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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
così composto:
- Dott.ssa Marika Motta Presidente
- Dott. Davide Naldi Giudice rel./est.
- Dott. Davide Palazzo Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 promosso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE-creditrice procedente contro
Curatela dell'eredità giacente di , nella persona dell'Avv. Persona_1
ZI RO CA
RE AT (contumace)
Premesso che:
- la reclamante, creditrice procedente, ha chiesto la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare di R.G.E. 47/2005 resa dal G.E., dott. ZI Noto, in data
9.07.2025 e comunicata in pari data, e per l'effetto ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva;
- nessuno si è costituito per le controparti, nonostante rituale notifica rivolta alla CP_1
di Enna e all'Avv. CA, quale curatore dell'eredità giacente di
[...] [...] (giusto decreto nomina curatore n. cronol. 4405/2025 del 08/07/2025 Persona_1
nel fascicolo V.G. RG n. 1160/2024);
considerato che il Giudice dell'Esecuzione, a seguito dell'udienza del 9.7.2025, ha estinto la procedura: a) ritenendo indimostrata da parte del creditore l'esistenza del procedimento volto alla nomina del curatore dell'eredità giacente del debitore esecutato;
b) rilevando che l'esecuzione forzata
è stata iniziata nel lontano 2005, senza che sia stato eseguito alcun atto significativo diretto alla vendita del compendio pignorato;
c) rilevando che all'udienza precedente del 28 maggio 2025 il giudice aveva già disposto che la creditrice procedente dovesse attivarsi facendo il possibile affinché
l'esecuzione forzata procedesse utilmente e con sollecitudine;
considerato che lo strumento del reclamo appare corretto dato che l'estinzione è stata dichiarata in applicazione dell'art. 630 c.p.c. per presunta inattività della parte, sebbene il richiamo a tale norma non sia del tutto pacifico, posto che la fattispecie tipica prevista in seno a tale disposizione è quella della mancata prosecuzione o mancata riassunzione, pur considerando l'ampio panorama giurisprudenziale e dottrinale relativo all'ambito applicativo della norma;
ritenuto che il provvedimento, pur condivisibile nella parte in cui evidenzia che il creditore avrebbe meglio potuto dimostrare la pendenza del procedimento e le iniziative attuate per individuare il soggetto nei cui proseguire, non è condivisibile in ordine all'esito cui il Giudice è pervenuto.
Ed infatti, la pronuncia di estinzione, per la sua portata, sarebbe dovuta intervenire a fronte di una più compiuta indagine circa l'andamento del procedimento di volontaria giurisdizione e solo nel caso di comprovata inerzia del soggetto da cui poter evincere il totale disinteresse del creditore a proseguire l'esecuzione che, pur intrapresa nel 2005, ha visto comunque diverse iniziative del creditore volte ad individuare un soggetto nei cui confronti rivolgere l'azione esecutiva: dapprima con l'introduzione del procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.c. (R.G.
n. 1164/23 V.G.), che si è concluso con la rinuncia di (moglie del Sig. Controparte_2
) e di , altra figlia del Sig. , Persona_1 Persona_2 Persona_1
e successivamente, con l'iscrizione del ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente (RG.
1160/2024 V.G.). La circostanza poi che poi il procedimento in questione – e di riflesso quello dell'esecuzione - si sia protratto per alcuni mesi non è imputabile al creditore e dimostrazione ne è il fatto che il decreto di nomina è intervenuto in ritardo in data 8.7.2025 (un giorno prima della pronunciata estinzione del procedimento esecutivo);
ritenuto che non ci si debba pronunciare sulle spese, anche in ragione dell'assenza di una effettiva controparte nel presente procedimento che si sia opposta all'impugnazione
P.Q.M.
➢ accoglie la domanda di parte reclamante, e per l'effetto revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare di R.G.E. 47/2005 resa dal G.E., dott. ZI Noto, in data
9.07.2025, onerando parte reclamante di riassumere la procedura esecutiva;
➢ nulla sulle spese
Enna, 08.10.2025
Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
così composto:
- Dott.ssa Marika Motta Presidente
- Dott. Davide Naldi Giudice rel./est.
- Dott. Davide Palazzo Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 promosso da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE-creditrice procedente contro
Curatela dell'eredità giacente di , nella persona dell'Avv. Persona_1
ZI RO CA
RE AT (contumace)
Premesso che:
- la reclamante, creditrice procedente, ha chiesto la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare di R.G.E. 47/2005 resa dal G.E., dott. ZI Noto, in data
9.07.2025 e comunicata in pari data, e per l'effetto ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva;
- nessuno si è costituito per le controparti, nonostante rituale notifica rivolta alla CP_1
di Enna e all'Avv. CA, quale curatore dell'eredità giacente di
[...] [...] (giusto decreto nomina curatore n. cronol. 4405/2025 del 08/07/2025 Persona_1
nel fascicolo V.G. RG n. 1160/2024);
considerato che il Giudice dell'Esecuzione, a seguito dell'udienza del 9.7.2025, ha estinto la procedura: a) ritenendo indimostrata da parte del creditore l'esistenza del procedimento volto alla nomina del curatore dell'eredità giacente del debitore esecutato;
b) rilevando che l'esecuzione forzata
è stata iniziata nel lontano 2005, senza che sia stato eseguito alcun atto significativo diretto alla vendita del compendio pignorato;
c) rilevando che all'udienza precedente del 28 maggio 2025 il giudice aveva già disposto che la creditrice procedente dovesse attivarsi facendo il possibile affinché
l'esecuzione forzata procedesse utilmente e con sollecitudine;
considerato che lo strumento del reclamo appare corretto dato che l'estinzione è stata dichiarata in applicazione dell'art. 630 c.p.c. per presunta inattività della parte, sebbene il richiamo a tale norma non sia del tutto pacifico, posto che la fattispecie tipica prevista in seno a tale disposizione è quella della mancata prosecuzione o mancata riassunzione, pur considerando l'ampio panorama giurisprudenziale e dottrinale relativo all'ambito applicativo della norma;
ritenuto che il provvedimento, pur condivisibile nella parte in cui evidenzia che il creditore avrebbe meglio potuto dimostrare la pendenza del procedimento e le iniziative attuate per individuare il soggetto nei cui proseguire, non è condivisibile in ordine all'esito cui il Giudice è pervenuto.
Ed infatti, la pronuncia di estinzione, per la sua portata, sarebbe dovuta intervenire a fronte di una più compiuta indagine circa l'andamento del procedimento di volontaria giurisdizione e solo nel caso di comprovata inerzia del soggetto da cui poter evincere il totale disinteresse del creditore a proseguire l'esecuzione che, pur intrapresa nel 2005, ha visto comunque diverse iniziative del creditore volte ad individuare un soggetto nei cui confronti rivolgere l'azione esecutiva: dapprima con l'introduzione del procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.c. (R.G.
n. 1164/23 V.G.), che si è concluso con la rinuncia di (moglie del Sig. Controparte_2
) e di , altra figlia del Sig. , Persona_1 Persona_2 Persona_1
e successivamente, con l'iscrizione del ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente (RG.
1160/2024 V.G.). La circostanza poi che poi il procedimento in questione – e di riflesso quello dell'esecuzione - si sia protratto per alcuni mesi non è imputabile al creditore e dimostrazione ne è il fatto che il decreto di nomina è intervenuto in ritardo in data 8.7.2025 (un giorno prima della pronunciata estinzione del procedimento esecutivo);
ritenuto che non ci si debba pronunciare sulle spese, anche in ragione dell'assenza di una effettiva controparte nel presente procedimento che si sia opposta all'impugnazione
P.Q.M.
➢ accoglie la domanda di parte reclamante, e per l'effetto revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare di R.G.E. 47/2005 resa dal G.E., dott. ZI Noto, in data
9.07.2025, onerando parte reclamante di riassumere la procedura esecutiva;
➢ nulla sulle spese
Enna, 08.10.2025
Il Presidente