Art. 51. Atti esenti da registrazione
Sono esenti da registrazione, salvo quanto e' previsto in nota all'art. 3 della tariffa allegato d) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ), i titoli di Debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.
Sono esenti da registrazione, salvo quanto e' previsto in nota all'art. 3 della tariffa allegato d) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ), i titoli di Debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.