Art. 1. - Il Politecnico di Milano, nel campo didattico, ha per fine di impartire l'istruzione specifica per conseguire le lauree in ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti), in ingegneria meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare e in architettura, e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in Ingegneria, in architettura ed in scienze sperimentali applicate.
Esso comprende una Facolta' di ingegneria ed una Facolta' di architettura.
Art. 2. - I corsi per il conseguimento delle lauree in ingegneria ed in architettura hanno la durata di 5 anni.
Art. 3. - Sono ammessi al primo anno dei corsi di laurea in ingegneria coloro che abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica.
Al primo anno del corso di laurea in architettura sono ammessi coloro che siano forniti del diploma di maturita' classica, scientifica o artistica.
I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale dal Senato accademico, udita la Facolta' competente, siano ritenute sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.
Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere un titolo di studi medi che dia adito, nello Stato dove fu conseguito alle Facolta' di ingegneria e di architettura.
Art. 4. - Lo studente e' tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo anno dal piano degli studi del corso di laurea al quale e' iscritto.
Ogni professore, in relazione al proprio insegnamento, si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede piu' opportuno ed entro il mese di maggio di ogni anno trasmette al preside l'elenco degli allievi ammessi all'Esame e l'elenco di quelli esclusi, tenuti a ripetere iscrizione e frequenza.
Della ammissione all'esame, su richiesta dell'allievo e' data attestazione dal professore sul libretto d'iscrizione.
Art. 5. - Presso il Politecnico, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti ufficiali, possono essere tenuti corsi a titolo privato.
Le domande per l'esercizio dell'insegnamento a titolo privato debbono essere presentate, corredate dei programma, al Rettore del Politecnico almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.
Spetta al Consiglio di Facolta' di approvare i programmi dei corsi tenuti a titolo privato e di coordinarli con gli altri insegnamenti impartiti nel Politecnico.
Esso comprende una Facolta' di ingegneria ed una Facolta' di architettura.
Art. 2. - I corsi per il conseguimento delle lauree in ingegneria ed in architettura hanno la durata di 5 anni.
Art. 3. - Sono ammessi al primo anno dei corsi di laurea in ingegneria coloro che abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica.
Al primo anno del corso di laurea in architettura sono ammessi coloro che siano forniti del diploma di maturita' classica, scientifica o artistica.
I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale dal Senato accademico, udita la Facolta' competente, siano ritenute sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.
Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere un titolo di studi medi che dia adito, nello Stato dove fu conseguito alle Facolta' di ingegneria e di architettura.
Art. 4. - Lo studente e' tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo anno dal piano degli studi del corso di laurea al quale e' iscritto.
Ogni professore, in relazione al proprio insegnamento, si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede piu' opportuno ed entro il mese di maggio di ogni anno trasmette al preside l'elenco degli allievi ammessi all'Esame e l'elenco di quelli esclusi, tenuti a ripetere iscrizione e frequenza.
Della ammissione all'esame, su richiesta dell'allievo e' data attestazione dal professore sul libretto d'iscrizione.
Art. 5. - Presso il Politecnico, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti ufficiali, possono essere tenuti corsi a titolo privato.
Le domande per l'esercizio dell'insegnamento a titolo privato debbono essere presentate, corredate dei programma, al Rettore del Politecnico almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.
Spetta al Consiglio di Facolta' di approvare i programmi dei corsi tenuti a titolo privato e di coordinarli con gli altri insegnamenti impartiti nel Politecnico.