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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa NI MUSSA Presidente
Dott.ssa RO MASTROPIETRO Giudice rel./est
Dott. Ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2746/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea, in via Circonvallazione
28, presso lo studio dell'Avv. Marialuisa Rossetti, che la rappresenta per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
domiciliato in Casellette (TO), residente in [...]lettivamente domiciliato
Torino, Cesare Lombroso 25, P.zza Carletti 1/c, presso lo studio dell'Avv. Roberto De
Sensi, che lo rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Contrariis rejectis Nel merito:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti nel comune
di Viù il 24 maggio 1980 - trascritto nei registri del Comune di Viù (TO) Atto n. 7 parte II serie A
- anno 1980 - ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viù di annotare l'emananda
sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
• darsi atto che le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a
richiedere ogni contributo al loro mantenimento;
• darsi atto che le parti hanno già regolato in sede di separazione personale dei coniugi ogni
questione economica,
• compensazione delle spese legali”.
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.12.2024 , Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Viù, in data 24.5.1980 (ATTO N. 7,
PARTE II - SERIE A- ANNO 1980;
- dalla loro unione è nato a [...], in data [...], oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 379/2024, pubblicata il
25.3.2024 e passata in giudicato in data 29.10.2024 (come da certificato del 30.10.2024);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita. All'udienza del giorno 18.9.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 3.1.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e da ultimo dal
DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di
Ivrea in data 21.3.2024 ed è stata pubblicata sentenza di separazione n. 379/2024 25.3.2024,
passata in giudicato il 29.10.2024; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Viù
(TO) il giorno 24.5.1980, trascritto in pari data nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 1980, Parte II, Serie A, n. 7,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere ogni contributo al loro mantenimento;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno già regolato in sede di separazione personale dei coniugi ogni questione economica.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 ottobre 2025
ILGIUDICE REL./EST.
RO Mastropietro IL PRESIDENTE
NI SA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)