TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 17-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al P.U. n. 17-1/ 2025, promossa da
(c.f. ) in concordato preventivo (proc. n. Parte_1 P.IVA_1
8/2019 presso il Tribunale di Napoli), con il ministero dell'avv. Aniello De Ruberto ricorrente contro p.i ), con il ministero dell'avv. Salvatore Incardone Controparte_1 P.IVA_2 intimata sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 10.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 3.5.2025, Parte_1
, in concordato preventivo (proc. n. 8/2019 presso il Tribunale di Napoli), ha chiesto dichiararsi
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t..
Con memoria depositata il 6.6.2025, si è costituita (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2
1 persona del rappresentante legale p.t., chiedendo “in via principale, rigettare il ricorso per liquidazione giudiziale proposto da per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 37 e 121 del Parte_1
Codice della Crisi;
in via subordinata, concedere termine non inferiore a 120 giorni, ai sensi dell'art.
44 CCII, per consentire la presentazione di uno strumento alternativo di regolazione della crisi;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente procedimento.”.
2. Nel merito sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, per le ragioni che seguono.
2.1. Questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a Gela (CL), rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII.
2.2. Il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito residuo di euro 172.000,00 circa, in forza di accordo transattivo adempiuto solo parzialmente, a seguito del decreto ingiuntivo n. 112/2022 del Tribunale di Trento per la somma complessiva di euro 249.000,00 circa oltre interessi e spese processuali, dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. con decreto del 10.8.2022, avente come tale efficacia di giudicato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I , n. 22666/2021, testualmente: “principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. .”) (v. all. ricorso).
2.3. L'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva esercente “lavori di edilizia in genere”, come risulta dalla visura camerale del 7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII.
2.4. L'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d), CCII, risultano dall'istruttoria ex art. 42 CCII superate già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 3.5.2025, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, relativo all'esercizio 2022, come da visura camerale del
7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro
1.535.00,00 circa, come tali ben superiori rispetto alla soglia di euro 500.000,00 di debiti anche non scaduti ivi prevista.
2.5. Non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione
2 dell'Agenzia delle Entrate del 16.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali pari a euro 771.000,00 circa, come tali ben superiori rispetto alla soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti e non pagati ivi prevista.
2.6. L'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121
CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, come comprovato, in mancanza di un bilancio aggiornato (a fronte dell'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, relativo all'esercizio 2022, come da visura camerale del 7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII), sia dall'esecuzione forzata presso terzi con esito negativo intentata nel maggio 2022 dal ricorrente (v. all. ricorso), in forza del decreto ingiuntivo n. 112/2022 del Tribunale di Trento per la somma complessiva di euro
249.000,00 circa oltre interessi e spese processuali, dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. con decreto del 10.8.2022, e dal successivo accordo transattivo tra le parti, ottemperato dall'intimata solo in minima parte, con un perdurante debito residuo di euro 172.000,00 circa (v. all. ricorso), sia dagli ingenti debiti risultanti dall'istruttoria ex art. 42 CCII, pari a euro 771.000,00 circa di debiti fiscali come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 16.5.2025 e ad euro 499.000,00 circa di debiti contributivi come da certificazione dell' del 9.5.2025, che come tali denotano la mancanza persistente, e CP_2 non meramente temporanea, come eccepito dall'intimata, della liquidità necessaria per adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I, n.
26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”).
3. L'accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale implica l'inammissibilità dell'istanza, formulata in via subordinata dall'intimata, di concessione di un termine non inferiore a 120 giorni, ai sensi dell'art. 44 CCII, per la presentazione di uno strumento alternativo di regolazione della crisi ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t.;
3 nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, la dott.ssa Per_1
, invitandola a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla
[...] comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 28.10.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al P.U. n. 17-1/ 2025, promossa da
(c.f. ) in concordato preventivo (proc. n. Parte_1 P.IVA_1
8/2019 presso il Tribunale di Napoli), con il ministero dell'avv. Aniello De Ruberto ricorrente contro p.i ), con il ministero dell'avv. Salvatore Incardone Controparte_1 P.IVA_2 intimata sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 10.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 3.5.2025, Parte_1
, in concordato preventivo (proc. n. 8/2019 presso il Tribunale di Napoli), ha chiesto dichiararsi
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t..
Con memoria depositata il 6.6.2025, si è costituita (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2
1 persona del rappresentante legale p.t., chiedendo “in via principale, rigettare il ricorso per liquidazione giudiziale proposto da per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 37 e 121 del Parte_1
Codice della Crisi;
in via subordinata, concedere termine non inferiore a 120 giorni, ai sensi dell'art.
44 CCII, per consentire la presentazione di uno strumento alternativo di regolazione della crisi;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente procedimento.”.
2. Nel merito sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, per le ragioni che seguono.
2.1. Questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata si trova a Gela (CL), rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII.
2.2. Il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito residuo di euro 172.000,00 circa, in forza di accordo transattivo adempiuto solo parzialmente, a seguito del decreto ingiuntivo n. 112/2022 del Tribunale di Trento per la somma complessiva di euro 249.000,00 circa oltre interessi e spese processuali, dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. con decreto del 10.8.2022, avente come tale efficacia di giudicato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I , n. 22666/2021, testualmente: “principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. .”) (v. all. ricorso).
2.3. L'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva esercente “lavori di edilizia in genere”, come risulta dalla visura camerale del 7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII.
2.4. L'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d), CCII, risultano dall'istruttoria ex art. 42 CCII superate già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 3.5.2025, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, relativo all'esercizio 2022, come da visura camerale del
7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro
1.535.00,00 circa, come tali ben superiori rispetto alla soglia di euro 500.000,00 di debiti anche non scaduti ivi prevista.
2.5. Non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione
2 dell'Agenzia delle Entrate del 16.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali pari a euro 771.000,00 circa, come tali ben superiori rispetto alla soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti e non pagati ivi prevista.
2.6. L'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121
CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, come comprovato, in mancanza di un bilancio aggiornato (a fronte dell'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, relativo all'esercizio 2022, come da visura camerale del 7.5.2025 acquisita ex art. 42 CCII), sia dall'esecuzione forzata presso terzi con esito negativo intentata nel maggio 2022 dal ricorrente (v. all. ricorso), in forza del decreto ingiuntivo n. 112/2022 del Tribunale di Trento per la somma complessiva di euro
249.000,00 circa oltre interessi e spese processuali, dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. con decreto del 10.8.2022, e dal successivo accordo transattivo tra le parti, ottemperato dall'intimata solo in minima parte, con un perdurante debito residuo di euro 172.000,00 circa (v. all. ricorso), sia dagli ingenti debiti risultanti dall'istruttoria ex art. 42 CCII, pari a euro 771.000,00 circa di debiti fiscali come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 16.5.2025 e ad euro 499.000,00 circa di debiti contributivi come da certificazione dell' del 9.5.2025, che come tali denotano la mancanza persistente, e CP_2 non meramente temporanea, come eccepito dall'intimata, della liquidità necessaria per adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I, n.
26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”).
3. L'accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale implica l'inammissibilità dell'istanza, formulata in via subordinata dall'intimata, di concessione di un termine non inferiore a 120 giorni, ai sensi dell'art. 44 CCII, per la presentazione di uno strumento alternativo di regolazione della crisi ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t.;
3 nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, la dott.ssa Per_1
, invitandola a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla
[...] comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 28.10.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
4