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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9132 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 9/12/2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25647/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, cod. fisc. , rapp.ta e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1 D'ALESSANDRO FRANCESCA presso il cui studio elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli
RICORRENTE E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.11.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 12240/23 R.G. e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento, benefici di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue. La domanda è fondata in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art.3, comma 3, L.104/92 a decorrere dall'ottobre 2024. In ordine ai requisiti sanitari, il nuovo C.T.U., nominato nel presente giudizio, con incarico di nuova perizia ad integrazione della precedente relazione di ATP, redatta a seguito dell'esame della nuova documentazione sanitaria presentata e di ulteriore visita medico-legale, ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti. Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Ed invero, quanto ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento dei predetti, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età - se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne - si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del beneficio in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati;
invero, non è richiesta anche la condizione del non ricovero del disabile in istituto, che costituisce un elemento esterno alla fattispecie e non preclude il riconoscimento del diritto alla indennità ma solo la erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato e non abbisogni di accompagnatore, a carico dell'erario (Cass., n. 7917 del 20.7.95). In ordine ai requisiti sanitari appaiono attendibili le conclusioni della consulenza disposta nel presente giudizio, prodotta in atti. Il C.T.U. nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie così come esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica che determinano:
- l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua con decorrenza dal 24.10.2024. Quanto alla legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, essa detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone affette da handicap, al fine di garantirne il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia, di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, di prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali, di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni, assicurandole servizi, prestazioni e tutela giuridica ed economica, di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1). L'art. 3 della stessa legge, dopo aver indicato quali sono le persone da considerarsi handicappate, al terzo comma precisa che qualora la minorazione sia tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Ciò posto, in base alle infermità riscontrate dal CTU nella persona della parte ricorrente, questi è da ritenersi persona affetta da handicap con connotazione di gravità e necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi del comma 3° dell'art. 3 l. 104/92. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e meritano pertanto di essere condivise da questo giudicante. Va, pertanto, riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento e del grave handicap dalla decorrenza su indicata. La decorrenza della prestazione da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, integrando un accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, ponendosi le stesse per la residua percentuale, liquidata come CP_ in dispositivo, a carico dell' (oltre le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto). In particolare, la liquidazione tiene contro, per il quantum prima della parziale compensazione, di €. 1.168,50 per compensi professionali per la fase di ATP, ed €. 2.695,50 per la presente fase di opposizione, sul quale viene operata la parziale compensazione, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario inerente il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità e necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi del comma 3° dell'art. 3 l. 104/92 a decorrere dal 24.10.2024; CP_
2)condanna l' al pagamento delle spese di lite (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in complessivi €. 2.576,00 oltre spese forfettarie, IVA, CPA come per legge, con attribuzione al legale della ricorrente. Napoli, 9/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon