Decreto decisorio 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00261/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00393/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2015, proposto da
Venice Kayak s.r.l., Surf Club Venezia, Associazione Canoistica Arcobaleno, VI LA, NI GO, RE SI, MA IN, SS ON, NM DI, TO IO, IE De EC, TT ME, AN IN, AM TO, IO OC, Canoa Club Novara e FISURF Federazione Italiana Surfing, rappresentati e difesi dall'avvocato Rachele Favero, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre Venezia, via Torino125;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio IN, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, San MA 4091;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San MA, 63;
Ispettorato Porto di Venezia - Regione del Veneto - Sistemi Territoriali s.p.a., non costituito in giudizio;
Provveditorato Interregionale per il Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia, già Magistrato delle Acque Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia, Marano e Grado e per l’attuazione della legge per la Salvaguardia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 96 del 10 febbraio 2015 della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia avente ad oggetto " Circolazione acquea nella zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di IU, ID, NO e BU - misure per l'aumento della sicurezza della navigazione delle unità a remi e il controllo del traffico acqueo - Modifica e integrazione agli articoli 2,3 e 4 dell'Ordinanza n. 310 del 3/7/2006; degli artt. 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 310 del 3/7/2006 ", nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 25 marzo 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO