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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2833/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN AM Presidente
AR MO GI
ON VE GI rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2833 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
24/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...]
Pascoli n. 2, elettivamente domiciliata in Vairano Scalo (CE) alla Via
Santi OS e IA n.13, presso lo studio dell'avv. Marisa De Quattro che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTE
E nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
n. 2, elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via G.
Boccaccio n.2, presso lo studio dell'avv. Antonietta Venosa che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale in conformità a quanto richiesto dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/7/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 27/7/2024 in Frignano, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza del 23/7/2025, in ragione di un ordine di protezione ex artt.
473 bis.69 e ss. c.p.c. emanato nei confronti di a tutela Controparte_1
di la GI Delegata ha disposto la comparizione Parte_1
personale delle parti all'udienza del 23/10/2025.
A tale ultima udienza, udite le parti, le quali hanno confermato la volontà di separarsi, senza avanzare alcuna richiesta in ordine alla pronuncia di condizioni accessorie, la GI Delegata si è riservata.
Con ordinanza del 24/10/2025, la GI delegata ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Nulla va disposto in ordine alle statuizioni accessorie, considerato che le parti all'udienza del 23/10/2025 hanno chiesto la pronuncia della separazione personale in assenza di ulteriori condizioni.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata ad [...] Parte_1
il 9/4/1996 e nato ad [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frignano (Atto n.11,
P.II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2024) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10/12/2025.
La GI relatrice La Presidente
ON VE AN AM