1
, intervenuto il 31.1.2023 e dichiarato dall'attrice il 3.4.2023; fissata una nuova udienza
[...] per il 28 settembre 2023, riassunto il procedimento nei confronti degli eredi, CP_1 CP_4
e il 26.9.23 veniva spiegato intervento ad opponendum da e
[...] CP_5 Controparte_6
che assumevano di essere rispettivamente, nuda proprietaria ed usufruttuario, Controparte_7 ovvero comproprietari in ragione del 50% ciascuno indiviso di tutti immobili presenti sul terreno censito al catasto terreni del Comune di Civita AN, foglio 34 p.lla 546.
Dichiarata la contumacia degli eredi di , acquisiti i documenti prodotti ed Persona_1 escussi i testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, con termini per deposito di memorie ex art. 190 cpc.
Prima dell'esame del merito e anche al fine di chiarire l'ammissibilità o meno dell'intervento dei terzi
è utile chiarire lo stato giuridico e di fatto dei luoghi di causa.
Risulta dalla documentazione ipocatastale in atti che ha venduto a e Parte_1 CP_2
, in parti uguali tra loro, l'immobile distinto al NCT del comune di Civita Persona_1
AN foglio 34 particella 546 (cfr atto a rogito del notaio dr di Viterbo rep.n. Persona_2
6048/1382 del 20 settembre 1980) su cui le acquirenti hanno realizzato un progetto edilizio (cfr atto a rogito del notaio dr di Viterbo rep. N. 6056/1388 del 23 settembre 1980 in cui Persona_2 si dà atto della richiesta permesso di costruire da parte delle acquirenti e convenzione lottizzazione con a rogito notaio dr di Viterbo rep. N. 7132/8439 Controparte_8 Persona_2 del 28 luglio 1981).
Inoltre, con atto del notaio di Viterbo rep. N. 8310/9785 del 17 settembre 1981 Persona_2
e la moglie e e il marito hanno CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3 volontariamente diviso il bene comune distinto al NCT foglio 34 assegnando la particella frazionata CP_ n. 546/b (nuovo numero 618) in favore dei coniugi e e la particella frazionata 546/c (nuovo CP_2 numero 619) ai coniugi e , lasciando in comunione un piccolo pezzo di terreno CP_1 Persona_1 edificativo distinto al foglio 34, part. 546/a (nuovo numero 546) di a.re 2.30 confinante, tra l'altro, con il lotto di . Persona_3
Quest'ultima era titolare della part. 545, confinante con quella di cui è causa, e ne ha disposto in favore dei figli e del genero e della nuora;
in particolare, con atto del notaio Persona_3 [...]
di Caprarola rep. 22946/7871 del 27.12.1990 ha donato a l'usufrutto e a Per_4 Controparte_7
la nuda proprietà dell'immobile sito in Civita AN foglio 34, part. 545, sub Controparte_6
3 e 4; l'atto notarile precisa che nella donazione sono compresi i diritti di comproprietà indivisa sulla corte di pertinenza del fabbricato donato, sul viale di accesso al fabbricato stesso, sulla rampa di accesso ai locali seminterrati e sulla scala esterna che collega il seminterrato al piano terra, riportati in catasto al foglio 34 mappale 545 sub 1, come enti comuni non censibili.
La sig.ra con atto del notaio di Caprarola rep. 22945/7870 del 14.1.1991 Persona_3 Per_4 ha donato a e all'altra figlia l'immobile sito in Civita AN Parte_2 Parte_1 foglio 34, part. 545, sub 2 e anche in tal caso si è precisato che nella donazione sono compresi i diritti di comproprietà indivisa sulla corte di pertinenza del fabbricato donato, sul viale di accesso al fabbricato stesso, sulla rampa di accesso ai locali seminterrati e sulla scala esterna che collega il seminterrato al piano terra, riportati in catasto al foglio 34 mappale 545 sub 1, come enti comuni non censibili.
Orbene, la domanda di usucapione ha ad oggetto la part. 546, formalmente intestata ai convenuti, ma che risulta inglobata nella particella 545 sub.1 del foglio 34 di comune proprietà di CP_6
, e quale ente non censibile.
[...] Parte_1 Parte_2
I convenuti confinanti, infatti, hanno eretto le loro proprietà sulle part. 618 e 619 e per delimitarle è stato eretto un muro divisorio che esclude la part.546 che è stata inglobata nella part. 545 sub 1.
In questo senso rileva la consulenza di parte del geom. Magistrato, allegata alla citazione, che spiega che la part. 546 sui “lati sud, sud-est, est e nord-est è ben delimitata con un muro di modeste dimensioni sovrastato da una recinzione che delimita i fabbricati limitrofi, mentre sui fronti nord, nord- ovest e ovest non vi è alcuna materializzazione del confine poiché tale terreno risulta di fatto inglobato nella corte indivisa di pertinenza del limitrofo fabbricato in comproprietà della committente
e censito al C.F. al foglio 34, particella 545, sub 1”.
Il geometra ha avuto cura di precisare che il terreno inglobato corrisponde a quello identificato presso l'Agenzia delle Entrate al Fog. 34 part. 546 del Comune di Civita AN (VT) avente una consistenza pari a mq. 230 circa (corrispondente a quanto indicato nell'atto del notaio Persona_2
di Viterbo rep. N. 8310/9785 del 17 settembre 1981 sopra ricordato).
[...]
L'esistenza del muro di confine è confermata anche nella comparsa di costituzione e risposta dai terzi intervenuti e dai testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 escussi all'udienza del 16 gennaio 2025.
Chiarito lo stato dei luoghi e la posizione delle particelle e delle proprietà delle parti in causa, va detto che l'intervento dei terzi è ammissibile poiché volto a paralizzare la domanda proposta da che ha chiesto riconoscersi il suo possesso esclusivo ad usucapione sulla part. 546 Parte_1 del foglio 34 del comune di Civita AN.
I terzi intervenuti, infatti, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea sul presupposto dell'esistenza di un loro diritto dominicale sullo stesso bene e sotto questo punto di vista hanno un interesse effettivo e concreto a partecipare al giudizio.
Peraltro, va detto che seppure in maniera un po' confusa, nell'atto di intervento i suddetti terzi hanno chiesto di “respingere la domanda spiegata dall'attrice perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e/o diritto, all'occorrenza dichiarando che, in ragione dei rispettivi titoli come sopra dedotti, i concludenti sono rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuario od in ogni caso comproprietari in ragione del 50% ciascuno indiviso di tutti gli enti immobili facenti parti del terreno censito al catasto terreni del Comune di Civita AN, foglio 34 p.lla 546, con ogni pertinenza, accessione e/o frutto di legge”.
Leggendo la motivazione della comparsa si evince chiaramente che, a fondamento di tale richiesta, vi sarebbe la circostanza del loro possesso esclusivo della part. 546, costituente parte del giardino di pertinenza dell'appartamento sub 6 di loro proprietà esclusiva.
In particolare, i sig.ri e assumono che dopo la donazione della part. 545 Parte_1 CP_6 effettuata dalla sig.ra ai figli e dopo la morte dei genitori, i fratelli e Persona_3 Parte_1 Pt_1
, hanno proceduto in via di fatto alla divisione della corte comune. CP_7
In particolare, si è detto che i fratelli “pur non intercludendo ermeticamente le rispettive proprietà esclusive, rimaste teoricamente accessibili per il tramite della porzione comune di giardino attigua a Via del Fontanaccio e frapposta tra i rispettivi due percorsi (pedonale e scivolo carrabile), di fatto costituenti ingresso autonomo alle rispettive abitazioni, si sono reciprocamente disinteressati del possesso della porzione appartenente all'altro figlio” e che il possesso della part. 546, inglobata nell'area comune, di fatto sarebbe stato da loro esercitato in via esclusiva poiché tale particella costituirebbe parte del giardino di pertinenza dell'appartamento di loro proprietà esclusiva insistente sulla part. 545 sub 6.
Orbene, tali allegazioni vanno inquadrate come domanda di riconoscimento del proprio titolo di proprietà per usucapione ancorché il legale dei terzi intervenuti abbia formulato tale richiesta di riconoscimento dell'usucapione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infatti, a prescindere dalla formalizzazione giuridica, il fatto dedotto è chiaro ed evidente fin dall'atto di intervento, in cui vi è la richiesta di riconoscimento del proprio diritto in base al titolo dedotto in motivazione (il possesso) che, evidentemente, spetta al giudice qualificare.
In senso contrario non può neppure ritenersi la tardività della richiesta dei terzi intervenuti poiché costituiti oltre il termine per la costituzione del convenuto;
infatti, ai sensi dell'articolo 268 cpc l'intervento del terzo è sempre ammissibile fino alla decisione e le preclusioni processuali per gli atti che non sono più consentiti al convenuto non riguardano l'ipotesi di intervento volontario per l'integrazione necessaria del contraddittorio che, come vedremo, ricorre nella specie in ragione della natura dichiarativa dell'accertamento dell'usucapione che deve coinvolgere tutti coloro che hanno esercitato il possesso.
Così definito il thema decidendum va detto che l'istruttoria orale ha sconfessato la tesi di un utilizzo esclusivo della particella 546 da parte dell'uno o degli altri poiché è emerso, invece, che tutti i comproprietari della part. 545 sub 1 hanno avuto accesso alla part. 546.
Rilevano in proposito le dichiarazioni rese da e , collaboratrici Tes_4 Testimone_5 domestiche dell'attrice l'una dal 1999 e l'altra dal 2009, che hanno riferito che ha Parte_1 provveduto, fino dall'inizio degli anni 2000, al taglio dell'erba, alla cura del giardino e alla potatura della siepe di confine della part. 546 del foglio 34.
D'altronde, i testimoni , e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che anche e si occupano del giardino presente sulla corte Controparte_6 Controparte_7 comune, che include la part. 546, vi hanno fatto collocare delle piante e vi hanno realizzato impianti di irrigazione e di illuminazione.
Negli anni vi è stata, quindi, una situazione di compossesso favorita dallo stato dei luoghi ovvero dalla contitolarità e dal comune uso della part. 545 sub 1, che di fatto ha inglobato la part. 546 e, seppure all'interno della corte comune sono stati realizzati dei percorsi pedonali e carrabili per l'accesso alle abitazioni delle parti, non vi sono evidenze del fatto che il giardino è stato materialmente diviso, né che il possesso delle sue porzioni sia stato esclusivo poiché, come si è detto, l'istruttoria orale ha evidenziato l'uso di esso sia da parte della famiglia di Controparte_7 che da parte di . Parte_1
In particolare, non ha trovato conferma quanto asserito dai terzi nella comparsa di costituzione ove si assume che i due accessi alle abitazioni insistenti sulla part. 545, pedonale e carrabile sulla pubblica Via del Fontanaccio, “sono delimitati da un divisorio in ferro battuto con una parte mobile centrale a mò di cancello apribile ed i laterali fissi, che li rendeva comunicanti, ma del quale le parti non si sono mai avvalse non essendo dotato né di maniglie né di serratura e non avendo necessità di accedere l'una alla zona esclusiva dell'altra” poiché invece il testimone ha detto Testimone_5
“Preciso che per accedere alla proprietà che è piuttosto estesa, vi sono due cancelli (ciascuno pedonale e carrabile); il primo, quello sulla sinistra per chi guarda, è quello utilizzata dall'attrice mentre quello sulla destra è utilizzato dal sig. che riconosco qui presente in aula” Controparte_7
e ancora “la parte attrice qui presente ha da sempre avuto, oltre alle proprie, le chiavi del cancello utilizzato dal sig. quello sulla destra. L'attrice apriva con le chiavi il cancello sia di Controparte_7 destra che di sinistra quando facevamo i lavori al giardino ed io c'ero”.
Allo stesso tempo tale testimonianza dà evidenza della pacificità del compossesso e chiarisce che i cancelli presenti sono quelli di accesso alla proprietà dall'esterno e non altri sicché rimane smentito anche quando asserito nella comparsa conclusionale dell'attrice che assume di aver recintato la part. 546 e di avere solo lei le chiavi, circostanza di cui non si rinviene traccia né in citazione né nella perizia di parte del Geom. Magistrato, né nelle foto allegate dalle parti da cui invece si evince, e non
è contestato, che la particella 546 si estende anche di fronte alla proprietà . Controparte_9
In sintesi, il possesso utile ad usucapire è stato esercitato negli anni da , Controparte_7 Parte_1
e che hanno pacificamente posseduto la corte comune, part. 545 sub. 1
[...] Controparte_6 che ha inglobato la part. 546 intestata ai confinanti e l'acquisto a titolo originario va riconosciuto in capo a tutti i soggetti in parti uguali.
L'esito della lite, le ragioni della decisione e la necessità della sentenza ai fini della trascrizione del diritto di proprietà giustificano la compensazione delle spese di lite anche verso i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Dichiara che C.F. , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_6 [...]
e , C.F.: hanno acquistato per C.F._5 Controparte_7 CodiceFiscale_8 usucapione la proprietà indivisa del terreno sito in Civita AN (VT), Loc. La Penna, Via
Fontanaccio, distinto al C.T. di detto Comune al foglio 34, particella 546, seminativo, classe
03, consistenza 230 mq, R.D. Euro 1,13, R.A. Euro 0,53;
- Ordina al Conservatore di procedere alle annotazioni di competenza;
- Compensa le spese.
Così deciso in Viterbo il 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2022 del R.G.A.C. pendente tra
nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Temperanza del Foro di
Terni come da procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...]; nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e residente a [...]; , C.F._3 CP_3 nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente in [...]
Fontanaccio n.10;
Convenuti
e
residente a[...], CP_1 CP_4 residente a [...], residente a [...]CP_5
AN (VT) in Via Fontanaccio n.14, quali eredi di , nata a [...] Persona_1
AN (VT) il 09/06/1950 e deceduta il 3/04/2023.
Convenuti in riassunzione
e , C.F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7
, C.F.: , nato a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] CodiceFiscale_6
Via del Fontanaccio n. 7 ed elettivamente domiciliati in Viterbo Via Antonio Pacinotti n. 5, presso l'Avv. Guido Conticelli (C.F.: ), per procura speciale allegata alla busta C.F._7 telematica formata per l'invio della comparsa di costituzione del 25.9.23.
Terzi - intervenuti
Oggetto: usucapione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Viterbo deducendo di essere proprietaria esclusiva o in Parte_1 subordine al 50% per maturata usucapione acquisitiva ex art. 1158 e ss. c.c. del terreno sito in Civita
AN (VT), Loc. La Penna, Via Fontanaccio, meglio distinto al C.T. di detto Comune al foglio
34, particella 546, seminativo, classe 03, consistenza 230 mq, R.D. Euro 1,13, R.A. Euro 0,53 catastalmente e formalmente intestato ai , , e Persona_1 CP_1 CP_2
, ciascuno per la quota di 1/4. CP_3
Nella contumacia dei convenuti, venivano assegnati i termini per l'articolazione delle prove e la causa era rinviata al 17 maggio 2023, tuttavia il giudizio era interrotto per il decesso di Persona_1
, intervenuto il 31.1.2023 e dichiarato dall'attrice il 3.4.2023; fissata una nuova udienza
[...] per il 28 settembre 2023, riassunto il procedimento nei confronti degli eredi, CP_1 CP_4
e il 26.9.23 veniva spiegato intervento ad opponendum da e
[...] CP_5 Controparte_6
che assumevano di essere rispettivamente, nuda proprietaria ed usufruttuario, Controparte_7 ovvero comproprietari in ragione del 50% ciascuno indiviso di tutti immobili presenti sul terreno censito al catasto terreni del Comune di Civita AN, foglio 34 p.lla 546.
Dichiarata la contumacia degli eredi di , acquisiti i documenti prodotti ed Persona_1 escussi i testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, con termini per deposito di memorie ex art. 190 cpc.
Prima dell'esame del merito e anche al fine di chiarire l'ammissibilità o meno dell'intervento dei terzi
è utile chiarire lo stato giuridico e di fatto dei luoghi di causa.
Risulta dalla documentazione ipocatastale in atti che ha venduto a e Parte_1 CP_2
, in parti uguali tra loro, l'immobile distinto al NCT del comune di Civita Persona_1
AN foglio 34 particella 546 (cfr atto a rogito del notaio dr di Viterbo rep.n. Persona_2
6048/1382 del 20 settembre 1980) su cui le acquirenti hanno realizzato un progetto edilizio (cfr atto a rogito del notaio dr di Viterbo rep. N. 6056/1388 del 23 settembre 1980 in cui Persona_2 si dà atto della richiesta permesso di costruire da parte delle acquirenti e convenzione lottizzazione con a rogito notaio dr di Viterbo rep. N. 7132/8439 Controparte_8 Persona_2 del 28 luglio 1981).
Inoltre, con atto del notaio di Viterbo rep. N. 8310/9785 del 17 settembre 1981 Persona_2
e la moglie e e il marito hanno CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3 volontariamente diviso il bene comune distinto al NCT foglio 34 assegnando la particella frazionata CP_ n. 546/b (nuovo numero 618) in favore dei coniugi e e la particella frazionata 546/c (nuovo CP_2 numero 619) ai coniugi e , lasciando in comunione un piccolo pezzo di terreno CP_1 Persona_1 edificativo distinto al foglio 34, part. 546/a (nuovo numero 546) di a.re 2.30 confinante, tra l'altro, con il lotto di . Persona_3
Quest'ultima era titolare della part. 545, confinante con quella di cui è causa, e ne ha disposto in favore dei figli e del genero e della nuora;
in particolare, con atto del notaio Persona_3 [...]
di Caprarola rep. 22946/7871 del 27.12.1990 ha donato a l'usufrutto e a Per_4 Controparte_7
la nuda proprietà dell'immobile sito in Civita AN foglio 34, part. 545, sub Controparte_6
3 e 4; l'atto notarile precisa che nella donazione sono compresi i diritti di comproprietà indivisa sulla corte di pertinenza del fabbricato donato, sul viale di accesso al fabbricato stesso, sulla rampa di accesso ai locali seminterrati e sulla scala esterna che collega il seminterrato al piano terra, riportati in catasto al foglio 34 mappale 545 sub 1, come enti comuni non censibili.
La sig.ra con atto del notaio di Caprarola rep. 22945/7870 del 14.1.1991 Persona_3 Per_4 ha donato a e all'altra figlia l'immobile sito in Civita AN Parte_2 Parte_1 foglio 34, part. 545, sub 2 e anche in tal caso si è precisato che nella donazione sono compresi i diritti di comproprietà indivisa sulla corte di pertinenza del fabbricato donato, sul viale di accesso al fabbricato stesso, sulla rampa di accesso ai locali seminterrati e sulla scala esterna che collega il seminterrato al piano terra, riportati in catasto al foglio 34 mappale 545 sub 1, come enti comuni non censibili.
Orbene, la domanda di usucapione ha ad oggetto la part. 546, formalmente intestata ai convenuti, ma che risulta inglobata nella particella 545 sub.1 del foglio 34 di comune proprietà di CP_6
, e quale ente non censibile.
[...] Parte_1 Parte_2
I convenuti confinanti, infatti, hanno eretto le loro proprietà sulle part. 618 e 619 e per delimitarle è stato eretto un muro divisorio che esclude la part.546 che è stata inglobata nella part. 545 sub 1.
In questo senso rileva la consulenza di parte del geom. Magistrato, allegata alla citazione, che spiega che la part. 546 sui “lati sud, sud-est, est e nord-est è ben delimitata con un muro di modeste dimensioni sovrastato da una recinzione che delimita i fabbricati limitrofi, mentre sui fronti nord, nord- ovest e ovest non vi è alcuna materializzazione del confine poiché tale terreno risulta di fatto inglobato nella corte indivisa di pertinenza del limitrofo fabbricato in comproprietà della committente
e censito al C.F. al foglio 34, particella 545, sub 1”.
Il geometra ha avuto cura di precisare che il terreno inglobato corrisponde a quello identificato presso l'Agenzia delle Entrate al Fog. 34 part. 546 del Comune di Civita AN (VT) avente una consistenza pari a mq. 230 circa (corrispondente a quanto indicato nell'atto del notaio Persona_2
di Viterbo rep. N. 8310/9785 del 17 settembre 1981 sopra ricordato).
[...]
L'esistenza del muro di confine è confermata anche nella comparsa di costituzione e risposta dai terzi intervenuti e dai testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 escussi all'udienza del 16 gennaio 2025.
Chiarito lo stato dei luoghi e la posizione delle particelle e delle proprietà delle parti in causa, va detto che l'intervento dei terzi è ammissibile poiché volto a paralizzare la domanda proposta da che ha chiesto riconoscersi il suo possesso esclusivo ad usucapione sulla part. 546 Parte_1 del foglio 34 del comune di Civita AN.
I terzi intervenuti, infatti, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea sul presupposto dell'esistenza di un loro diritto dominicale sullo stesso bene e sotto questo punto di vista hanno un interesse effettivo e concreto a partecipare al giudizio.
Peraltro, va detto che seppure in maniera un po' confusa, nell'atto di intervento i suddetti terzi hanno chiesto di “respingere la domanda spiegata dall'attrice perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e/o diritto, all'occorrenza dichiarando che, in ragione dei rispettivi titoli come sopra dedotti, i concludenti sono rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuario od in ogni caso comproprietari in ragione del 50% ciascuno indiviso di tutti gli enti immobili facenti parti del terreno censito al catasto terreni del Comune di Civita AN, foglio 34 p.lla 546, con ogni pertinenza, accessione e/o frutto di legge”.
Leggendo la motivazione della comparsa si evince chiaramente che, a fondamento di tale richiesta, vi sarebbe la circostanza del loro possesso esclusivo della part. 546, costituente parte del giardino di pertinenza dell'appartamento sub 6 di loro proprietà esclusiva.
In particolare, i sig.ri e assumono che dopo la donazione della part. 545 Parte_1 CP_6 effettuata dalla sig.ra ai figli e dopo la morte dei genitori, i fratelli e Persona_3 Parte_1 Pt_1
, hanno proceduto in via di fatto alla divisione della corte comune. CP_7
In particolare, si è detto che i fratelli “pur non intercludendo ermeticamente le rispettive proprietà esclusive, rimaste teoricamente accessibili per il tramite della porzione comune di giardino attigua a Via del Fontanaccio e frapposta tra i rispettivi due percorsi (pedonale e scivolo carrabile), di fatto costituenti ingresso autonomo alle rispettive abitazioni, si sono reciprocamente disinteressati del possesso della porzione appartenente all'altro figlio” e che il possesso della part. 546, inglobata nell'area comune, di fatto sarebbe stato da loro esercitato in via esclusiva poiché tale particella costituirebbe parte del giardino di pertinenza dell'appartamento di loro proprietà esclusiva insistente sulla part. 545 sub 6.
Orbene, tali allegazioni vanno inquadrate come domanda di riconoscimento del proprio titolo di proprietà per usucapione ancorché il legale dei terzi intervenuti abbia formulato tale richiesta di riconoscimento dell'usucapione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infatti, a prescindere dalla formalizzazione giuridica, il fatto dedotto è chiaro ed evidente fin dall'atto di intervento, in cui vi è la richiesta di riconoscimento del proprio diritto in base al titolo dedotto in motivazione (il possesso) che, evidentemente, spetta al giudice qualificare.
In senso contrario non può neppure ritenersi la tardività della richiesta dei terzi intervenuti poiché costituiti oltre il termine per la costituzione del convenuto;
infatti, ai sensi dell'articolo 268 cpc l'intervento del terzo è sempre ammissibile fino alla decisione e le preclusioni processuali per gli atti che non sono più consentiti al convenuto non riguardano l'ipotesi di intervento volontario per l'integrazione necessaria del contraddittorio che, come vedremo, ricorre nella specie in ragione della natura dichiarativa dell'accertamento dell'usucapione che deve coinvolgere tutti coloro che hanno esercitato il possesso.
Così definito il thema decidendum va detto che l'istruttoria orale ha sconfessato la tesi di un utilizzo esclusivo della particella 546 da parte dell'uno o degli altri poiché è emerso, invece, che tutti i comproprietari della part. 545 sub 1 hanno avuto accesso alla part. 546.
Rilevano in proposito le dichiarazioni rese da e , collaboratrici Tes_4 Testimone_5 domestiche dell'attrice l'una dal 1999 e l'altra dal 2009, che hanno riferito che ha Parte_1 provveduto, fino dall'inizio degli anni 2000, al taglio dell'erba, alla cura del giardino e alla potatura della siepe di confine della part. 546 del foglio 34.
D'altronde, i testimoni , e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che anche e si occupano del giardino presente sulla corte Controparte_6 Controparte_7 comune, che include la part. 546, vi hanno fatto collocare delle piante e vi hanno realizzato impianti di irrigazione e di illuminazione.
Negli anni vi è stata, quindi, una situazione di compossesso favorita dallo stato dei luoghi ovvero dalla contitolarità e dal comune uso della part. 545 sub 1, che di fatto ha inglobato la part. 546 e, seppure all'interno della corte comune sono stati realizzati dei percorsi pedonali e carrabili per l'accesso alle abitazioni delle parti, non vi sono evidenze del fatto che il giardino è stato materialmente diviso, né che il possesso delle sue porzioni sia stato esclusivo poiché, come si è detto, l'istruttoria orale ha evidenziato l'uso di esso sia da parte della famiglia di Controparte_7 che da parte di . Parte_1
In particolare, non ha trovato conferma quanto asserito dai terzi nella comparsa di costituzione ove si assume che i due accessi alle abitazioni insistenti sulla part. 545, pedonale e carrabile sulla pubblica Via del Fontanaccio, “sono delimitati da un divisorio in ferro battuto con una parte mobile centrale a mò di cancello apribile ed i laterali fissi, che li rendeva comunicanti, ma del quale le parti non si sono mai avvalse non essendo dotato né di maniglie né di serratura e non avendo necessità di accedere l'una alla zona esclusiva dell'altra” poiché invece il testimone ha detto Testimone_5
“Preciso che per accedere alla proprietà che è piuttosto estesa, vi sono due cancelli (ciascuno pedonale e carrabile); il primo, quello sulla sinistra per chi guarda, è quello utilizzata dall'attrice mentre quello sulla destra è utilizzato dal sig. che riconosco qui presente in aula” Controparte_7
e ancora “la parte attrice qui presente ha da sempre avuto, oltre alle proprie, le chiavi del cancello utilizzato dal sig. quello sulla destra. L'attrice apriva con le chiavi il cancello sia di Controparte_7 destra che di sinistra quando facevamo i lavori al giardino ed io c'ero”.
Allo stesso tempo tale testimonianza dà evidenza della pacificità del compossesso e chiarisce che i cancelli presenti sono quelli di accesso alla proprietà dall'esterno e non altri sicché rimane smentito anche quando asserito nella comparsa conclusionale dell'attrice che assume di aver recintato la part. 546 e di avere solo lei le chiavi, circostanza di cui non si rinviene traccia né in citazione né nella perizia di parte del Geom. Magistrato, né nelle foto allegate dalle parti da cui invece si evince, e non
è contestato, che la particella 546 si estende anche di fronte alla proprietà . Controparte_9
In sintesi, il possesso utile ad usucapire è stato esercitato negli anni da , Controparte_7 Parte_1
e che hanno pacificamente posseduto la corte comune, part. 545 sub. 1
[...] Controparte_6 che ha inglobato la part. 546 intestata ai confinanti e l'acquisto a titolo originario va riconosciuto in capo a tutti i soggetti in parti uguali.
L'esito della lite, le ragioni della decisione e la necessità della sentenza ai fini della trascrizione del diritto di proprietà giustificano la compensazione delle spese di lite anche verso i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Dichiara che C.F. , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_6 [...]
e , C.F.: hanno acquistato per C.F._5 Controparte_7 CodiceFiscale_8 usucapione la proprietà indivisa del terreno sito in Civita AN (VT), Loc. La Penna, Via
Fontanaccio, distinto al C.T. di detto Comune al foglio 34, particella 546, seminativo, classe
03, consistenza 230 mq, R.D. Euro 1,13, R.A. Euro 0,53;
- Ordina al Conservatore di procedere alle annotazioni di competenza;
- Compensa le spese.
Così deciso in Viterbo il 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi