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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 626/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FRAGASSO GIULIO C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702-bis ss. RG 6857/2021 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 28/02/2023
CONCLUSIONI
In data 9.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere
- Riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze R.G.C.A. 6857/2021 per le motivazioni sopra articolate e per l'effetto dichiarare:
- Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi serie N. 8 SERIE Q/P EMESSO IL 22.01.1987 DA L. 5.000.000, N.9 SERIE Q/P EMESSO IL 16.01.1987 DA L. 5.000.000, N.10 SERIE Q/P EMESSO IL 16.01.1987 DA L. 5.000.000, N. 13 SERIE Q/P EMESSO IL 22.01.1987 DA L. 5.000.000, mediante apposita tabella recanti tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il 10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno;
- Il rimborso riconosciuto ai sig.ri e deve essere Parte_1 Parte_2 corrisposto in base ai tassi e alle tabelle ripor-tate sul retro dei titoli che ammontano a
€ 223.075,12 e non a € 132.899,35 come liquidato da . CP_1
Pertanto la differenza non riconosciuta da e richiesta dal ricorrente è CP_1 pari a € 90.175,77 (€ 223.075,12- € 132.899,35) che deve essere riconosciuto ai sig.ri e più le spese di perizia effettuate dal dott. Parte_1 Parte_2 Per_1
come da proforme di fatture per l'importo di € 900,00 ( come da pro-forma di
[...]
a che si allega), così come già rilevato con decisione n. 281/2021 assunta dal Collegio di Bologna il 07.01.2021 che si chiede l'esecuzione, per un importo complessivo di € 91.075,77.
E quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma al Viale Europa n. 190 e in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di € 91.075,77 relativa all liquidata da parte di e quella riportata sulla tabella dei buoni fruttiferi più le CP_1 spese della perizia, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill. ma Corte d'Appello adita respingere l'appello in quanto infondato per l'effetto confermare l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 28.02.2023, resa dal Giudice del Tribunale di Firenze, nel procedimento civile rubricato al n. 6857/2021 R.G.
Con vittoria di spese dei due gradi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado pagina 2 di 11 Con ricorso ex art. 702-bis ss. c.p.c. e Parte_1 Parte_2 domandavano davanti al tribunale di Firenze la condanna di Controparte_1 al pagamento di euro 90.175,77, quale differenza tra quanto liquidato dopo la scadenza di buoni fruttiferi postali e quanto spettante in base ai tassi di interesse che sul titolo stesso sarebbero stati riportati. I titoli in questione erano della serie
Q/P, tipologia di buoni fruttiferi trentennali stampati secondo il modello e le condizioni della serie P, ma con una stampigliatura sovrapposta recante le nuove e diverse condizioni della serie Q. In particolare, la serie Q nulla riportava quanto agli interessi ultraventennali, mentre al contrario la serie P disponeva che il buono restava fruttifero fino al 30esimo anno, al tasso del 15%, maggiorato di una cifra ulteriore per ogni bimestre trascorso. Si era così generato il legittimo affidamento sugli interessi ulteriori rispetto al 20esimo anno, da cui la richiesta di integrazione.
Si costituiva , replicando che i buoni in questione erano a tutti gli CP_1 effetti appartenenti alla serie Q, le cui condizioni erano previste dalla tabella allegata al DM 13.6.1986. Contestava altresì la legittimazione attiva dei ricorrenti, non avendo dimostrato la loro qualità di eredi.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria esclusivamente documentale.
Il provvedimento impugnato
Con l'ordinanza ex art. 702-bis ss. RG 6857/2021 pubblicata il 28/02/2023 il
Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale anzitutto rigettava l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, avendo i ricorrenti dimostrato la loro qualità di eredi.
Il giudice di prime cure negava poi che i buoni fruttiferi, per come si presentavano, fossero idonei a ingenerare un legittimo affidamento nei beneficiari, in quanto essi appartenevano chiaramente alla serie Q, le cui condizioni economiche erano indicate nel DM del 1986, disposizione di carattere pagina 3 di 11 normativo, che non poteva che prevalere sulle indicazioni letterali contenute sui buoni stessi.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA), proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo il provvedimento gravato errato e ingiusto, lo impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione del D.M. 1986 sulla modifica dei tassi di interesse dal 21° al 30° anno per i buoni serie Q/P n.8, n.9, n.10, n.13.
2) La sent. Cass. SS.UU. n. 3963/2019 ha riproposto fedelmente l'impostazione della sent. Cassazione SS.UU. n. 13797/2007
3) Errata applicazione della Sentenza Cassazione SS.UU. n. 3963/2019.
4) Errata applicazione del combinato disposto dell'art. 173 D.P.R. 156 del 1973
e del D.M. 1986.
5) Accertamento nell'art. 173 codice postale della misura dei rendimenti da applicare ai buoni fruttiferi postali serie Q/P per il periodo dal 21° al 30° anno.
6) Bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 della Cost.
(Corte Cost. n. 26/2020).
7) Mancata dimostrazione da parte di dell'affissione presso gli uffici CP_1 postali dei nuovi tassi di interesse come da D.M. 1986;
8) Mancato adempimento della decisione del ABF Collegio di Firenze n.
281/2021 tra i ricorrenti e Controparte_1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma del provvedimento gravato in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 11 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'impugnato provvedimento, del quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
9.1.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della ordinanza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Nell'atto di appello non vengono indicati specifici motivi, venendo redatto un unico paragrafo, con il quale vengono però impugnati i singoli capi della sentenza.
Per maggiore comodità e chiarezza di esposizione, quindi, ci si riferirà ai singoli capi impugnati e alle censure che ad essi si muovono.
I. La critica relativa al primo capo dell'ordinanza impugnata (p.4) è infondata.
Contestano gli appellanti il seguente capo:
«In base a tale dato normativo, utilizzando i moduli di cui alla serie “P”, al fine di evitare sprechi e quindi non procedere alla ristampa di nuovi buoni, è stata creata la serie “Q/P” con equiparazione, per quanto attiene al trattamento economico, alla serie di nuova emissione “Q”.
D'altro canto, la volontà di superare le indicazioni relative ai tassi di interessi previsti per la serie “P” è dimostrata dalle stesse copie dei buoni allegate dai ricorrenti, i quali presentano, sulla parte anteriore, un timbro con la serie “Q/P” e, sulla parte posteriore, sopra la tabella originaria, una timbratura recante i tassi della serie “Q/P” dal primo al ventesimo anno.
In conseguenza, non si ravvisa nessuna incertezza in ordine all'applicazione delle condizioni di appartenenza del titolo alla serie “Q” sin dal momento dell'emissione dello stesso, in quanto la circostanza della conversione del documento dalla serie
pagina 5 di 11 “P” alla serie “Q” era stata espressamente richiamata tanto sul fronte quanto sul retro del titolo, sicché i ricorrenti avrebbero fin da subito potuto desumere, con
l'uso dell'ordinaria diligenza, che le condizioni di liquidazione applicabili dal ventesimo al trentesimo anno di vita dei buoni non potevano che essere quelle indicate nel D.M. del 13 giugno 1986 concernenti la serie “Q”.
La presenza stessa di detti timbri, in quanto indice dell'intervenuta variazione dei rendimenti dei titoli, avrebbe infatti dovuto indurre gli interessati a verificare quali tassi di interesse sarebbero stati applicati ai buoni».
Nello specifico, parte appellante denuncia la violazione del DM del 1986 relativamente alla modifica dei tassi di interesse dal 21esimo al 30esimo anno nella serie di buoni Q/P. Si afferma infatti che il giudice avrebbe male applicato il
DPR 29.3.1973 n. 156, che consentirebbe di estendere il tasso di interesse applicato anche alla nuova serie di buoni già emessi, nonché lo stesso DM. 1986, che introduceva la serie Q/P. Il DPR citato consentirebbe di disporre con DM una variazione del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sui buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto, e tali condizioni avrebbero potuto essere estese ad una o più precedenti serie. Nel presente caso dopo l'emissione dei BFP, oggetto di causa, non sarebbero stati emessi D.M. per la modifica dei tassi di interesse, quindi, come lo stesso D.M. 1986 disponeva all'art. 5, sarebbe stato necessario effettuare la modifica degli stessi tramite timbro fronte e retro completo. Le indicazioni introdotte non sarebbero pertanto complete né univoche, in quanto parziali. avrebbe poi fornito ai CP_1 beneficiari un titolo non formalmente conforme al DM: ciò in quanto i titoli sulla parte posteriore avrebbero una modifica dei tassi di interesse che si ferma al
20esimo anno, e pertanto non conforme al DM che richiederebbe di recare “la misura dei nuovi tassi”. Tale incorretto adempimento, consistito in una stampigliatura inesatta e incompleta, ingenererebbe un legittimo affidamento sulla validità dell'ammontare degli interessi.
Le argomentazioni riportate non sono fondate per le ragioni che seguono.
Si osserva che le percentuali dei tassi di interesse che sono state inserite sul buono con stampigliatura sono esattamente coincidenti con quelle indicate nella pagina 6 di 11 tabella allegata al DM del 1986. Pertanto, è logico dedurre che la mancata indicazione nella stampigliatura apposta sul buono degli interessi ultraventennali era la conseguenza della necessità di adeguarsi alle prescrizioni del DM, nel quale gli interessi erano disciplinati esclusivamente solo fino allo scadere del ventennio.
Né è possibile sostenere che il DM contenesse esclusivamente il riferimento alla
“misura dei nuovi tassi”, con ciò deducendo che rimanesse inalterata la disciplina previgente dei tassi ultraventennali, per cui le non si sarebbero adeguate CP_1 alla nuova normativa. Dal momento che la serie dei tassi è stata interamente rivista nel DM, con la sola eccezione di quelli ultraventennali, è piuttosto logico che la volontà fosse quella di non disciplinare tale ipotesi, non apparendo ragionevole che si sia voluto piuttosto mantenere ferma la previgente disciplina, che prevedeva un tasso notevolmente superiore rispetto a quelli che venivano modificati.
La quaestio iuris è quindi la seguente: come debba interpretarsi il difetto prescrittivo della nuova stampigliatura, diretta emanazione del DM 1986, sui tassi di interesse applicabili. Ci si domanda cioè se l'omessa indicazione riguardo agli interessi ultraventennali debba intendersi come un implicito rinvio alla disciplina preesistente ed ai relativi tassi ovvero se semplicemente si sia voluta escludere la previsione di un tasso specifico per il periodo successivo al ventennio.
A questa domanda ha risposto da ultimo la Corte di Cassazione, Sez. I, con l'ordinanza n. 24715 del 16.9.2024, che richiama precedenti massime sullo stesso punto e così si esprime:
“l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi
d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla
pagina 7 di 11 dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
E ancora:
“la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tali principi, che condivide, per cui deve essere escluso che vi sia un diritto a vedersi riconoscere il maggiore tasso di interessi previsto per l'ultimo decennio per i buoni della serie “P”.
Sia che si ragioni in termini di integrazione ai sensi dell'art. 1342 c.c., sia che si ragioni in termini di inserimento di clausole ai sensi dell'art. 1339, in nessuno dei due casi la disciplina deve intendersi come estensiva del regime preesistente per i rapporti ultraventennali.
II. La critica relativa al secondo capo censurato è infondata.
L'appellante fa riferimento alla parte dell'ordinanza nella quale viene citata l'ordinanza n.87 del 3.1.2023 della Cass. Civ. sez. 6-1: “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista
pagina 8 di 11 per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per
i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362
c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q” e l'autorità preposta alla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma
1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
Secondo l'appellante, l'interpretazione richiamata sarebbe erronea, in quanto
“l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata” (appello, p.31).
Anche questo argomento è da rigettare.
Infatti, il fatto che la conclusione dell'accordo sia occorsa successivamente rispetto all'eterointegrazione del contenuto è circostanza irrilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 1339 e 1342. Piuttosto, il fatto che al momento della conclusione del contratto l'eterointegrazione normativa fosse già avvenuta rende ancora meno attaccabile la disciplina che ne deriva.
Per il resto, quanto già argomentato assorbe completamente la questione.
III. La critica relativa al terzo capo impugnato è infondata.
pagina 9 di 11 L'appellante fa riferimento alla parte in cui l'ordinanza precisa che “Per le ragioni esposte, questo giudice, pur non ignorando l'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale di merito che riconosce la prevalenza del tasso di interesse indicato sul retro dei buoni postali rispetto alla disciplina prevista dal D.M. del 13 giugno 1986, ritiene tuttavia di aderire all'attuale dominante orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. ord. nn. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022; 87/2023;
567/2023), secondo cui il contrasto tra le condizioni relative al saggio degli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal citato D.M. deve essere risolto dando rilievo alle seconde.”
A tale affermazione del giudice di prime cure l'appellante risponde richiamando la sentenza di C. d'Appello di Firenze n. 1308/2022 del 21.6.2022, la quale ha confermato l'ordinanza di primo grado che, in un caso del tutto analogo al presente, si era pronunciata in favore del beneficiario.
L'argomento è da rigettare.
Pur non contestando il Collegio l'esistenza di tale precedente, non si può rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è successivamente mutata, anche sulla scorta delle pronunce di legittimità nelle more intervenute, per cui non può essere data continuità al primo indirizzo.
Già in altri casi questa Corte si è pronunciata nel senso di aderire all'orientamento espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione, come ad esempio in un'altra causa pendente tra le stesse parti e relativa a buoni fruttiferi della stessa serie Q/P
(CDA Firenze n. 117/2025 del 21.1.2025).
Il motivo è quindi da rigettare, come anche sono da considerare rigettati e assorbiti tutti quei motivi menzionati dall'appellante nell'elenco iniziale, ma che non trovano riscontro in un particolare capo della sentenza.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 Parte_2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al pagina 10 di 11 valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di , avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702-bis ss. RG 6857/2021 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 28/02/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2. Condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 le spese legali del giudizio di appello dell'appellata , Controparte_1 che liquida in complessivi 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara gli appellanti tenuti a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 626/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FRAGASSO GIULIO C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702-bis ss. RG 6857/2021 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 28/02/2023
CONCLUSIONI
In data 9.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere
- Riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze R.G.C.A. 6857/2021 per le motivazioni sopra articolate e per l'effetto dichiarare:
- Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi serie N. 8 SERIE Q/P EMESSO IL 22.01.1987 DA L. 5.000.000, N.9 SERIE Q/P EMESSO IL 16.01.1987 DA L. 5.000.000, N.10 SERIE Q/P EMESSO IL 16.01.1987 DA L. 5.000.000, N. 13 SERIE Q/P EMESSO IL 22.01.1987 DA L. 5.000.000, mediante apposita tabella recanti tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il 10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno;
- Il rimborso riconosciuto ai sig.ri e deve essere Parte_1 Parte_2 corrisposto in base ai tassi e alle tabelle ripor-tate sul retro dei titoli che ammontano a
€ 223.075,12 e non a € 132.899,35 come liquidato da . CP_1
Pertanto la differenza non riconosciuta da e richiesta dal ricorrente è CP_1 pari a € 90.175,77 (€ 223.075,12- € 132.899,35) che deve essere riconosciuto ai sig.ri e più le spese di perizia effettuate dal dott. Parte_1 Parte_2 Per_1
come da proforme di fatture per l'importo di € 900,00 ( come da pro-forma di
[...]
a che si allega), così come già rilevato con decisione n. 281/2021 assunta dal Collegio di Bologna il 07.01.2021 che si chiede l'esecuzione, per un importo complessivo di € 91.075,77.
E quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma al Viale Europa n. 190 e in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di € 91.075,77 relativa all liquidata da parte di e quella riportata sulla tabella dei buoni fruttiferi più le CP_1 spese della perizia, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill. ma Corte d'Appello adita respingere l'appello in quanto infondato per l'effetto confermare l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 28.02.2023, resa dal Giudice del Tribunale di Firenze, nel procedimento civile rubricato al n. 6857/2021 R.G.
Con vittoria di spese dei due gradi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado pagina 2 di 11 Con ricorso ex art. 702-bis ss. c.p.c. e Parte_1 Parte_2 domandavano davanti al tribunale di Firenze la condanna di Controparte_1 al pagamento di euro 90.175,77, quale differenza tra quanto liquidato dopo la scadenza di buoni fruttiferi postali e quanto spettante in base ai tassi di interesse che sul titolo stesso sarebbero stati riportati. I titoli in questione erano della serie
Q/P, tipologia di buoni fruttiferi trentennali stampati secondo il modello e le condizioni della serie P, ma con una stampigliatura sovrapposta recante le nuove e diverse condizioni della serie Q. In particolare, la serie Q nulla riportava quanto agli interessi ultraventennali, mentre al contrario la serie P disponeva che il buono restava fruttifero fino al 30esimo anno, al tasso del 15%, maggiorato di una cifra ulteriore per ogni bimestre trascorso. Si era così generato il legittimo affidamento sugli interessi ulteriori rispetto al 20esimo anno, da cui la richiesta di integrazione.
Si costituiva , replicando che i buoni in questione erano a tutti gli CP_1 effetti appartenenti alla serie Q, le cui condizioni erano previste dalla tabella allegata al DM 13.6.1986. Contestava altresì la legittimazione attiva dei ricorrenti, non avendo dimostrato la loro qualità di eredi.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria esclusivamente documentale.
Il provvedimento impugnato
Con l'ordinanza ex art. 702-bis ss. RG 6857/2021 pubblicata il 28/02/2023 il
Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale anzitutto rigettava l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, avendo i ricorrenti dimostrato la loro qualità di eredi.
Il giudice di prime cure negava poi che i buoni fruttiferi, per come si presentavano, fossero idonei a ingenerare un legittimo affidamento nei beneficiari, in quanto essi appartenevano chiaramente alla serie Q, le cui condizioni economiche erano indicate nel DM del 1986, disposizione di carattere pagina 3 di 11 normativo, che non poteva che prevalere sulle indicazioni letterali contenute sui buoni stessi.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA), proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo il provvedimento gravato errato e ingiusto, lo impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione del D.M. 1986 sulla modifica dei tassi di interesse dal 21° al 30° anno per i buoni serie Q/P n.8, n.9, n.10, n.13.
2) La sent. Cass. SS.UU. n. 3963/2019 ha riproposto fedelmente l'impostazione della sent. Cassazione SS.UU. n. 13797/2007
3) Errata applicazione della Sentenza Cassazione SS.UU. n. 3963/2019.
4) Errata applicazione del combinato disposto dell'art. 173 D.P.R. 156 del 1973
e del D.M. 1986.
5) Accertamento nell'art. 173 codice postale della misura dei rendimenti da applicare ai buoni fruttiferi postali serie Q/P per il periodo dal 21° al 30° anno.
6) Bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 della Cost.
(Corte Cost. n. 26/2020).
7) Mancata dimostrazione da parte di dell'affissione presso gli uffici CP_1 postali dei nuovi tassi di interesse come da D.M. 1986;
8) Mancato adempimento della decisione del ABF Collegio di Firenze n.
281/2021 tra i ricorrenti e Controparte_1
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma del provvedimento gravato in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 11 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'impugnato provvedimento, del quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
9.1.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della ordinanza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
Nell'atto di appello non vengono indicati specifici motivi, venendo redatto un unico paragrafo, con il quale vengono però impugnati i singoli capi della sentenza.
Per maggiore comodità e chiarezza di esposizione, quindi, ci si riferirà ai singoli capi impugnati e alle censure che ad essi si muovono.
I. La critica relativa al primo capo dell'ordinanza impugnata (p.4) è infondata.
Contestano gli appellanti il seguente capo:
«In base a tale dato normativo, utilizzando i moduli di cui alla serie “P”, al fine di evitare sprechi e quindi non procedere alla ristampa di nuovi buoni, è stata creata la serie “Q/P” con equiparazione, per quanto attiene al trattamento economico, alla serie di nuova emissione “Q”.
D'altro canto, la volontà di superare le indicazioni relative ai tassi di interessi previsti per la serie “P” è dimostrata dalle stesse copie dei buoni allegate dai ricorrenti, i quali presentano, sulla parte anteriore, un timbro con la serie “Q/P” e, sulla parte posteriore, sopra la tabella originaria, una timbratura recante i tassi della serie “Q/P” dal primo al ventesimo anno.
In conseguenza, non si ravvisa nessuna incertezza in ordine all'applicazione delle condizioni di appartenenza del titolo alla serie “Q” sin dal momento dell'emissione dello stesso, in quanto la circostanza della conversione del documento dalla serie
pagina 5 di 11 “P” alla serie “Q” era stata espressamente richiamata tanto sul fronte quanto sul retro del titolo, sicché i ricorrenti avrebbero fin da subito potuto desumere, con
l'uso dell'ordinaria diligenza, che le condizioni di liquidazione applicabili dal ventesimo al trentesimo anno di vita dei buoni non potevano che essere quelle indicate nel D.M. del 13 giugno 1986 concernenti la serie “Q”.
La presenza stessa di detti timbri, in quanto indice dell'intervenuta variazione dei rendimenti dei titoli, avrebbe infatti dovuto indurre gli interessati a verificare quali tassi di interesse sarebbero stati applicati ai buoni».
Nello specifico, parte appellante denuncia la violazione del DM del 1986 relativamente alla modifica dei tassi di interesse dal 21esimo al 30esimo anno nella serie di buoni Q/P. Si afferma infatti che il giudice avrebbe male applicato il
DPR 29.3.1973 n. 156, che consentirebbe di estendere il tasso di interesse applicato anche alla nuova serie di buoni già emessi, nonché lo stesso DM. 1986, che introduceva la serie Q/P. Il DPR citato consentirebbe di disporre con DM una variazione del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sui buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto, e tali condizioni avrebbero potuto essere estese ad una o più precedenti serie. Nel presente caso dopo l'emissione dei BFP, oggetto di causa, non sarebbero stati emessi D.M. per la modifica dei tassi di interesse, quindi, come lo stesso D.M. 1986 disponeva all'art. 5, sarebbe stato necessario effettuare la modifica degli stessi tramite timbro fronte e retro completo. Le indicazioni introdotte non sarebbero pertanto complete né univoche, in quanto parziali. avrebbe poi fornito ai CP_1 beneficiari un titolo non formalmente conforme al DM: ciò in quanto i titoli sulla parte posteriore avrebbero una modifica dei tassi di interesse che si ferma al
20esimo anno, e pertanto non conforme al DM che richiederebbe di recare “la misura dei nuovi tassi”. Tale incorretto adempimento, consistito in una stampigliatura inesatta e incompleta, ingenererebbe un legittimo affidamento sulla validità dell'ammontare degli interessi.
Le argomentazioni riportate non sono fondate per le ragioni che seguono.
Si osserva che le percentuali dei tassi di interesse che sono state inserite sul buono con stampigliatura sono esattamente coincidenti con quelle indicate nella pagina 6 di 11 tabella allegata al DM del 1986. Pertanto, è logico dedurre che la mancata indicazione nella stampigliatura apposta sul buono degli interessi ultraventennali era la conseguenza della necessità di adeguarsi alle prescrizioni del DM, nel quale gli interessi erano disciplinati esclusivamente solo fino allo scadere del ventennio.
Né è possibile sostenere che il DM contenesse esclusivamente il riferimento alla
“misura dei nuovi tassi”, con ciò deducendo che rimanesse inalterata la disciplina previgente dei tassi ultraventennali, per cui le non si sarebbero adeguate CP_1 alla nuova normativa. Dal momento che la serie dei tassi è stata interamente rivista nel DM, con la sola eccezione di quelli ultraventennali, è piuttosto logico che la volontà fosse quella di non disciplinare tale ipotesi, non apparendo ragionevole che si sia voluto piuttosto mantenere ferma la previgente disciplina, che prevedeva un tasso notevolmente superiore rispetto a quelli che venivano modificati.
La quaestio iuris è quindi la seguente: come debba interpretarsi il difetto prescrittivo della nuova stampigliatura, diretta emanazione del DM 1986, sui tassi di interesse applicabili. Ci si domanda cioè se l'omessa indicazione riguardo agli interessi ultraventennali debba intendersi come un implicito rinvio alla disciplina preesistente ed ai relativi tassi ovvero se semplicemente si sia voluta escludere la previsione di un tasso specifico per il periodo successivo al ventennio.
A questa domanda ha risposto da ultimo la Corte di Cassazione, Sez. I, con l'ordinanza n. 24715 del 16.9.2024, che richiama precedenti massime sullo stesso punto e così si esprime:
“l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi
d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla
pagina 7 di 11 dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
E ancora:
“la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tali principi, che condivide, per cui deve essere escluso che vi sia un diritto a vedersi riconoscere il maggiore tasso di interessi previsto per l'ultimo decennio per i buoni della serie “P”.
Sia che si ragioni in termini di integrazione ai sensi dell'art. 1342 c.c., sia che si ragioni in termini di inserimento di clausole ai sensi dell'art. 1339, in nessuno dei due casi la disciplina deve intendersi come estensiva del regime preesistente per i rapporti ultraventennali.
II. La critica relativa al secondo capo censurato è infondata.
L'appellante fa riferimento alla parte dell'ordinanza nella quale viene citata l'ordinanza n.87 del 3.1.2023 della Cass. Civ. sez. 6-1: “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista
pagina 8 di 11 per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per
i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362
c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q” e l'autorità preposta alla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'art. 1342 c.c., comma
1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
Secondo l'appellante, l'interpretazione richiamata sarebbe erronea, in quanto
“l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata” (appello, p.31).
Anche questo argomento è da rigettare.
Infatti, il fatto che la conclusione dell'accordo sia occorsa successivamente rispetto all'eterointegrazione del contenuto è circostanza irrilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 1339 e 1342. Piuttosto, il fatto che al momento della conclusione del contratto l'eterointegrazione normativa fosse già avvenuta rende ancora meno attaccabile la disciplina che ne deriva.
Per il resto, quanto già argomentato assorbe completamente la questione.
III. La critica relativa al terzo capo impugnato è infondata.
pagina 9 di 11 L'appellante fa riferimento alla parte in cui l'ordinanza precisa che “Per le ragioni esposte, questo giudice, pur non ignorando l'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale di merito che riconosce la prevalenza del tasso di interesse indicato sul retro dei buoni postali rispetto alla disciplina prevista dal D.M. del 13 giugno 1986, ritiene tuttavia di aderire all'attuale dominante orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. ord. nn. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022; 87/2023;
567/2023), secondo cui il contrasto tra le condizioni relative al saggio degli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal citato D.M. deve essere risolto dando rilievo alle seconde.”
A tale affermazione del giudice di prime cure l'appellante risponde richiamando la sentenza di C. d'Appello di Firenze n. 1308/2022 del 21.6.2022, la quale ha confermato l'ordinanza di primo grado che, in un caso del tutto analogo al presente, si era pronunciata in favore del beneficiario.
L'argomento è da rigettare.
Pur non contestando il Collegio l'esistenza di tale precedente, non si può rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è successivamente mutata, anche sulla scorta delle pronunce di legittimità nelle more intervenute, per cui non può essere data continuità al primo indirizzo.
Già in altri casi questa Corte si è pronunciata nel senso di aderire all'orientamento espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione, come ad esempio in un'altra causa pendente tra le stesse parti e relativa a buoni fruttiferi della stessa serie Q/P
(CDA Firenze n. 117/2025 del 21.1.2025).
Il motivo è quindi da rigettare, come anche sono da considerare rigettati e assorbiti tutti quei motivi menzionati dall'appellante nell'elenco iniziale, ma che non trovano riscontro in un particolare capo della sentenza.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di e nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 Parte_2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al pagina 10 di 11 valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di , avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702-bis ss. RG 6857/2021 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 28/02/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2. Condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 le spese legali del giudizio di appello dell'appellata , Controparte_1 che liquida in complessivi 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara gli appellanti tenuti a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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