Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 448/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI .………….. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …………..……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ………………. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 448 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione con provvedimento in data 8.10.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 2.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via della Stazione n.2/C presso lo studio dell'avv.to Pio Guido Felici che, unitamente all'avv.to Mauro Grego, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Torino, Via Mercantini n.5 presso lo studio degli avv.ti Fabio Deorsola
e Giovanni Dionisio che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “..1) dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra e 2) disporre l'affido condiviso Parte_1 Controparte_1 della figlia con collocazione abitativa prevalente presso la madre e diritto del Per_1 padre di tenere con sé la figlia nei seguenti termini: - a week end alternati dal venerdì mattina all'uscita da scuola, o dalle 10 nel periodo estivo, al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola di;
- soltanto sino al termine del corrente Per_1
dr. Andrea CANCIANI 1
anno scolastico, nella giornata di lunedì (quando il week end trascorso è stato di competenza materna) e di giovedì (quando la settimana termina nel week end di competenza materna) in entrambi i casi con pernottamento ed accompagnamento diretto
a scuola nel giorno successivo;
- terminato il corrente anno di asilo di , un Per_1 giorno infrasettimanale individuato nella giornata di mercoledì con pernottamento presso il padre ed accompagnamento diretto di presso la scuola;
- durante le Per_1 festività natalizie: il giorno del 24 dicembre ed il periodo dall'1 al 6 gennaio, ovvero il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza annuale facendo comunque in modo, di volta in volta, di consentire reciprocamente la frequentazione del minore per le giornate del 24 o del 25 dicembre;
nelle festività civili e/o religiose seguendo il criterio dell'alternanza e, durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive. 3) dare atto della disponibilità paterna a corrispondere l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento della minore con suddivisione delle spese straordinarie previamente concordate nella misura del 50%; 4) dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla Signora a titolo di assegno divorzile;
5) vinte le Controparte_1 spese…”;
per parte resistente: “...Dare atto che la sig.ra nulla oppone alla domanda di CP_1 divorzio. Affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Disporre che il padre possa vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo: - a w.e. alternati, dal venerdì pomeriggio (uscita asilo) alla domenica sera;
- il lunedì pomeriggio, fino alla mattina successiva, nella settimana che segue il w.e. della madre;
- il giovedì pomeriggio, fino alla mattina successiva, nella settimana che segue il w.e. con il padre;
-
La figlia minore, nelle vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il 24 dicembre e il periodo dal 1 al 6 gennaio ovvero il periodo dal 25 al 31 dicembre. Trascorrerà, inoltre, in pari misura con ciascuno dei genitori le vacanze pasquali nonché, secondo il principio dell'alternanza con i due genitori, tutte le altre festività (ponti o festività infrasettimanali da individuarsi secondo il calendario scolastico). Ancora, la figlia minore – qualora non fosse possibile festeggiarlo insieme – trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno. -
Il padre, inoltre, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore per Per_1 un periodo di due settimane, anche non consecutive;
Assegnare la casa coniugale di
Ventimiglia, via Tacito n. 22, alla sig.ra in quanto genitore residente Controparte_1 con la figlia minore. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di 700,00 euro, annualmente rivalutato secondo indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportivo-ricreative) concordate o necessitate. Con vittoria di spese e onorari di giudizio...”;
per il pubblico Ministero: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: / Con ogni altro provvedimento Parte_1 Controparte_1 consequenziale...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 24.2.2023 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Dolceacqua il 29.8.2015 con e che dall'unione è nata Controparte_1 la figlia (6 anni, essendo nata il [...]); che il Tribunale di Imperia, con Per_1 provvedimento in data 23.11.2021, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza -
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 448/2023 R.G.A.C.C.
chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, con ampliamento del proprio diritto di visita rispetto a quanto concordato in sede di separazione. Chiedeva, infine, fosse posto a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno di importo non superiore ad € 400,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da Controparte_1 un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento e collocazione della figlia minore, dall'altro instava per l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale (sita in Ventimiglia, Via Tacito n.22) e per la conferma del vigente regime di visite padre/figlia. Chiedeva, infine, fosse posto a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno di importo non inferiore ad € 700,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 5.6.2023 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 12.6.2023 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con collocazione della stessa presso l'abitazione della madre (cui Per_1 veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno di importo pari ad € 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti
(tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti). Successivamente, con provvedimento in data 8.10.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 2.10.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Esaminando a questo punto la questione relativa all'affidamento della figlia minore deve darsi atto di come le parti, in conformità a quanto già concordato in sede Per_1 di separazione consensuale (omologata in data 23.11.2021), abbiano richiesto adottarsi il regime “ordinario” dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
domanda che, in assenza di significative criticità nell'esercizio del ruolo e della funzione e non risultando in alcun modo pregiudizievole per gli interessi della prole, deve essere accolta da questo
Collegio.
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 448/2023 R.G.A.C.C.
Quanto alla collocazione della figlia preso atto della sua stabile permanenza Per_1 presso la madre e della conforme richiesta di entrambe le parti, deve in questa sede essere confermata presso l'abitazione della resistente;
quanto precede con conseguente assegnazione ad essa della casa coniugale sita in Ventimiglia, Via Tacito n.22.
Quanto al regime di visite, osserva il Collegio come le parti, sul punto, non siano state in grado di raggiungere un'intesa postoché, pur concordando entrambe sull'attuale stato di benessere di e sulla rispondenza alle sue esigenze di un regime a weekend Per_1 alternati con aggiunta di un giorno infrasettimanale, il ricorrente ha chiesto
“prolungarsi” il weekend di propria competenza dalla domenica sera (oggi stabilita) fino al lunedì mattina.
Tutto ciò premesso ed opportunamente sottolineato come competa ai genitori, in un adeguato e responsabile esercizio del ruolo e della funzione, regolare - in ragione delle esigenze della prole e con la necessaria flessibilità - la sua frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio di dover oggi valorizzare, in termini di possibile ampliamento, la positiva relazione di con il padre. Del resto, se da un lato Per_1 sono state le stesse parti a riferire di aver già sperimentato l'allungamento del weekend di competenza paterna senza che ciò abbia creato alla minore pregiudizio alcuno, dall'altro le condizioni di salute di quest'ultima appaiono ormai non più ostative rispetto ad una maggiore frequentazione.
È, pertanto, in ragione delle superiori considerazioni e della piena adeguatezza del ricorrente ad occuparsi anche delle questioni relative alla salute della minore, che deve disporsi che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé la figlia minore a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita Per_1 dall'asilo/scuola) sino al lunedì mattina (con accompagnamento all'asilo/scuola). Potrà, inoltre, tenerla con sé, nelle settimane successive al weekend di competenza della madre, il lunedì pomeriggio sino alla mattina seguente (con accompagnamento all'asilo/scuola) nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre il giovedì pomeriggio sino alla mattina seguente (con accompagnamento all'asilo/scuola); quanto precede così assicurando la permanenza di presso la madre nella giornata del Per_1 mercoledì in cui la stessa beneficia del permesso ex L.104/92. La figlia minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il 24 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio ovvero il periodo dal 25 al 31 dicembre. Trascorrerà, inoltre, in pari misura con ciascuno dei genitori le vacanze pasquali nonché, secondo il principio dell'alternanza tra i genitori, tutte le altre festività (ponti o festività infrasettimanali da individuarsi secondo il calendario scolastico). La figlia minore, qualora non fosse possibile festeggiarlo insieme, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno. Il padre, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive); Per_1 periodo da aumentarsi a 3 settimane (anche non consecutive) a partire dal compimento del sesto anno di età.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche della causa divorzile – limitate alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento di - deve Per_1 essere preliminarmente confrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a lo stesso, sulla scorta dell'autocertificazione e della Parte_1 documentazione in atti, oltre ad essere socio (nella misura del 20%) della società
“Scoglio Alto s.r.l.” proprietaria di un unico bene immobile di pregio, risulta svolgere in forma autonoma l'attività professionale di commercialista, percependo entrate con trend in aumento (avendo dichiarato redditi pari ad € 24.059,00 nel 2019, per € 27.325,00 nel 2020, per € 30.2019,00 nel 2021, € 38.976,00 nel 2022 ed € 72.888,00 nel 2023), da dr. Andrea CANCIANI 4 n. 448/2023 R.G.A.C.C.
ultimo corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 5.000,00; quanto precede essendo proprietario dell'immobile costituente la casa coniugale (assegnata a controparte) ed avendo a disposizione immobili di proprietà per la propria abitazione e per lo studio professionale ed avendo risparmi investiti in titoli per circa € 165.000,00. Quanto alle poste passive risulta gravato da una rata di importo pari ad € 920,00 mensili per il rimborso del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a studio ed abitazione (con scadenza al 17.11.2040).
Quanto, invece, a , la stessa risulta dipendente della “Banca Intesa Controparte_1 San Paolo” ed avere dichiarato redditi “da lavoro” pari ad ed € 43.820,00 nel 2022 ed € 41.925,00 nel 2023), corrispondenti ad una liquidità, calcolata su base mensile (reddito complessivo al netto dell'imposta), pari a circa € 2.400,00; quanto precede essendo stata altresì titolare (seppur a suo dire solo formalmente e fino all'estate del 2024), dell'attività di B&B “La casetta di Vale” (per la quale sono stati dichiarati redditi pari ad
€ 8.443,00 nel 2022 e per € 5.843,00 nel 2023). Non risulta sostenere spese per la locazione dell'abitazione (abitando la casa coniugale di proprietà del ricorrente) ed essere proprietaria in Dolceacqua dell'immobile già adibito all'attività turistica di B&B oltre che di due ulteriori box.
Tutto ciò premesso, se da un lato appare evidente come entrambe le parti – attesi i redditi percepiti - possano ritenersi economicamente indipendenti, dall'altro la disposta prevalente collocazione di presso la madre impone di assicurare un equo Per_1 bilanciamento delle posizioni al fine di garantire alla minore un tenore di vita il più possibile eguale presso ciascuno di essi. E', pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto di una migliore situazione economica del ricorrente – con trend positivo sia per i maggiori proventi lavorativi (solo in parte dipendenti da favorevoli contingenze normative non più prorogate) che per l'importante investimento immobiliare di recente effettuato dalla società “Scoglio Alto s.r.l.” – pur a fronte di un'oggettiva stabilità economica della resistente – che può giovarsi sia della casa coniugale che dei proventi potenzialmente derivanti della messa a reddito degli immobili di cui è proprietaria in
Dolceacqua - che deve ritenersi conforme a giustizia e rispondente alle esigenze della figlia minore porre a carico del padre, a titolo di contributo al suo Per_1 mantenimento, un assegno mensile dell'importo di € 550,00. Tale somma, infatti, può ritenersi adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa, idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto alla madre in forma diretta - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. nonché del tutto compatibile con l'attuale capacità contributiva del ricorrente.
Deve, in goni caso, disporsi che, ad integrazione del superiore contributo, venga interamente percepito dalla madre l'Assegno Unico Universale per la figlia minore
Per_1
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti la figlia minore;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Quanto, invece, all'assegno di “indennità di frequenza” percepito per la figlia minore appare opportuno sottolineare come tale prestazione economica risulti Per_1 specificamente finalizzata all'inserimento scolastico e sociale della minore e, come tale, non possa essere ricompresa tra le “entrate” della resistente benché da essa formalmente percepita. La stessa, infatti, dovrà essere dalla madre destinata in via esclusiva a sostenere le spese relative alle disabilità per le quali è stata riconosciuta e che,
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 448/2023 R.G.A.C.C.
conseguentemente, resteranno escluse dalle spese per le quali è previsto – se non per la parte eccedente l'ammontare dell'assegno de quo - il “riparto” in pari quota tra i genitori.
Da ultimo, in ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolceacqua (IM) il 29.8.2015 tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
29.12.1979 e nata a [...] il [...]; matrimonio Controparte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2015, n. 5, p. II, Serie A;
2) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
3) assegna a la casa coniugale sita in Imperia, Via Tacito n.22 Controparte_1 dove la stessa continuerà a vivere unitamente alla figlia fino al Per_1 raggiungimento della sua maggiore età ovvero, in ogni caso, della sua indipendenza economica;
4) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia minore a weekend alternati dal venerdì pomeriggio (dall'uscita Per_1 dall'asilo/scuola) fino al lunedì mattina (con accompagnamento all'asilo/scuola). Potrà, inoltre, tenerla con sé, nelle settimane successive al weekend di competenza della madre, il lunedì pomeriggio sino alla mattina seguente (con accompagnamento all'asilo/scuola) nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre il giovedì pomeriggio sino alla mattina seguente (con accompagnamento all'asilo/scuola); quanto precede così assicurando la permanenza di presso la madre nella giornata del Per_1 mercoledì in cui la stessa beneficia del permesso ex L.104/92.
La figlia minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il 24 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio ovvero il periodo dal 25 al 31 dicembre. Trascorrerà, inoltre, in pari misura con ciascuno dei genitori le vacanze pasquali nonché, secondo il principio dell'alternanza tra i genitori, tutte le altre festività (ponti o festività infrasettimanali da individuarsi secondo il calendario scolastico). La figlia minore, qualora non fosse possibile festeggiarlo insieme, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno.
Il padre, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia minore
per un periodo di due settimane (anche non consecutive); periodo da Per_1 aumentarsi a 3 settimane (anche non consecutive) a partire dal compimento del sesto anno di età;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1 550,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 448/2023 R.G.A.C.C.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 5), l'assegno unico universale per la figlia minore;
Per_1
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 29.4.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7