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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. PICONE FRANCESCA e l'avv. FULCO SIMONA GRAZIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Guido Maria Faggionato
Per la dott.ssa Beatrice Alessandro Controparte_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso e contesta il conteggio formulato dal per non aver CP_1 correttamente conteggiato i mesi lavorati dal 3.3.2022 all'8.6.2022 che sono tre anziché due come Cont ritenuto dal Riformula pertanto la domanda chiedendo il pagamento della somma di € 1.086,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da conteggio contenuto nel preverbale depositato telematicamente e comunque ricavabile dagli allegati da 1 a 10. Per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte resistente sostiene l'insussistenza del diritto per l'a/s 2021/2022, trattandosi di supplenza breve e comunque esprimendo, in subordine, i calcoli a pagina 6 della memoria a cui si riporta.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PICONE Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e FULCO SIMONA GRAZIA e elettivamente domiciliata in via Esseneto n. 65, 92100 Agrigento
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott. ri e elettivamente Controparte_3 Controparte_4 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2; Controparte_5
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza odierna. Oggetto: Retribuzione Professionale Docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Con ricorso iscritto in data 23.7.2024, la ricorrente, in qualità di docente assunta con contratti a tempo determinato, dal 27/10/2021 al 24/02/2022 per 18 h settimanali e dal 03/03/2022 al 08/06/2022 per 24 h settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Fogazzaro” di Piovene Rocchette, chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 Ccni del 15.3.2021 in relazione al servizio prestato in virtù dei suindicati contratti, condannando il al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.352,35 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza. Assumeva di non aver percepito per i giorni di servizio la retribuzione professionale docenti illegittimamente prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 solo per i docenti di ruolo e quelli con incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, richiamando la giurisprudenza comunitaria e di legittimità in materia. - si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità CP_1 dell'esclusione della citata retribuzione dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari – la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Contestava, poi, il quantum richiesto, ritenendo doversi eventualmente scomputare i periodi di assenza non utili per la RPD, tra i quali le assenze per malattia e quelle non retribuite, deducendo, infine, che l'importo previsto a titolo di retribuzione professionale indicato in ricorso debba intendersi al lordo in quanto soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege. Rilevato che:
- la causa, di natura documentale, è così decisa, previa precisazione della domanda all'udienza odierna in cui, parte ricorrente, associandosi alle contestazioni del in ordine al CP_1 quantum richiesto ha chiesto il pagamento della somma di € 1.086,82;
- il ricorso è fondato e dev'essere accolto;
- la ricorrente, nell'anno scolastico 2021/2022 ha stipulato più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, quale docente di scuola primaria su posto di sostegno psicofisico dal 27/10/2021 al 24/02/2022 per 18 h settimanali e dal 03/03/2022 al 08/06/2022 per 24 h settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Fogazzaro” di Piovene Rocchette, allegando di non aver percepito nel corso di tutto il rapporto di lavoro la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 del Ccnl 2001 solo per i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli con contratto annuale a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno;
- ai sensi dell'art 7 Ccnl: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.”; - secondo recente giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal , il richiamo CP_1 all'art 25 CCNI vale ai fini del calcolo della predetta indennità e non anche in relazione ai soggetti legittimati al suo pagamento (personale assunto in ruolo ed a quello a tempo determinato con incarico annuale, con termine al 31 agosto o 30 giugno);
- sul punto la questione è stata già oggetto di esame della Suprema Corte che ha affermato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass 20015/15);
- da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. Ord. 6293/2020);
- ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata. Di contro il rinvio alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999” riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”. Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio);
- alla luce dei principi sopra esposti, allegato l'inadempimento del , che non ha fornito CP_1 alcuna prova in senso contrario, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con il contratto a tempo determinato;
- per l'effetto il va condannato al pagamento delle differenze retributive in relazione ai CP_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, pari ad €. 1048,12, come da conteggi di parte resistente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo, oltre a quelle maturate sino alla scadenza del contratto in esame (30.6.2021), in quanto specificatamente articolati in memoria e non altrettanto in ricorso, come neppure specificatamente contestati all'udienza odierna;
del resto, è inammissibile il “preverbale” depositato telematicamente dalla parte ricorrente in data 23.9.25, trattandosi di nota non autorizzata;
- invero, dallo stato matricolare in atti, risulta che la parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal 27/10/2021 al 31/01/2022, dal 1/02/2022 al 09/02/2022 ed il 10.2.2022 e, quindi, complessivamente dal 27.10.2021 al 10.2.2022 come dedotto dal resistente e CP_1 successivamente dal 21/02/2022 al 24/02/2022 e dal 03/03/2022 all' 08/06/2022.
- Dai giorni di servizio contrattuali sopra descritti devono poi detrarsi, come ritenuto dal
, oltre che i giorni di permesso (il 13/12/2021 e il 17/01/2022) i giorni di assenza per CP_1 malattia, ovvero dal 16/11/2021 al 17/11/2021 e dal 18/01/2022 al 24/01/2022, come dedotto Cont dal non specificatamente contestato da parte ricorrente. Invero, l'art. 71 del D.L. 112/2008 ha previsto che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (..)”, con la conseguenza che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche di un solo giorno), deve essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con l'esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, ivi compresa la RPD;
-
- Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di lavoro fino ad € 5.200) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, quantificate nella somma di € 1048,12 oltre accessori di legge;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 626,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 25 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. PICONE FRANCESCA e l'avv. FULCO SIMONA GRAZIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Guido Maria Faggionato
Per la dott.ssa Beatrice Alessandro Controparte_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso e contesta il conteggio formulato dal per non aver CP_1 correttamente conteggiato i mesi lavorati dal 3.3.2022 all'8.6.2022 che sono tre anziché due come Cont ritenuto dal Riformula pertanto la domanda chiedendo il pagamento della somma di € 1.086,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da conteggio contenuto nel preverbale depositato telematicamente e comunque ricavabile dagli allegati da 1 a 10. Per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Parte resistente sostiene l'insussistenza del diritto per l'a/s 2021/2022, trattandosi di supplenza breve e comunque esprimendo, in subordine, i calcoli a pagina 6 della memoria a cui si riporta.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PICONE Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e FULCO SIMONA GRAZIA e elettivamente domiciliata in via Esseneto n. 65, 92100 Agrigento
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott. ri e elettivamente Controparte_3 Controparte_4 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2; Controparte_5
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza odierna. Oggetto: Retribuzione Professionale Docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Con ricorso iscritto in data 23.7.2024, la ricorrente, in qualità di docente assunta con contratti a tempo determinato, dal 27/10/2021 al 24/02/2022 per 18 h settimanali e dal 03/03/2022 al 08/06/2022 per 24 h settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Fogazzaro” di Piovene Rocchette, chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 Ccni del 15.3.2021 in relazione al servizio prestato in virtù dei suindicati contratti, condannando il al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.352,35 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza. Assumeva di non aver percepito per i giorni di servizio la retribuzione professionale docenti illegittimamente prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 solo per i docenti di ruolo e quelli con incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, richiamando la giurisprudenza comunitaria e di legittimità in materia. - si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità CP_1 dell'esclusione della citata retribuzione dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari – la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Contestava, poi, il quantum richiesto, ritenendo doversi eventualmente scomputare i periodi di assenza non utili per la RPD, tra i quali le assenze per malattia e quelle non retribuite, deducendo, infine, che l'importo previsto a titolo di retribuzione professionale indicato in ricorso debba intendersi al lordo in quanto soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege. Rilevato che:
- la causa, di natura documentale, è così decisa, previa precisazione della domanda all'udienza odierna in cui, parte ricorrente, associandosi alle contestazioni del in ordine al CP_1 quantum richiesto ha chiesto il pagamento della somma di € 1.086,82;
- il ricorso è fondato e dev'essere accolto;
- la ricorrente, nell'anno scolastico 2021/2022 ha stipulato più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, quale docente di scuola primaria su posto di sostegno psicofisico dal 27/10/2021 al 24/02/2022 per 18 h settimanali e dal 03/03/2022 al 08/06/2022 per 24 h settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Fogazzaro” di Piovene Rocchette, allegando di non aver percepito nel corso di tutto il rapporto di lavoro la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 del Ccnl 2001 solo per i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli con contratto annuale a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno;
- ai sensi dell'art 7 Ccnl: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.”; - secondo recente giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal , il richiamo CP_1 all'art 25 CCNI vale ai fini del calcolo della predetta indennità e non anche in relazione ai soggetti legittimati al suo pagamento (personale assunto in ruolo ed a quello a tempo determinato con incarico annuale, con termine al 31 agosto o 30 giugno);
- sul punto la questione è stata già oggetto di esame della Suprema Corte che ha affermato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass 20015/15);
- da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. Ord. 6293/2020);
- ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata. Di contro il rinvio alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999” riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”. Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio);
- alla luce dei principi sopra esposti, allegato l'inadempimento del , che non ha fornito CP_1 alcuna prova in senso contrario, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con il contratto a tempo determinato;
- per l'effetto il va condannato al pagamento delle differenze retributive in relazione ai CP_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, pari ad €. 1048,12, come da conteggi di parte resistente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo, oltre a quelle maturate sino alla scadenza del contratto in esame (30.6.2021), in quanto specificatamente articolati in memoria e non altrettanto in ricorso, come neppure specificatamente contestati all'udienza odierna;
del resto, è inammissibile il “preverbale” depositato telematicamente dalla parte ricorrente in data 23.9.25, trattandosi di nota non autorizzata;
- invero, dallo stato matricolare in atti, risulta che la parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal 27/10/2021 al 31/01/2022, dal 1/02/2022 al 09/02/2022 ed il 10.2.2022 e, quindi, complessivamente dal 27.10.2021 al 10.2.2022 come dedotto dal resistente e CP_1 successivamente dal 21/02/2022 al 24/02/2022 e dal 03/03/2022 all' 08/06/2022.
- Dai giorni di servizio contrattuali sopra descritti devono poi detrarsi, come ritenuto dal
, oltre che i giorni di permesso (il 13/12/2021 e il 17/01/2022) i giorni di assenza per CP_1 malattia, ovvero dal 16/11/2021 al 17/11/2021 e dal 18/01/2022 al 24/01/2022, come dedotto Cont dal non specificatamente contestato da parte ricorrente. Invero, l'art. 71 del D.L. 112/2008 ha previsto che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (..)”, con la conseguenza che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche di un solo giorno), deve essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con l'esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, ivi compresa la RPD;
-
- Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di lavoro fino ad € 5.200) e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, quantificate nella somma di € 1048,12 oltre accessori di legge;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 626,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 25 settembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri