TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 10 gennaio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Calò come da Parte_1
mandato in atti contro rappresentata e difesa dall'Avv. A. Centonze come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
promuoveva opposizione avverso atto di precetto, notificato in data 13 marzo 2024, con il quale la signora intimava il pagamento della somma di € Controparte_1
1.122,49 per spese straordinarie anticipate nell'interesse dei figli Persona_1
(23/07/2005) e (22/05/2008). Persona_2
Con comparsa di risposta del 27.05.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale in via preliminare eccepiva la incompetenza per valore Controparte_1
del Giudice adito indicando, quale Giudice competente, il Giudice di Pace. La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La sig,ra costituendosi in giudizio ha eccepito in via preliminare CP_1
l'incompetenza per valore del Giudice Adito in favore del Giudice di Pace.
L'eccezione è fondata.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda avanzata dal sig. . Parte_1
Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.p.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo ect).
Il sig. eccepisce la inesistenza/invalidità di idoneo titolo Parte_1
esecutivo ad agire in executivis.
In particolare, deduce la non idoneità del titolo giudiziale azionato per chiedere il rimborso delle spese straordinarie oltre alla carenza dei requisiti delle stesse, nonché la mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale intimato.
La opposizione promossa dal sig. deve essere qualificata quale Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma c.p.c.– piuttosto che agli atti esecutivi –, attesa la natura delle contestazioni formulate, espressamente incentrate sulla “inesistenza del titolo esecutivo” e non già su irregolarità formali dell'atto di
2 precetto.
Cio chiarito, con l' atto di precetto notificato in data 13 marzo 2024 è stato intimato il pagamento della somma di € 1.122,49.
Ne consegue che competente per valore della controversia in oggetto è il
Giudice di Pace;
nello specifico il giudice di Pace di Lecce, unico ufficio presente nella medesima sede del Giudice dell'intimata esecuzione.
Invero, ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c. quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al Giudice competente per materia o valore ( art. 17 c.p.c.) e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c..
L'esiguità dell'attività processuale inducono il Giudicante a compensare le spese di lite fra le parti in causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce Sezione III, nella persona del Giudice Onorario Avv. Giorgia
Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'eccezione preliminare sollevata dalla sig.ra e, Controparte_1
per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Giudice adito ed indica il Giudice di Pace competente per valore;
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
3