TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2147/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NR ST, a seguito della discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2147 dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Del Gaiso, in Napoli, nella Piazza Garibaldi n. 26
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella Di Francesco ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
NA FE n. 8
Appellata
E
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 648/2023, emessa dal Giudice di Pace di del CP_2
6.11.2023, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 485/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto gravame avverso la sentenza n. 648/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di del 6.11.2023, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 485/2023, con la quale CP_2
è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento n.
07120220173879515000 emessa da con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € CP_3
1.545,83 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della strada, riscontrate dall'Ente impositore la Controparte_2 Parte appellante, instando per la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di prime cure ex artt. 351, comma 2 e 283 cpc, deducendo la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha nel merito eccepito che, per il perfezionamento della presentazione del ricorso innanzi al Giudice di pace, farebbe fede la data di invio della raccomandata, non quella del deposito in cancelleria.
Inoltre, la società appellante ha dedotto di aver ritualmente spiegato ricorso al Prefetto, in data 25.8.2020, avverso la contravvenzione ricevuta in data 26.6.2020, sul quale la non si è mai pronunciata, CP_2 chiedendo, quindi, la riforma della sentenza anche nella parte in cui rigetta la proposizione del ricorso ex art. 205 C.d.s. in favore dell'opposizione ex art. 615 cpc.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “in via principale dichiarare illegittima la impugnata cartella
n. 07120220173879515000 e, per l'effetto, annullarla, in considerazione di tutti i motivi esposti, ed essendo stata emessa oltre il termine prescrizionale con ogni conseguente statuizione, e cioè l'annullamento delle sanzioni amministrative ingiunte per i motivi addotti;
3. In conseguenza annullare il verbale di violazione del C.d.s. n. elevato dalla NumeroDiCar_1
Prefettura di . CP_2
Costituendosi in giudizio, ha ribadito l'eccezione d'inammissibilità del ricorso propugnata in CP_3 primo grado, e ciò in quanto la cartella di pagamento è stata notificata alla società appellante il 18.1.2023
e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 21.2.2023, vale a dire oltre il termine di legge fissato in trenta giorni,
e che l'onere di controvertere tale considerazione spetterebbe alla ricorrente, che non vi ha assolto.
Nel merito, parte appellata ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'unico motivo di doglianza sarebbe l'omessa notifica dei verbali prodromici all'emissione dell'atto impositivo, circostanza eventualmente riconducibile all'ente impositivo.
Pertanto, contestando anche la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza,
a motivo dell'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha chiesto al Tribunale il rigetto CP_3 del gravame e la conferma, nel merito, della sentenza del GDP di CP_2
Seppur ritualmente citata, la di non si è costituita, dacché ne va dichiarata la CP_2 CP_2 contumacia.
La causa, istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, quanto all'eccezione preliminare spiegata da parte appellata, osserva il Tribunale che, qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione (cfr. Cass. n. 39388/2021). Nel caso di specie, parte appellante ha prodotto – per la prima volta in appello – la ricevuta di invio postale del plico, che reca la data del 14.2.2023, vale a dire entro il termine di giorni 30 che sarebbe spirato il 17.2.2023.
Di conseguenza, a differenza di quanto dedotto dal Giudice di prime cure, l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220173879515 dovrebbe ritenersi tempestiva.
Tuttavia, come a breve si esporrà, deve rammentarsi che la aveva già presentato opposizione Parte_1 tempestiva alla e, non avendo avuto alcuna risposta, ha incoato il presente giudizio Controparte_2 dinanzi al Giudice di Pace impugnando la cartella esattoriale notificata.
A rigore, dunque, e in assenza di qualsivoglia argomentazione spiegata dalla , non può dirsi che CP_2 il verbale oggetto di impugnazione sia divenuto definitivo. Tale circostanza conduce il Tribunale a qualificare la domanda di parte appellante (e ancor prima ricorrente) in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La suesposta riqualificazione della domanda consente di superare la paventata lesione – come osservato da del principio di immediata contestazione nel corso della prima difesa utile (quale corollario CP_3 del cd. principio dispositivo).
Passando al merito della vicenda, come sopra anticipato, si rileva che parte appellante ha spiegato ricorso avverso una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 205 C.d.s.; in particolare, la non lamenta Parte_1 la mancata notificazione del verbale, ma ha eccepito di aver spiegato opposizione al Prefetto in data
25.8.2020, sulla quale l'Organo competente non si sarebbe pronunciato.
Orbene, parte appellante ha versato in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione alla di in data 25.8.2020, in seno alla quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_4 CP_2 di legittimazione passiva, nonché la tardività della notifica del verbale n. 1605000238 (cfr. doc. allegato all'atto d'appello).
Osserva il Tribunale che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
In sintesi, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Ex art. 2697 c.c., sarebbe, quindi, spettato alla comprovare l'invio nei termini del verbale CP_2 elevato alla società appellante e, inoltre, dedurre in ordine al paventato difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
Posto che la parte appellata, regolarmente chiamata, non si è costituita, rimanendo contumace, tale onere non può dirsi assolto: la mancata partecipazione della in entrambi i gradi di giudizio Controparte_2 ha impedito l'acquisizione di elementi dai quali inferire l'ipotetico rigetto del ricorso di parte appellante e, conseguentemente, la definitività del verbale n. 1605000238.
Deve, conseguentemente, accogliersi il gravame proposto da Parte_1
Per l'effetto, in riforma della sentenza n. 648/2023, emessa dal Giudice di Pace di il 6.11.2023, CP_2 nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 485/2023, va annullata la cartella n. 07120220173879515000 emessa da e il verbale n. PTR/1605000238 elevato dalla Prefettura di CP_3 CP_2
In accordo al principio della soccombenza, deve condannarsi la alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite – di entrambi i gradi di giudizio – nei confronti dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo.
Quanto ai rapporti tra e sussistono ragioni per procedere alla CP_3 Parte_1 compensazione delle spese valorizzando, in particolare, l'arbitraria scelta dell'appellante di produrre, per la prima volta in sede di appello, la prova della tempestiva notifica del ricorso nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1 sentenza n. 648/2023, emessa dal Giudice di Pace di il 6.11.2023, nell'ambito del CP_2 giudizio recante R.G. n. 485/2023, annulla la cartella n. 07120220173879515000 emessa da e il verbale n. PTR/1605000238 elevato dalla CP_3 Controparte_2
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'appellante per il doppio grado di giudizio, liquidate in € 633,00 per il primo grado e in € 852,00 per il secondo grado, oltre spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario
- Compensa le spese tra Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
Trapani, 25.11.2025
Il Giudice
NR ST
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NR ST, a seguito della discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2147 dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Del Gaiso, in Napoli, nella Piazza Garibaldi n. 26
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Gabriella Di Francesco ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
NA FE n. 8
Appellata
E
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 648/2023, emessa dal Giudice di Pace di del CP_2
6.11.2023, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 485/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto gravame avverso la sentenza n. 648/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di del 6.11.2023, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 485/2023, con la quale CP_2
è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento n.
07120220173879515000 emessa da con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € CP_3
1.545,83 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della strada, riscontrate dall'Ente impositore la Controparte_2 Parte appellante, instando per la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di prime cure ex artt. 351, comma 2 e 283 cpc, deducendo la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha nel merito eccepito che, per il perfezionamento della presentazione del ricorso innanzi al Giudice di pace, farebbe fede la data di invio della raccomandata, non quella del deposito in cancelleria.
Inoltre, la società appellante ha dedotto di aver ritualmente spiegato ricorso al Prefetto, in data 25.8.2020, avverso la contravvenzione ricevuta in data 26.6.2020, sul quale la non si è mai pronunciata, CP_2 chiedendo, quindi, la riforma della sentenza anche nella parte in cui rigetta la proposizione del ricorso ex art. 205 C.d.s. in favore dell'opposizione ex art. 615 cpc.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “in via principale dichiarare illegittima la impugnata cartella
n. 07120220173879515000 e, per l'effetto, annullarla, in considerazione di tutti i motivi esposti, ed essendo stata emessa oltre il termine prescrizionale con ogni conseguente statuizione, e cioè l'annullamento delle sanzioni amministrative ingiunte per i motivi addotti;
3. In conseguenza annullare il verbale di violazione del C.d.s. n. elevato dalla NumeroDiCar_1
Prefettura di . CP_2
Costituendosi in giudizio, ha ribadito l'eccezione d'inammissibilità del ricorso propugnata in CP_3 primo grado, e ciò in quanto la cartella di pagamento è stata notificata alla società appellante il 18.1.2023
e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 21.2.2023, vale a dire oltre il termine di legge fissato in trenta giorni,
e che l'onere di controvertere tale considerazione spetterebbe alla ricorrente, che non vi ha assolto.
Nel merito, parte appellata ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'unico motivo di doglianza sarebbe l'omessa notifica dei verbali prodromici all'emissione dell'atto impositivo, circostanza eventualmente riconducibile all'ente impositivo.
Pertanto, contestando anche la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza,
a motivo dell'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha chiesto al Tribunale il rigetto CP_3 del gravame e la conferma, nel merito, della sentenza del GDP di CP_2
Seppur ritualmente citata, la di non si è costituita, dacché ne va dichiarata la CP_2 CP_2 contumacia.
La causa, istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, quanto all'eccezione preliminare spiegata da parte appellata, osserva il Tribunale che, qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione (cfr. Cass. n. 39388/2021). Nel caso di specie, parte appellante ha prodotto – per la prima volta in appello – la ricevuta di invio postale del plico, che reca la data del 14.2.2023, vale a dire entro il termine di giorni 30 che sarebbe spirato il 17.2.2023.
Di conseguenza, a differenza di quanto dedotto dal Giudice di prime cure, l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220173879515 dovrebbe ritenersi tempestiva.
Tuttavia, come a breve si esporrà, deve rammentarsi che la aveva già presentato opposizione Parte_1 tempestiva alla e, non avendo avuto alcuna risposta, ha incoato il presente giudizio Controparte_2 dinanzi al Giudice di Pace impugnando la cartella esattoriale notificata.
A rigore, dunque, e in assenza di qualsivoglia argomentazione spiegata dalla , non può dirsi che CP_2 il verbale oggetto di impugnazione sia divenuto definitivo. Tale circostanza conduce il Tribunale a qualificare la domanda di parte appellante (e ancor prima ricorrente) in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La suesposta riqualificazione della domanda consente di superare la paventata lesione – come osservato da del principio di immediata contestazione nel corso della prima difesa utile (quale corollario CP_3 del cd. principio dispositivo).
Passando al merito della vicenda, come sopra anticipato, si rileva che parte appellante ha spiegato ricorso avverso una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 205 C.d.s.; in particolare, la non lamenta Parte_1 la mancata notificazione del verbale, ma ha eccepito di aver spiegato opposizione al Prefetto in data
25.8.2020, sulla quale l'Organo competente non si sarebbe pronunciato.
Orbene, parte appellante ha versato in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione alla di in data 25.8.2020, in seno alla quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_4 CP_2 di legittimazione passiva, nonché la tardività della notifica del verbale n. 1605000238 (cfr. doc. allegato all'atto d'appello).
Osserva il Tribunale che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
In sintesi, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Ex art. 2697 c.c., sarebbe, quindi, spettato alla comprovare l'invio nei termini del verbale CP_2 elevato alla società appellante e, inoltre, dedurre in ordine al paventato difetto di legittimazione passiva dell'appellante.
Posto che la parte appellata, regolarmente chiamata, non si è costituita, rimanendo contumace, tale onere non può dirsi assolto: la mancata partecipazione della in entrambi i gradi di giudizio Controparte_2 ha impedito l'acquisizione di elementi dai quali inferire l'ipotetico rigetto del ricorso di parte appellante e, conseguentemente, la definitività del verbale n. 1605000238.
Deve, conseguentemente, accogliersi il gravame proposto da Parte_1
Per l'effetto, in riforma della sentenza n. 648/2023, emessa dal Giudice di Pace di il 6.11.2023, CP_2 nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 485/2023, va annullata la cartella n. 07120220173879515000 emessa da e il verbale n. PTR/1605000238 elevato dalla Prefettura di CP_3 CP_2
In accordo al principio della soccombenza, deve condannarsi la alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite – di entrambi i gradi di giudizio – nei confronti dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo.
Quanto ai rapporti tra e sussistono ragioni per procedere alla CP_3 Parte_1 compensazione delle spese valorizzando, in particolare, l'arbitraria scelta dell'appellante di produrre, per la prima volta in sede di appello, la prova della tempestiva notifica del ricorso nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1 sentenza n. 648/2023, emessa dal Giudice di Pace di il 6.11.2023, nell'ambito del CP_2 giudizio recante R.G. n. 485/2023, annulla la cartella n. 07120220173879515000 emessa da e il verbale n. PTR/1605000238 elevato dalla CP_3 Controparte_2
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'appellante per il doppio grado di giudizio, liquidate in € 633,00 per il primo grado e in € 852,00 per il secondo grado, oltre spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario
- Compensa le spese tra Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
Trapani, 25.11.2025
Il Giudice
NR ST