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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro AN PI TU, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12727/24, alla quale sono state riunite le cause n. 12728/24, 12732/24 e 12733/24
TRA
nata l'[...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Antonio Cantile
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atti di ricorso depositati il 17.10.2024 e successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' di Aversa, in data 28.08.2024, quattro solleciti di CP_1 pagamento relativi ai seguenti avvisi di indebito: n. 2 avvisi di indebito, notificati il 20.10.2011, per somme indebitamente riscosse pari a € 799,87 (per il periodo dal 31/01 al 10/03/2006) e ad € 881,11 (per il periodo dal 20/01 al 02/03/2005) a titolo di indennità malattia e maternità e n. 2 avvisi di indebito, notificati il 16.12.2011, per somme indebitamente riscosse pari ad € 1.569,96
(per il periodo dal 01/01 al 31/12/2005) e ad € 1.731,18 (per il periodo dal 01/01 al 31/12/2009), a titolo di disoccupazione agricola.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento giudiziale della prescrizione degli indebiti ricevuti ed il consequenziale annullamento dei relativi avvisi, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso CP_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
4.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' CP_1 per il recupero delle somme erogate per le prestazioni rese nei periodi sopra indicati per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra le date del 20.10.2011 e del
16.12.2011, in cui la ricorrente aveva ricevuto le prime richieste di pagamento, e la data del 28.08.2024 in cui sono stati notificati i solleciti di pagamento, in un arco temporale quindi di ben 13 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute in quanto ormai prescritto il diritto di credito azionato dall'ente.
In ordine alle spese processuali deve essere richiamato l'orientamento affermato di recente dalla Suprema Corte secondo il quale “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”
(cfr. Sez. UU., Sent. n. 7299/2025).
Con riferimento al caso di specie appare evidente che parte ricorrente, pur potendo impugnare i singoli avvisi di indebito in un unico giudizio, essendo gli stessi stati notificati nella medesima data, abbia invece impugnato i provvedimenti in separati giudizi, in assenza di un effettivo interesse alla tutela frazionata, con conseguente aggravio dell'attività processuale.
Il comportamento della parte ricorrente, dunque, contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi del 20.10.2011 pretese dall' pari ad € 799,87 (per il periodo dal 31/01 al CP_1
10/03/2006) e ad € 881,11 (per il periodo dal 20/01 al 02/03/2005), erogate a titolo di indennità malattia e maternità.
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi del 16.12.2011 pretese dall' pari ad € 1.569,96 (per il periodo dal 01/01 al CP_1
31/12/2005) e ad € 1.731,18 (per il periodo dal 01/01 al
31/12/2009), erogate a titolo di disoccupazione agricola.
Compensa le spese.
Aversa, 9.12.2025
Il Giudice
AN PI TU
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Mario
LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro AN PI TU, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12727/24, alla quale sono state riunite le cause n. 12728/24, 12732/24 e 12733/24
TRA
nata l'[...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Antonio Cantile
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atti di ricorso depositati il 17.10.2024 e successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' di Aversa, in data 28.08.2024, quattro solleciti di CP_1 pagamento relativi ai seguenti avvisi di indebito: n. 2 avvisi di indebito, notificati il 20.10.2011, per somme indebitamente riscosse pari a € 799,87 (per il periodo dal 31/01 al 10/03/2006) e ad € 881,11 (per il periodo dal 20/01 al 02/03/2005) a titolo di indennità malattia e maternità e n. 2 avvisi di indebito, notificati il 16.12.2011, per somme indebitamente riscosse pari ad € 1.569,96
(per il periodo dal 01/01 al 31/12/2005) e ad € 1.731,18 (per il periodo dal 01/01 al 31/12/2009), a titolo di disoccupazione agricola.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento giudiziale della prescrizione degli indebiti ricevuti ed il consequenziale annullamento dei relativi avvisi, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso CP_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
4.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' CP_1 per il recupero delle somme erogate per le prestazioni rese nei periodi sopra indicati per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra le date del 20.10.2011 e del
16.12.2011, in cui la ricorrente aveva ricevuto le prime richieste di pagamento, e la data del 28.08.2024 in cui sono stati notificati i solleciti di pagamento, in un arco temporale quindi di ben 13 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute in quanto ormai prescritto il diritto di credito azionato dall'ente.
In ordine alle spese processuali deve essere richiamato l'orientamento affermato di recente dalla Suprema Corte secondo il quale “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”
(cfr. Sez. UU., Sent. n. 7299/2025).
Con riferimento al caso di specie appare evidente che parte ricorrente, pur potendo impugnare i singoli avvisi di indebito in un unico giudizio, essendo gli stessi stati notificati nella medesima data, abbia invece impugnato i provvedimenti in separati giudizi, in assenza di un effettivo interesse alla tutela frazionata, con conseguente aggravio dell'attività processuale.
Il comportamento della parte ricorrente, dunque, contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi del 20.10.2011 pretese dall' pari ad € 799,87 (per il periodo dal 31/01 al CP_1
10/03/2006) e ad € 881,11 (per il periodo dal 20/01 al 02/03/2005), erogate a titolo di indennità malattia e maternità.
Dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi del 16.12.2011 pretese dall' pari ad € 1.569,96 (per il periodo dal 01/01 al CP_1
31/12/2005) e ad € 1.731,18 (per il periodo dal 01/01 al
31/12/2009), erogate a titolo di disoccupazione agricola.
Compensa le spese.
Aversa, 9.12.2025
Il Giudice
AN PI TU
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Mario
LU