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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27.06.2025 al n. 3127 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
-ricorrente-
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
-resistente- entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. DE VIVO EVA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.06.2025, il ricorrente , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Parte_2
OM AN (NA) il 06.06.1992, dalla cui unione nascevano due figli,
, nato il [...] a [...] e nata il [...] a Per_1 Per_2
NA HI (NA), entrambi maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Indi, veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi ma, con istanza del
30.07.2025, le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione della presente procedura in separazione consensuale, enunciando gli intervenuti accordi.
Pertanto, il Giudice fissava nuovo termine per il deposito di note scritte attraverso cui formalizzare gli accordi della separazione, depositate le quali, le parti chiedevano di riservare la causa al Collegio per la decisione omologando le condizioni richieste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza Con adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
18.11.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti. Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
06.06.1992 in OM AN (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi che rinunciano ad ogni richiesta di addebito autorizzandogli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
l'appartamento coniugale sito in OM AN (NA) alla via Misciò , rimarrà assegnato alla sig.ra quale diritto di abitazione;
Parte_2
Per_ al figlio e maggiorenni e non autosufficienti economicamente, a titolo di mantenimento, Per_1 provvederà a trasferire la proprietà in comunione tra di loro la seguente unità immobiliare foglio 4 part.518 su.3 cat. C/2 – foglio 4 part.lla 518 sub 101 cat. A/2; foglio 4 part.lla 518 sub 6,7,8 cat. F1, così come da costituzione di fondo patrimoniale costituito il 21.02.2007 per notaio
[...]
Persona_3
entrambi i coniugi rinunciano rispettivamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.”.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto degli intervenuti accordi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
MA SU (NA) il 28.07.1967 e nata a [...] Parte_2 SU (NA) il 06.07.1969, che hanno contratto matrimonio il giorno
06.06.1992 in MA SU (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (Atto n. 51, Serie A, Parte II);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27.06.2025 al n. 3127 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
-ricorrente-
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
-resistente- entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. DE VIVO EVA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.06.2025, il ricorrente , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Parte_2
OM AN (NA) il 06.06.1992, dalla cui unione nascevano due figli,
, nato il [...] a [...] e nata il [...] a Per_1 Per_2
NA HI (NA), entrambi maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Indi, veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi ma, con istanza del
30.07.2025, le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione della presente procedura in separazione consensuale, enunciando gli intervenuti accordi.
Pertanto, il Giudice fissava nuovo termine per il deposito di note scritte attraverso cui formalizzare gli accordi della separazione, depositate le quali, le parti chiedevano di riservare la causa al Collegio per la decisione omologando le condizioni richieste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza Con adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
18.11.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti. Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
06.06.1992 in OM AN (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi che rinunciano ad ogni richiesta di addebito autorizzandogli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
l'appartamento coniugale sito in OM AN (NA) alla via Misciò , rimarrà assegnato alla sig.ra quale diritto di abitazione;
Parte_2
Per_ al figlio e maggiorenni e non autosufficienti economicamente, a titolo di mantenimento, Per_1 provvederà a trasferire la proprietà in comunione tra di loro la seguente unità immobiliare foglio 4 part.518 su.3 cat. C/2 – foglio 4 part.lla 518 sub 101 cat. A/2; foglio 4 part.lla 518 sub 6,7,8 cat. F1, così come da costituzione di fondo patrimoniale costituito il 21.02.2007 per notaio
[...]
Persona_3
entrambi i coniugi rinunciano rispettivamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.”.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto degli intervenuti accordi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
MA SU (NA) il 28.07.1967 e nata a [...] Parte_2 SU (NA) il 06.07.1969, che hanno contratto matrimonio il giorno
06.06.1992 in MA SU (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (Atto n. 51, Serie A, Parte II);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca