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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3564/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3564/2022 R.G. promossa da: con gli avv.ti Giovanni Maria Pastega e Rossana Parte_1
Basile, attrice contro con l'avv. Francesco Mercurio, Controparte_1
convenuta,
In punto: Responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da verbale dell'udienza del 4.7.2024.
Conclusioni del convenuto: come da verbale dell'udienza del 4.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.4.2022, editore della rivista Parte_1
trimestrale denominata “Ribelli”, ha convenuto in giudizio Controparte_1
, allegando l'esistenza tra le parti di un rapporto negoziale sorto nel novembre 2019
[...]
pagina 1 di 10 ed avente ad oggetto l'acquisto, da parte della di uno spazio pubblicitario CP_1
sulla rivista “Ribelli”, il conferimento dell'incarico alla della Parte_1
pianificazione della campagna pubblicitaria per il lancio del marchio e la Parte_2
creazione dell'articolo pubbliredazionale, da inserire nello spazio acquistato.
Nel dettaglio ha allegato l'avvenuta stipula tra le parti non solo Parte_1
di un contratto di vendita dello spazio pubblicitario, ma anche di un contratto di agenzia pubblicitaria ed un contratto per la redazione del pubbliredazionale, con pattuizione di un compenso di euro 3.000,00 oltre Iva per la vendita dello spazio pubblicitario e di un compenso aggiuntivo, a tempo e forfettizzato, parametrato all'importo orario di euro
300,00 oltre Iva per l'attività di consulenza, in applicazione degli importi fissati nel tariffario per l'anno 2020. ha allegato, altresì, il parziale inadempimento delle pattuizioni Parte_1
contrattuali da parte di per la mancata corresponsione del compenso CP_1
complessivo di euro 26.397,64 (fattura n. 4/2020 del 16.4.2020 di euro 5.124,00 e fattura n.
13/2021 del 3.6.2021 di euro 21.273,64), oltre agli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002.
In particolare, la fattura n. 4/2020 addebiterebbe un acconto per i costi per la pubblicizzazione del marchio “Tabinobi” nei numeri 5-6-7 della “Ribelli”, mentre la CP_2
fattura n. 13/2021 le spese per la consulenza svolta per il marchio e Parte_2
“Piedaterre” con applicazione del compenso a tempo parametrato all'importo orario di euro 300,00 oltre Iva, scontato del 50%, oltre il prezzo di 100 copie del quarto numero della rivista “Ribelli” consegnate a Controparte_1
Con comparsa depositata il 3.10.2022, si è costituita in giudizio la convenuta, contestando specificamente i fatti allegati dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
La causa e stata istruita documentalmente e all'udienza del 4.7.2024 le parti hanno pagina 2 di 10 rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
Parte attrice:
“Condannarsi, per le causali di cui in premesse, Controparte_1
[... in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_3
a favore di , della complessiva somma di euro 26.397,64, come Parte_1
esposta e dettagliata nelle fatture n. 4/2020 del 16.4.2020 di euro 5.124,00 e n.13/2021 del 3.6.2021 di euro 21.273,64, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali ex D.Legisl.n.231/2002. Spese e compenso del presente giudizio, rifusi con accessori di legge”.
Parte convenuta:
“Nel merito, l'integrale rigetto delle domande avversarie, poiché infondate, con la rifusione delle spese del giudizio”.
******
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, grava sul creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del debitore, l'onere di fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo invece l'inadempimento della controparte essere oggetto di mera allegazione e nel debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ex multis Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Nel caso in esame, pertanto, aveva l'onere di allegare e provare Parte_1
la fonte del suo credito, mentre è pacifico che non Controparte_1
ha corrisposto quanto preteso dalla Società attrice.
Quanto al titolo fatto valere in giudizio dalla parte attrice, dagli atti di causa risulta contestato lo stesso perimetro del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti.
Secondo le allegazioni di parte attrice, in occasione di un incontro avvenuto CP_1
nel novembre 2019, si sarebbe determinata alla conclusione con di Parte_1
pagina 3 di 10 tre contratti:
- un contratto di vendita d'uno spazio pubblicitario;
- un contratto d'agenzia pubblicitaria;
- un contratto “per la redazione del pubbliredazionale”; pattuendo un compenso di euro 3.000,00 oltre Iva per la vendita dello spazio pubblicitario e un compenso a tempo e forfettizzato parametrato all'importo orario di euro 300,00, oltre
Iva, per l'attività di consulenza, in applicazione di un tariffario relativo all'anno 2020 che, sempre secondo quanto allegato, sarebbe stato consegnato alla parte convenuta.
Ebbene, parte attrice non ha fornito prova dell'avvenuta stipula, nei termini appena descritti, dei contratti indicati, né della pattuizione di un corrispettivo nella misura specificata e neppure della consegna del tariffario 2020.
L'unica attestazione documentale agli atti concerne l'accordo intervenuto tra le parti è quella risultate dallo scambio di e-mail del 18 dicembre - 29 dicembre 2019.
La e-mail del 18 dicembre 2019 ha il seguente contenuto: “Con la presente email, la società si impegna a dedicare 6/8 pagine nel numero 4 del magazine EL (trimestrale Parte_1
internazionale, in 3 lingue) per informare e sponsorizzare nel migliore modo (redazionale + informazioni commerciali) i prodotti di alta fascia del vostro nuovo marchio Quindi, per comporre Parte_2
bene l'articolo, mi servirà incontrarvi di nuovo a fine gennaio ma, se volete potete già mandarmi links ed informazioni utili via email per permettermi di creare la bozza dell'articolo prima di incontraci. Questa prima tappa è necessaria per familiarizzare con il vostro marchio e potere proporvi, in seguito, la strategia più idonea allo sviluppo di sia per scegliere i canali commerciali, sia per coltivare la sua Parte_2
immagine di lusso, e sulla quale sto già pensando concretamente. Come da accordi, al fine di poter emettere la fattura prima della fine dell'anno 2019, vi chiedo di procedere al bonifico come indicato sul documento proforma in allegato” (doc. n. 3, fascicolo attore).
Pertanto, in data 18 dicembre 2019 si è impegnata alla Parte_1
pagina 4 di 10 sponsorizzazione del marchio nel numero 4 della rivista “EL”, attraverso Parte_2
l'espletamento di attività pubblicitaria, redazionale e di consulenza strategica da svilupparsi con incontri successivi.
La predetta mail non esplicita la misura del compenso previsto, riportando unicamente in allegato una fattura proforma per la somma di Euro 3.000,00 oltre IVA.
Con successiva e-mail del 29 dicembre 2019, il sig. socio accomandatario e legale CP_1
rappresentante di ha comunicato l'accettazione della proposta, provvedendo CP_1
ad inviare la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del compenso di Euro 3.000,00, con riscontro di cui alla fattura n. 10/2019, omettendo il versamento dell'IVA per euro 660,00, corrisposta successivamente.
La corrispondenza telematica e lo scambio di whatsapp prodotti, documenta lo svilupparsi di una relazione tra le parti che, in assenza di ulteriori specifici riferimenti anche in ordine a compensi aggiuntivi a tempo e/o forfettari, può ritenersi attuativa dell'accordo del 18 dicembre - 29 dicembre 2019.
Solo nella mail 30.3.2020 è possibile riscontrare in maniera esplicita quella che può qualificarsi come una nuova e diversa proposta contrattuale, in considerazione della diversificazione dei contenuti della prestazione, in questo caso riferibile alla sponsorizzazione del marchio “ nei numeri 5, 6 e 7 della rivista Ribelli ed in Parte_2
particolare: “Come d'accordo, Vi mando anche la pro forma (in allegato) per la nostra collaborazione su un anno che vi permetterà quindi di scaricare il tutto a fine 2020 come promozione e anche di beneficiare del bonus covid-19 proposto dal governo che è stato confermato (vedere documento in allegato). Questa fattura vi garantisce che la rivista viene utilizzata da noi come strumento concreto e diretto verso i vostri clienti e potenziali clienti, e verso la mia rete, per comunicare in merito all'immagine del vostro marchio ma anche allo scopo di poter crearvi una rete commerciale internazionale e sviluppare potenziali mercati. Quindi vi garantisce:
pagina 5 di 10 - da 4 a 6 pagine (+ le 2 traduzioni) per promuovere il vostro marchio, dentro ulteriori 3 numeri di
EL: n° 5 (esce a luglio 2020), n° 6 (esce a ottobre 2020), n° 7 esce a gennaio 2021), al prezzo di una pagina interna (tariffe 2020), - la disponibilità di un numero di copie secondo i vostri bisogni e il loro trasporto al vostro indirizzo di consegna, - la mia consulenza per lo sviluppo della strategia dentro ogni numero e quando uscirà, su misura e secondo l'evoluzione dello sviluppo di immagine e commerciale di
(cercando ovviamente di anticipare al massimo la ripresa), - la mia disponibilità per sfruttare i Parte_2
miei contatti, i mei viaggi e i miei incontri per rappresentarvi, creare rete ed ottimizzare il vostro sviluppo commerciale, in accordo con voi, - la mia utilizzabilità anche per studiare nuove opportunità, - la mia consulenza e presenza per quando avrete bisogno di me.
Vi chiedo di mandarmi un acconto del 20% (seconda pro forma in allegato) se per voi è possibile (anche del 15% se vi fa più comodo in questo periodo di attività ferma), entro il giorno 8 aprile.
Vi manderò la fattura. Da aggiungere anche il debito d'iva del 22% dell'ultima fattura di euro 660. Poi se per voi va bene, vorrei rateizzare il resto su 8 mesi, cominciando da maggio, con un pagamento mensile entro il 4 di ogni mese” (doc. n. 7, fasc. attrice).
In allegato alla mail si riporta una fattura proforma 2020 con descrizione: “sponsorizzazione
2020 per entro 3 numeri del magazine RIBelli nel numero 5 (luglio, agosto e settembre Parte_2
2020: 7.000 euro + iva 22%; nel numero 6 (ottobre, novembre e dicembre 2020):
7.000 euro + iva
22%; nel numero 7 (gennaio, febbraio, marzo 2020):
7.000 euro + iva 22%” (doc. n. 7, fasc. attrice).
Sulla base di tale proforma, in data 16.4.2020, ha emesso la fattura n. Parte_1
4/2020 per l'acconto del 20%.
La fattura, infatti, reca come descrizione: “acconto 20% per sponsorizzazione 2020 per entro 3 numeri del magazine Ribelli Parte_2
nel numero 5 (luglio, agosto e settembre 2020): 1400 euro + iva 22%; nel numero 6 (ottobre, novembre e dicembre 2020): 1400 euro + iva 22%;
pagina 6 di 10 nel numero 7 (gennaio, febbraio, marzo 2020): 1400 euro + iva 22%” (doc. n. 15, fasc. attrice).
A ben vedere, tale fattura emessa in data 16.4.2020 è antecedente alla stessa riproposizione della proposta contrattuale da parte di ed alla risposta ad essa da Parte_1
parte di CP_1
La proposta, infatti, viene ribadita dall'odierna attrice nei medesimi termini con mail del
17.4.2020: “Carissimi, come da accordi telefonici del 14 aprile 2020, ne riassumo di seguito i punti principali:
1/ Mio impegno sulla strategia come proposta nell'e mail del 30 marzo (vedere mail sotto).
2/ Vi mando la fattura dell'acconto del 20% da pagare subito (+ debito d'iva del 22% inerente l'ultima fattura di euro 660). Si trova in allegato.
3/ Rimaniamo d'accordo sul pagamento mensile proposto nell'email del 30 marzo, prendendo in considerazione che nell'ambito della situazione attuale del COVID 19, vi potrebbe essere un'interruzione dei pagamenti dal mese che mi indicherete (luglio? Aspetto conferma). E' d'accordo che, in tale caso, continuerò il mio lavoro di strategia, accettando l'interruzione del pagamento che aggiorneremo al momento”(doc. n. 10, fasc. attrice).
Tuttavia, con mail del 29.4.2020 ha rifiutato la proposta di CP_1 Parte_1
nei seguenti termini: “Quindi pur essendo in debito con te per l'energia e le azioni che hai
[...]
intrapreso per noi, non posso impegnarmi per somme importanti in questo momento. Vorrei quindi muovermi per passi adatti anche a portarmi serenità. Se possibile, prenderei un impegno limitato per ora al prossimo numero di Ribelli, con un investimento simile al primo” (doc. n. 13, fasc. attrice).
Non emerge, dunque, prova di un perfezionamento dell'accordo secondo la proposta di né risulta agli atti che essa abbia dato corso all'attività di Parte_1
sponsorizzazione negli ulteriori 3 numeri di “EL” n. 5, 6 e 7, per cui l'acconto richiesto con la fattura n. 4/2020 risulta del tutto privo di titolo.
La fattura n. 13/2021 del 3.6.2021cumula, invece, per complessivi euro 21.273,64 (di cui pagina 7 di 10 18.558,15 a titolo di imponibile e 2.715,49 per iva), importi riferiti a due diverse tipologie di prestazioni: attività di consulenza, resa tra il 7 gennaio ed il 22 maggio 2020 in riferimento ai due diversi marchi “ e “Piedaterre”, somma determinata “al prezzo orario di Parte_2
150 euro (invece di 300 euro con sconto del 50 % ) al netto di IVA” e vendita di n. 100 copie del numero 4 della rivista Ribelli (doc. n. 16, fasc. attrice).
Stando alla descrizione riportata, pertanto, tale documento in prima battuta andrebbe a compendiare costi, riferiti al periodo 7 gennaio – 22 maggio 2020, per la sola attività di consulenza ed anche per l'ulteriore marchio “Piedaterre”, imputandoli così a CP_1
in via separata rispetto a quelli di sponsorizzazione e redazionale cui farebbero invece riferimento le fatture nn. 10/2019 e 4/2020 e determinati forfettariamente al prezzo orario di 150 euro.
Nella specie, secondo descrizione si tratterebbe di “consulenza per strategia generale (18 ore); consulenza per giornale BI (3 ore); consulenza/creazione per campagne Pied-a-Terre (7 ore); consulenza per costituzione di una rete clienti (2 ore); scrittura lettere in italiano + traduzioni in inglese e in francese (5 ore); ricerca e preparazione appuntamento per una commessa di lusso (assunta) (6 ore); appuntamenti a Venezia in boutique e al (6 ore); call conference via Skype (6 ore); Parte_3
chiamate telefoniche (2 ore)”.
Dagli atti prodotti, invero, non emerge prova né della certa quantificazione oraria dell'attività svolta per come riportata in fattura, né ancor prima del perfezionamento di un accordo per un compenso aggiuntivo, parametrato ad un importo orario per la sola attività di consulenza.
Non emerge altresì prova che abbia mai ricevuto il tariffario 2020 riportante CP_1
la previsione di un compenso forfettario a tempo riferibile all'attività di sola consulenza e in questo senso aggiuntivo rispetto al compenso determinato in misura fissa per l'attività di sponsorizzazione sulla rivista.
pagina 8 di 10 Come anticipato, la corrispondenza telematica e lo scambio dei Whatsapp prodotti, documenta certamente lo svilupparsi di una relazione tra le parti che, tuttavia, in assenza di ulteriori specifici riferimenti, può ragionevolmente ritenersi attuativa degli accordi del 18 dicembre - 29 dicembre 2019 ed in vista di ulteriori sviluppi negoziali da sviluppare e concordare tra le parti.
E, come visto, unitamente alla proposta contrattuale del 18 dicembre 2019, ha Parte_1
inviato una fattura pro-forma attestante i costi delle prestazioni offerte determinati unicamente in misura fissa per la somma di euro 3.000 oltre iva.
Anche per quanto attiene alla fatturazione della vendita di 100 copie del numero 4 della rivista “Ribelli”, non emerge prova della conclusione di un accordo avente ad oggetto la fornitura a titolo ulteriormente oneroso di tali riviste.
Le copie sono state effettivamente consegnate in data 20.4.2020 all'indirizzo indicato via
Whatsapp da socia accomandante di (doc. n. 42 fasc. Persona_1 CP_1
attrice), ma non risulta provato che abbia ricevuto un preventivo o un CP_1
tariffario per la fatturazione separata e quindi per un costo ulteriore diverso da quello da sopportare per la spedizione materiale ai clienti della stessa CP_1
Lo scambio di corrispondenza telematica tra le parti conferma l'assenza di un accordo certo sul punto.
Nella mail del 23.5.2020, infatti, ha richiesto la restituzione delle copie CP_4
inviate, con pagamento limitato unicamente a quelle “usate”, cioè non inviate ai clienti della
“Le 100 magazine Ribelli n. 4 vengono restituiti subito e mandati all'indirizzo seguente CP_1
di un mio conoscente Via Empedocle Restivo n.7, 90144 PALERMO Persona_2
(PA). Quelli usati saranno da pagare (manderò un'ulteriore fattura)” (doc. n. 57, fasc. attore).
Con mail del 28.5.2020 socio accomandatario della ha così Controparte_3 CP_1
risposto: “Le copie della rivista da te inviateci in quanto volevi venissero inviate ai nostri contatti, a nostre
pagina 9 di 10 spese, per diffondere gratuitamente il tuo magazine, sono e rimangono a tua disposizione per il ritiro a tue spese” (doc. n. 7, fasc. convenuta).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che in qualità Parte_1
di parte creditrice, non ha dato prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto al compenso, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c. come ricostruiti dalla consolidata giurisprudenza.
La domanda proposta dall'attrice va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 con l'eccezione della fase istruttoria per la quale si attestano sui valori minimi dato che la causa è stata istruita soltanto documentalmente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 3564/2022 R.G. promossa da
[...]
ontro Parte_4 Controparte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 6.713,00 per compensi (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Eliana Cammarata.
Venezia, 08/01/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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